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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 26/11/2024, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
N. 622/2021 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Martina Ponzin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 622/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ROVERA FEDERICA Parte_1 C.F._1 attrice contro
(c.f. ), con l'avv. STEFANUTTO SIMONA CP_1 C.F._2 convenuto in punto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“nel merito:
➢ accertare e dichiarare la responsabilità del signor ai sensi dell'art. 2052 c.c. e/o di ogni altra norma CP_1 giudicata di rilievo nella fattispecie, per il danno cagionato dai propri cani alla signora in data Parte_1
15/6/2018 in Grado;
➢ e per l'effetto condannare il signor a risarcire il danno cagionato alla signora e CP_1 Parte_1
quantificato nell'importo di € 35.624,78 sulla base delle risultanze della CTU:
Danno non patrimoniale (tabelle Milano 2021)
Danno biologico permanente 9% € 15.222,00
Invalidità temp. parz. al 75% gg 40
Invalidità temp. parz. al 50% gg 30
Invalidità temp. parz. al 25% gg 60
Totale danno biologico temporaneo € 5.940,00
Personalizzazione del danno (20%) € 4.232,40
pagina 1 di 6 Danno Patrimoniale
Mancato guadagno € 3.600,00
Spese mediche € 2.482,38
Preavviso di parcella Consol per stragiudiziale € 3.660
Compenso CTP € 488,00
Totale danno patrimoniale € 10.230,38
o di quella diversa anche maggiore somma che dovesse risultare di giustizia.
➢ Spese di lite e di CTU rifuse”.
Per il convenuto:
“Nel merito: rigettare la domanda perché infondata e in diritto;
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove così come formu-late con comparsa dd. 11.03.2022.
Con vittoria di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_2
Gorizia per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, CP_1 patiti a seguito della caduta dell'attrice causata dai cani di proprietà del convenuto.
In particolare, l'attrice deduceva che in data 15.6.2018 verso le ore 16:00 mentre si trovava in Piazza
Marinai d'Italia a Grado i cani del convenuto si avventavano sul cane dell'attrice e i guinzagli allungabili che tenevano i cani del convenuto si attorcigliavano attorno all'attrice stessa che strattonata dai cani cadeva a terra. L'attrice veniva trasportate in ospedale dal quale veniva poi dimessa con una diagnosi di frattura del trochite omerale della spalla sinistra, di un trauma contusivo del ginocchio sinistro e di un trauma distorsivo del tratto cervicale. L'attrice chiedeva quindi che venisse accertata la responsabilità del convenuto ex art. 2052 c.c. e che questi venisse condannato a pagare il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti.
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si costituiva e pertanto alla prima udienza veniva dichiarato contumace. Il convenuto si costituiva tardivamente quando anche il termine per il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. era già spirato.
La causa veniva istruita oralmente e veniva disposta CTU medico-legale.
Tentata la conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previa concessione dei termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c..
Giusta la qualificazione della responsabilità del convenuto ex art. 2052 c.c., si ritiene che l'attrice abbia fornito prova della dinamica dell'incidente, del nesso causale tra la condotta dei cani del convenuto e la caduta dell'attrice e, così, dei pregiudizi subiti dalla medesima.
pagina 2 di 6 Al di là delle lievi differenze tra quanto dedotto in atto di citazione e quanto riferito dalla medesima attrice alla consulente tecnica d'ufficio dott.ssa in sede di anamnesi patologica prossima, il fatto Persona_1 risulta, nei suoi elementi essenziali, il medesimo.
In sintesi, l'attrice ha allegato e provato che i cani del convenuto, ancorché correttamente tenuti al guinzaglio, sono tuttavia riusciti ad avvicinarsi all'attrice e con il loro corpo l'hanno limitata nei movimenti facendole infine perdere l'equilibrio e così cadere a terra.
Un tanto è stato confermato dal teste , che aveva assistito al fatto. Il teste ha confermato Testimone_1 di aver visto i cani del convenuto dirigersi repentinamente verso l'attrice, accerchiandola, la quale poco dopo è caduta.
Si ritiene che non sia in effetti dirimente accertare, con riferimento alla dinamica dell'incidente, se la perdita di equilibrio e così la caduta dell'attrice siano dovute al fatto che i guinzagli dei cani del convenuto si sono attorcigliati attorno alle gambe dell'attrice ovvero se, come in maniera parzialmente difforme è stato raccontato dall'attrice stessa in sede di attività peritali, i cani l'hanno circondata, ponendosi l'uno davanti e l'altro dietro di lei, in quanto la sostanza rimane la medesima: il comportamento posto in essere dai cani del convenuto, ossia essersi diretti repentinamente verso l'attrice (seppur magari con indole giocosa, come dalla stessa attrice riconosciuto) e averla costretta in uno spazio ristretto senza libertà di movimento, è stato la causa della caduta dell'attrice.
D'altro canto, il convenuto non ha dedotto alcuna circostanza che potesse dar conto del verificarsi di un caso fortuito, unica ipotesi in cui la sua responsabilità sarebbe venuta meno per interruzione del nesso causale tra condotta a lui ascrivibile ed evento dannoso.
Sempre sul nesso causale, se è pur vero che l'art. 1227 co. 1 c.c. impone al giudice di operare d'ufficio una valutazione circa l'eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione stessa dell'evento, nel caso di specie non sono emersi nel corso del processo elementi idonei a supportare una tale valutazione. Se anche fosse stato provato (e così non è stato, alla luce della tardiva e ingiustificata costituzione del convenuto) che l'attrice stava conducendo il proprio cane a grande distanza con il guinzaglio allungabile, si ritiene che tale condotta non avrebbe comunque assunto alcun ruolo giuridicamente rilevante nel decorso causale degli eventi in quanto era pur sempre onere del convenuto tenere a sé vicini i propri cani, evitando che questi si allontanassero da lui fino a raggiungere l'attrice.
Accertato quindi l'an del diritto al risarcimento del danno, avendo l'attrice provato gli elementi costitutivi idonei a far sorgere la responsabilità ex art. 2052 c.c. del convenuto, si osserva quanto segue in punto quantificazione degli stessi.
pagina 3 di 6 In ordine al danno biologico patito dall'attore, l'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha permesso di accertare che i danni alla salute subiti dall'attrice, un trauma policontusivo e la frattura del trochite omerale sinistro, sono causalmente compatibili con il sinistro per cui è causa e sono così quantificabili:
• Invalidità permanente al 9%;
• Invalidità temporanea
− 40 (quaranta) giorni al tasso del 75%;
− 30 (trenta) giorni al tasso del 50%;
− 60 (sessanta) giorni al tasso del 25%;
Con un grado di sofferenza medio nei primi 40 giorni, medio-lieve nei successivi 30 giorni e lieve nel lungo termine.
L'attrice ha chiesto che il Giudice applicasse una maggiorazione al danno biologico in virtù della personalizzazione del danno.
La personalizzazione del danno biologico risponde all'esigenza di valorizzare il verificarsi di circostanze eccezionali e specifiche idonee ad aumentare il valore standard del risarcimento del danno c.d. dinamico- relazionale, trattandosi di conseguenze straordinarie rispetto a quel particolare tipo di lesione per una donna dell'età del danneggiato.
Tuttavia, non è stata allegata, nemmeno in via generica, alcuna circostanza che potesse giustificare la necessità di personalizzazione del punto percentuale.
Tanto premesso, considerate le risultanze della CTU, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (72 anni), esclusa la personalizzazione, considerati i gradi di sofferenza indicati dal CTU, si ritiene congrua la liquidazione del danno non patrimoniale seguente, ottenuta facendo applicazione delle Tabelle di Milano edizione 2024:
• Invalidità permanente al 9% = 14.154,00 €;
• Invalidità temporanea al valore giornaliero di 100 per sofferenza media e medio-lieve, 90 € per sofferenza lieve:
− 40 (quaranta) giorni al tasso del 75%: 3.000 €;
− 30 (trenta) giorni al tasso del 50%: 1.500 €;
− 60 (sessanta) giorni al tasso del 25%: 1.350 €;
La somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale ammonta così a complessivi 20.004 €.
Con riguardo al danno patrimoniale, la CTU ha ritenuto congrue e giustificate spese mediche per un ammontare complessivo di 2.482,38 €. Sempre la CTU ha ritenuto congruo il compenso di 488 € del perito pagina 4 di 6 di parte. Peraltro, queste spese non sono state contestate dal convenuto né nella comparsa di costituzione né nelle note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il convenuto ha invece contestato la posta di danno di 3.660 € richiesta per l'assistenza stragiudiziale fornita all'attrice dalla Consol. Invero, l'unica documentazione fornita dall'attrice è un preavviso di parcella, come tale non idoneo, a fronte della contestazione di controparte, a provare l'effettivo esborso della somma e quindi la concretezza del danno quale perdita subita che va, pertanto, escluso.
Con riferimento infine al mancato guadagno, al di là della mancata tempestiva contestazione da parte del convenuto, ancor prima si deve rilevare la mancata deduzione da parte dell'attrice di fatti idonei a integrare tale posta di danno. L'attrice si è limitata a chiedere il risarcimento del mancato guadagno, quantificandolo in 3.600 €, senza nessuna ulteriore indicazione in fatto. Solo con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c., pertanto tardivamente, ha depositato la visura della ditta del marito, peraltro senza alcuna ulteriore allegazione utile al fine di comprendere quale fosse l'eventuale rilevanza del documento. È evidente che l'attrice non ha così adempiuto al proprio basilare onere di indicare quello che è il danno che pretende di vedersi risarcito.
Complessivamente, il danno non patrimoniale ammonta a 20.004 € mentre il danno patrimoniale ammonta a 2.970,38 €.
Il danno non patrimoniale, rappresentanti un debito di valore, deve essere tuttavia rideterminato con devalutazione e successiva rivalutazione e applicazione di interessi legali (alla luce di Cassazione civile, Sez.
Un., 17/02/95, n. 1712), dalla data dell'evento dannoso sino alla sentenza.
Applicando la devalutazione (in quanto le tabelle di Milano 2024 prevedono importi già attualizzati) si ottiene così la somma di 17.024,68 € (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
A tale somma devono essere aggiunti gli interessi compensativi (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del
04/11/2020), al tasso legale sul capitale rivalutato anno per anno in base agli indici Istat, per un totale di
21.827,97 €.
Alla luce dei suddetti calcoli risulta un diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari a 24.798,35 €.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, come da dispositivo in base ai valori medi dello scaglione di riferimento da 5.201 € a 26.000 €.
Spese di CTU a definitivo carico della parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 622/2021 R.G. promossa da Parte_1
c.f. ), contro (c.f. ),
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2 ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
pagina 5 di 6 1. in accoglimento della domanda attorea, accerta la responsabilità ex art. 2052 c.c. di CP_1 in relazione all'evento del 15.6.2018 subito da
[...] Parte_2
2. definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice condanna al pagamento dell'importo complessivo di 24.798,35 € in favore di CP_1 [...]
oltre agli interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
Parte_2
3. condanna alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio CP_1 liquidate in 1.701 € per competenze professionali e 545 € per spese, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA
e c.p.a. se dovuti per legge;
4. spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta;
5. sentenza provvisoriamente esecutiva.
Gorizia, li 26 novembre 2024
Il Giudice dott.ssa Martina Ponzin
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