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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/09/2025, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 29 settembre 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.182/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Monti Iblei n. 4, codice fiscale , rappresentato e difeso, giusta procura C.F._1 rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati Emanuela Natoli e Carola
Magistro
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avvocato Valentina Schilirò.
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il 08.01.2025 ha impugnato l'avviso di addebito n. 593 2024
00065350 20 000, notificato in data 29/11/2024, avente ad oggetto contributi, asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti, per il periodo che va dal 03/2022 al 12/2023. Ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito opposto per insussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva, non avendo egli svolto per il periodo in questione, alcuna attività all'interno della società Parte_2 con carattere di abitualità e prevalenza. Ha precisato di rivestire all'interno della società la semplice qualifica di socio amministratore limitandosi alla gestione amministrativa dell'azienda e non alla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità, prevalenza e continuità. Ha rappresentato che l'attività di gestione quotidiana, peraltro a carattere prettamente stagionale, è svolta da collaboratori regolarmente assunti. Ha, altresì eccepito che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti grava sull' . Ha concluso chiedendo, CP_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, annullare l'avviso di addebito impugnato perché illegittimo per tutti i motivi suesposti;
- accertare e dichiarare che non sussistono i requisiti per la iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti a far data dall'anno 2021, e per l'effetto ordinare la cancellazione del ricorrente dalla Gestione commercianti dalla suddetta data nonché dichiarare che dall'anno 2021 nulla è dovuto per contributi a titolo di Gestione Commercianti per tutte le causali fin qui esposte. Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Si è costituito, con memorie depositate il 19.06.2025, l' il quale, premessa la regolare notifica CP_1 dell'avviso di addebito ha precisato che il ricorrente è stato iscritto alla gestione commercianti, in quanto socio unico di srl ed amministratore. Ritiene che il ricorrente in quanto socio unico ed amministratore della società (perciò proprietario di tutto il capitale sociale e dei fattori produttivi, equiparabile nei fatti ad un imprenditore individuale), è l'unico soggetto legittimato, in assenza di un terzo estraneo cui affidare la gestione, a compiere atti di amministrazione e trattare e concludere affari in nome della società, e quindi ad esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente con conseguente obbligo della iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali. Ha concluso chiedendo: dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, previa revoca della sospensione dell'esecutività del ruolo, confermare l'avviso di addebito impugnato. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
All'odierna udienza le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e chiesto la decisione. Indi la causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Parte ricorrente con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere motivi afferenti al merito della pretesa contributiva. Egli ha, infatti, eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per insussistenza dei presupposti legittimanti l'obbligo contributivo, non avendo egli svolto per il periodo cui si riferisce la pretesa contributiva, alcuna attività con carattere commerciale in modo abituale e prevalente. L'azione proposta va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo.
Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva, in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d. lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito opposto. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il 29.11.2024 (siccome documentato da entrambe le parti) e la data di deposito del ricorso 08.01.2025, il termine di 40 giorni risulta rispettato.
Ciò premesso ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”
L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere Controparte_2 sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_1 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
L'applicazione delle disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'art. 1 legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della legge 3 giugno 1975 n.
160, anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, che esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori, è stata prevista dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45. In particolare, a tal fine: “I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b e c del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che sono prescritte per l'esercizio dell'attività”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 dl n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C.Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il Pa medesimo soggetto operi sia come amministratore di (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. SSUU Cass. n.
3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996.
Ciò posto nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non essendo sufficiente che un soggetto rivesta il ruolo di amministratore o di socio, ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Parte ricorrente ha dedotto e documentato (si veda visura camerale) che egli all'interno della società riveste la qualifica di socio ed amministratore. Ha escluso una sua partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ed ha documentato che, contrariamente a quanto asserito dall'istituto, egli non è socio unico della società sussistendo un altro socio (si veda visura camerale prodotta dal ricorrente). Parte ricorrente ha, altresì, dedotto che la società, per lo svolgimento dell'attività, peraltro a carattere prettamente stagionale, si avvale di collaboratori regolarmente assunti.
A fronte di quanto allegato e documentato da parte ricorrente, l' si è, infatti, limitato ad CP_1 affermare che il ricorrente è stato iscritto alla gestione commercianti, in quanto socio unico di srl ed amministratore. La circostanza che il ricorrente sia socio unico della società risulta smentita dalla visura camerale prodotta in atti dal ricorrente, dalla quale è dato evincere la presenza di altro socio,
L' ha, prodotto il documento dettaglio anagrafica azienda, inidoneo a Persona_1 CP_1 provare la sussistenza dei presupposti richiesti per l'iscrizione alla gestione commercianti. CP_ In conclusione, si ritiene che, le affermazioni e i documenti prodotti dall' sopra descritti, sono insufficienti ad assolvere l'onere, a carico dell'istituto convenuto, di dimostrare gli elementi costitutivi dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente negli anni 2022 e 2023
e in particolare la sua effettiva partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverla nella gestione commercianti, né può ritenersi sufficiente a tal fine la qualifica di socio e amministratore dallo stesso rivestita.
Occorre evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l' , ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che CP_1 contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione;
ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
Alla luce del superiore principio l' convenuto avrebbe dovuto fornire la prova che l'opponente CP_1 fosse tenuto, nel periodo oggetto di contestazione, al pagamento di quanto richiesto dimostrando la ricorrenza dei presupposti determinanti l'insorgenza delle omissioni contributive attribuitegli. Tale prova non è stata fornita. Per quanto sopra va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato che deve, per l'effetto, essere annullato. Resta assorbita ogni altra questione.
3. le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell' con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente avvocati Emanuela Natoli e CP_1
Carola Magistro
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.182/2025 R.G. promossa da contro , così statuisce: Parte_1 CP_1 in accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione alla gestione commercianti per gli anni in oggetto, per mancanza dei presupposti, ed illegittima la pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito n. 593 2024 00065350 20 000, che per l'affetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 884,50, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge disponendone la distrazione a favore dei procuratori dichiaratosi antistatari ex art. 93 c.p.c..
Catania, 29 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 29 settembre 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.182/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Monti Iblei n. 4, codice fiscale , rappresentato e difeso, giusta procura C.F._1 rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati Emanuela Natoli e Carola
Magistro
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avvocato Valentina Schilirò.
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il 08.01.2025 ha impugnato l'avviso di addebito n. 593 2024
00065350 20 000, notificato in data 29/11/2024, avente ad oggetto contributi, asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti, per il periodo che va dal 03/2022 al 12/2023. Ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito opposto per insussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva, non avendo egli svolto per il periodo in questione, alcuna attività all'interno della società Parte_2 con carattere di abitualità e prevalenza. Ha precisato di rivestire all'interno della società la semplice qualifica di socio amministratore limitandosi alla gestione amministrativa dell'azienda e non alla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità, prevalenza e continuità. Ha rappresentato che l'attività di gestione quotidiana, peraltro a carattere prettamente stagionale, è svolta da collaboratori regolarmente assunti. Ha, altresì eccepito che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti grava sull' . Ha concluso chiedendo, CP_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, annullare l'avviso di addebito impugnato perché illegittimo per tutti i motivi suesposti;
- accertare e dichiarare che non sussistono i requisiti per la iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti a far data dall'anno 2021, e per l'effetto ordinare la cancellazione del ricorrente dalla Gestione commercianti dalla suddetta data nonché dichiarare che dall'anno 2021 nulla è dovuto per contributi a titolo di Gestione Commercianti per tutte le causali fin qui esposte. Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Si è costituito, con memorie depositate il 19.06.2025, l' il quale, premessa la regolare notifica CP_1 dell'avviso di addebito ha precisato che il ricorrente è stato iscritto alla gestione commercianti, in quanto socio unico di srl ed amministratore. Ritiene che il ricorrente in quanto socio unico ed amministratore della società (perciò proprietario di tutto il capitale sociale e dei fattori produttivi, equiparabile nei fatti ad un imprenditore individuale), è l'unico soggetto legittimato, in assenza di un terzo estraneo cui affidare la gestione, a compiere atti di amministrazione e trattare e concludere affari in nome della società, e quindi ad esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente con conseguente obbligo della iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali. Ha concluso chiedendo: dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, previa revoca della sospensione dell'esecutività del ruolo, confermare l'avviso di addebito impugnato. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
All'odierna udienza le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e chiesto la decisione. Indi la causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Parte ricorrente con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere motivi afferenti al merito della pretesa contributiva. Egli ha, infatti, eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per insussistenza dei presupposti legittimanti l'obbligo contributivo, non avendo egli svolto per il periodo cui si riferisce la pretesa contributiva, alcuna attività con carattere commerciale in modo abituale e prevalente. L'azione proposta va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo.
Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva, in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d. lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito opposto. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il 29.11.2024 (siccome documentato da entrambe le parti) e la data di deposito del ricorso 08.01.2025, il termine di 40 giorni risulta rispettato.
Ciò premesso ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”
L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere Controparte_2 sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_1 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
L'applicazione delle disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'art. 1 legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della legge 3 giugno 1975 n.
160, anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, che esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori, è stata prevista dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45. In particolare, a tal fine: “I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b e c del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che sono prescritte per l'esercizio dell'attività”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 dl n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C.Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il Pa medesimo soggetto operi sia come amministratore di (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. SSUU Cass. n.
3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996.
Ciò posto nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non essendo sufficiente che un soggetto rivesta il ruolo di amministratore o di socio, ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Parte ricorrente ha dedotto e documentato (si veda visura camerale) che egli all'interno della società riveste la qualifica di socio ed amministratore. Ha escluso una sua partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ed ha documentato che, contrariamente a quanto asserito dall'istituto, egli non è socio unico della società sussistendo un altro socio (si veda visura camerale prodotta dal ricorrente). Parte ricorrente ha, altresì, dedotto che la società, per lo svolgimento dell'attività, peraltro a carattere prettamente stagionale, si avvale di collaboratori regolarmente assunti.
A fronte di quanto allegato e documentato da parte ricorrente, l' si è, infatti, limitato ad CP_1 affermare che il ricorrente è stato iscritto alla gestione commercianti, in quanto socio unico di srl ed amministratore. La circostanza che il ricorrente sia socio unico della società risulta smentita dalla visura camerale prodotta in atti dal ricorrente, dalla quale è dato evincere la presenza di altro socio,
L' ha, prodotto il documento dettaglio anagrafica azienda, inidoneo a Persona_1 CP_1 provare la sussistenza dei presupposti richiesti per l'iscrizione alla gestione commercianti. CP_ In conclusione, si ritiene che, le affermazioni e i documenti prodotti dall' sopra descritti, sono insufficienti ad assolvere l'onere, a carico dell'istituto convenuto, di dimostrare gli elementi costitutivi dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente negli anni 2022 e 2023
e in particolare la sua effettiva partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverla nella gestione commercianti, né può ritenersi sufficiente a tal fine la qualifica di socio e amministratore dallo stesso rivestita.
Occorre evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l' , ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che CP_1 contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione;
ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
Alla luce del superiore principio l' convenuto avrebbe dovuto fornire la prova che l'opponente CP_1 fosse tenuto, nel periodo oggetto di contestazione, al pagamento di quanto richiesto dimostrando la ricorrenza dei presupposti determinanti l'insorgenza delle omissioni contributive attribuitegli. Tale prova non è stata fornita. Per quanto sopra va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato che deve, per l'effetto, essere annullato. Resta assorbita ogni altra questione.
3. le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell' con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente avvocati Emanuela Natoli e CP_1
Carola Magistro
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.182/2025 R.G. promossa da contro , così statuisce: Parte_1 CP_1 in accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione alla gestione commercianti per gli anni in oggetto, per mancanza dei presupposti, ed illegittima la pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito n. 593 2024 00065350 20 000, che per l'affetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 884,50, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge disponendone la distrazione a favore dei procuratori dichiaratosi antistatari ex art. 93 c.p.c..
Catania, 29 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi