Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01005/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. Prefettura di Firenze Sportello Unico Immigrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del silenzio-inadempimento serbato dallo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Firenze sulla domanda di perfezionamento della procedura per l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito del nulla-osta per lavoro subordinato prot. -OMISSIS- rilasciato dallo S.U.I. presso la Prefettura di Firenze in data 18.07.2023 e accertamento ex art. 31, commi 1 e 2 e 117 del D. Lgs. 104/2010;
- dell’obbligo dello Sportello Unico per l’Immigrazione c/o la Prefettura di Firenze di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta di convocazione del datore di lavoro e del lavoratore ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 35 e 36 DPR 394/1999.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS-, cittadino albanese, era titolare di nulla osta per lavoro subordinato rilasciatogli in data 18 luglio 2023 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Firenze.
L’Amministrazione dell’Interno, con nota del 18 settembre 2023, comunicava all’interessato l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta, in ragione di un pregresso ordine di allontanamento dal territorio nazionale, adottato nei suoi confronti (sebbene indicato con un alias ) dal Prefetto di Firenze nel 2010.
Il ricorrente depositava memorie endoprocedimentali, opponendosi alla revoca.
Mediante numerose comunicazioni via mail il cittadino albanese, per mezzo del proprio difensore, chiedeva di essere convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Da ultimo, con mail del difensore in data 29 gennaio 2025, il ricorrente chiedeva l’archiviazione del procedimento avviato dalla P.A. e il perfezionamento della procedura diretta alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
L’Amministrazione rimaneva inerte e, in data 28 marzo 2025, il ricorrente notificava ricorso avverso il silenzio, iscritto a ruolo l’8 aprile 2025.
In data 16 maggio 2025 lo Sportello Unico adottava il provvedimento conclusivo di revoca del nulla osta già rilasciato al signor -OMISSIS-, in atti. Per conseguenza la P.A., costituitasi in giudizio, chiedeva la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo.
All’udienza camerale del 4 giugno 2025, fissata per la trattazione della causa, il difensore di parte ricorrente, in relazione al sopravvenuto atto di revoca del nulla osta, dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, insistendo tuttavia per la condanna della P.A. al pagamento delle spese di lite, dichiarandosi antistatario. La causa era trattenuta in decisione.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, ritiene di dover definire il giudizio con sentenza di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico della parte resistente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in applicazione del principio della soccombenza virtuale (invero, l’inerzia della P.A. si protraeva per un tempo superiore al termine generale per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento avviato d’ufficio, già decorso al tempo dell’instaurazione del rapporto processuale, con conseguente soccombenza della parte pubblica).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Ministero dell’Interno alla refusione, in favore del signor -OMISSIS-, delle spese di lite della presente causa, che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.000,00 oltre accessori di legge, maggiorata del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.