Articolo 1 della Legge 16 giugno 1927, n. 1103
Versione
9 luglio 1927
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317 , con cui sono aggregati al comune di Venezia, i comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e la frazione Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 9 luglio 1927