Articolo 12 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Articolo 11Articolo 13
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1 gennaio 2023
Art. 12. (Universita' non statali legalmente riconosciute) 1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota ((pari al 30 per cento)) dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 , relativi alle universita' non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 .
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle universita' non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle universita' telematiche ad eccezione di quelle, che sono gia' inserite tra le universita' non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b).
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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