Articolo 11 della Legge 9 febbraio 1942, n. 194
Articolo 10Articolo 12
Versione
9 aprile 1942
Art. 11. Pubblicazione e comunicazione degli albi.

L'albo, pubblicato a cura del Direttorio dell'associazione sindacale, e' comunicato ai Ministri per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per l'educazione nazionale; ai tribunali, alle corti d'appello e ai consigli provinciali delle corporazioni ai quali devono essere comunicate altresi' le singole deliberazioni di iscrizione e di cancellazione, nonche' di sospensione dall'esercizio professionale.


Entrata in vigore il 9 aprile 1942