Art. 3. (Sistema tecnico-finanziario)
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di integrazione, istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 1083 , e' soppresso. Dalla stessa data sono trasferite al Fondo di previdenza, di cui all' articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 , tutte le attivita' e le passivita' del Fondo di integrazione, negli importi risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
A decorrere dalla stessa data, la gestione del Fondo di previdenza, di cui all' articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 , e' tecnicamente organizzata con il sistema della ripartizione.
A decorrere dalla stessa data, e' istituita una speciale riserva il cui ammontare, in sede di prima costituzione, e' pari al patrimonio del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge, al netto della consistenza del Fondo indennita' infortuni e dei capitali di copertura delle rendite dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, valutati con riferimento alla medesima data.
Da tale riserva e' detratto l'ammontare degli oneri derivanti dalle rivalutazioni delle pensioni di cui ai successivi articoli 25 e 26, afferenti a periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il 5 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al Fondo di previdenza e' destinato ad incrementare l'anzidetta riserva.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e la aviazione civile, per l'interno e per il tesoro, la percentuale suddetta puo' essere ridotta su parere conforme del comitato di vigilanza di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 , quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari all'importo di una annualita' delle pensioni a carico del Fondo. All'uopo si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.
I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste per l'investimento dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di integrazione, istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 1083 , e' soppresso. Dalla stessa data sono trasferite al Fondo di previdenza, di cui all' articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 , tutte le attivita' e le passivita' del Fondo di integrazione, negli importi risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
A decorrere dalla stessa data, la gestione del Fondo di previdenza, di cui all' articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 , e' tecnicamente organizzata con il sistema della ripartizione.
A decorrere dalla stessa data, e' istituita una speciale riserva il cui ammontare, in sede di prima costituzione, e' pari al patrimonio del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge, al netto della consistenza del Fondo indennita' infortuni e dei capitali di copertura delle rendite dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, valutati con riferimento alla medesima data.
Da tale riserva e' detratto l'ammontare degli oneri derivanti dalle rivalutazioni delle pensioni di cui ai successivi articoli 25 e 26, afferenti a periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il 5 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al Fondo di previdenza e' destinato ad incrementare l'anzidetta riserva.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e la aviazione civile, per l'interno e per il tesoro, la percentuale suddetta puo' essere ridotta su parere conforme del comitato di vigilanza di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 , quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari all'importo di una annualita' delle pensioni a carico del Fondo. All'uopo si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.
I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste per l'investimento dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.