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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3417/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3417 R.G.A.C., anno 2023, avente ad oggetto: mutuo, passata in decisione nell'udienza del 11.12.2024, vertente
TRA
e , el.te dom.ti presso lo studio dell'avv. Di Parte_1 Parte_2
Gioia Danilo, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso ex art. 281decies c.p.c.
Ricorrenti
E
in persona del legale rapp.te p.t., el.te Controparte_1
dom.ta presso lo studio dell'avv. Aldo Corvino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
E
in persona del legale rapp.te p.t., el.te dom.ta presso lo Controparte_2
studio degli avv.ti Roberto Calabresi e Elisa Gaboardi, che la pagina 1 di 9 rappresentano e difendono disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Terza interveniente
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 11.12.2024, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi questo Tribunale, la
[...]
(da ora, affinché fossero accertate le eccepite Controparte_1
anomalie del contratto di mutuo ipotecario da questi stipulato con l'ente creditizio.
Più in particolare, chiedevano dichiarare l'abusività della clausola di cui all'art. 3 e 1 del contratto e del relativo piano di ammortamento, nonché la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 10, 15 e 16, con la determinazione del rapporto di dare-avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio la impugnando le avverse ragioni ed eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda per erroneità del rito prescelto. Nel merito, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., la società Controparte_2
interveniva in giudizio in qualità di successore a titolo particolare nel rapporto di credito della in virtù di atto di cessione dei crediti in blocco, stipulato il 15.11.2023, chiedendo che non fosse pronunciata l'estromissione della propria dante causa.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 11.12.2024, era assegnata in decisione.
Motivi della decisione pagina 2 di 9 Per il principio della ragione più liquida la causa va decisa nel merito, con declaratoria di infondatezza della domanda
Deve ad abundantiam rilevarsi che la domanda è stata proposta nelle forme di cui all'art. 281undecies, in seguito al rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposto dagli odierni ricorrenti. Come sostenuto dalla il processo avrebbe dovuto seguire le forme di cui all'art. 163bis
c.p.c.
Va evidenziato che, alla luce del principio di economia processuale, anche qualora la legge imponga l'introduzione del giudizio con citazione e l'adozione del rito ordinario, l'introduzione con ricorso non comporta l'invalidità dello stesso, se l'erronea adozione dell'atto introduttivo e di forme processuali diverse da quelle stabilite dalla legge non abbia in concreto pregiudicato il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.
Nel merito, i ricorrenti sostengono che l'adozione del piano di ammortamento c.d. alla francese, ai fini della restituzione del capitale con regime composito, avrebbe generato automaticamente il fenomeno degli interessi anatocistici, aumentando la quota di capitale per ogni rata.
In proposito, deve ricordarsi che sulla questione è intervenuta la SC
(S.U. 15130/2024), la quale ha precisato che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.
Invero, il piano di ammortamento “a scalare” prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale) e per tutta la durata del piano, una rata costante posticipata, tale che al termine pagina 3 di 9 del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale;
l'importo della rata costante dell'ammortamento in parola è calcolato, sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale “si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento”. Il principio dell'interesse composto non provoca tuttavia alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
In ciascuna rata la quota interessi è costituita dagli interessi sul debito residuo del periodo precedente: nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa in mutuo. In ciascuna rata la quota capitale è la differenza fra la rata costante e la quota interessi e il debito residuo è la differenza fra il debito residuo della rata precedente e la quota capitale della stessa. Quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interessi e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Va evidenziato peraltro che la quota di interessi è calcolata solamente pagina 4 di 9 sul debito residuo (sul capitale) al momento del conteggio: delle due quote componenti la rata, solo le quote capitale estinguono il debito, riducendolo sempre più. Sul debito residuo si calcolano gli interessi da pagare con la rata successiva. In conclusione, la misura della rata costante dipende da una formula matematica, conseguente al prodotto di diversi elementi: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. All'ammontare della rata costante consegue automaticamente la determinazione del piano di ammortamento per addivenire all'estinzione dell'intero capitale, e degli interessi.
Il metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poichè gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata.
In conclusione, la Cassazione esclude che la mancata indicazione della modalità di ammortamento "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi nel contratto di mutuo bancario a tasso fisso incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto, causandone la nullità parziale.
pagina 5 di 9 Il regime composito rappresenta solo una “forma di quantificazione della prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. n.27823/2023), sicché non risulta produttivo, in virtù della sua naturale configurazione, di interessi anatocistici, da valutare nelle singole fattispecie e sulla base di precise doglianze.
E'da escludersi un addebito di interessi su interessi, quale automatico risultato del piano di ammortamento alla francese, poiché, nello stesso, la quota di interessi di ciascuna rata non genera interessi successivi o relativi al periodo precedente. Inoltre, in assenza di anatocismo, la tipologia di ammortamento adottata non incede sul tasso annuo nominale c.d. TAN, né sul tasso annuo effettivo globale c.d. TAEG, che risultano, inoltre, indicati nel contratto (pag. 27, all.1, fascicolo parte ricorrente), e pari rispettivamente a 3,93802500% e 4,02000000%.
Allo stesso modo, la mancata indicazione, nel contratto, del sistema di ammortamento, del regime di capitalizzazione impiegato e della quota di interessi dovuti, non incide sui requisiti di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto. Secondo la ricostruzione delle parti ricorrenti, l'omessa esplicita definizione, oltre a rendere indeterminato l'oggetto del contratto, avrebbe esposto la resistente ad una manifesta violazione di obblighi di trasparenza, non avendo posto il mutuatario nella condizione di conoscere in concreto la controprestazione dovuta.
Invero, in primo luogo, l'art. 117 T.U.B. non sanziona la mancata indicazione del regime di ammortamento a pena di nullità. Gli artt.
1813ss c.c., nel prevederne espressa disciplina, individuano i requisiti di validità del contratto di mutuo, che deve indicare, in modo chiaro ed inequivoco, l'importo, la durata del prestito, il regime di rateizzazione ed pagina 6 di 9 il tasso di interesse. Come emerge dalla documentazione agli atti, il contratto del 14.12.2004 presenta integralmente tali elementi, definendo, inoltre, lo stesso tasso di interesse utilmente ricavato dall'art. 3.
Nella specie, il piano di ammortamento allegato indica chiaramente il numero e la composizione delle rate di rimborso, seppure risulti omessa l'indicazione della quota di interessi. Ciò non determina indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Come specificato dalla Suprema Corte, “l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (…). Secondo la Corte, nel caso sottoposto al suo esame “la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto.” (Cass. n. 15130/2024).
In conclusione, la mancata indicazione della modalità di ammortamento alla francese, e del relativo regime di capitalizzazione composto degli interessi di un contratto di mutuo non comporta indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto. Il piano di rimborso in esame riporta specificamente l'importo erogato (€ 100.000,00), la durata del prestito
(25 anni, art. 3 del contratto), il tasso annuo nominale, il tasso effettivo globale medio, le modalità di calcolo del tasso di interesse, indicando la composizione della rata nel relativo piano di ammortamento.
pagina 7 di 9 Infine, per quanto attiene alla eccepita vessatorietà degli articoli 10,15 e
16 del Capitolato, la doglianza appare infondata.
Le clausole vessatorie, pregiudizievoli per una delle parti, sono generalmente predisposte da una delle parti all'interno di contratti standard o modelli sottoposti al cliente per la sottoscrizione. Proprio al fine di evitare un forte squilibrio contrattuale, tali clausole richiedono specifica sottoscrizione, c.d. doppia sottoscrizione, della previsione che possa inficiare la posizione della parte. Alla luce dell'art. 1341 c.c., la clausola onerosa non si intende approvata qualora contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre clausole contrattuali, ma è necessario che sia specifica e separata, quindi, individuata singolarmente, così da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, ribadendo che: “In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie.” (Cass. civ. n. 20461/2020).
Nel caso di specie, non ricorre il presupposto di cui all'art. 1341 c.c., poiché non si tratta di contratto predisposto e destinato ad essere utilizzato per una serie indefinita di rapporti, trattandosi, invece di un pagina 8 di 9 contratto stipulato davanti al notaio e redatto specificamente per il rapporto intercorrente tra le parti.
Quanto alla difformità tra il TAEG/ISC effettivamente applicato e quello indicato nel contratto, deve rilevarsi che tale divergenza appare rilevante solo nei casi disciplinati dall'art. 125bis TUB
Concludendo, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della opposta, vanno compensate con l'interventrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e avverso la Parte_1 Parte_2 [...]
così provvede: Controparte_1
1) Rigetta la domanda
2) Condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_2
favore di delle spese di lite, che liquida in € 1600 per la fase di studio;
€ 1.000,00 per la fase introduttiva;
€ 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge, compensando le spese tra gli attori e la parte interventrice.
Benevento, il 07.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
Francesca Caropreso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3417 R.G.A.C., anno 2023, avente ad oggetto: mutuo, passata in decisione nell'udienza del 11.12.2024, vertente
TRA
e , el.te dom.ti presso lo studio dell'avv. Di Parte_1 Parte_2
Gioia Danilo, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso ex art. 281decies c.p.c.
Ricorrenti
E
in persona del legale rapp.te p.t., el.te Controparte_1
dom.ta presso lo studio dell'avv. Aldo Corvino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
E
in persona del legale rapp.te p.t., el.te dom.ta presso lo Controparte_2
studio degli avv.ti Roberto Calabresi e Elisa Gaboardi, che la pagina 1 di 9 rappresentano e difendono disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Terza interveniente
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 11.12.2024, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi questo Tribunale, la
[...]
(da ora, affinché fossero accertate le eccepite Controparte_1
anomalie del contratto di mutuo ipotecario da questi stipulato con l'ente creditizio.
Più in particolare, chiedevano dichiarare l'abusività della clausola di cui all'art. 3 e 1 del contratto e del relativo piano di ammortamento, nonché la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 10, 15 e 16, con la determinazione del rapporto di dare-avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio la impugnando le avverse ragioni ed eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda per erroneità del rito prescelto. Nel merito, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., la società Controparte_2
interveniva in giudizio in qualità di successore a titolo particolare nel rapporto di credito della in virtù di atto di cessione dei crediti in blocco, stipulato il 15.11.2023, chiedendo che non fosse pronunciata l'estromissione della propria dante causa.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 11.12.2024, era assegnata in decisione.
Motivi della decisione pagina 2 di 9 Per il principio della ragione più liquida la causa va decisa nel merito, con declaratoria di infondatezza della domanda
Deve ad abundantiam rilevarsi che la domanda è stata proposta nelle forme di cui all'art. 281undecies, in seguito al rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposto dagli odierni ricorrenti. Come sostenuto dalla il processo avrebbe dovuto seguire le forme di cui all'art. 163bis
c.p.c.
Va evidenziato che, alla luce del principio di economia processuale, anche qualora la legge imponga l'introduzione del giudizio con citazione e l'adozione del rito ordinario, l'introduzione con ricorso non comporta l'invalidità dello stesso, se l'erronea adozione dell'atto introduttivo e di forme processuali diverse da quelle stabilite dalla legge non abbia in concreto pregiudicato il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.
Nel merito, i ricorrenti sostengono che l'adozione del piano di ammortamento c.d. alla francese, ai fini della restituzione del capitale con regime composito, avrebbe generato automaticamente il fenomeno degli interessi anatocistici, aumentando la quota di capitale per ogni rata.
In proposito, deve ricordarsi che sulla questione è intervenuta la SC
(S.U. 15130/2024), la quale ha precisato che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.
Invero, il piano di ammortamento “a scalare” prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale) e per tutta la durata del piano, una rata costante posticipata, tale che al termine pagina 3 di 9 del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale;
l'importo della rata costante dell'ammortamento in parola è calcolato, sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale “si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento”. Il principio dell'interesse composto non provoca tuttavia alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
In ciascuna rata la quota interessi è costituita dagli interessi sul debito residuo del periodo precedente: nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa in mutuo. In ciascuna rata la quota capitale è la differenza fra la rata costante e la quota interessi e il debito residuo è la differenza fra il debito residuo della rata precedente e la quota capitale della stessa. Quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interessi e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Va evidenziato peraltro che la quota di interessi è calcolata solamente pagina 4 di 9 sul debito residuo (sul capitale) al momento del conteggio: delle due quote componenti la rata, solo le quote capitale estinguono il debito, riducendolo sempre più. Sul debito residuo si calcolano gli interessi da pagare con la rata successiva. In conclusione, la misura della rata costante dipende da una formula matematica, conseguente al prodotto di diversi elementi: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. All'ammontare della rata costante consegue automaticamente la determinazione del piano di ammortamento per addivenire all'estinzione dell'intero capitale, e degli interessi.
Il metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poichè gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata.
In conclusione, la Cassazione esclude che la mancata indicazione della modalità di ammortamento "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi nel contratto di mutuo bancario a tasso fisso incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto, causandone la nullità parziale.
pagina 5 di 9 Il regime composito rappresenta solo una “forma di quantificazione della prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. n.27823/2023), sicché non risulta produttivo, in virtù della sua naturale configurazione, di interessi anatocistici, da valutare nelle singole fattispecie e sulla base di precise doglianze.
E'da escludersi un addebito di interessi su interessi, quale automatico risultato del piano di ammortamento alla francese, poiché, nello stesso, la quota di interessi di ciascuna rata non genera interessi successivi o relativi al periodo precedente. Inoltre, in assenza di anatocismo, la tipologia di ammortamento adottata non incede sul tasso annuo nominale c.d. TAN, né sul tasso annuo effettivo globale c.d. TAEG, che risultano, inoltre, indicati nel contratto (pag. 27, all.1, fascicolo parte ricorrente), e pari rispettivamente a 3,93802500% e 4,02000000%.
Allo stesso modo, la mancata indicazione, nel contratto, del sistema di ammortamento, del regime di capitalizzazione impiegato e della quota di interessi dovuti, non incide sui requisiti di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto. Secondo la ricostruzione delle parti ricorrenti, l'omessa esplicita definizione, oltre a rendere indeterminato l'oggetto del contratto, avrebbe esposto la resistente ad una manifesta violazione di obblighi di trasparenza, non avendo posto il mutuatario nella condizione di conoscere in concreto la controprestazione dovuta.
Invero, in primo luogo, l'art. 117 T.U.B. non sanziona la mancata indicazione del regime di ammortamento a pena di nullità. Gli artt.
1813ss c.c., nel prevederne espressa disciplina, individuano i requisiti di validità del contratto di mutuo, che deve indicare, in modo chiaro ed inequivoco, l'importo, la durata del prestito, il regime di rateizzazione ed pagina 6 di 9 il tasso di interesse. Come emerge dalla documentazione agli atti, il contratto del 14.12.2004 presenta integralmente tali elementi, definendo, inoltre, lo stesso tasso di interesse utilmente ricavato dall'art. 3.
Nella specie, il piano di ammortamento allegato indica chiaramente il numero e la composizione delle rate di rimborso, seppure risulti omessa l'indicazione della quota di interessi. Ciò non determina indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Come specificato dalla Suprema Corte, “l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (…). Secondo la Corte, nel caso sottoposto al suo esame “la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto.” (Cass. n. 15130/2024).
In conclusione, la mancata indicazione della modalità di ammortamento alla francese, e del relativo regime di capitalizzazione composto degli interessi di un contratto di mutuo non comporta indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto. Il piano di rimborso in esame riporta specificamente l'importo erogato (€ 100.000,00), la durata del prestito
(25 anni, art. 3 del contratto), il tasso annuo nominale, il tasso effettivo globale medio, le modalità di calcolo del tasso di interesse, indicando la composizione della rata nel relativo piano di ammortamento.
pagina 7 di 9 Infine, per quanto attiene alla eccepita vessatorietà degli articoli 10,15 e
16 del Capitolato, la doglianza appare infondata.
Le clausole vessatorie, pregiudizievoli per una delle parti, sono generalmente predisposte da una delle parti all'interno di contratti standard o modelli sottoposti al cliente per la sottoscrizione. Proprio al fine di evitare un forte squilibrio contrattuale, tali clausole richiedono specifica sottoscrizione, c.d. doppia sottoscrizione, della previsione che possa inficiare la posizione della parte. Alla luce dell'art. 1341 c.c., la clausola onerosa non si intende approvata qualora contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre clausole contrattuali, ma è necessario che sia specifica e separata, quindi, individuata singolarmente, così da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, ribadendo che: “In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie.” (Cass. civ. n. 20461/2020).
Nel caso di specie, non ricorre il presupposto di cui all'art. 1341 c.c., poiché non si tratta di contratto predisposto e destinato ad essere utilizzato per una serie indefinita di rapporti, trattandosi, invece di un pagina 8 di 9 contratto stipulato davanti al notaio e redatto specificamente per il rapporto intercorrente tra le parti.
Quanto alla difformità tra il TAEG/ISC effettivamente applicato e quello indicato nel contratto, deve rilevarsi che tale divergenza appare rilevante solo nei casi disciplinati dall'art. 125bis TUB
Concludendo, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della opposta, vanno compensate con l'interventrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e avverso la Parte_1 Parte_2 [...]
così provvede: Controparte_1
1) Rigetta la domanda
2) Condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_2
favore di delle spese di lite, che liquida in € 1600 per la fase di studio;
€ 1.000,00 per la fase introduttiva;
€ 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge, compensando le spese tra gli attori e la parte interventrice.
Benevento, il 07.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
Francesca Caropreso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo pagina 9 di 9