Ordinanza cautelare 31 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 31/07/2025, n. 6798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6798 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06798/2025REG.PROV.COLL.
N. 05941/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5941 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Mauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Prata di Principato Ultra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 2826/2022, emessa dal Tar Campania, Sezione staccata Salerno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prata di Principato Ultra;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Walter Mauriello e Andrea Di Lieto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Padre -OMISSIS- ha ottenuto dal Comune di Prata di Principato Ultra (AV) permesso di costruire n. 19/2008 avente ad oggetto: “ Demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale in località Annunziata ”, riportato nel N.C.E.U. al foglio n. 5, part. 1272 e 1273, e permesso di costruire in variante n. 58/2013.
Accertate alcune difformità edilizie rispetto ai titoli autorizzatori, il Comune ha adottato l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 12/2014.
In seguito parte istante ha presentato due istanze di “ variante in sanatoria di assestamento finale ” del 15.7.2014 e del 13.11.2014.
Dopo aver comunicato i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze, con provvedimento del 18.5.2015, prot. 3231, il Comune ha notificato il diniego definitivo del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. n. 380/2001, relativo alle richieste di “ variante in sanatoria di assestamento finale ” del 15.7.2014 e del 13.11.2014.
In data 17.9.2015 il ricorrente ha presentato istanza avente ad oggetto il rilascio del certificato di agibilità per il predetto immobile.
Il Comune con provvedimento prot. 6518 del 16.10.2015 ha respinto l’istanza del ricorrente, sul presupposto che il rilascio del certificato di agibilità “ involge anche l’integrale conformità delle opere realizzate al progetto approvato ” e, nel caso di specie, con provvedimento del 18.5.2015, prot. 3231, è stato negato il rilascio del permesso a costruire in relazione alle due richieste di variante in sanatoria.
Avverso tale diniego Padre -OMISSIS- ha proposto ricorso innanzi al TAR Campania, Sezione staccata Salerno, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Con sentenza n. 2826/21 il TAR Campania, Sezione staccata Salerno, ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale Padre -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) omessa pronuncia; violazione dell’art. 167 d. lgs. n. 42/04; omessa motivazione; violazione dell’art. 111 Cost; 2) violazione dell’art. 24 d.P.R. n. 380/01 (TUE); 3) violazione dell’art. 25 TUE; 4) violazione dell’art. 26 TUE.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Prata di Principato Ultra ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 2.7.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame delle censure preliminari di inammissibilità articolate dal Comune appellato.
3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante lamenta, nell’ordine:
a) il mancato esame di un aspetto decisivo della controversia, rappresentato dall’asserita “ conformità dell'opera rispetto ai permessi a costruire nonché al Regolamento Edilizio ” (atto di appello, p. 4);
b) l’omessa considerazione che l'immobile fruisce di: “ un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione, per il quale è stata ottenuta l'approvazione del GSE/FTVA20121782510 che ha riconosciuto alla struttura l'inquadramento nella classe energetica D ” (atto di appello, pp. 5-6);
c) l’omessa pronuncia circa “ gli effetti legati alla Innovazione normativa intervenuta con il Decreto Legge n. 69 del 21.06.2013 ” (atto di appello, p. 7).
Le censure sono tutte infondate.
3.1. Come sopra anticipato, l’appellante ha ottenuto permesso di costruire n. 19 del 26.6.2008, per eseguire la “ demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale in località Annunziata del Comune di Prata di Principato Ultra ”, cui ha fatto seguito il rilascio del permesso di costruire in variante n. 58 del 28.10.2013.
Nondimeno, l’appellante ha eseguito i lavori in totale difformità dai suddetti titoli abilitativi, e per tali ragioni il Comune appellato ha anzitutto emesso ordinanza n. 12/2014, con la quale ha ordinato la sospensione dei lavori.
3.2. Di seguito, l’appellante ha presentato due richieste di “ variante in sanatoria di assestamento finale ” rispettivamente il 15.7.2014, prot. n. 4494, e il 13.11.2014, prot. n. 7172.
Indi, il 10 giugno 2014 egli ha richiesto alla locale Soprintendenza il parere di compatibilità paesaggistica per la demolizione e ricostruzione del deposito/legnaia, in quanto trattavasi di intervento ricadente all’interno dell’area assoggettata al vincolo indiretto di cui all’art. 45 d. lgs. n. 42/2004.
La Commissione edilizia comunale, nella seduta del 15.5.2015, ha espresso parere sfavorevole all’accoglimento delle suddette domande di sanatoria.
3.3. A tale parere ha fatto seguito il conforme provvedimento n. 3231 del 18.5.2015 del Responsabile dell’U.T.C., col quale è stato disposto il diniego definitivo del rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
3.4. Tale provvedimento non è stato mai impugnato dall’odierno appellante.
3.5. Sulla base di tali premesse, il civico ente da un lato ha emesso ordinanza di demolizione n. 12/2015, e sotto altro, profilo, con l’impugnato provvedimento n. 6518/2015, ha rigettato l’istanza volta al rilascio del certificato di agibilità.
3.6. Emerge pertanto dall’ excursus storico appena illustrato che, non avendo l’appellante giammai impugnato il citato provvedimento del 18.5.2015, di rigetto del rilascio del titolo edilizio in variante rispetto a quanto assentito con p.d.c. n. 19/08, la natura abusiva dell’intervento è divenuto un fatto non più soggetto a contestazione, talché l’Amministrazione, preso atto dell’assenza di titolo edilizio, non ha potuto far altro che emettere ordinanza di demolizione, da un lato, e negare il rilascio del certificato di agibilità, dall’altro, essendo di intuitiva evidenza che non può giammai provvedersi al rilascio di certificato di agibilità in relazione ad immobile oggetto di ordine di demolizione.
3.7. In particolare, del tutto inconferenti sono le censure concernenti l’omessa considerazione dell’insistenza di impianto fotovoltaico sull’immobile in esame, nonché quelle legate alla sopravvenienza della novella di cui al d.l. n. 69/13, atteso che il diniego del rilascio di agibilità è atto strettamente connesso all’ordine di demolizione; atto, quest’ultimo, a contenuto rigidamente vincolato alla sussistenza della natura abusiva dell’intervento edilizio; circostanza, quest’ultima, pacificamente sussistente nella fattispecie in esame.
Ne consegue che ogni valutazione estranea a tale perimetro normativo deve ritenersi irrilevante ai fini in esame.
3.8. Alla stessa stregua, la natura abusiva del manufatto va valutata alla stregua della normativa esistente alla data di commissione dell’abuso, potendo eventi normativi sopravvenuti unicamente incidere sul piano della sua perdurante efficacia.
Pertanto, l’atto impugnato si sottrae alle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
3.9. Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
4. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante lamenta che il giudice di prime cure: “ non ha tenuto conto della confusione generata dalla PA nell’emettere il provvedimento impugnato allorquando confonde il concetto giuridico di agibilità con quello di difformità, negando l’agibilità sulla mera scorta di presunte difformità edilizie e/o assenza di titoli e autorizzazioni ” (atto di appello, p. 8).
Tali argomentazioni sono riprese nel quarto motivo di gravame.
Con il terzo motivo di gravame, l’appellante lamenta lo spirare dei termini per il rilascio del certificato di agibilità.
Tali censure, che possono essere esaminate congiuntamente, per la loro intima connessione, sono infondate, e vanno disattese, non potendosi in questa sede ribadire che l’impugnato diniego costituisce unica possibile conseguenza dell’emanato ordine di demolizione, non essendo concepibile – logicamente, prima ancora che giuridicamente – procedersi al rilascio di certificato di agibilità in relazione ad immobile oggetto di demolizione.
5. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune appellato, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO