Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/06/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente
Dott. Elisa Tosi Giudice
Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 98/2025 P.U.
PROMOSSO DA
rappresentata dalla mandataria Parte_1 Parte_2 con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. MASSIMILIANO
CASALI, che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
PROCURA DELLA REPUBBLICA – SEDE.
, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. degli Controparte_1
Avv.ti FEDERICO ZUCCARINO e FRANCESCO NOVARA che lo rappresentano e difendono, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a CP_2 P.IVA_1
CERRO MAGGIORE, Viale dei Cerri n. 75.
Visti i ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati nei confronti della CP_2
Esaminati gli atti, i documenti depositati dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio presso
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
. Controparte_6
Udita la relazione del Giudice Relatore.
Premesso che:
• con tre distinti ricorsi depositati il 9 maggio 2025, il 16 maggio 2025 ed il 4 giugno 2025, i due creditori ricorrenti ed il P.M. hanno chiesto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della CP_2
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• fissata udienza di comparizione al 11 giugno 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, avvenuta in data 12 maggio 2025 ai sensi dell'art. 40, co. 6, c.c.i.i., mediante
Comunicazione di Cancelleria trasmessa all'indirizzo di p.e.c. della resistente risultante dal Registro delle imprese;
• la parte resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;
• in data 10 giungo 2025 hanno rinunciato al ricorso i due creditori ricorrenti;
• all'udienza del 11 giugno 2025 il P.M. ha insistito per l'accoglimento della domanda. Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in e la sede legale è situata a CERRO MAGGIORE, non Pt_1 ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale Controparte_7
in forma di società di capitali.
[...]
• Sussiste la legittimazione attiva ope legis del P.M.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i. e sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i. dal momento che risultano affidati all'Agente della riscossione ) ruoli esattoriali Controparte_4 esecutivi per € 1.016.134,58 (al netto del maggior credito di € 1.317.319,92 di cui €
302.185,35 sospeso);
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i., desumibile;
1) dall'ingente debito erariale (esigibile per oltre 1 milione di euro) per reiterato omesso pagamento di contributi ed imposte che si è generato dall'anno 2014 e che è in corso di aggravamento;
2) dalle dichiarazioni rese dall'amministrazione finanziaria (Direzione Provinciale II di Milano) che ha dichiarato irregolarità fiscali nella dichiarazione e nella liquidazione delle imposte (IRES, IVA, IRAP) nell'ultimo quinquennio:
3) dall'omesso deposito dei Bilanci a partire dall'anno contabile 2023 (compreso);
4) dall'esistenza di procedure esecutive mobiliari, in parte definite, in parte pendenti, presso questa Sezione: r.g. 193/2024 e.m.; r.g. 1995/2023 e.m.; r.g.
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
2074/2024 e.m.; r.g.839/2025 e.m.); in particolare, le ultime due risultano pendenti con crediti azionati per, rispettivamente, € 7.604,37 ed € 18.876,59; 5) dall'assenza di liquidità di cassa, risultanti dalle dichiarazioni (negative) rese dalle banche pignorate CREDIT AGRICOLE ed INTESA SAN PAOLO.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della CP_2
]. P.IVA_1
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa MARIA ELENA BALLARINI.
NOMINA Curatore la Dott.ssa ], con Persona_1 C.F._1 studio a SOLBIATE ARNO, Via Molinello n. 35.
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza di esame dello stato passivo, innanzi al Giudice delegato, al giorno
04/11/2025 alle ore 11:00.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Visto l'art. 146 TUSG, DISPONE la prenotazione a debito della presente sentenza.
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 11/06/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Giovanni Lualdi
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