TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/01/2026, n. 1819
TAR
Ordinanza collegiale 9 settembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 16 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione delle distanze minime

    Il Tribunale rileva che il ricorrente non ha specificato la fonte normativa che impone tale distanza minima tra cappelle funerarie. L'amministrazione ha documentato che né il vigente Regolamento di polizia mortuaria né altra disciplina comunale prevedono distanze minime specifiche per le cappelle funerarie. Inoltre, una disposizione regolamentare citata dall'amministrazione sembra escludere il diritto del concessionario alla conservazione delle distanze originarie, poiché queste possono essere modificate per esigenze del Cimitero.

  • Rigettato
    Carenza di istruttoria e motivazione (progetto strutturale e autorizzazione sismica)

    Il Tribunale rileva che sia la richiesta di permesso di costruire, corredata da elaborato grafico e relazione tecnica, sia la richiesta di autorizzazione sismica e il relativo attestato di deposito sono stati prodotti agli atti del giudizio. Pertanto, non sussiste un deficit istruttorio o motivazionale.

  • Rigettato
    Danno risarcibile

    La domanda risarcitoria è infondata in quanto la domanda di annullamento è stata respinta e la formulazione della richiesta di risarcimento è generica e aspecifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/01/2026, n. 1819
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1819
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo