Art. 1. Art. 100.
Le tasse, le soprattasse ed i contributi saranno cosi' devoluti:
a) le tasse per servizi resi dall'Universita' a favore del bilancio universitario;
b) le soprattasse per esami a favore dei membri delle Commissioni esaminatrici, ai sensi del comma secondo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512 ;
c) i contributi, ad eccezione di quelli aventi speciale destinazione, ai sensi dell' art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 , sono devoluti a favore del direttore e degli insegnanti della scuola e degli istituti nei quali si svolgono i corsi di insegnamento.
La ripartizione delle tasse e contributi di cui alle suindicate lettere a) e c), sara' effettuata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio dei direttori delle scuole, sentito il parere della Facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 101.
Per tutto quanto non e' contemplato nel presente statuto saranno applicate le norme legislative e regolamentari universitarie in vigore.
Le tasse, le soprattasse ed i contributi saranno cosi' devoluti:
a) le tasse per servizi resi dall'Universita' a favore del bilancio universitario;
b) le soprattasse per esami a favore dei membri delle Commissioni esaminatrici, ai sensi del comma secondo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512 ;
c) i contributi, ad eccezione di quelli aventi speciale destinazione, ai sensi dell' art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 , sono devoluti a favore del direttore e degli insegnanti della scuola e degli istituti nei quali si svolgono i corsi di insegnamento.
La ripartizione delle tasse e contributi di cui alle suindicate lettere a) e c), sara' effettuata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio dei direttori delle scuole, sentito il parere della Facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 101.
Per tutto quanto non e' contemplato nel presente statuto saranno applicate le norme legislative e regolamentari universitarie in vigore.