Articolo 12 della Legge 8 luglio 2003, n. 172
Articolo 11Articolo 13
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29 luglio 2003
Art. 12. (Azioni emesse da societa' concessionarie di porti
o approdi turistici). 1. Le azioni emesse da societa' concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
Nota all' art. 12, comma 1 :
- L' art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 », pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, cosi' recita:
«1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) " legge fallimentare ": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni;».
Entrata in vigore il 29 luglio 2003
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