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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1635/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 10 febbraio 2025 da ag. elettivamente domiciliato in Rimini, C.so D'Augusto, n. Pt_1 Pt_2
134 presso lo studio dell'Avv. Gianfrancesco Garattoni, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Filippo Tomassoli, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro Controparte_1 in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Mattia Persiani e dall'avv. Giovanni Beretta, con studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44/46, giusta procura su foglio separato allegato al ricorso;
convenuta
OGGETTO: perequazione della pensione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Controparte_2
1) dichiarare la nullità ed inefficacia dell'art 50, ottavo comma, del Regolamento di esecuzione della CNPR in vigore dal 1° gennaio 2004 applicando a contrario di quanto disposto dello stesso la perequazione sulla pensione con conseguente restituzione delle somme in differenza a seguito del ricalcolo della pensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del
1 criterio del pro rata, la e a favore dei Controparte_1 CP_1
Ragionieri Commerciali è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione CP_1 diretta di vecchia con la applicazione della perequazione sulle somme liquidate.
3) condannare la a favore dei Controparte_1 ragionieri e dei periti commerciali alla corresponsione a favore del Rag. CP_2 ella pensione di vecchiaia applicando la perequazione
[...]
4) condannare la a favore dei Controparte_1 ragionieri e dei periti commerciali alla restituzione degli arretrati di pensione sulle somme liquidate a seguito del ricalcolo della pensione perequata secondo il principio del pro rata. Si precisa, che avendo ottenuto il ricorrente con sentenza n. 590/22 Della Corte di Appello di Milano, il ricalcolo della pensione secondo il principio del pro rata, il capitale pensionistico da perequare è quello di cui al ricalcolo ottenuto. La prescrizione decennale, infatti, riguarda unicamente i ratei in sostituzione e non il diritto alla pensione che è e rimane imprescrittibile;
5) spese rifuse.
PER LA CONVENUTA CASSA:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto carente delle allegazioni poste a fondamento della domanda;
accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda avversa.
2) nel merito: rigettare la domanda formulata dal ricorrente in quanto, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 10 febbraio 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per CP_2 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti della
[...]
a favore dei Controparte_1 Controparte_1
Rilevava il ricorrente aveva raggiunto i requisiti di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia.
La convenuta aveva deliberato la liquidazione a favore del ragioniere della CP_1 pensione di vecchiaia, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, per un importo annuo lordo di €. 65.2720, di sola Quota A (doc. 1 fasc. ric.). aveva proposto ricorso per il ricalcolo della pensione secondo il Controparte_2 principio del pro rata, ottenendo il ricalcolo del capitale pensionistico con le modalità ante delibera 22.06.2002 della . CP_1
Nonostante l'avvenuto ricalcolo, la aveva applicato al ragioniere il tetto di CP_1 massimale pensionistico non liquidando, quindi, tutta la quota di pensione. aveva allora proposto ricorso al Giudice del lavoro di Milano. Controparte_2
Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d'Appello di Milano con la sentenza n.
2 590/2022 del 14 giugno 2022 aveva accolto la domanda del ricorrente, condannando la Cassa alla disapplicazione del tetto di massimale pensionistico. Con il cedolino di settembre 2022 la aveva provveduto ad adeguare la CP_1 pensione di ed a liquidare gli arretrati dovuti dalla Controparte_2 disapplicazione del massimale pensionistico. Tuttavia, la , in violazione del principio del pro rata, a seguito del ricalcolo CP_1
e della disapplicazione del massimale pensionistico, non aveva provveduto a perequare il capitale pensionistico del ragioniere. La quota pensionistica di costituita praticamente dalla sola Controparte_2 quota “A”, avendo raggiunto il tetto di massimale pensionistico, aveva infatti subito il blocco della perequazione, in forza dell'art. 50 del Regolamento.
dopo aver affrontato una vertenza per vedersi riconosciuto il Controparte_2 proprio capitale pensionistico, si trovava ora la propria pensione non perequata. Non era sostenibile che avrebbe dovuto richiedere Controparte_2
l'applicazione della perequazione in sede di ricalcolo o disapplicazione del tetto di massimale pensionistico, poiché solo a seguito della precedente soluzione giudiziale aveva potuto riscontrare la mancanza qui rilevata. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva la convenuta , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La convenuta eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem e comunque la sua improcedibilità. Ha dedotto che nel precedente giudizio promosso avanti il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro (definito con sentenza del Tribunale di Monza n.
52/2021) aveva espressamente chiesto la condanna della Controparte_2 CP_1
a corrispondere gli arretrati pensionistici asseritamente spettanti, la cui quantificazione presupponeva anche l'applicazione delle disposizioni relative alla perequazione. L'ulteriore azione doveva pertanto ritenersi preclusa e dunque inammissibile, in quanto non proposta nel primo giudizio. La , inoltre, evidenziava che, avendo volutamente frazionato un credito CP_1 fondato sul medesimo rapporto obbligatorio, il ricorrente aveva violato i principi di correttezza e buona fede, nonché il principio costituzionale del giusto processo, con conseguente improcedibilità della domanda.
Inoltre, aveva già avviato un ulteriore ricorso presso il Controparte_2
Tribunale di Monza, chiedendo la disapplicazione dell'art. 13 del Regolamento di Previdenza CNPR in vigore dal 1° gennaio 2013 per il triennio 2014 - 2016. Dopo la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 199/2021, la aveva CP_1 quindi corrisposto le somme trattenute a a titolo di contributo di Controparte_2 solidarietà. Nel merito, la convenuta ha dedotto l'infondatezza del ricorso avversario, attesa la corretta e legittima applicazione delle disposizioni regolamentari in materia di perequazione alla pensione.
3 In subordine ha eccepito la prescrizione dei crediti vantati da Controparte_2 ritenendo i ratei di pensione soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 47 bis d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e dell'art. 16 del Regolamento della Previdenza del
2013 o, in ulteriore subordine, in applicazione della prescrizione decennale.
All'udienza del 10 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima eccezione della , volta a far dichiarare l'inammissibilità CP_1 della domanda per violazione del principio del ne bis in idem e comunque la sua improcedibilità, è infondata.
Secondo l'invalsa giurisprudenza di legittimità, “l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito), di talché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (Cass., 26 febbraio 2019 n. 5486). In altri termini, “l'ipotesi di deducibilità delle questioni (la cui omessa formulazione nella prima domanda rende preclusa la riproposizione in altro giudizio) è collegata alla loro identificazione in ragioni giuridiche costituenti precedenti logici necessari per la prima pronunzia, esulando da tal ipotesi quella di ragioni giuridiche autonome, alternative e subordinate rispetto a quelle espressamente prospettate (v. Cass. 15093 del 2009; Cass. n. 22520 del 2011; Cass. n. 14535 del 2012; Cass. n. 22838 del 2014; Cass. n. 2370 del 2015)” (così Cass., 8 marzo 2024 n. 6287). Alla luce di questi insegnamenti, la domanda proposta da nel Controparte_2 presente giudizio non pare essere coperta dal giudicato implicito formatosi nei precedenti giudizi tra le stesse parti, definito il primo con sentenza n. 52/2021 del Tribunale di Monza, il secondo (dopo il rigetto di primo grado) con la sentenza della Corte d'appello n. 199 del 2021. Le domande svolte nei due giudizi, infatti, hanno diversa causa petendi ed i fatti dedotti a fondamento della domanda di perequazione (oggetto di questo giudizio)
4 non costituiscono antecedenti logici essenziali ed indefettibili della decisione sulle domande svolte nel primo giudizio, inerenti alla determinazione dei criteri di calcolo della pensione e alla disapplicazione del c.d. massimale pensionistico.
In tal senso si è espressa anche la locale Corte d'appello, con la sentenza n. 643/2022 (est. Poli) e poi con la sent. 1123/2024 (est. , ove si legge: “la Per_1 nozione di “deducibile” […] attiene alle ragioni di fatto o giuridiche quali premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Per l'accoglimento della domanda di disapplicazione del massimale, la domanda sulla perequazione non era un antecedente logico essenziale il cui esame era necessitato al fine dello scrutinio della sussistenza della pretesa fatta valere dal pensionato, potendosi quindi escludere che la proposizione della questione della perequazione sia impedita dal giudicato formatosi nel precedente giudizio”.
2. Neppure è ravvisabile un abusivo frazionamento del credito, come anche eccepito dalla convenuta, poiché solo a seguito del pagamento degli CP_1 arretrati ricalcolati in esito ai precedenti giudizi ha potuto Controparte_2 valutare l'interesse a far valere l'istituto della perequazione, che si applica in un momento successivo a quello di liquidazione della pensione.
3. Quanto al merito, la domanda di è fondata. Controparte_2
La vicenda è stata già oggetto delle decisioni sopra richiamate da parte della locale Corte d'appello, con le citate sentenze nn. 643/2022 e 1123/2024, in cui si evidenzia come “la rivalutazione della prestazione pensionistica sia componente della determinazione dell'importo dovuto e non possa dubitarsi che la regolamentazione dei criteri di rivalutazione incidano sulla concreta determinazione dell'importo della singola pensione (in questo senso Cass. 3461/2018). Anche la perequazione, pertanto, soggiace al principio del pro rata e – in osservanza delle regole sopra enunciate – dovrà trovare applicazione l'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997, nel testo vigente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico […], che indica i criteri e i presupposti per la rivalutazione della pensione”. Tali conclusioni sono conformi ai principi da tempo enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione ed applicazione del principio del pro rata, nel regime dettato dall'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296. La S.C., infatti, ha statuito che “la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata
- il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli
5 assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse" (ex pluribus: Cass. sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. sez.
6-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez.
6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass. SS.UU. 17742 del 2015)” (così Cass., 7 gennaio 2019 n. 136). Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto dalla , anche i CP_1 provvedimenti adottati in materia di perequazione, in quanto incidenti in senso peggiorativo per gli assicurati sulla determinazione del trattamento pensionistico, sono soggetti al principio generale del pro rata. Facendo applicazione al caso di specie dei principi sopra richiamati, si osserva in primo luogo che, essendo pacifico in causa che fruisce della Controparte_2 pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2005, ossia da epoca anteriore al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006 n. 296), il parametro di riferimento per l'applicazione del principio del pro rata è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 e risultano irrilevanti tanto la modifica apportata a tale norma dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296, quanto l'interpretazione datane dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre 2013 n. 147 (così Cass., Sez. Un., 8 settembre 2015 n. 17742).
Va poi osservato che la , dapprima attraverso l'art. 50, comma 8, del CP_1
Regolamento di Esecuzione del 2004 e poi attraverso l'art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza del 2013 (docc. 6 e 7 fascicolo ), ha CP_1 modificato i criteri di rivalutazione dei trattamenti pensionistici dettati dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997. Tanto l'art. 50, comma 8, del Regolamento di Esecuzione del 2004 quanto l'art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza del 2013 introducono un regime più sfavorevole al pensionato rispetto a quello dettato dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997, poiché limitano l'applicazione della perequazione alla quota retributiva della pensione (quota A) che non superi la soglia di € 82.000,00, mentre la disciplina previgente prevedeva la rivalutazione dei trattamenti pensionistici senza alcun tetto massimo. Ne deriva che, in applicazione del principio del pro rata, devono essere salvaguardate le anzianità contributive già maturate dal ricorrente alla data di introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti anzidetti, con la conseguenza che a tali anzianità contributive vanno applicati i criteri precedentemente vigenti (ossia i criteri di cui all'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997).
6 Per altro verso, contrariamente alla tesi della , l'applicazione del principio CP_1 del pro rata non può essere mitigato in nome di esigenze di gradualità, di equità tra generazioni, di salvaguardia dell'equilibrio finanziario.
Come accennato in precedenza, infatti, il trattamento pensionistico di cui è causa è maturato in data 1° gennaio 2005, ossia prima dell'attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione dell'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 disposta dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296, come interpretato dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre 2013 n. 147: la liquidazione, pertanto, deve avvenire in rigorosa applicazione del principio del pro rata. Si deve richiamare l'arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"; per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati invece a partire dal 1° gennaio 2007, trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" (e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del "pro rata"” (Cass., 3 novembre 2021 n. 31454). La a favore dei Ragionieri e Periti Controparte_1
Commerciali è, dunque, tenuta a corrispondere a le differenze Controparte_2 sul trattamento pensionistico dovute in applicazione della perequazione secondo il disposto dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997.
4. Le differenze spettano nei limiti della prescrizione decennale, come da eccezione formulata dalla nella memoria ex art. 416 c.p.c. CP_1
Non può, invece, essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale, pure formulata in via principale dalla . CP_1
Quanto alla rivendicata applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (Cass., 25 ottobre 2022 n. 31527; Cass., Sez. Un., 8 settembre
7 2015 n. 17742): poiché nel caso di specie la domanda non ha ad oggetto ratei di pensione liquidi ed esigibili, non trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..
Neppure si ritiene che la prescrizione quinquennale sia applicabile in forza dell'art. 47 bis d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (a mente del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”), in quanto tale norma si riferisce ai trattamenti pensionistici erogati dall' e non è, pertanto, CP_3 applicabile ai trattamenti pensionistici erogati dalle Casse privatizzate (così App. Milano n. 335/2024, est. . Per_1
Se ne conclude che il credito qui discusso è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Il primo atto interruttivo della prescrizione va individuato nella notifica del ricorso introduttivo del giudizio (avvenuta il 24 aprile 2025 – memoria p. 31), sicché risultano prescritti i crediti maturati anteriormente al 24 aprile 2015.
5. La Controparte_1 va conclusivamente
[...] condannata ad applicare la perequazione alla pensione di vecchiaia in favore di secondo i criteri di cui all'art. 42 del Regolamento di Controparte_2
Esecuzione del 1997 e a corrispondergli le conseguenti differenze maturate nei limiti della prescrizione decennale (ossia a decorrere dal 24 aprile 2015), con interessi legali dal dovuto al saldo.
6. Considerata la non univocità degli indirizzi interpretativi formatisi al riguardo del thema decidendum, si ravvisano le condizioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo, con condanna della convenuta al pagamento di € 3000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara, in applicazione del criterio del pro rata, che la
[...]
Controparte_1
tenuta a corrispondere a la pensione diretta
[...] Controparte_2 di vecchia con la applicazione della perequazione sulle somme liquidate;
2) condanna la Controparte_1 alla corresponsione a
[...]
8 favore di della pensione di vecchiaia applicando la Controparte_2 perequazione;
3) condanna la
[...] alla restituzione Controparte_1 degli arretrati di pensione sulle somme liquidate a seguito del ricalcolo della pensione perequata secondo il principio del pro rata, nei limiti della prescrizione decennale;
4) condanna la parte soccombente
[...] alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali a vantaggio di liquidate in Controparte_2 complessivi € 3000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Così deciso il 10 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 10 febbraio 2025 da ag. elettivamente domiciliato in Rimini, C.so D'Augusto, n. Pt_1 Pt_2
134 presso lo studio dell'Avv. Gianfrancesco Garattoni, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Filippo Tomassoli, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro Controparte_1 in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Mattia Persiani e dall'avv. Giovanni Beretta, con studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44/46, giusta procura su foglio separato allegato al ricorso;
convenuta
OGGETTO: perequazione della pensione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Controparte_2
1) dichiarare la nullità ed inefficacia dell'art 50, ottavo comma, del Regolamento di esecuzione della CNPR in vigore dal 1° gennaio 2004 applicando a contrario di quanto disposto dello stesso la perequazione sulla pensione con conseguente restituzione delle somme in differenza a seguito del ricalcolo della pensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del
1 criterio del pro rata, la e a favore dei Controparte_1 CP_1
Ragionieri Commerciali è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione CP_1 diretta di vecchia con la applicazione della perequazione sulle somme liquidate.
3) condannare la a favore dei Controparte_1 ragionieri e dei periti commerciali alla corresponsione a favore del Rag. CP_2 ella pensione di vecchiaia applicando la perequazione
[...]
4) condannare la a favore dei Controparte_1 ragionieri e dei periti commerciali alla restituzione degli arretrati di pensione sulle somme liquidate a seguito del ricalcolo della pensione perequata secondo il principio del pro rata. Si precisa, che avendo ottenuto il ricorrente con sentenza n. 590/22 Della Corte di Appello di Milano, il ricalcolo della pensione secondo il principio del pro rata, il capitale pensionistico da perequare è quello di cui al ricalcolo ottenuto. La prescrizione decennale, infatti, riguarda unicamente i ratei in sostituzione e non il diritto alla pensione che è e rimane imprescrittibile;
5) spese rifuse.
PER LA CONVENUTA CASSA:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto carente delle allegazioni poste a fondamento della domanda;
accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda avversa.
2) nel merito: rigettare la domanda formulata dal ricorrente in quanto, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 10 febbraio 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per CP_2 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti della
[...]
a favore dei Controparte_1 Controparte_1
Rilevava il ricorrente aveva raggiunto i requisiti di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia.
La convenuta aveva deliberato la liquidazione a favore del ragioniere della CP_1 pensione di vecchiaia, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, per un importo annuo lordo di €. 65.2720, di sola Quota A (doc. 1 fasc. ric.). aveva proposto ricorso per il ricalcolo della pensione secondo il Controparte_2 principio del pro rata, ottenendo il ricalcolo del capitale pensionistico con le modalità ante delibera 22.06.2002 della . CP_1
Nonostante l'avvenuto ricalcolo, la aveva applicato al ragioniere il tetto di CP_1 massimale pensionistico non liquidando, quindi, tutta la quota di pensione. aveva allora proposto ricorso al Giudice del lavoro di Milano. Controparte_2
Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d'Appello di Milano con la sentenza n.
2 590/2022 del 14 giugno 2022 aveva accolto la domanda del ricorrente, condannando la Cassa alla disapplicazione del tetto di massimale pensionistico. Con il cedolino di settembre 2022 la aveva provveduto ad adeguare la CP_1 pensione di ed a liquidare gli arretrati dovuti dalla Controparte_2 disapplicazione del massimale pensionistico. Tuttavia, la , in violazione del principio del pro rata, a seguito del ricalcolo CP_1
e della disapplicazione del massimale pensionistico, non aveva provveduto a perequare il capitale pensionistico del ragioniere. La quota pensionistica di costituita praticamente dalla sola Controparte_2 quota “A”, avendo raggiunto il tetto di massimale pensionistico, aveva infatti subito il blocco della perequazione, in forza dell'art. 50 del Regolamento.
dopo aver affrontato una vertenza per vedersi riconosciuto il Controparte_2 proprio capitale pensionistico, si trovava ora la propria pensione non perequata. Non era sostenibile che avrebbe dovuto richiedere Controparte_2
l'applicazione della perequazione in sede di ricalcolo o disapplicazione del tetto di massimale pensionistico, poiché solo a seguito della precedente soluzione giudiziale aveva potuto riscontrare la mancanza qui rilevata. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva la convenuta , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La convenuta eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem e comunque la sua improcedibilità. Ha dedotto che nel precedente giudizio promosso avanti il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro (definito con sentenza del Tribunale di Monza n.
52/2021) aveva espressamente chiesto la condanna della Controparte_2 CP_1
a corrispondere gli arretrati pensionistici asseritamente spettanti, la cui quantificazione presupponeva anche l'applicazione delle disposizioni relative alla perequazione. L'ulteriore azione doveva pertanto ritenersi preclusa e dunque inammissibile, in quanto non proposta nel primo giudizio. La , inoltre, evidenziava che, avendo volutamente frazionato un credito CP_1 fondato sul medesimo rapporto obbligatorio, il ricorrente aveva violato i principi di correttezza e buona fede, nonché il principio costituzionale del giusto processo, con conseguente improcedibilità della domanda.
Inoltre, aveva già avviato un ulteriore ricorso presso il Controparte_2
Tribunale di Monza, chiedendo la disapplicazione dell'art. 13 del Regolamento di Previdenza CNPR in vigore dal 1° gennaio 2013 per il triennio 2014 - 2016. Dopo la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 199/2021, la aveva CP_1 quindi corrisposto le somme trattenute a a titolo di contributo di Controparte_2 solidarietà. Nel merito, la convenuta ha dedotto l'infondatezza del ricorso avversario, attesa la corretta e legittima applicazione delle disposizioni regolamentari in materia di perequazione alla pensione.
3 In subordine ha eccepito la prescrizione dei crediti vantati da Controparte_2 ritenendo i ratei di pensione soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 47 bis d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e dell'art. 16 del Regolamento della Previdenza del
2013 o, in ulteriore subordine, in applicazione della prescrizione decennale.
All'udienza del 10 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima eccezione della , volta a far dichiarare l'inammissibilità CP_1 della domanda per violazione del principio del ne bis in idem e comunque la sua improcedibilità, è infondata.
Secondo l'invalsa giurisprudenza di legittimità, “l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito), di talché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (Cass., 26 febbraio 2019 n. 5486). In altri termini, “l'ipotesi di deducibilità delle questioni (la cui omessa formulazione nella prima domanda rende preclusa la riproposizione in altro giudizio) è collegata alla loro identificazione in ragioni giuridiche costituenti precedenti logici necessari per la prima pronunzia, esulando da tal ipotesi quella di ragioni giuridiche autonome, alternative e subordinate rispetto a quelle espressamente prospettate (v. Cass. 15093 del 2009; Cass. n. 22520 del 2011; Cass. n. 14535 del 2012; Cass. n. 22838 del 2014; Cass. n. 2370 del 2015)” (così Cass., 8 marzo 2024 n. 6287). Alla luce di questi insegnamenti, la domanda proposta da nel Controparte_2 presente giudizio non pare essere coperta dal giudicato implicito formatosi nei precedenti giudizi tra le stesse parti, definito il primo con sentenza n. 52/2021 del Tribunale di Monza, il secondo (dopo il rigetto di primo grado) con la sentenza della Corte d'appello n. 199 del 2021. Le domande svolte nei due giudizi, infatti, hanno diversa causa petendi ed i fatti dedotti a fondamento della domanda di perequazione (oggetto di questo giudizio)
4 non costituiscono antecedenti logici essenziali ed indefettibili della decisione sulle domande svolte nel primo giudizio, inerenti alla determinazione dei criteri di calcolo della pensione e alla disapplicazione del c.d. massimale pensionistico.
In tal senso si è espressa anche la locale Corte d'appello, con la sentenza n. 643/2022 (est. Poli) e poi con la sent. 1123/2024 (est. , ove si legge: “la Per_1 nozione di “deducibile” […] attiene alle ragioni di fatto o giuridiche quali premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Per l'accoglimento della domanda di disapplicazione del massimale, la domanda sulla perequazione non era un antecedente logico essenziale il cui esame era necessitato al fine dello scrutinio della sussistenza della pretesa fatta valere dal pensionato, potendosi quindi escludere che la proposizione della questione della perequazione sia impedita dal giudicato formatosi nel precedente giudizio”.
2. Neppure è ravvisabile un abusivo frazionamento del credito, come anche eccepito dalla convenuta, poiché solo a seguito del pagamento degli CP_1 arretrati ricalcolati in esito ai precedenti giudizi ha potuto Controparte_2 valutare l'interesse a far valere l'istituto della perequazione, che si applica in un momento successivo a quello di liquidazione della pensione.
3. Quanto al merito, la domanda di è fondata. Controparte_2
La vicenda è stata già oggetto delle decisioni sopra richiamate da parte della locale Corte d'appello, con le citate sentenze nn. 643/2022 e 1123/2024, in cui si evidenzia come “la rivalutazione della prestazione pensionistica sia componente della determinazione dell'importo dovuto e non possa dubitarsi che la regolamentazione dei criteri di rivalutazione incidano sulla concreta determinazione dell'importo della singola pensione (in questo senso Cass. 3461/2018). Anche la perequazione, pertanto, soggiace al principio del pro rata e – in osservanza delle regole sopra enunciate – dovrà trovare applicazione l'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997, nel testo vigente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico […], che indica i criteri e i presupposti per la rivalutazione della pensione”. Tali conclusioni sono conformi ai principi da tempo enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione ed applicazione del principio del pro rata, nel regime dettato dall'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296. La S.C., infatti, ha statuito che “la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata
- il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli
5 assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse" (ex pluribus: Cass. sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. sez.
6-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez.
6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass. SS.UU. 17742 del 2015)” (così Cass., 7 gennaio 2019 n. 136). Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto dalla , anche i CP_1 provvedimenti adottati in materia di perequazione, in quanto incidenti in senso peggiorativo per gli assicurati sulla determinazione del trattamento pensionistico, sono soggetti al principio generale del pro rata. Facendo applicazione al caso di specie dei principi sopra richiamati, si osserva in primo luogo che, essendo pacifico in causa che fruisce della Controparte_2 pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2005, ossia da epoca anteriore al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006 n. 296), il parametro di riferimento per l'applicazione del principio del pro rata è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 e risultano irrilevanti tanto la modifica apportata a tale norma dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296, quanto l'interpretazione datane dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre 2013 n. 147 (così Cass., Sez. Un., 8 settembre 2015 n. 17742).
Va poi osservato che la , dapprima attraverso l'art. 50, comma 8, del CP_1
Regolamento di Esecuzione del 2004 e poi attraverso l'art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza del 2013 (docc. 6 e 7 fascicolo ), ha CP_1 modificato i criteri di rivalutazione dei trattamenti pensionistici dettati dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997. Tanto l'art. 50, comma 8, del Regolamento di Esecuzione del 2004 quanto l'art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza del 2013 introducono un regime più sfavorevole al pensionato rispetto a quello dettato dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997, poiché limitano l'applicazione della perequazione alla quota retributiva della pensione (quota A) che non superi la soglia di € 82.000,00, mentre la disciplina previgente prevedeva la rivalutazione dei trattamenti pensionistici senza alcun tetto massimo. Ne deriva che, in applicazione del principio del pro rata, devono essere salvaguardate le anzianità contributive già maturate dal ricorrente alla data di introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti anzidetti, con la conseguenza che a tali anzianità contributive vanno applicati i criteri precedentemente vigenti (ossia i criteri di cui all'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997).
6 Per altro verso, contrariamente alla tesi della , l'applicazione del principio CP_1 del pro rata non può essere mitigato in nome di esigenze di gradualità, di equità tra generazioni, di salvaguardia dell'equilibrio finanziario.
Come accennato in precedenza, infatti, il trattamento pensionistico di cui è causa è maturato in data 1° gennaio 2005, ossia prima dell'attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione dell'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 disposta dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296, come interpretato dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre 2013 n. 147: la liquidazione, pertanto, deve avvenire in rigorosa applicazione del principio del pro rata. Si deve richiamare l'arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"; per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati invece a partire dal 1° gennaio 2007, trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" (e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del "pro rata"” (Cass., 3 novembre 2021 n. 31454). La a favore dei Ragionieri e Periti Controparte_1
Commerciali è, dunque, tenuta a corrispondere a le differenze Controparte_2 sul trattamento pensionistico dovute in applicazione della perequazione secondo il disposto dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997.
4. Le differenze spettano nei limiti della prescrizione decennale, come da eccezione formulata dalla nella memoria ex art. 416 c.p.c. CP_1
Non può, invece, essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale, pure formulata in via principale dalla . CP_1
Quanto alla rivendicata applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (Cass., 25 ottobre 2022 n. 31527; Cass., Sez. Un., 8 settembre
7 2015 n. 17742): poiché nel caso di specie la domanda non ha ad oggetto ratei di pensione liquidi ed esigibili, non trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..
Neppure si ritiene che la prescrizione quinquennale sia applicabile in forza dell'art. 47 bis d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (a mente del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”), in quanto tale norma si riferisce ai trattamenti pensionistici erogati dall' e non è, pertanto, CP_3 applicabile ai trattamenti pensionistici erogati dalle Casse privatizzate (così App. Milano n. 335/2024, est. . Per_1
Se ne conclude che il credito qui discusso è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Il primo atto interruttivo della prescrizione va individuato nella notifica del ricorso introduttivo del giudizio (avvenuta il 24 aprile 2025 – memoria p. 31), sicché risultano prescritti i crediti maturati anteriormente al 24 aprile 2015.
5. La Controparte_1 va conclusivamente
[...] condannata ad applicare la perequazione alla pensione di vecchiaia in favore di secondo i criteri di cui all'art. 42 del Regolamento di Controparte_2
Esecuzione del 1997 e a corrispondergli le conseguenti differenze maturate nei limiti della prescrizione decennale (ossia a decorrere dal 24 aprile 2015), con interessi legali dal dovuto al saldo.
6. Considerata la non univocità degli indirizzi interpretativi formatisi al riguardo del thema decidendum, si ravvisano le condizioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo, con condanna della convenuta al pagamento di € 3000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara, in applicazione del criterio del pro rata, che la
[...]
Controparte_1
tenuta a corrispondere a la pensione diretta
[...] Controparte_2 di vecchia con la applicazione della perequazione sulle somme liquidate;
2) condanna la Controparte_1 alla corresponsione a
[...]
8 favore di della pensione di vecchiaia applicando la Controparte_2 perequazione;
3) condanna la
[...] alla restituzione Controparte_1 degli arretrati di pensione sulle somme liquidate a seguito del ricalcolo della pensione perequata secondo il principio del pro rata, nei limiti della prescrizione decennale;
4) condanna la parte soccombente
[...] alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali a vantaggio di liquidate in Controparte_2 complessivi € 3000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Così deciso il 10 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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