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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 08/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. 1557/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa civile iscritta al n. 1557 del ruolo generale degli gli affari contenziosi dell'anno 2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
99 (P.IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo DI MARZIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Contrada Boschetto di Pile c/o Pt_1
Tecnopolo D'Abruzzo;
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara MALTESE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone, via Brusafiera n. 12
CONVENUTA - CHIAMANTE IN GARANZIA
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gelsomina MARSILII, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, via Vittorio Veneto n. 12;
TERZO CHIAMATO IN GARANZIA
Materia: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 14.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_3
(di seguito per brevità ), premesso di svolgere attività di movimentazione e deposito
[...] Parte_4 di mobili d'arredo e suppellettili varie, ha convenuto in giudizio la (di seguito, per brevità Controparte_1
1 per sentirla condannare al risarcimento dei danni occorsi a seguito dell'incendio sviluppatosi in data CP_1
16.12.2014 nei locali della siti in Avezzano, Via Cavour n. 74, ai beni mobili costituenti arredo di alcuni CP_1 appartamenti evacuati a seguito del terremoto di del 2009, dei quali la stessa era depositaria. Pt_1
Più precisamente l'attrice, chiarito che sebbene l'incendio non si fosse propagato direttamente all'unità immobiliare ove i beni si trovavano depositati e di cui ella era conduttrice, ha tuttavia allegato come a causa del fumo, della fuliggine e materiale plastico proveniente dal locale incendiato della e dell'acqua inquinata CP_1 che essa stessa attrice aveva utilizzato per pulirne le vetrate a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco questi sarebbero stati irrimediabilmente danneggiati. Il danno subito sarebbe stato stimato da un professionista incaricato dalla parte in complessivi € 1.330.450,00.
La società attrice ha poi dedotto come, nelle more delle indagini volte a chiarire le cause dell'incendio, la CP_1 avesse provveduto ad attivare la sua compagnia assicurativa tramite la Controparte_3 Controparte_4 al pari della società proprietaria dei locali (In. , dichiarandosi disponibile ad accettare un
[...] CP_5 risarcimento di complessivi € 130.000,00, misura quantificata in modo concordato dal perito della Ing. CP_1 concludendo in conformità. Persona_1
A ciò ha aggiunto come a seguito dell'archiviazione del procedimento penale n. 2759/14 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano (in relazione al reato p. e p. dall'art. 423 c.p.), avesse invano invitato la convenuta a far pervenire una proposta transattiva mentre al successivo invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita aderiva la ma non la compagnia assicurativa. CP_1
Tanto premesso, ritenuta quindi la responsabilità ex art. 2051 c.c. della per non aver provveduto, quale CP_1 custode, a porre in essere le dovute misure di vigilanza e controllo dell'immobile di sua proprietà, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta in relazione ai danni da incendio subiti da parte attrice e, per l'effetto, condannare la al risarcimento di essi danni, nella misura di euro CP_1
130.000,00, oltre accessori fiscali, così come concordati fra l'attore ed il CTP Ing. ovvero nella Persona_1 somma maggiore o minore meglio accertata e ritenuta di giustizia, anche a mezzo di espletamento di idoneo accertamento tecnico se ed in quanto si volesse motivatamente contestare e siano contestabili le risultanze dell'accordo sulla quantificazione concordata del danno intervenuta con l'Ing. sempre e Persona_1 comunque oltre rivalutazione ed interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo 2) condannare parte convenuta, alla refusione delle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.
B. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la CP_1 contestando in fatto e in diritto la domanda ex adverso proposta, chiedendo altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa delle compagnie assicurative Controparte_2 Parte_5
e al fine di essere tenuta indenne dall'eventuale condanna al risarcimento
[...] Controparte_6 del danno in favore dell'attrice.
2 In particolare, la convenuta ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni non avendo l'attrice fornito la prova dell'invio della richiesta di risarcimento entro il termine prescrizionale, nel merito in via principale il rigetto di tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto soprattutto sotto i profili della sussistenza della qualifica di custode in capo ad attrice e convenuta, dell'interruzione del nesso di causalità per fatto del terzo e della mancata prova dei criteri utilizzati per la quantificazione del danno;
in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, la condanna delle compagnie assicurative a tenerla indenne da ogni conseguenza risarcitoria, con vittoria di spese di lite e condanna degli assicuratori anche ai sensi dell'art. 1917 c.c.
C. Concessa dal magistrato in precedenza titolare del ruolo l'autorizzazione alla chiamata in causa della sola compagnia assicurativa si è costituita in giudizio anche quest'ultima società che - Controparte_2 dopo aver premesso di essere coassicuratrice con delega all'istruzione dei sinistri e quantificazione dei danni indennizzabili ma non al pagamento degli indennizzi per conto delle altre coassicuratrici Controparte_7
e - ha dedotto, da un lato, che nell' “atto conservativo di perizia” sottoscritto dalle parti in Parte_5 data 16.2.2016 il risarcimento dei danni patiti dall'attrice fosse stato subordinato all'accertamento della natura non dolosa dell'incendio in conformità a quanto statuito previsto nell'art.
4.7 del contratto assicurativo
B50/01/0002400 stipulato con la convenuta, dall'altro si è associata alle difese della quanto alla CP_1 insussistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ha, pertanto, concluso in via principale per il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti stante la carenza dei presupposti pattuiti in contratto per l'operatività della polizza con condanna alla refusione delle spese di lite mentre, in via subordinata, ha domandato la limitazione del risarcimento dovuto a parte attrice alla somma di € 130.000,00 accertata nell'atto conservativo del 16.2.2016 con condanna al pagamento della sola quota del 40% di danno dalla stessa dovuto (€ 52.000,00) restando le ulteriori somme a carico delle altre coassicuratrici per le rispettive percentuali, senza corresponsione di alcuna rivalutazione ed interesse in quanto pattuiti nel suddetto atto conservativo, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
D. A seguito di vari rinvii, la causa è stata rimessa dinanzi allo scrivente magistrato che, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 13.3.2024, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, ha sollecitato – per quanto di necessità - il contraddittorio circa la questione, rilevata d'ufficio, della proprietà in capo all'attrice dei beni mobili di cui la stessa era solo depositaria.
Disposto un breve rinvio per consentire alle parti di interloquire sul punto, all'udienza del 14.1.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. La domanda proposta dall'attore è infondata e deve essere, dunque, rigettata.
Va, anzitutto, evidenziato come il danno-conseguenza sia stato individuato dalla consista Parte_4 esclusivamente nella perdita di valore di scambio o d'uso dei beni mobili di proprietà di terzi e affidati alla
3 custodia di tale società depositaria, come da questa affermato e pure desumibile dalla visura camerale in atti, che comprova la sua qualità professionale di depositario (cfr. doc. all. n. 1 all'atto di citazione).
Senza svolgere superflue considerazioni in punto di responsabilità ex recepto del depositario, deve osservarsi che, nel caso di specie:
- o la società attrice deve essere ritenuta non responsabile verso i propri clienti, laddove si ritenga che l'inadempimento sia dovuto a causa ad essa non imputabile (art. 1218 c.c.);
- o la medesima società risponderebbe in solido, sia pure per diverso titolo, con la convenuta CP_1 verso la clientela stessa.
Nella prima ipotesi l'attrice non potrebbe di certo vantare alcun credito risarcitorio, rispetto al danno allegato, verso la Nel secondo caso, invece, la prestazione che viene indicata dall'attore quale oggetto di CP_1 obbligazione risarcitoria sarebbe invero il contenuto di un diritto di regresso che, dunque, sorgerebbe solamente per effetto del pagamento in favore della clientela danneggiata (art. 1299 c.c.).
Tale conclusione, del resto, è conforme alla ratio di evitare, similmente a quanto si è affermato in altri ambiti
(Cass. Sez. 3, 14.7.2011, n. 15458), di evitare che il proprietario possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante.
Nel caso di specie non solo fa difetto la prova di pagamenti effettuati dall'attrice ai propri clienti, ma prima ancora fa difetto l'allegazione di aver ricevuto richieste risarcitorie. Col che le considerazioni sopra svolte valgono pure a scongiurare il rischio di indebite locupletazioni anche in considerazione del decorso del termine prescrizionale ordinario dall'evento e, dunque, della possibilità per l'attrice di utilmente opporre ai clienti l'eccezione di prescrizione, pure possibile in via revocatoria o surrogatoria (art. 2939 c.c.).
In difetto di atti solutori, poi, non vi sarebbe alcuno spazio concettuale per ipotizzare fenomeni di surrogazione.
In conclusione il preteso risarcimento, ove si fosse in presenza di corresponsabilità dell'attrice non sarebbe che un surrogato del diritto di regresso e, dunque, non potrebbe essere ritenuto sussistente un diritto di tale contenuto in carenza dei presupposti di legge.
2. Alcun rilievo può, poi, attribuirsi a quanto dedotto dall'attrice con le note autorizzate del 17.4.2024 trattandosi di richiami giurisprudenziali in materia di locazioni e quindi del tutto inconferenti rispetto alla fattispecie in esame ove viene in rilievo una domanda di risarcimento dei danni riguardo a beni oggetto di deposito.
Il depositario è detentore qualificato ma non gode del bene nell'interesse proprio, tanto che effetto naturale del contratto è l'impossibilità per lo stesso soggetto di servirsi del bene (art. 1770 c.c.). Egli, in sostanza, esercita una ingerenza di fatto sul bene nomine alieno, sol perché tale fisica disponibilità è indispensabile per salvaguardare l'esclusivo interesse del deponente. Deriva, dunque, come a differenza della locazione la privazione di tale disponibilità, ancor meno la riduzione di perdita di valore d'uso e meno ancora la perdita di valore di scambio del bene non lede alcun interesse del depositario che possa dirsi, per sé stesso considerato, oggetto di giuridica protezione. Né varrebbe opinare che il risarcimento assicurerebbe una tutela per equivalente
4 della situazione di detenzione posto che, per la causa del contratto di deposito di cosa mobile la detenzione è funzionale ad assicurare la conservazione della cosa, cosicché, non potendo essere questa restituita nella sua integrità, non si giustifica alcun risarcimento al detentore che, si ripete, non detiene per godere egli stesso del bene del suo interesse (nel qual caso potrebbe darsi lesione del suo diritto di credito, come nel comodato o nella locazione).
3. Quanto all'efficacia dell'atto denominato quale “accordo conservativo”, prodotto in giudizio, valga quanto appresso. Per mezzo di tale atto, le parti hanno proceduto ad operare la liquidazione del danno, valendosi peraltro della prestazione d'opera intellettuale di un esperto, così esprimendolo in termini di valore monetario, obbligandosi a ritenere come vincolante tale valutazione.
Tale attività di liquidazione deve essere intesa in termini di perizia contrattuale (così Cass. Sez. 1,
10.5.2007, n. 10705; Cass. Sez. 3, 12.5.2005, n. 10023; Cass. Sez. 3, 24.5.2004 n. 9996; Cass. Sez. 1,
27.9.2002 n. 14015), cui non fa riscontro nell'ordinamento un regolamento tipico di ordine sostanziale, essendo variamente disciplinate perizia e consulenza tecnica nei rispettivi codici di rito, penale e civile.
Ad ogni modo, con formula descrittivamente pregnante, si può affermare trattarsi di attività di estimazione- conseguenza piuttosto che di estimazione-requisito, così differenziando detta attività dall'opera dell'arbitratore (art.1349 c.c.), il quale è tenuto a fare applicazione – quantomeno nel caso di arbitrium boni viri – dell'equità contrattuale al fine di ricerca in via preventiva dell'equilibrio mercantile (Cass. Sez.
3, 3.5.2016, n. 13291).
Peraltro tale liquidazione vale a risolvere una questione di fatto, che costituisce un elemento del rapporto giuridico obbligatorio, restando invece impregiudicata ogni valutazione delle parti circa i presupposti del sorgere dell'obbligazione, col che non può ravvisarsi una transazione. Conclusivamente, quindi, tale atto varrebbe esclusivamente a fissare definitivamente un elemento del rapporto in relazione al quantum e potendo, semmai svolgere la pratica funzione di agevolare, ma in via di mero fatto, la conclusione di accordo transattivo tra le parti.
Ne deriva come la conclusione di simile accordo, pur laddove efficace e vincolante, lascia impregiudicata ogni questione in ordine all'an dell'obbligazione.
4. La circostanza che la questione dirimente è stata rilevata in via officiosa, senza che peraltro fosse stata mai opposta neppure in sede stragiudiziale, induce a ritenere la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per fare deroga al principio di soccombenza valorizzando la derivazione causale di tali spese dalle condotte delle parti, così disponendo la compensazione integrale tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattese così provvede:
5 - RIGETTA la domanda proposta dalla nei confronti di Parte_3 con assorbimento della domanda di garanzia;
Controparte_1
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in data 7 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa civile iscritta al n. 1557 del ruolo generale degli gli affari contenziosi dell'anno 2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
99 (P.IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo DI MARZIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Contrada Boschetto di Pile c/o Pt_1
Tecnopolo D'Abruzzo;
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara MALTESE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone, via Brusafiera n. 12
CONVENUTA - CHIAMANTE IN GARANZIA
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gelsomina MARSILII, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, via Vittorio Veneto n. 12;
TERZO CHIAMATO IN GARANZIA
Materia: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 14.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_3
(di seguito per brevità ), premesso di svolgere attività di movimentazione e deposito
[...] Parte_4 di mobili d'arredo e suppellettili varie, ha convenuto in giudizio la (di seguito, per brevità Controparte_1
1 per sentirla condannare al risarcimento dei danni occorsi a seguito dell'incendio sviluppatosi in data CP_1
16.12.2014 nei locali della siti in Avezzano, Via Cavour n. 74, ai beni mobili costituenti arredo di alcuni CP_1 appartamenti evacuati a seguito del terremoto di del 2009, dei quali la stessa era depositaria. Pt_1
Più precisamente l'attrice, chiarito che sebbene l'incendio non si fosse propagato direttamente all'unità immobiliare ove i beni si trovavano depositati e di cui ella era conduttrice, ha tuttavia allegato come a causa del fumo, della fuliggine e materiale plastico proveniente dal locale incendiato della e dell'acqua inquinata CP_1 che essa stessa attrice aveva utilizzato per pulirne le vetrate a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco questi sarebbero stati irrimediabilmente danneggiati. Il danno subito sarebbe stato stimato da un professionista incaricato dalla parte in complessivi € 1.330.450,00.
La società attrice ha poi dedotto come, nelle more delle indagini volte a chiarire le cause dell'incendio, la CP_1 avesse provveduto ad attivare la sua compagnia assicurativa tramite la Controparte_3 Controparte_4 al pari della società proprietaria dei locali (In. , dichiarandosi disponibile ad accettare un
[...] CP_5 risarcimento di complessivi € 130.000,00, misura quantificata in modo concordato dal perito della Ing. CP_1 concludendo in conformità. Persona_1
A ciò ha aggiunto come a seguito dell'archiviazione del procedimento penale n. 2759/14 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano (in relazione al reato p. e p. dall'art. 423 c.p.), avesse invano invitato la convenuta a far pervenire una proposta transattiva mentre al successivo invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita aderiva la ma non la compagnia assicurativa. CP_1
Tanto premesso, ritenuta quindi la responsabilità ex art. 2051 c.c. della per non aver provveduto, quale CP_1 custode, a porre in essere le dovute misure di vigilanza e controllo dell'immobile di sua proprietà, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta in relazione ai danni da incendio subiti da parte attrice e, per l'effetto, condannare la al risarcimento di essi danni, nella misura di euro CP_1
130.000,00, oltre accessori fiscali, così come concordati fra l'attore ed il CTP Ing. ovvero nella Persona_1 somma maggiore o minore meglio accertata e ritenuta di giustizia, anche a mezzo di espletamento di idoneo accertamento tecnico se ed in quanto si volesse motivatamente contestare e siano contestabili le risultanze dell'accordo sulla quantificazione concordata del danno intervenuta con l'Ing. sempre e Persona_1 comunque oltre rivalutazione ed interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo 2) condannare parte convenuta, alla refusione delle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.
B. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la CP_1 contestando in fatto e in diritto la domanda ex adverso proposta, chiedendo altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa delle compagnie assicurative Controparte_2 Parte_5
e al fine di essere tenuta indenne dall'eventuale condanna al risarcimento
[...] Controparte_6 del danno in favore dell'attrice.
2 In particolare, la convenuta ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni non avendo l'attrice fornito la prova dell'invio della richiesta di risarcimento entro il termine prescrizionale, nel merito in via principale il rigetto di tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto soprattutto sotto i profili della sussistenza della qualifica di custode in capo ad attrice e convenuta, dell'interruzione del nesso di causalità per fatto del terzo e della mancata prova dei criteri utilizzati per la quantificazione del danno;
in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, la condanna delle compagnie assicurative a tenerla indenne da ogni conseguenza risarcitoria, con vittoria di spese di lite e condanna degli assicuratori anche ai sensi dell'art. 1917 c.c.
C. Concessa dal magistrato in precedenza titolare del ruolo l'autorizzazione alla chiamata in causa della sola compagnia assicurativa si è costituita in giudizio anche quest'ultima società che - Controparte_2 dopo aver premesso di essere coassicuratrice con delega all'istruzione dei sinistri e quantificazione dei danni indennizzabili ma non al pagamento degli indennizzi per conto delle altre coassicuratrici Controparte_7
e - ha dedotto, da un lato, che nell' “atto conservativo di perizia” sottoscritto dalle parti in Parte_5 data 16.2.2016 il risarcimento dei danni patiti dall'attrice fosse stato subordinato all'accertamento della natura non dolosa dell'incendio in conformità a quanto statuito previsto nell'art.
4.7 del contratto assicurativo
B50/01/0002400 stipulato con la convenuta, dall'altro si è associata alle difese della quanto alla CP_1 insussistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ha, pertanto, concluso in via principale per il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti stante la carenza dei presupposti pattuiti in contratto per l'operatività della polizza con condanna alla refusione delle spese di lite mentre, in via subordinata, ha domandato la limitazione del risarcimento dovuto a parte attrice alla somma di € 130.000,00 accertata nell'atto conservativo del 16.2.2016 con condanna al pagamento della sola quota del 40% di danno dalla stessa dovuto (€ 52.000,00) restando le ulteriori somme a carico delle altre coassicuratrici per le rispettive percentuali, senza corresponsione di alcuna rivalutazione ed interesse in quanto pattuiti nel suddetto atto conservativo, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
D. A seguito di vari rinvii, la causa è stata rimessa dinanzi allo scrivente magistrato che, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 13.3.2024, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, ha sollecitato – per quanto di necessità - il contraddittorio circa la questione, rilevata d'ufficio, della proprietà in capo all'attrice dei beni mobili di cui la stessa era solo depositaria.
Disposto un breve rinvio per consentire alle parti di interloquire sul punto, all'udienza del 14.1.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. La domanda proposta dall'attore è infondata e deve essere, dunque, rigettata.
Va, anzitutto, evidenziato come il danno-conseguenza sia stato individuato dalla consista Parte_4 esclusivamente nella perdita di valore di scambio o d'uso dei beni mobili di proprietà di terzi e affidati alla
3 custodia di tale società depositaria, come da questa affermato e pure desumibile dalla visura camerale in atti, che comprova la sua qualità professionale di depositario (cfr. doc. all. n. 1 all'atto di citazione).
Senza svolgere superflue considerazioni in punto di responsabilità ex recepto del depositario, deve osservarsi che, nel caso di specie:
- o la società attrice deve essere ritenuta non responsabile verso i propri clienti, laddove si ritenga che l'inadempimento sia dovuto a causa ad essa non imputabile (art. 1218 c.c.);
- o la medesima società risponderebbe in solido, sia pure per diverso titolo, con la convenuta CP_1 verso la clientela stessa.
Nella prima ipotesi l'attrice non potrebbe di certo vantare alcun credito risarcitorio, rispetto al danno allegato, verso la Nel secondo caso, invece, la prestazione che viene indicata dall'attore quale oggetto di CP_1 obbligazione risarcitoria sarebbe invero il contenuto di un diritto di regresso che, dunque, sorgerebbe solamente per effetto del pagamento in favore della clientela danneggiata (art. 1299 c.c.).
Tale conclusione, del resto, è conforme alla ratio di evitare, similmente a quanto si è affermato in altri ambiti
(Cass. Sez. 3, 14.7.2011, n. 15458), di evitare che il proprietario possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante.
Nel caso di specie non solo fa difetto la prova di pagamenti effettuati dall'attrice ai propri clienti, ma prima ancora fa difetto l'allegazione di aver ricevuto richieste risarcitorie. Col che le considerazioni sopra svolte valgono pure a scongiurare il rischio di indebite locupletazioni anche in considerazione del decorso del termine prescrizionale ordinario dall'evento e, dunque, della possibilità per l'attrice di utilmente opporre ai clienti l'eccezione di prescrizione, pure possibile in via revocatoria o surrogatoria (art. 2939 c.c.).
In difetto di atti solutori, poi, non vi sarebbe alcuno spazio concettuale per ipotizzare fenomeni di surrogazione.
In conclusione il preteso risarcimento, ove si fosse in presenza di corresponsabilità dell'attrice non sarebbe che un surrogato del diritto di regresso e, dunque, non potrebbe essere ritenuto sussistente un diritto di tale contenuto in carenza dei presupposti di legge.
2. Alcun rilievo può, poi, attribuirsi a quanto dedotto dall'attrice con le note autorizzate del 17.4.2024 trattandosi di richiami giurisprudenziali in materia di locazioni e quindi del tutto inconferenti rispetto alla fattispecie in esame ove viene in rilievo una domanda di risarcimento dei danni riguardo a beni oggetto di deposito.
Il depositario è detentore qualificato ma non gode del bene nell'interesse proprio, tanto che effetto naturale del contratto è l'impossibilità per lo stesso soggetto di servirsi del bene (art. 1770 c.c.). Egli, in sostanza, esercita una ingerenza di fatto sul bene nomine alieno, sol perché tale fisica disponibilità è indispensabile per salvaguardare l'esclusivo interesse del deponente. Deriva, dunque, come a differenza della locazione la privazione di tale disponibilità, ancor meno la riduzione di perdita di valore d'uso e meno ancora la perdita di valore di scambio del bene non lede alcun interesse del depositario che possa dirsi, per sé stesso considerato, oggetto di giuridica protezione. Né varrebbe opinare che il risarcimento assicurerebbe una tutela per equivalente
4 della situazione di detenzione posto che, per la causa del contratto di deposito di cosa mobile la detenzione è funzionale ad assicurare la conservazione della cosa, cosicché, non potendo essere questa restituita nella sua integrità, non si giustifica alcun risarcimento al detentore che, si ripete, non detiene per godere egli stesso del bene del suo interesse (nel qual caso potrebbe darsi lesione del suo diritto di credito, come nel comodato o nella locazione).
3. Quanto all'efficacia dell'atto denominato quale “accordo conservativo”, prodotto in giudizio, valga quanto appresso. Per mezzo di tale atto, le parti hanno proceduto ad operare la liquidazione del danno, valendosi peraltro della prestazione d'opera intellettuale di un esperto, così esprimendolo in termini di valore monetario, obbligandosi a ritenere come vincolante tale valutazione.
Tale attività di liquidazione deve essere intesa in termini di perizia contrattuale (così Cass. Sez. 1,
10.5.2007, n. 10705; Cass. Sez. 3, 12.5.2005, n. 10023; Cass. Sez. 3, 24.5.2004 n. 9996; Cass. Sez. 1,
27.9.2002 n. 14015), cui non fa riscontro nell'ordinamento un regolamento tipico di ordine sostanziale, essendo variamente disciplinate perizia e consulenza tecnica nei rispettivi codici di rito, penale e civile.
Ad ogni modo, con formula descrittivamente pregnante, si può affermare trattarsi di attività di estimazione- conseguenza piuttosto che di estimazione-requisito, così differenziando detta attività dall'opera dell'arbitratore (art.1349 c.c.), il quale è tenuto a fare applicazione – quantomeno nel caso di arbitrium boni viri – dell'equità contrattuale al fine di ricerca in via preventiva dell'equilibrio mercantile (Cass. Sez.
3, 3.5.2016, n. 13291).
Peraltro tale liquidazione vale a risolvere una questione di fatto, che costituisce un elemento del rapporto giuridico obbligatorio, restando invece impregiudicata ogni valutazione delle parti circa i presupposti del sorgere dell'obbligazione, col che non può ravvisarsi una transazione. Conclusivamente, quindi, tale atto varrebbe esclusivamente a fissare definitivamente un elemento del rapporto in relazione al quantum e potendo, semmai svolgere la pratica funzione di agevolare, ma in via di mero fatto, la conclusione di accordo transattivo tra le parti.
Ne deriva come la conclusione di simile accordo, pur laddove efficace e vincolante, lascia impregiudicata ogni questione in ordine all'an dell'obbligazione.
4. La circostanza che la questione dirimente è stata rilevata in via officiosa, senza che peraltro fosse stata mai opposta neppure in sede stragiudiziale, induce a ritenere la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per fare deroga al principio di soccombenza valorizzando la derivazione causale di tali spese dalle condotte delle parti, così disponendo la compensazione integrale tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattese così provvede:
5 - RIGETTA la domanda proposta dalla nei confronti di Parte_3 con assorbimento della domanda di garanzia;
Controparte_1
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in data 7 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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