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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/06/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1444/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 2219/2024 emessa il 24.09.2024 e pubblicata il 27.09.2024
TRA
(Avv.to Rendine Renato) Parte_1
(appellante)
E
(Avv.to Pellegrini Raul Donato) Controparte_1
(appellato)
All'udienza del 26.06.2025 la Corte ha riservato la decisione concedendo alle parti termini
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.7.2021 chiedeva al Tribunale di Foggia dichiarare la Parte_1
separazione personale dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo, assegnare Controparte_1
alla stessa la casa coniugale ponendo a carico del marito un assegno mensile per il mantenimento dei figli, da determinarsi secondo Giustizia, oltre che al pagamento del 70% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo del 18.3.2016 siglato dal Tribunale di Foggia con il COA.
Esponeva che:
-aveva contratto matrimonio con il il 9.12.1995 e dalla predetta unione erano nati, in data CP_1
27.09.1996 e in data 22.10.2002, rispettivamente, i figli e , studenti, ormai CP_2 Per_1
pagina 1 di 7 maggiorenni, non economicamente autosufficienti e conviventi con la madre nella casa coniugale, in comunione tra i coniugi, in Cerignola;
-l'unione coniugale era fallita a causa di dissidi ed incomprensioni, degenerate, per effetto del lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19, in comportamenti violenti del marito, anche nei confronti dei figli, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- nel maggio 2021, il , avendo rifiutato la possibilità di addivenire ad una soluzione CP_1
extragiudiziale della crisi coniugale, si trasferiva, di propria iniziativa, in altro immobile;
-successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale, il aveva accusato la moglie di CP_1
adulterio e, senza alcuna prova, aveva affermato di non essere il padre biologico dei figli e CP_2
diffondendo pubblicamente e reiteratamente l'asserzione calunniosa;
Per_2
- il clima familiare, connotato da costanti provocazioni paterne, aveva compromesso la serenità e l'equilibrio psico-fisico dei figli, in una fase delicata del loro sviluppo;
- il figlio era stato ammesso alla Facoltà di Giurisprudenza della LUISS di Roma con Per_2
versamento, in data 30.10.2020, della rata di preiscrizione di euro 3.800,00, mentre CP_2 frequentava il VI di Medicina presso “La Sapienza” di Roma e risiedeva stabilmente in una stanza in locazione del costo mensile di euro 550,00; le spese connesse a quest'ultima (affitto, tasse, vitto, testi e esigenze personali) erano state sostenute dai genitori fino a maggio 2021;
- da giugno 2021 il aveva unilateralmente fissato in euro 400,00 mensili il contributo per CP_1
ciascun figlio, nonostante le maggiori spese universitarie documentate per;
CP_2
- il medesimo, continuava a reiterare condotte moleste nei loro confronti invocando test genetici, con modalità comunicative quotidiane sempre più aggressive;
- erano comproprietari di una villetta a schiera nel Villaggio “Ippocampo” a Manfredonia, utilizzata per le vacanze estive dei ragazzi;
- nel periodo d'imposta 2019, aveva percepito, per l'attività professionale di biologa ricavi pari ad euro
18.672,00 oltre a compensi lordi pari ad euro 28.208,00 per l'attività di docente presso scuola statale, in linea con i redditi degli anni precedenti, mentre il , per il medesimo periodo, aveva dichiarato CP_1
ricavi di impresa pari ad euro 154.993,00 e un reddito imponibile par ad euro 91.289, 00, confermando anch'egli i livelli reddituali degli anni precedenti.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla richiesta di separazione ed instando, Controparte_1
in via riconvenzionale, per l'addebito a carico della Parte_1
Deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa della relazione extraconiugale che la intratteneva, sin da epoca anteriore al matrimonio, con tale , suo datore di Parte_1 Persona_3
pagina 2 di 7 lavoro, e che pertanto i figli, e nati nel corso dell'unione, non erano CP_2 Per_2
biologicamente suoi.
Dichiarava di non essersi mai avveduto della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie, avendo sempre riposto in lei piena fiducia, sino a quando, agli inizi del 2021, aveva ricevuto una segnalazione informale e pertanto aveva iniziato a rivalutare criticamente circostanze in precedenza trascurate.
Riferiva che aveva proceduto al prelievo di un campione biologico dei figli sottoponendoli ad accertamento genetico dal quale era emerso la propria esclusione dalla paternità biologica.
Richiamava, altresì, la sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Foggia in data 20.05.2003, poi confermata in grado d'appello, che aveva accertato, in via definitiva, l'esistenza della relazione sentimentale tra il e la addebitando per tali ragioni la separazione al predetto Per_3 Parte_1 Per_3
.
[...]
Evidenziava, infine, che la traeva dalla propria attività di biologa proventi ben superiori a Parte_1
quelli dichiarati, rivestendo la qualifica di amministratore unico, socia e proprietaria del laboratorio di analisi, rinomato e con rilevanti volumi di fatturato, presso il quale lavorava e che, la stessa era proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare.
Con ordinanza del 21 ottobre 2021 il Presidente del Tribunale di Foggia autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnando la casa coniugale alla unitamente ai figli maggiorenni ed Parte_1
economicamente non indipendenti seco conviventi e ponendo a carico del Distefano la somma di euro
600,00 (euro 300,00 per ogni figlio) da corrispondere mensilmente alla a titolo di Parte_1
mantenimento dei due figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Con decreto n. 746/22 del 8.03.2022, la Corte di Appello di Bari accoglieva il reclamo proposto dalla avverso la suddetta ordinanza e rideterminava gli assegni di mantenimento in euro 600,00 Parte_1
per ciascuno dei due figli, con decorrenza da luglio 2021, data della domanda di separazione.
Istruita la causa con prova per testi e, accolta la richiesta di revoca dell'obbligo del di CP_1
contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne , essendo la medesima divenuta, in CP_2
corso di causa, economicamente indipendente, il Tribunale di Foggia con la sentenza n. 2219/2024 pubblicata il 27.09.2024 dichiarava la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
; rigettava la domanda di addebito formulata dalla accogliendo, invece, Controparte_1 Parte_1 quella formulata dal;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla CP_1
l'assegno mensile di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne non economicamente indipendente , oltre a rivalutazione monetaria Persona_4
secondo gli indici ISTAT e al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; assegnava la casa coniugale alla unitamente al figlio e compensava le spese di lite. Parte_1 Persona_4
pagina 3 di 7 In ordine all'addebito argomentava che l'assunto di parte ricorrente circa le condotte violente da parte del era, oltre che generico, rimasto privo di prova, essendo stato documentato unicamente CP_1
tramite querele presentate in un momento successivo al deterioramento definitivo del rapporto coniugale, già consumatosi nel giugno 2021.
Riteneva, invece, provata la violazione dei doveri coniugali da parte della rilevando come Parte_1
tale condotta avesse direttamente determinato la cessazione della convivenza e, dunque, la crisi irreversibile del matrimonio.
Valorizzava, ritendendole attendibili, le testimonianze rese dalla sorella del Testimone_1
resistente, e dal , compagno di quest'ultima e le dichiarazioni rese dal in sede Testimone_2 CP_1
di interrogatorio formale.
Considerava la sentenza di separazione personale n. 1421/03 resa dal Tribunale di Foggia nei confronti del , argomento di prova ex art 116 c.p.c.. Per_3
Riteneva, altresì, la relazione investigativa versata in atti dal , prova atipica con valore CP_1
indiziario.
Argomentava che i, suddetti elementi indiziari, oltre a comprovare l'esistenza della relazione extraconiugale, consentivano di ricondurre il venire meno dell'affectio coniugalis agli inizi del 2021, allorquando il prendeva contezza della condotta adulterina della intrattenuta da CP_1 Parte_1
oltre 25 anni , costituendo il nesso di casuale tra la violazione dei doveri coniugali ( da parte della e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, presupposto essenziale per Parte_1
l'addebito della separazione (cfr. Cass., n. 18618/2011).
Riteneva estranea al giudizio la circostanza relativa all'accertamento dell'effettiva paternità dei figli della coppia.
Confermava i provvedimenti provvisori, emessi in sede presidenziale, somministrati in favore del figlio vale a dire l'assegnazione della casa coniugale alla unitamente a Persona_4 Parte_1 quest'ultimo, di anni 21, essendo con sé convivente e non ancora economicamente indipendente nonché, per gli stessi motivi, l'obbligo, a carico del , di contribuire al mantenimento di CP_1 quest'ultimo con una somma pari ad euro 600,00, ritenendola adeguata alla capacità economica delle parti.
Rigettava, infine, in quanto prive dei presupposti di legge, le ulteriori domande proposte dalla ricorrente quali la richiesta ex art 96 c.p.c. e la richiesta cancellazione di frasi ritenute lesive ed offensive della dignità personale, essendo annoverabili nell'esercizio del diritto di difesa.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
pagina 4 di 7 - omesso lo stralcio, valutandoli positivamente, dei test genetici prodotti dal resistente;
- valutato, ai fini della decisione, la sentenza di separazione n. 1421/2003, le dichiarazioni rese dai testi e e quelle rese dal in sede di Testimone_1 Testimone_2 CP_1
interrogatorio formale, nonché la relazione investigativa prodotta da parte resistente;
- omesso ogni motivazione in merito alla durata del presunto tradimento, limitandosi ad affermarne l'esistenza; Per_
- omesso, in relazione all'assegno di mantenimento in favore del figlio , l'adeguamento
ISTAT a decorrere dal marzo 2021, data di deposito dell'ordinanza presidenziale;
- rigettato la domanda di risarcimento danni ex art 89 c.p.c.;
- omesso di liquidare le spese e competenze legali del procedimento di reclamo avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Foggia del 21 ottobre 2021.
Instava, in riforma parziale della sentenza appellata, per l'addebito della separazione personale al
, per il risarcimento danni ex art 89 c.p.c. con condanna dell'appellato al pagamento Controparte_1
delle spese legali sia del Giudizio di Reclamo, iscritto al n. 1745/2021 RGVG della Corte di Appello di
Bari, sia del presente grado di giudizio.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
L'appello è infondato.
Il primo motivo è inconferente avendo già il Tribunale espressamente escluso la rilevanza dei test genetici a fini probatori e dunque la loro incidenza sulla decisione della causa.
Passando ai motivi sub 2 e 3, la giurisprudenza di legittimità ha fissato i principi, in tema di addebito, in ordine all'onere della prova, affermando che la parte che chiede l'addebito deve provare la violazione degli obblighi coniugali e l'incidenza causale sulla fine del rapporto;
la parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui si fonda l'eccezione(da ultimo Cass. 16159/2023).
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha fondato la pronuncia di addebito sulle risultanze dell'istruttoria espletata che hanno consentito di dimostrare che la intratteneva da tempo Parte_1
una relazione extraconiugale con tale e che il ne è venuto a conoscenza solo Persona_3 CP_1
a marzo 2021.
Ha valorizzato:
- le dichiarazioni rese dagli informatori (sorella dell'appellato) e del di lei Testimone_1
compagno ritenute genuine e concordanti;
Testimone_2
- le dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio formale;
CP_1
pagina 5 di 7 - la sentenza di separazione personale n. 1421/03 con addebito resa dal tribunale di Foggia nei confronti del ove è stata accertata la relazione dello stesso con la Per_3 Parte_1
- la relazione investigativa in atti.
Nella sentenza appellata viene offerta una valutazione organica delle suindicate emergenze su cui il
Tribunale ha ancorato la decisione di addebito della separazione avendo avuto la una Parte_1 relazione extraconiugale scoperta dal agli inizi dell'anno 2021. CP_1
Avverso tale motivazione logica e completa parte appellante si è limitata ad una contestazione generica delle singole risultanze istruttorie inidonea ad incrinarne la valenza probatoria fondata sulla convergenza di plurime emergenze.
Infondato, infine, è il quarto motivo.
Ed infatti, con la sentenza di separazione, il Tribunale ha regolato autonomamente il mantenimento del figlio con una nuova valutazione confermativa, nella sostanza, dei provvedimenti provvisori ma ancorata alla data della decisione.
Anche il quinto motivo non coglie nel segno mancando la prova del danno di cui si invoca il risarcimento.
Il Tribunale ha, altresì, ritenuto che le espressioni denunciate non risultano connotate da un intento dispregiativo nè sono lesive della dignità personale della rientrando nell'esercizio del Parte_1
diritto di difesa.
Avverso detta motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata dall'appellante che ha riportato alcuni stralci degli scritti difensivi (vd. pagg. 15 e 16 dell'atto di gravame) senza, tuttavia, censurare in maniera specifica la motivazione del Tribunale.
E' infondato, infine, l'ultimo motivo avendo il Tribunale compensato le spese sulla base di una valutazione unitaria della vicenda oggetto di causa, considerando il rigetto della domanda di addebito e l'accoglimento della domanda di mantenimento.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014
(valore indeterminabile, complessità bassa parametri minimi).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2219/2024 pubblicata il Parte_1
27.09.2024, così provvede: rigetta l'appello;
pagina 6 di 7 condanna al pagamento, in favore di delle spese del grado Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv.to
Raul Pellegrini.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
26.06.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1444/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 2219/2024 emessa il 24.09.2024 e pubblicata il 27.09.2024
TRA
(Avv.to Rendine Renato) Parte_1
(appellante)
E
(Avv.to Pellegrini Raul Donato) Controparte_1
(appellato)
All'udienza del 26.06.2025 la Corte ha riservato la decisione concedendo alle parti termini
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.7.2021 chiedeva al Tribunale di Foggia dichiarare la Parte_1
separazione personale dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo, assegnare Controparte_1
alla stessa la casa coniugale ponendo a carico del marito un assegno mensile per il mantenimento dei figli, da determinarsi secondo Giustizia, oltre che al pagamento del 70% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo del 18.3.2016 siglato dal Tribunale di Foggia con il COA.
Esponeva che:
-aveva contratto matrimonio con il il 9.12.1995 e dalla predetta unione erano nati, in data CP_1
27.09.1996 e in data 22.10.2002, rispettivamente, i figli e , studenti, ormai CP_2 Per_1
pagina 1 di 7 maggiorenni, non economicamente autosufficienti e conviventi con la madre nella casa coniugale, in comunione tra i coniugi, in Cerignola;
-l'unione coniugale era fallita a causa di dissidi ed incomprensioni, degenerate, per effetto del lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19, in comportamenti violenti del marito, anche nei confronti dei figli, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- nel maggio 2021, il , avendo rifiutato la possibilità di addivenire ad una soluzione CP_1
extragiudiziale della crisi coniugale, si trasferiva, di propria iniziativa, in altro immobile;
-successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale, il aveva accusato la moglie di CP_1
adulterio e, senza alcuna prova, aveva affermato di non essere il padre biologico dei figli e CP_2
diffondendo pubblicamente e reiteratamente l'asserzione calunniosa;
Per_2
- il clima familiare, connotato da costanti provocazioni paterne, aveva compromesso la serenità e l'equilibrio psico-fisico dei figli, in una fase delicata del loro sviluppo;
- il figlio era stato ammesso alla Facoltà di Giurisprudenza della LUISS di Roma con Per_2
versamento, in data 30.10.2020, della rata di preiscrizione di euro 3.800,00, mentre CP_2 frequentava il VI di Medicina presso “La Sapienza” di Roma e risiedeva stabilmente in una stanza in locazione del costo mensile di euro 550,00; le spese connesse a quest'ultima (affitto, tasse, vitto, testi e esigenze personali) erano state sostenute dai genitori fino a maggio 2021;
- da giugno 2021 il aveva unilateralmente fissato in euro 400,00 mensili il contributo per CP_1
ciascun figlio, nonostante le maggiori spese universitarie documentate per;
CP_2
- il medesimo, continuava a reiterare condotte moleste nei loro confronti invocando test genetici, con modalità comunicative quotidiane sempre più aggressive;
- erano comproprietari di una villetta a schiera nel Villaggio “Ippocampo” a Manfredonia, utilizzata per le vacanze estive dei ragazzi;
- nel periodo d'imposta 2019, aveva percepito, per l'attività professionale di biologa ricavi pari ad euro
18.672,00 oltre a compensi lordi pari ad euro 28.208,00 per l'attività di docente presso scuola statale, in linea con i redditi degli anni precedenti, mentre il , per il medesimo periodo, aveva dichiarato CP_1
ricavi di impresa pari ad euro 154.993,00 e un reddito imponibile par ad euro 91.289, 00, confermando anch'egli i livelli reddituali degli anni precedenti.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla richiesta di separazione ed instando, Controparte_1
in via riconvenzionale, per l'addebito a carico della Parte_1
Deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa della relazione extraconiugale che la intratteneva, sin da epoca anteriore al matrimonio, con tale , suo datore di Parte_1 Persona_3
pagina 2 di 7 lavoro, e che pertanto i figli, e nati nel corso dell'unione, non erano CP_2 Per_2
biologicamente suoi.
Dichiarava di non essersi mai avveduto della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie, avendo sempre riposto in lei piena fiducia, sino a quando, agli inizi del 2021, aveva ricevuto una segnalazione informale e pertanto aveva iniziato a rivalutare criticamente circostanze in precedenza trascurate.
Riferiva che aveva proceduto al prelievo di un campione biologico dei figli sottoponendoli ad accertamento genetico dal quale era emerso la propria esclusione dalla paternità biologica.
Richiamava, altresì, la sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Foggia in data 20.05.2003, poi confermata in grado d'appello, che aveva accertato, in via definitiva, l'esistenza della relazione sentimentale tra il e la addebitando per tali ragioni la separazione al predetto Per_3 Parte_1 Per_3
.
[...]
Evidenziava, infine, che la traeva dalla propria attività di biologa proventi ben superiori a Parte_1
quelli dichiarati, rivestendo la qualifica di amministratore unico, socia e proprietaria del laboratorio di analisi, rinomato e con rilevanti volumi di fatturato, presso il quale lavorava e che, la stessa era proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare.
Con ordinanza del 21 ottobre 2021 il Presidente del Tribunale di Foggia autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnando la casa coniugale alla unitamente ai figli maggiorenni ed Parte_1
economicamente non indipendenti seco conviventi e ponendo a carico del Distefano la somma di euro
600,00 (euro 300,00 per ogni figlio) da corrispondere mensilmente alla a titolo di Parte_1
mantenimento dei due figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Con decreto n. 746/22 del 8.03.2022, la Corte di Appello di Bari accoglieva il reclamo proposto dalla avverso la suddetta ordinanza e rideterminava gli assegni di mantenimento in euro 600,00 Parte_1
per ciascuno dei due figli, con decorrenza da luglio 2021, data della domanda di separazione.
Istruita la causa con prova per testi e, accolta la richiesta di revoca dell'obbligo del di CP_1
contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne , essendo la medesima divenuta, in CP_2
corso di causa, economicamente indipendente, il Tribunale di Foggia con la sentenza n. 2219/2024 pubblicata il 27.09.2024 dichiarava la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
; rigettava la domanda di addebito formulata dalla accogliendo, invece, Controparte_1 Parte_1 quella formulata dal;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla CP_1
l'assegno mensile di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne non economicamente indipendente , oltre a rivalutazione monetaria Persona_4
secondo gli indici ISTAT e al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; assegnava la casa coniugale alla unitamente al figlio e compensava le spese di lite. Parte_1 Persona_4
pagina 3 di 7 In ordine all'addebito argomentava che l'assunto di parte ricorrente circa le condotte violente da parte del era, oltre che generico, rimasto privo di prova, essendo stato documentato unicamente CP_1
tramite querele presentate in un momento successivo al deterioramento definitivo del rapporto coniugale, già consumatosi nel giugno 2021.
Riteneva, invece, provata la violazione dei doveri coniugali da parte della rilevando come Parte_1
tale condotta avesse direttamente determinato la cessazione della convivenza e, dunque, la crisi irreversibile del matrimonio.
Valorizzava, ritendendole attendibili, le testimonianze rese dalla sorella del Testimone_1
resistente, e dal , compagno di quest'ultima e le dichiarazioni rese dal in sede Testimone_2 CP_1
di interrogatorio formale.
Considerava la sentenza di separazione personale n. 1421/03 resa dal Tribunale di Foggia nei confronti del , argomento di prova ex art 116 c.p.c.. Per_3
Riteneva, altresì, la relazione investigativa versata in atti dal , prova atipica con valore CP_1
indiziario.
Argomentava che i, suddetti elementi indiziari, oltre a comprovare l'esistenza della relazione extraconiugale, consentivano di ricondurre il venire meno dell'affectio coniugalis agli inizi del 2021, allorquando il prendeva contezza della condotta adulterina della intrattenuta da CP_1 Parte_1
oltre 25 anni , costituendo il nesso di casuale tra la violazione dei doveri coniugali ( da parte della e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, presupposto essenziale per Parte_1
l'addebito della separazione (cfr. Cass., n. 18618/2011).
Riteneva estranea al giudizio la circostanza relativa all'accertamento dell'effettiva paternità dei figli della coppia.
Confermava i provvedimenti provvisori, emessi in sede presidenziale, somministrati in favore del figlio vale a dire l'assegnazione della casa coniugale alla unitamente a Persona_4 Parte_1 quest'ultimo, di anni 21, essendo con sé convivente e non ancora economicamente indipendente nonché, per gli stessi motivi, l'obbligo, a carico del , di contribuire al mantenimento di CP_1 quest'ultimo con una somma pari ad euro 600,00, ritenendola adeguata alla capacità economica delle parti.
Rigettava, infine, in quanto prive dei presupposti di legge, le ulteriori domande proposte dalla ricorrente quali la richiesta ex art 96 c.p.c. e la richiesta cancellazione di frasi ritenute lesive ed offensive della dignità personale, essendo annoverabili nell'esercizio del diritto di difesa.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
pagina 4 di 7 - omesso lo stralcio, valutandoli positivamente, dei test genetici prodotti dal resistente;
- valutato, ai fini della decisione, la sentenza di separazione n. 1421/2003, le dichiarazioni rese dai testi e e quelle rese dal in sede di Testimone_1 Testimone_2 CP_1
interrogatorio formale, nonché la relazione investigativa prodotta da parte resistente;
- omesso ogni motivazione in merito alla durata del presunto tradimento, limitandosi ad affermarne l'esistenza; Per_
- omesso, in relazione all'assegno di mantenimento in favore del figlio , l'adeguamento
ISTAT a decorrere dal marzo 2021, data di deposito dell'ordinanza presidenziale;
- rigettato la domanda di risarcimento danni ex art 89 c.p.c.;
- omesso di liquidare le spese e competenze legali del procedimento di reclamo avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Foggia del 21 ottobre 2021.
Instava, in riforma parziale della sentenza appellata, per l'addebito della separazione personale al
, per il risarcimento danni ex art 89 c.p.c. con condanna dell'appellato al pagamento Controparte_1
delle spese legali sia del Giudizio di Reclamo, iscritto al n. 1745/2021 RGVG della Corte di Appello di
Bari, sia del presente grado di giudizio.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
L'appello è infondato.
Il primo motivo è inconferente avendo già il Tribunale espressamente escluso la rilevanza dei test genetici a fini probatori e dunque la loro incidenza sulla decisione della causa.
Passando ai motivi sub 2 e 3, la giurisprudenza di legittimità ha fissato i principi, in tema di addebito, in ordine all'onere della prova, affermando che la parte che chiede l'addebito deve provare la violazione degli obblighi coniugali e l'incidenza causale sulla fine del rapporto;
la parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui si fonda l'eccezione(da ultimo Cass. 16159/2023).
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha fondato la pronuncia di addebito sulle risultanze dell'istruttoria espletata che hanno consentito di dimostrare che la intratteneva da tempo Parte_1
una relazione extraconiugale con tale e che il ne è venuto a conoscenza solo Persona_3 CP_1
a marzo 2021.
Ha valorizzato:
- le dichiarazioni rese dagli informatori (sorella dell'appellato) e del di lei Testimone_1
compagno ritenute genuine e concordanti;
Testimone_2
- le dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio formale;
CP_1
pagina 5 di 7 - la sentenza di separazione personale n. 1421/03 con addebito resa dal tribunale di Foggia nei confronti del ove è stata accertata la relazione dello stesso con la Per_3 Parte_1
- la relazione investigativa in atti.
Nella sentenza appellata viene offerta una valutazione organica delle suindicate emergenze su cui il
Tribunale ha ancorato la decisione di addebito della separazione avendo avuto la una Parte_1 relazione extraconiugale scoperta dal agli inizi dell'anno 2021. CP_1
Avverso tale motivazione logica e completa parte appellante si è limitata ad una contestazione generica delle singole risultanze istruttorie inidonea ad incrinarne la valenza probatoria fondata sulla convergenza di plurime emergenze.
Infondato, infine, è il quarto motivo.
Ed infatti, con la sentenza di separazione, il Tribunale ha regolato autonomamente il mantenimento del figlio con una nuova valutazione confermativa, nella sostanza, dei provvedimenti provvisori ma ancorata alla data della decisione.
Anche il quinto motivo non coglie nel segno mancando la prova del danno di cui si invoca il risarcimento.
Il Tribunale ha, altresì, ritenuto che le espressioni denunciate non risultano connotate da un intento dispregiativo nè sono lesive della dignità personale della rientrando nell'esercizio del Parte_1
diritto di difesa.
Avverso detta motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata dall'appellante che ha riportato alcuni stralci degli scritti difensivi (vd. pagg. 15 e 16 dell'atto di gravame) senza, tuttavia, censurare in maniera specifica la motivazione del Tribunale.
E' infondato, infine, l'ultimo motivo avendo il Tribunale compensato le spese sulla base di una valutazione unitaria della vicenda oggetto di causa, considerando il rigetto della domanda di addebito e l'accoglimento della domanda di mantenimento.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014
(valore indeterminabile, complessità bassa parametri minimi).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2219/2024 pubblicata il Parte_1
27.09.2024, così provvede: rigetta l'appello;
pagina 6 di 7 condanna al pagamento, in favore di delle spese del grado Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv.to
Raul Pellegrini.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
26.06.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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