Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 08/09/2025, n. 6086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6086 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06086/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2023, proposto da
NI IE e TE UL, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Marigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maffettone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Marigliano approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2022 e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 59 del 04/07/2022, unitamente a tutti i suoi allegati normativi, tecnici e grafici, nella parte in cui ha classificato in ZTO “ Ambiti Agricoli Periurbani ” di cui all'art. 25 delle NTA del PUC le aree di proprietà dei ricorrenti distinte in catasto al foglio 16 part. 1036, 1037, 1038, 1039 e 1040 e n. 803-938-937-936-1612-935-934-78;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, con particolare riferimento a:
2.a) Deliberazione del Consiglio Comunale di Marigliano n. 19 del 30/5/2022, successivamente pubblicata, di approvazione del Piano urbanistico Comunale – PUC, in uno a tutti i suoi allegati, in parte qua;
2.b) della Delibera della Giunta Comunale di Marigliano n. 70 del 14.5.2021, di adozione del PUC, in uno a tutti i suoi allegati, in parte qua;
2.c) della delibera di Giunta Comunale di Malignano n. 126 del 27.9.2021, di valutazione e recepimento delle osservazioni al PUC, in uno a tutti i suoi allegati, nella parte in cui è stata rigettata la osservazione presentata dalla sig.ra TE UL prot. n. 13512 del 29.07.2021 e contrassegnata con il n. 80;
2.d) della Delibera di Giunta Comunale di Marigliano n. 85 del 23.5.2022, con la quale si è preso atto della integrazione del P.U.C. in seguito alla valutazione e al recepimento delle Osservazioni al PUC con D. G. C. n. 126 del 27/09/2021 e dei pareri espressi dalle PP.AA. competenti, nonché del “ documento unitario - di riscontro ai pareri obbligatori delle amministrazioni competenti ” prot. Gen. N.9889 del 20/05/2022 allegato alla deliberazione stessa della quale è parte integrante e sostanziale, in parte qua;
2.e) del “ parere motivato e favorevole nella procedura di VAS ” a firma del Responsabile V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) del Comune di Marigliano prot. n. 9775 del 19.5.2022, in parte qua ;
2.f) del parere della città Metropolitana di Napoli N. 1139 del 14.02.2022, nella parte in cui non ha segnalato il contrasto del PUC impugnato con le previsioni di cui agli artt. 3 c. 3 della L.R.C. n. 16/2004 e 9 comma 1 del Regolamento R.C. n. 5/2011, oltre che con le direttive di cui alla Circolare della Direzione Generale Governo del Territorio della Giunta della Regione Campania prot. PG/2021/10158403 del 23/03/2021 e più in generale “c on gli strumenti di pianificazione territoriali sovraordinati” e con “la normativa statale e regionale vigente ” per le ragioni indicate nel presente ricorso;
2.g) della delibera della Giunta Comune di Marigliano n. 91 dell'1.7.2022, avente a oggetto “atto di indirizzo per la redazione del Piano Operativo Comunale P.O.C.”, in parte qua ;
2.h) della delibera della Giunta Comune di Marigliano n. 94 dell'1.7.2022, avente a oggetto “integrazione della composizione dell'ufficio di piano e nomina dell'autorità competente per la V.A.S.”, in parte qua ;
2.i) della delibera del Consiglio Comunale di Marigliano n. 25 dell'11 luglio 2022, avente a oggetto “ Piano Urbanistico Comunale, chiarimenti e presa d'atto delle delibere di G.C. N. 91 e 94 del primo luglio 2022 e conseguente discussione”, in parte qua .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Marigliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti deducono di essere proprietari dei fondi ricadenti nel Comune di Marigliano, distinti in catasto al foglio 16 part.lle nn. 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 803, 938, 937, 936,1612, 935, 934 e 78.
Deducono che i suddetti terreni ricadevano in ZTO “C ” del previgente strumento urbanistico del Comune di Marigliano, sottoposto alla disciplina delle “zone bianche ” in ragione dello stralcio operato dalla Provincia in sede di approvazione.
Sull’area i ricorrenti realizzarono, nel vigore della previgente disciplina urbanistica, una struttura in ferro destinata all’esercizio di attività produttiva (ricovero di macchine e attrezzi edili), legittimata ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 380/2001 con SCIA in sanatoria prot. n. 21464 del 26.11.2019, seguita dal parere favorevole del settore IV del Comune di Marigliano n. 68 del 21.01.2020.
Con delibera di Giunta Comunale n. 70/2021 il Comune di Marigliano ha adottato il nuovo strumento urbanistico, nell’ambito del quale ai fondi di proprietà dei ricorrenti veniva impressa la destinazione “E” - “Ambiti agricoli periurbani ”, per i quali l’art. 25 delle N.T.A. consente le seguenti destinazioni funzionali:
- abitazioni agricole pertinenziali al fondo;
- annessi agricoli pertinenziali al fondo;
- impianti produttivi agro-alimentari;
- impianti serricoli ai sensi delle leggi regionali vigenti;
- immobili destinati all’agriturismo e con funzioni ricettive nel rispetto della normativa specifica vigente;
- Strutture per il ricovero e l’allevamento di animali, anche per sport equestri.
Sono inoltre consentite le seguenti attività:
- ludiche, culturali e per la pratica dello sport, sempre che non confliggano con il paesaggio agricolo;
- creazione di percorsi ippo-ciclo-pedonabili anche di collegamento con i contesti urbani;
- Orti didattici, orti sociali, orti scolastici, ecc.
Negli ambiti agricoli periurbani è inoltre consentita la realizzazione di nuovi edifici, “previa dimostrazione della loro funzionalità all’attività agricola”.
Lamentano i ricorrenti che, invece, la classificazione meglio rispondente alle caratteristiche dell’area sarebbe quella disciplinata dall’art. 53 delle N.T.A. del nuovo P.U.C., con cui il Comune ha previsto un regime specifico per i manufatti che fossero “Sedi di attività produttive e turistico-ricettive esistenti ”, indipendentemente dalla destinazione impressa alla zona nella quale essi ricadono, prevedendo che tali zone “1. Comprendono i manufatti esistenti e le relative aree di pertinenza totalmente o prevalentemente utilizzati per attività commerciali, attività artigianali, attività alberghiere, attività ristorative, altre attività economiche e produttive, con eventuale presenza di quote residenziali. L’individuazione dei manufatti e delle destinazioni d’uso in atto è operata sulla base della situazione di fatto esistente, con salvezza degli esiti delle procedure di verifica della legittimità dei manufatti e delle destinazioni d’uso e degli esiti delle eventuali procedure di condono o di sanatoria edilizia presentate ”.
Le osservazioni presentate dalla sig.ra TE UL al piano adottato (assunte al prot. N. 13512 del 29.07.2021 e contrassegnate con il n. 80) sono state rigettate con la seguente motivazione: “L’osservazione non può essere accolta perché non coerente con i principi ispiratori del piano e degli obiettivi strategici e di indirizzo”.
Con riguardo alla destinazione disciplinata dall’art. 53 delle N.T.A. la Città Metropolitana di Napoli ha rilevato che “Riguardo alle attività artigianali ed industriali di interesse locale, nel Piano strutturale si è ritenuto di non procedere al calcolo dell’eventuale fabbisogno decennale di aree, da redigere sulla base di documentate analisi della domanda e dell’offerta esistente al momento della pianificazione comunale, come invece previsto dagli artt. 67 e ss delle Norme del PTC…” e che “E’ necessario, pertanto, dimensionare opportunamente l’area ad attività produttive in base ad un aggiornato fabbisogno ai sensi dell’art.67 delle Norme del PTC”.
In replica ai suddetti rilievi il Comune di Marigliano si è limitato a rilevare che, diversamente da quanto affermato dalla Città Metropolitana, il P.I.P. è ancora vigente.
Il P.U.C. approvato, dunque, ha mantenuto i terreni dei ricorrenti nella z.t.o. E.
Tale classificazione è contestata per i seguenti motivi:
1) violazione artt. 3, 41 e 97 Cost. – violazione art. 23 commi 3 e ss. della L.R. Campania n. 16/2004 – violazione artt. 36 e 37 D.P.R. n. 380/2001 - violazione regolamento Reg. Camp. 5/2011 - eccesso di potere: sviamento, difetto di istruttoria, illogicità, travisamento – disparità di trattamento - contraddittorietà intrinseca.
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi nella parte in cui le aree di proprietà dei ricorrenti non sono state classificate in Z.T.O “D” “Sedi di attività produttive e turistico-ricettive esistenti ” pur presentandone tutte le caratteristiche.
2) violazione artt. 3, 41 e 97 Cost. – violazione art. 23 commi 3 e ss. della L.R. Campania n. 16/2004 – eccesso di potere: sviamento, difetto di istruttoria, illogicità, travisamento – disparità di trattamento.
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per illogicità e contraddittorietà anche sotto il profilo della disparità di trattamento.
E infatti il Comune non solo avrebbe ingiustificatamente trattato la situazione dei ricorrenti in modo diverso – e più sfavorevole – rispetto ad altre situazioni identiche, ma avrebbe assegnato una destinazione commerciale/produttiva a fondi sui quali ricadono manufatti di cui non è stata ancora accertata la legittimità.
3) violazione artt. 3, 41 e 97 Cost. – violazione art. 23 commi 3 e ss. della L.R. Campania n. 16/2004 – violazione art. 3 l. n. 241/1990 - eccesso di potere: sviamento, difetto di istruttoria, illogicità, travisamento – disparità di trattamento.
La disparità di trattamento si apprezzerebbe anche in relazione all’avvenuto accoglimento di osservazioni presentate da proprietari di altri fondi in casi identici a quello in esame.
4) violazione artt. 3, 41 e 97 Cost. – violazione art. 23 commi 3 e ss. della L.R. Campania n. 16/2004 – violazione art. 3 l. n. 241/90 – difetto di motivazione - eccesso di potere: sviamento, difetto di istruttoria, illogicità, travisamento – disparità di trattamento.
Alla luce degli evidenziati profili di disparità di trattamento, il Comune sarebbe stato onerato di una motivazione più stringente rispetto a quella che assiste il provvedimento.
5) violazione artt. 41, 42 e 97 Cost. – violazione art. 23 L.R. Campania, n. 16/2004 – violazione legge n. 1150/1942 - contraddittorietà – travisamento – difetto di istruttoria – sviamento
La destinazione impressa ai fondi dei ricorrenti sarebbe inadeguata anche rispetto a quanto risulta dalla “carta uso del suolo ” allegata al Piano Urbanistico, in cui i fondi di proprietà dei ricorrenti sono stati inseriti tra quelli “inseriti nel contesto prettamente urbano e non di interesse agrario ”.
6) violazione artt. 3, 41 e 97 Cost. – violazione art. 23 comma 2, L.R. Campania n. 16/2004 – violazione regolamento reg. camp. 5/2011 - violazione legge n. 1150/1942 - eccesso di potere: sviamento, difetto di istruttoria, illogicità.
Il Comune di Marigliano avrebbe omesso: a) di verificare il fabbisogno delle attività commerciali, artigianali, alberghiere, ristorative, e delle altre attività economiche e produttive; b) di effettuare un dimensionamento di nuovi insediamenti che risponda al fabbisogno accertato, e c) di effettuare una vera e propria zonizzazione del territorio con riferimento alle attività economiche e produttive.
Non solo sarebbe stato omesso ogni accertamento sul fabbisogno relativo alle attività economiche e produttive, ma lo sviluppo del territorio sarebbe affidato a eventi futuri e incerti (l’accertamento della abusività o meno dei manufatti esistenti) che renderebbero del tutto incontrollabile il dimensionamento delle attività economiche e produttive che potrebbe risultare all’esito dell’accertamento della legittimità o meno dei manufatti esistenti.
7) VIOLAZIONE ARTT. 3, 41 E 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 23 COMMI 3 E SS. DELLA L.R. CAMPANIA N. 16/2004 – VIOLAZIONE REGOLAMENTO REG. CAMP. 5/2011 - VIOLAZIONE LEGGE N. 1150/1942 - ECCESSSO DI POTERE: SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO.
Il Comune di Marigliano avrebbe rinviato a un momento successivo l’accertamento della abusività dei manufatti esistenti destinati ad attività commerciali, artigianali, alberghiere, ristorative, e altre attività economiche e produttive esistenti, in contrasto con quanto prevede l’art. 23 della L.R.C. n. 16/2004 alla stregua del quale un siffatto accertamento deve precedere la adozione dello strumento urbanistico generale.
9) VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE R.C. 16/2004 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO R.C. N. 5 DEL 04/08/2011 – VIOLAZIONE LEGGE N. 1150/1942 - VIOLAZIONE ART. 1 L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE ARTT. 31 E 36 DPR 380/2001 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETÀ - SVIAMENTO DI POTERE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO – ILLOGICITA’ MANIFESTA– TRAVISAMENTO – MANCANZA DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE.
Con la scelta pianificatoria gravata si sarebbe di fatto introdotta una classificazione urbanistica temporanea e condizionata, individuando quale suo limite temporale l’accertamento della verifica della legittimità dei manufatti di cui all’art. 53 delle N.T.A., laddove invece la norma citata stabilisce che le previsioni strutturali del PUC abbiano durata a tempo indeterminato.
10) violazione degli art. 18, 22, 23, 24 L.R. Campania n. 16 del 22.12.2004; violazione dell'art. 3 regolamento n. 5/2011 della regione Campania; difetto assoluto dei presupposti; erroneità della motivazione; travisamento; violazione del giusto procedimento; difetto di istruttoria.
Ferma la assorbenza di quanto evidenziato nei motivi che precedono, i provvedimenti impugnati sarebbero comunque illegittimi per violazione degli artt. 22, 23 e 24 della legge regionale n. 16 del 22.12.2004, in quanto il P.U.C. del Comune di Marigliano non sarebbe coerente con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C. - della Città Metropolitana di Napoli, nn avendo recepito le prescrizioni rese dalla Città Metropolitana di Napoli.
11) violazione artt. 41, 42 e 97 Cost. - violazione degli art. 18, 22, 23, 24 lrc n. 16 del 22.12.2004; violazione dell'art. 3 regolamento n. 5/2011 della regione Campania; contraddittorietà - travisamento; difetto di istruttoria.
Ferma la assorbenza di quanto evidenziato nei motivi che precedono, l’attribuzione di una destinazione agricola ai fondi di proprietà dei ricorrenti in luogo di quella produttiva-artigianale si porrebbe in contrasto anche con gli obiettivi espressi dai livelli di pianificazione sovraordinati.
12) violazione artt. 3 e 23 della L.R. Campania n. 16/2004 - violazione art. 31 D.P.R. 380/2001 – violazione art. 9 del regolamento. n. 5 del 04/08/2011 – violazione legge n. 1150/1942 - violazione art. 36 D.P.R. 380/2001 – violazione art. 97 Cost. – violazione del P.T.R. – violazione delle linee strategiche a scala sovracomunale della città metropolitana - violazione della circolare della G.R. direzione gen. governo del territorio pg/2021/10158403 del 23/03/2021 - difetto di istruttoria - contraddittorietà - sviamento di potere – violazione dei principi di buon andamento – illogicità manifesta – travisamento – mancanza dei presupposti – eccesso di potere. Il P.U.C. sarebbe stato approvato nella sola componente strutturale e non può considerarsi di immediata operatività, essendo necessaria la redazione del piano programmatico operativo POC che dovrà conformarsi alle predette prescrizioni strutturali.
Si è costituito il Comune di Marigliano, il quale ha contestato nel merito le censure articolate nel primo motivo. In particolare, ha dedotto che l’area di proprietà dei ricorrenti non presenta le caratteristiche per l’applicazione dell’art. 53 perché la struttura su di essa insistente non è destinata ad attività produttiva. Sulle particelle interessate dal manufatto invero non risulterebbe essere svolta alcuna attività, risultando solo una S.C.I.A. edilizia in sanatoria che ha assentito l’installazione di un manufatto utilizzato come “ricovero macchine e attrezzi edili ” e non come sede di attività produttiva. La pratica, infatti, non è stata presentata al SUAP, né rinvia al compimento di attività da sottoporre anche al SUAP.
Non sussisterebbe, inoltre, alcuna disparità di trattamento: la destinazione ad attività produttiva è stata riconosciuta laddove esisteva un’attività produttiva effettiva e non meramente asserita.
Il Comune ha, altresì, eccepito l’inammissibilità dei motivi di tipo procedimentale (5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12), non ritenendo configurabile nella materia de qua un interesse di tipo strumentale e difettando l’allegazione dello specifico pregiudizio derivante dalla violazione delle disposizioni procedimentali indicate.
All’esito dell’udienza pubblica del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato quanto alle censure articolate nel primo motivo. L’art. 53 delle N.T.A. rubricato “Sedi di attività produttive e turistico-ricettive esistenti ” prevede che tale destinazione comprenda “i manufatti esistenti e le relative aree di pertinenza totalmente o prevalentemente utilizzati per attività commerciali, attività artigianali, attività alberghiere, attività ristorative, altre attività economiche e produttive, con eventuale presenza di quote residenziali”.
“L’individuazione dei manufatti e delle destinazioni d’uso in atto è operata sulla base della situazione di fatto esistente, con salvezza degli esiti delle procedure di verifica della legittimità dei manufatti e delle destinazioni d’uso e degli esiti delle eventuali procedure di condono o di sanatoria edilizia presentate”.
Nel caso di specie, risulta dalla visura camerale della società SA Costruzioni s.r.l., avente come socio unico il sig. NI IE, che la società stessa ha sede in via Isonzo 64, ov’è ubicata la tettoia in questione (v. provvedimento di accoglimento sanatoria del 21.1.2020). La società risulta avere come attività svolta nella sede legale: “attività di edilizia privata e dal 21/07/2016 commercio all’ingrosso di materiale da costruzione”, entrambe coerenti con le attività descritte nell’oggetto sociale.
Dalle foto allegate ai chiarimenti tecnici resi dai ricorrenti in sede di osservazioni al PUC adottato emerge che, in effetti, la struttura è adibita al ricovero di mezzi e materiali compatibili con l’attività edilizia.
A fronte di siffatti elementi non emerge la ragione per la quale l’osservazione presentata dalla società e volta ad ottenere la classificazione dell’area nella z.t.o. D ai sensi dell’art. 53 è stata respinta dal Comune, con conseguente conferma della destinazione urbanistica “E ” - “Ambiti agricoli periurbani ” impressa all’area dal P.U.C. adottato.
La S.C.I.A. in sanatoria ha legittimato una tettoia destinata a “ricovero di macchine e attrezzi edili ”, dunque, di mezzi evidentemente funzionali all’esercizio dell’attività economica espletata dall’impresa. L’art. 53 N.T.A. prevede che la destinazione urbanistica “D ” sia attribuita avuto riguardo alla “situazione di fatto ” e con salvezza delle verifiche relative alla “ legittimità dei manufatti e delle destinazioni d’uso ”. Pertanto la circostanza che l’opera edilizia non sia stata assentita con S.C.I.A. presentata al S.U.A.P. non assume rilievo dirimente ai fini della classificazione urbanistica, atteso che nel caso di specie, la legittimità edilizia della tettoia non è contestata, né lo è il suo effettivo utilizzo, mentre ciò che – peraltro solo nelle difese – il Comune contesta è la omessa comunicazione al S.U.A.P. dell’opera quale deposito funzionale all’attività artigianale svolta dalla società. Tale accertamento, tuttavia, ben può rientrare nell’ambito delle verifiche sulla legittimità della destinazione d’uso che la norma posticipa ad un momento successivo.
La previsione urbanistica che classifica l’area di parte ricorrente come z.t.o. “E” - “Ambiti agricoli periurbani ” è, dunque, in parte qua, viziata per eccesso di potere, sub specie di difetto di istruttoria in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 53 delle N.T.A. del P.U.C.
2. L’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori censure.
3. Le spese di lite, stante la peculiarità delle questioni esaminate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse azionato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO