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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
6 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3065/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Di Luca Cardillo e Lucia Parte_1
D'Aquino, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- Resistente contumace -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.04.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di essere dipendente a tempo indeterminato dell' quale CP_2
infermiere di Cat. D, con sede di servizio presso il SPDC Cannizzaro;
di avere aderito all'avviso di selezione di personale infermieristico cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indetto nell'ambito del “Progetto Obiettivo a Valenza Strategica” di cui al
Cont provvedimento di datato 07.08.2020, emesso per fronteggiare l'emergenza CP_1
sanitaria di assistenza in strutture COVID 19; che tale avviso prevedeva l'individuazione di personale per un “impegno di 6 unità infermieristiche per un'attività giornaliera suddivisa su tre turni e sette giorni su sette”; di essere stato quindi assegnato alla struttura Covid 19 successivamente individuata in quella ubicata a Mascali (Hotel King House) ed in quella di
1 ( ; che, per le limitate risorse umane reperite sulla scorta del Parte_2 Parte_3
Cont predetto avviso dell' e per il “numero significativo di ospiti in struttura che necessitavano di una assistenza superiore rispetto a quella di mera sorveglianza sanitaria”, egli è stato chiamato ad effettuare turni lavorativi che hanno, di fatto, determinato un aumento delle ore lavorate rispetto a quelle indicate, con espletamento di “turni anche doppi rispetto a quelli che, invece, erano dovuti”; di essere stato quindi “autorizzato a prestare attività assistenziale
(necessaria ed indispensabile per come sopra detto al fine di una adeguata garanzia dei ricoverati in struttura anche secondo adeguati parametri “LEA”) oltre il limite progettuale”; di avere conseguentemente “maturato ore eccedenti rispetto al limite massimo delle presunte
48 ore mensili” previste dall'avviso di progetto dell'11.11.2020 per il periodo ottobre 2020 – gennaio 2021, ancora non retribuite, pari a 180 ore, per un credito complessivo spettante di euro 6.300,00 (pari a n. 180 ore eccedenti x 35 euro); di avere accumulato, in particolare, per il mese di ottobre 2020 un'eccedenza di 54, per il mese di novembre 2020 un'eccedenza di 36 ore, per il mese di dicembre 2020 un'eccedenza di 66 ore, per il mese di gennaio 2021 un'eccedenza di 24 ore.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere dall' il pagamento delle “ore eccedenti” rispetto al limite CP_2 massimo delle presunte 48 ore mensili previste dall'avviso di progetto dell'11.11.2020 per il periodo ottobre 2020 – gennaio 2021, ancora non retribuite, pari a 180 ore;
conseguentemente condannare l' convenuta al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro CP_1
6.300,00, oltre accessori;
condannare l' datrice al pagamento delle spese di giudizio CP_1
da distrarre in favore dei procuratori che se ne sono dichiarati antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, l' , nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica ricevuta, non si è costituita in giudizio, per cui se ne deve dichiarare la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e più volte rinviato il procedimento per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 06.06.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
A livello documentale si evince che, sulla base di un progetto strategico indetto dall'Azienda sanitaria datrice, il ricorrente ha svolto un incarico professionale presso le strutture Covid-19
2 (c.d. covid hotels) che erano state attivate nella Regione Sicilia per l'accoglienza e l'isolamento di soggetti paucisintomatici o asintomatici che avevano contratto il virus: si tratta di un incarico aggiuntivo rispetto alla sua ordinaria attività istituzionale e che, per espressa previsione dei relativi avvisi aziendali, doveva essere espletato “al di fuori dell'orario di servizio” e retribuito nel rispetto del “limite massimo di 48 ore mensili oltre l'orario istituzionale” (v. doc. nn. 1 e 4 fasc. ric .).
Si tratta di condizioni precise e ben individuate che, evidentemente, erano finalizzate ad evitare lo sperpero di denaro pubblico e il sorgere di situazioni di incompatibilità di fatto tra l'ordinaria attività di servizio degli operatori sanitari e quella che formava oggetto dell'incarico temporaneamente assunto.
Ebbene, a prescindere dalla circostanza che l'attore non ha allegato e provato (o chiesto di provare) di avere svolto l'incarico aggiuntivo nell'ambito dei covid hotels al di fuori del suo ordinario orario di servizio, sono proprio queste le ragioni che ostano all'accoglimento del ricorso.
In assenza di specifiche decisioni aziendali autorizzative dell'espletamento di ore eccedenti rispetto a quelle previste nei relativi avvisi e determinative dei necessari stanziamenti, il fatto che il dipendente, sulla base di una scelta contingente del responsabile del covid hotel di
Mascali, dott. v. doc. n. 3 fasc. ric.), abbia svolto più ore di quelle previste non è Per_1 dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna dell' datrice al CP_1
pagamento dei connessi compensi per inadempimento contrattuale.
Pertanto, ferma l'ipotetica esperibilità di ulteriori azioni (ad es. ex art. 2041 c.c.), fondate su titoli diversi da quelli, di fonte contrattuale, fatti valere nella odierna sede, il ricorso è privo di fondamento.
Stante la contumacia della parte resistente vittoriosa in giudizio, nessuna statuizione va adottata in tema di spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 3065/2022 R.G., rigetta il ricorso e nulla statuisce sulle spese processuali.
Catania, 14 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
6 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3065/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Di Luca Cardillo e Lucia Parte_1
D'Aquino, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- Resistente contumace -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.04.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di essere dipendente a tempo indeterminato dell' quale CP_2
infermiere di Cat. D, con sede di servizio presso il SPDC Cannizzaro;
di avere aderito all'avviso di selezione di personale infermieristico cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indetto nell'ambito del “Progetto Obiettivo a Valenza Strategica” di cui al
Cont provvedimento di datato 07.08.2020, emesso per fronteggiare l'emergenza CP_1
sanitaria di assistenza in strutture COVID 19; che tale avviso prevedeva l'individuazione di personale per un “impegno di 6 unità infermieristiche per un'attività giornaliera suddivisa su tre turni e sette giorni su sette”; di essere stato quindi assegnato alla struttura Covid 19 successivamente individuata in quella ubicata a Mascali (Hotel King House) ed in quella di
1 ( ; che, per le limitate risorse umane reperite sulla scorta del Parte_2 Parte_3
Cont predetto avviso dell' e per il “numero significativo di ospiti in struttura che necessitavano di una assistenza superiore rispetto a quella di mera sorveglianza sanitaria”, egli è stato chiamato ad effettuare turni lavorativi che hanno, di fatto, determinato un aumento delle ore lavorate rispetto a quelle indicate, con espletamento di “turni anche doppi rispetto a quelli che, invece, erano dovuti”; di essere stato quindi “autorizzato a prestare attività assistenziale
(necessaria ed indispensabile per come sopra detto al fine di una adeguata garanzia dei ricoverati in struttura anche secondo adeguati parametri “LEA”) oltre il limite progettuale”; di avere conseguentemente “maturato ore eccedenti rispetto al limite massimo delle presunte
48 ore mensili” previste dall'avviso di progetto dell'11.11.2020 per il periodo ottobre 2020 – gennaio 2021, ancora non retribuite, pari a 180 ore, per un credito complessivo spettante di euro 6.300,00 (pari a n. 180 ore eccedenti x 35 euro); di avere accumulato, in particolare, per il mese di ottobre 2020 un'eccedenza di 54, per il mese di novembre 2020 un'eccedenza di 36 ore, per il mese di dicembre 2020 un'eccedenza di 66 ore, per il mese di gennaio 2021 un'eccedenza di 24 ore.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere dall' il pagamento delle “ore eccedenti” rispetto al limite CP_2 massimo delle presunte 48 ore mensili previste dall'avviso di progetto dell'11.11.2020 per il periodo ottobre 2020 – gennaio 2021, ancora non retribuite, pari a 180 ore;
conseguentemente condannare l' convenuta al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro CP_1
6.300,00, oltre accessori;
condannare l' datrice al pagamento delle spese di giudizio CP_1
da distrarre in favore dei procuratori che se ne sono dichiarati antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, l' , nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica ricevuta, non si è costituita in giudizio, per cui se ne deve dichiarare la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e più volte rinviato il procedimento per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 06.06.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
A livello documentale si evince che, sulla base di un progetto strategico indetto dall'Azienda sanitaria datrice, il ricorrente ha svolto un incarico professionale presso le strutture Covid-19
2 (c.d. covid hotels) che erano state attivate nella Regione Sicilia per l'accoglienza e l'isolamento di soggetti paucisintomatici o asintomatici che avevano contratto il virus: si tratta di un incarico aggiuntivo rispetto alla sua ordinaria attività istituzionale e che, per espressa previsione dei relativi avvisi aziendali, doveva essere espletato “al di fuori dell'orario di servizio” e retribuito nel rispetto del “limite massimo di 48 ore mensili oltre l'orario istituzionale” (v. doc. nn. 1 e 4 fasc. ric .).
Si tratta di condizioni precise e ben individuate che, evidentemente, erano finalizzate ad evitare lo sperpero di denaro pubblico e il sorgere di situazioni di incompatibilità di fatto tra l'ordinaria attività di servizio degli operatori sanitari e quella che formava oggetto dell'incarico temporaneamente assunto.
Ebbene, a prescindere dalla circostanza che l'attore non ha allegato e provato (o chiesto di provare) di avere svolto l'incarico aggiuntivo nell'ambito dei covid hotels al di fuori del suo ordinario orario di servizio, sono proprio queste le ragioni che ostano all'accoglimento del ricorso.
In assenza di specifiche decisioni aziendali autorizzative dell'espletamento di ore eccedenti rispetto a quelle previste nei relativi avvisi e determinative dei necessari stanziamenti, il fatto che il dipendente, sulla base di una scelta contingente del responsabile del covid hotel di
Mascali, dott. v. doc. n. 3 fasc. ric.), abbia svolto più ore di quelle previste non è Per_1 dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna dell' datrice al CP_1
pagamento dei connessi compensi per inadempimento contrattuale.
Pertanto, ferma l'ipotetica esperibilità di ulteriori azioni (ad es. ex art. 2041 c.c.), fondate su titoli diversi da quelli, di fonte contrattuale, fatti valere nella odierna sede, il ricorso è privo di fondamento.
Stante la contumacia della parte resistente vittoriosa in giudizio, nessuna statuizione va adottata in tema di spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 3065/2022 R.G., rigetta il ricorso e nulla statuisce sulle spese processuali.
Catania, 14 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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