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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
G.O.P. dott.ssa Ivana Bonfiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2439/2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 25 novembre 2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, senza assegnazione di termini, promossa da
. C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Felice A. Di Bartolo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti. attrice/opponente contro già (C.F. E P.IVA ), in CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.
DR CI del Foro di Cuneo presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti in atti.
Convenuta/ Opposta
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore
CONVENUTO/OPPOSTO, CONTUMACE Oggetto: opposizione a sollecito di pagamento ex art. 1 comma 795 legge n.
160/2019.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha Parte_1
proposto opposizione ai sensi dell'art. 32 Decreto legislativo n. 150/2011 avverso il sollecito di pagamento n. 1864087, notificato in data 15/04/2022, da già CP_1
concessionaria per la Riscossione del Controparte_2 Controparte_4
, con cui veniva intimato all'attore il pagamento di € 5.386,13 per mancato
[...]
pagamento del canone del servizio idrico riferito all'anno 2014.
Parte attrice, con un unico motivo, eccepiva la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. essendo decorso il termine di anni cinque, tenuto conto che il credito sarebbe divenuto esigibile nell'anno 2015 e l'attore sarebbe venuto a conoscenza di tale pretesa solo ed esclusivamente mediante l'atto impugnato, notificato in data 15/04/2022.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di conseguenza che il sollecito fosse dichiarato nullo e/o inefficace;
con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Con comparsa di risposta depositata in data 13 luglio 2022 si è costituita in giudizio la società contestando l'eccezione di prescrizione e, in via subordinata, CP_1
ha chiesto che la società fosse esclusa dalle conseguenze pregiudizievoli della lite.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
Il non si è costituito, indi, concessi i termini di cui Controparte_3
all'art. 183 c.p.c. i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni;
pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 23 gennaio 2025, indi, subiva alcuni rinvii per carico di ruolo e all'udienza del 25 novembre 2025, convertita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. trattenuta per la decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Va dichiarata la contumacia del , regolarmente citato Controparte_3
e non comparso.
L'opposizione è infondata e pertanto, va rigettata.
Per costante giurisprudenza, condivisa da questo Giudicante, il prezzo della somministrazione di acqua da parte di un ente fornitore - che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo - configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale. (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 27.01.2015 n. 1442; Cass.
Civ. Sez. III, 14.03.2006 n. 5462).
A questo riguardo, va anche precisato che ai sensi dell'articolo 1 comma 4-10 della l. 205/2017 confermata dalla delibera AREA (Autorità di Regolazione per Energia
e Ambiente) n. 547/2019/R/idr, dal 2 gennaio 2020 anche le bollette relative alla fornitura di acqua si prescrivono in 2 anni, mentre per quelle emesse fino al 1° gennaio 2020, resta in vigore il termine di prescrizione di 5 anni.
Nella fattispecie in esame la prescrizione è quinquennale trattandosi di consumi fatturati nell'anno 2015 relativi a consumi dell'anno precedente.
Orbene, parte opposta ha dimostrato in via documentale che in data 13 agosto 2020 ha notificato al l'avviso di accertamento esecutivo n. 84 Parte_1
del 6 luglio 2020 emesso ex art 1 comma 792 L. 160/19 (a cui poi è seguito il sollecito qui in esame ex art. 1 comma 795 legge citata).
La notifica dell'atto di accertamento è stata eseguita tramite raccomandata A.R. n.
1542723482-1 consegnata al destinatario (amministratore pro tempore del
) che ha sottoscritto la ricevuta di ritorno. Parte_1
Pertanto, ogni contestazione relativa a fatti estintivi precedenti alla notifica del suddetto atto e dunque anche in relazione al decorso del termine prescrizionale, sono inammissibili, giacchè avrebbero dovuto essere dedotti con l'impugnazione dell'atto di accertamento. Inoltre, dalla data di notifica dell'avviso di accertamento alla data di notifica del sollecito qui impugnato non risulta decorso il termine di anni cinque.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2439/2022 R.G. così provvede:
1. Dichiara la contumacia del . Controparte_3
2. Rigetta l'opposizione e pertanto, conferma il sollecito di pagamento impugnato.
3. Condanna l'opponente alle spese processuali che liquida in € 1.700,00 in favore di nei valori minimi, tenuto conto della semplicità della CP_1 questione trattata, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito. Così deciso in Messina il 1° dicembre 2025
La G.O.P.
Dott.ssa Ivana Bonfiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
G.O.P. dott.ssa Ivana Bonfiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2439/2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 25 novembre 2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, senza assegnazione di termini, promossa da
. C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Felice A. Di Bartolo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti. attrice/opponente contro già (C.F. E P.IVA ), in CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.
DR CI del Foro di Cuneo presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti in atti.
Convenuta/ Opposta
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore
CONVENUTO/OPPOSTO, CONTUMACE Oggetto: opposizione a sollecito di pagamento ex art. 1 comma 795 legge n.
160/2019.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha Parte_1
proposto opposizione ai sensi dell'art. 32 Decreto legislativo n. 150/2011 avverso il sollecito di pagamento n. 1864087, notificato in data 15/04/2022, da già CP_1
concessionaria per la Riscossione del Controparte_2 Controparte_4
, con cui veniva intimato all'attore il pagamento di € 5.386,13 per mancato
[...]
pagamento del canone del servizio idrico riferito all'anno 2014.
Parte attrice, con un unico motivo, eccepiva la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. essendo decorso il termine di anni cinque, tenuto conto che il credito sarebbe divenuto esigibile nell'anno 2015 e l'attore sarebbe venuto a conoscenza di tale pretesa solo ed esclusivamente mediante l'atto impugnato, notificato in data 15/04/2022.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di conseguenza che il sollecito fosse dichiarato nullo e/o inefficace;
con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Con comparsa di risposta depositata in data 13 luglio 2022 si è costituita in giudizio la società contestando l'eccezione di prescrizione e, in via subordinata, CP_1
ha chiesto che la società fosse esclusa dalle conseguenze pregiudizievoli della lite.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
Il non si è costituito, indi, concessi i termini di cui Controparte_3
all'art. 183 c.p.c. i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni;
pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 23 gennaio 2025, indi, subiva alcuni rinvii per carico di ruolo e all'udienza del 25 novembre 2025, convertita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. trattenuta per la decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Va dichiarata la contumacia del , regolarmente citato Controparte_3
e non comparso.
L'opposizione è infondata e pertanto, va rigettata.
Per costante giurisprudenza, condivisa da questo Giudicante, il prezzo della somministrazione di acqua da parte di un ente fornitore - che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo - configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale. (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 27.01.2015 n. 1442; Cass.
Civ. Sez. III, 14.03.2006 n. 5462).
A questo riguardo, va anche precisato che ai sensi dell'articolo 1 comma 4-10 della l. 205/2017 confermata dalla delibera AREA (Autorità di Regolazione per Energia
e Ambiente) n. 547/2019/R/idr, dal 2 gennaio 2020 anche le bollette relative alla fornitura di acqua si prescrivono in 2 anni, mentre per quelle emesse fino al 1° gennaio 2020, resta in vigore il termine di prescrizione di 5 anni.
Nella fattispecie in esame la prescrizione è quinquennale trattandosi di consumi fatturati nell'anno 2015 relativi a consumi dell'anno precedente.
Orbene, parte opposta ha dimostrato in via documentale che in data 13 agosto 2020 ha notificato al l'avviso di accertamento esecutivo n. 84 Parte_1
del 6 luglio 2020 emesso ex art 1 comma 792 L. 160/19 (a cui poi è seguito il sollecito qui in esame ex art. 1 comma 795 legge citata).
La notifica dell'atto di accertamento è stata eseguita tramite raccomandata A.R. n.
1542723482-1 consegnata al destinatario (amministratore pro tempore del
) che ha sottoscritto la ricevuta di ritorno. Parte_1
Pertanto, ogni contestazione relativa a fatti estintivi precedenti alla notifica del suddetto atto e dunque anche in relazione al decorso del termine prescrizionale, sono inammissibili, giacchè avrebbero dovuto essere dedotti con l'impugnazione dell'atto di accertamento. Inoltre, dalla data di notifica dell'avviso di accertamento alla data di notifica del sollecito qui impugnato non risulta decorso il termine di anni cinque.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2439/2022 R.G. così provvede:
1. Dichiara la contumacia del . Controparte_3
2. Rigetta l'opposizione e pertanto, conferma il sollecito di pagamento impugnato.
3. Condanna l'opponente alle spese processuali che liquida in € 1.700,00 in favore di nei valori minimi, tenuto conto della semplicità della CP_1 questione trattata, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito. Così deciso in Messina il 1° dicembre 2025
La G.O.P.
Dott.ssa Ivana Bonfiglio