Ordinanza collegiale 9 settembre 2025
Ordinanza cautelare 16 ottobre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/01/2026, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01819/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08901/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8901 del 2025, proposto da
UD MM, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro De Propris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Subiaco, non costituito in giudizio;
nei confronti
AN LI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 2670 del 26 marzo 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa RA NT AY e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la presente impugnativa, notificata nelle date 16 e 18 giugno 2025 e depositata il 31 luglio 2025, il Sig. UD MM è insorto avverso il permesso di costruire n. 2670 del 26 marzo 2025, rilasciato dal Comune di Subiaco alla Sig.ra AN LI per la realizzazione di una cappella funeraria adiacente alla propria, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, con condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno “ da determinarsi dal Collegio secondo equità ”.
Nel dettaglio, lamenta la parte, con un unico motivo di diritto (rubricato “ VIOLAZIONE D.P.R. 380/2001 T.U. EDILIZIA IN TEMA DI RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME - IN TEMA DI ANTISISMICA - ECCESSO DI POTERE - CARENZA DI MOTIVAZIONE – RISARCIMENTO DEL DANNO ”), che il p.d.c. sarebbe stato rilasciato in violazione delle norme sulle distanze “ che nel caso di specie devono essere non meno di 25 cm per lato ”, all’esito di un’istruttoria viziata dall’assenza del progetto strutturale e della necessaria autorizzazione sismica e “ in carenza di ogni motivazione che potesse legittimare l’opera sotto ogni profilo giuridico ”, con conseguente danno risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c., come visibile dalle foto allegate al ricorso.
2. In sede cautelare la Sezione, con ordinanza n. 16117/2025 del 9 settembre 2025, ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune, ordinando di “ produrre in giudizio, entro 20 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, una documentata relazione di chiarimenti sulla vicenda, tenuto conto delle censure dedotte con il ricorso, avendo cura, in particolare, di depositare tutta la documentazione allegata alla richiesta di permesso di costruire (eventuale progetto, autorizzazione sismica e quant’altro) e di specificare, con il corredo di idonea documentazione (es. Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria), quale sia la distanza minima prevista per le cappelle funerarie, verificando altresì se essa, nel caso di specie, sia stata effettivamente violata ”.
3. L’Ente non si è costituito in giudizio ma ha ottemperato all’ordine istruttorio versando in atti, in data 29 settembre 2025, una relazione di chiarimenti a firma del Responsabile del Settore tecnico, corredata da documentazione.
4. La controinteressata Sig.ra LI non si è costituita.
5. Con ordinanza n. 5641/2025 del 16 ottobre 2025 la Sezione ha rigettato la domanda cautelare per assenza di apprezzabili profili di fumus boni iuris “ tenuto conto della documentata relazione di chiarimenti depositata in giudizio dal Comune in ottemperanza all’ordine istruttorio impartito dalla Sezione con l’ord. n. 16117/2025, da cui risulta che il proposito edilizio assentito con il gravato permesso di costruire è corredato dalla relativa documentazione tecnica, comprensiva di elaborato grafico, relazione tecnico-illustrativa e autorizzazione sismica (cfr. attestato di deposito per autorizzazione all’inizio dei lavori acquisito dal Genio civile con Protocollo n. 2024 - 0001252998 – Posizione n. 163319), e che la vigente normativa comunale non contempla alcuna distanza minima tra cappelle funerarie ”.
6. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, fissata per la trattazione del merito, la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione.
7. In via pregiudiziale, va opportunamente precisato che non vi è motivo per dubitare della tempestività della notifica dell’odierno ricorso, effettuata nei confronti i) del Comune di Subiaco con pec trasmessa in data 16 giugno 2025 e ii) della controinteressata Sig.ra LI a mezzo dell’U.N.E.P. presso il Tribunale di Tivoli in data 18 giugno 2025: invero, con istanza del 18 aprile 2025 il Sig. MM ha chiesto l’accesso alla documentazione afferente al p.d.c. emesso il 26 marzo 2025, che riferisce essergli stata ostesa solo in data 5 giugno 2025 (una volta decorso - il 3 giugno 2025 - il termine per la presentazione di opposizioni da parte del controinteressato, come chiarito con la nota prot. n. 7916/2025, versata in atti sub doc. 4 allegato al ricorso), di talché (tenuto conto anche del tenore delle censure spiegate dal ricorrente, che si appuntano su pretesi vizi di legittimità del titolo quali emergenti dalla relativa documentazione) il termine perentorio per la proposizione dell’impugnativa è iniziato a decorrere dalla data dell’ostensione e non anche da quella (precedente) di rilascio del gravato p.d.c..
Ed ancora, anche il relativo deposito, effettuato in data 31 luglio 2025, è tempestivo: sul punto va precisato che è presente nel fascicolo telematico l’avviso di ricevimento della raccomandata spedita alla Sig.ra LI, che riporta in calce il timbro con la data del 1° luglio 2025, di talché, dovendo considerarsi la notifica perfezionata nei suoi confronti in pari data, risulta rispettato il termine perentorio fissato dall’art. 45, co. 1 cod. proc. amm. (“ Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. ”).
8. Nel merito, il gravame è infondato.
9. Il ricorrente lamenta in primis che la cappella funeraria sarebbe stata edificata in violazione della distanza minima di 25 cm., senza tuttavia precisare quale sia la fonte normativa (regolamentare o altro) che imponga un distanziamento siffatto tra cappelle e/o sepolture.
In ogni caso, tale asserzione è sconfessata dalle risultanze dell’istruttoria disposta dal Collegio in sede cautelare, avendo l’amministrazione rappresentato e documentato che né il vigente Regolamento di polizia mortuaria, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 13 febbraio 2024, né altra eventuale disciplina contengono alcuna disposizione puntuale al riguardo.
Di contro, come è stato testualmente e chiaramente illustrato nella relazione prodotta in data 29 settembre 2025, “ l’art.24, comma 7, (…) testualmente dispone che «il concessionario può usare della concessione nei limiti dell’atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero». Dal che sembrerebbe potersi oggettivamente desumere che il concessionario non può vantare alcun diritto alla conservazione delle “distanze” originarie, posto che le stesse «possono essere in ogni tempo modificate … per esigenze del Cimitero» e, per conseguenza, anche per consentire all’eventuale concessionario confinante di edificare, a sua volta, la propria cappella gentilizia all’interno dell’area ad egli concessa. In altri termini, deve osservarsi che lo ius aedificandi del concessionario cimiteriale non è affatto innato e consustanziale ad un diritto di proprietà, ma costituisce anch’esso l’oggetto di una concessione, sicché, come tale, può essere discrezionalmente modulato e conformato dall’Ente concedente anche con riguardo all’elemento delle “distanze” ed in funzione dell’interesse degli altri concessionari a realizzare, presso le proprie aree, altrettanti manufatti funerari. Ne deriva che, all’interno del Cimitero comunale, il concessionario di un’area non ha alcun diritto al mantenimento di una precisa distanza da parte dei concessionari limitrofi, i quali, salvo le disposizioni normative dettate in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi, possono anch’essi esercitare i diritti edificatori loro concessi dal Comune. In disparte la disposizione regolamentare dianzi riportata, peraltro, non apparare rinvenibile nessun altro dato normativo preordinato a disciplinare specificamente il caso in esame, sicché non si comprende bene da quale particolare fonte parte ricorrente abbia desunto che la distanza minima tra le cappelle funerarie risulti essere pari ad almeno “25 cm per lato” ”.
10. In secondo luogo, è stata prodotta agli atti del giudizio sia la richiesta di p.d.c., corredata, tra l’altro, da elaborato grafico e relazione tecnica, sia la richiesta di autorizzazione sismica e il relativo attestato di deposito per autorizzazione all’inizio dei lavori, rilasciato dalla Regione Lazio con Protocollo n. 2024 - 0001252998 – Posizione n. 163319, di talché non è fondatamente ravvisabile alcun deficit istruttorio e/o motivazionale nei termini dedotti dalla parte ricorrente.
Il permesso di costruire, pertanto, si profila legittimo, non avendo oltretutto il ricorrente nemmeno tentato di confutare quanto illustrato dall’amministrazione comunale con la sopra citata relazione di chiarimenti.
11. Tanto è sufficiente a disvelare l’infondatezza, oltre che dell’azione caducatoria, anche della domanda di risarcimento del danno veicolata con il presente ricorso, che peraltro è stata formulata in termini del tutto generici e aspecifici.
12. In conclusione, il ricorso va rigettato e va respinta anche l’azione risarcitoria.
13. Nulla si dispone sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione in giudizio delle controparti evocate in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge la domanda di annullamento;
- respinge la domanda risarcitoria.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON GI, Presidente
RA NT AY, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA NT AY | ON GI |
IL SEGRETARIO