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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/05/2024, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2454/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antoni Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2454/2018
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Lucca presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Carlo Sbragia, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliato in Viareggio (LU) presso lo studio dell'Avv. CP_2
David Del Pistoia, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 529/2018 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, nel merito: previo accertamento e declaratoria della nullità della sentenza n. 529/2018 resa dal Tribunale di Lucca in data 27.03.2018 (cron. N. 2262/2018 – rep. n.
896) nel procedimento di cui al R.G. n. 6106/2015, riformare integralmente la medesima sentenza depositata dal Tribunale di Lucca nella persona del G.O.T. Dott. Carlo Mancini in data 27.03.2018, pronunciata nella causa promossa dal sig. nei CP_2
confronti del sig. , accogliendo le conclusioni da quest'ultimo Controparte_1
precisate nel giudizio di primo grado e che qui si trascrivono integralmente: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice stante la sua manifesta infondatezza in fatto e diritto. Con vittoria di competenze e spese della procedura ex art.
696 bis cpc e del presente procedimento”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello di controparte poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto e dunque confermare integralmente la sentenza n.
529/2018, Cron. 2262/2018, emessa il 27.03.2018 dal Tribunale di Lucca, pronunciata dal Giudice Dott. Carlo Mancini, n. R.G. 6106/2015, depositata in pari data. Con vittoria di spese, competenze ed onorari liquidati secondo le tabelle in vigore sia per la fase sospensiva che per questa d'appello”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Controparte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 529/2018 del Tribunale di Lucca, con la quale era stata accolta la domanda del sig. volta ad ottenere la condanna dello stesso CP_2
sig. ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare le immissioni rumorose CP_1
intollerabili provenienti dal proprio appartamento ed a carico di quello del sig. CP_2
1.1) A fondamento di tale domanda il sig. aveva esposto che: CP_2
• a seguito di lavori di ristrutturazione eseguiti dal sig. nel proprio CP_1
appartamento (soprastante quello del sig. entrambi siti in un fabbricato CP_2
posto in Viareggio – LU –), erano stati ricavati tre nuovi appartamenti, in uno dei quali il locale bagno (in cui era stata installata anche una vasca idromassaggio) era stato ricavato ex novo in una parte posta immediatamente al di sopra della camera da letto del sig. CP_2
• dal predetto locale bagno erano iniziate a provenire immissioni rumorose intollerabili, anche in orario notturno, a causa dell'utilizzo del WC e della vasca idromassaggio, oltre che della doccia, tali da disturbare sia il sonno notturno che il riposo pomeridiano del con ricadute dannose sulla salute psicofisica di CP_2
quest'ultimo;
2 • la causa dell'intollerabilità delle immissioni rumorose in questione era da attribuire all'utilizzo di scarichi inappropriati ed al mancato isolamento della vasca idromassaggio;
• era stato dato corso all'espletamento di una procedura per accertamento tecnico preventivo, al cui esito il consulente incaricato (p.i. aveva Persona_1
concluso nel senso dell'intollerabilità dei rumori in questione;
• sussisteva quindi il diritto del ad ottenere la condanna del sia ad CP_2 CP_1
eseguire le opere necessarie all'eliminazione delle immissioni rumorose in oggetto, sia al risarcimento del danno cagionato al medesimo. CP_2
1.2) Il sig. aveva contestato le allegazioni e le domande di controparte, CP_1
chiedendone la reiezione, in particolare evidenziando che:
− gli interventi descritti dal consulente incaricato nella procedura di accertamento tecnico preventivo avevano ad oggetto, anzitutto, beni condominiali, in relazione ai quali non sussisteva la legittimazione passiva del sig. CP_1
− alla procedura di ATP avrebbe dunque dovuto partecipare anche il Condominio;
− non era stata dimostrata la provenienza di rumori intollerabili dall'uso della vasca idromassaggio;
− non erano comunque state apportate modifiche agli scarichi;
− la normativa tecnica richiamata dal consulente in sede di ATP non era applicabile al caso di specie, in quanto non esistente al momento di realizzazione degli impianti.
1.3) Il Tribunale di Lucca, espletata prova per testi ed acquisito il fascicolo della procedura per accertamento tecnico preventivo, aveva infine ritenuto che:
o l'eccezione di difetto di legittimazione passiva non era fondata, dal momento che il Per_ p.i. aveva individuato la causa dell'insorgenza dei rumori lamentati dal CP_2
nell'eliminazione di un bagno da parte del seguita da installazione di un CP_1
nuovo WC;
Per_
o le valutazioni del p.i. erano motivate e condivisibili.
Sulla base di ciò, era stata emessa la seguente statuizione: “1) condanna il sig.
ad eseguire a propria cura e spese i necessari interventi al Controparte_1
fine di eliminare le cause che producono le immissioni rumorose nell'abitazione del sig.
, come da indicazioni del C.T.U. P.I. – per la fase 1 e CP_2 Per_1 Persona_1
(ove non fosse sufficiente) per la fase 2 – meglio descritte nella relazione peritale depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo;
2) rigetta la richiesta risarcitoria proposta dal sig. 3) condanna il convenuto al pagamento in CP_2
favore dell'attore delle spese legali che liquida in € 289,86 per spese, ed € 6.000,00 per
3 compensi (compreso il procedimento di ATP) oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA
e CPA come per legge, nonché delle spese di C.T.U. liquidate in € 4.560,97 e di C.T.P. quantificate in € 2.562,00”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque, come detto, proposto appello il sig.
ripercorrendo il complessivo iter del giudizio e lamentando quindi l'erroneità CP_1
della sentenza in questione.
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
A. “nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia”, non avendo il giudice di prime cure statuito in ordine all'eccezione di inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella procedura per accertamento tecnico preventivo, stante il carattere esplorativo della consulenza stessa;
B. “errato rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'allora convenuto e della richiesta di instaurazione del contraddittorio nei confronti del condomino”, ribadendo come l'intervento primario indicato dal TU avesse ad oggetto un bene condominiale;
C. “errato ed acritico accoglimento delle conclusioni contenute nella TU depositata in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c.”, con specifica menzione dei seguenti aspetti:
a. “errata ricostruzione dello stato del locale bagno nell'appartamento di proprietà dell'appellante”;
b. “errata identificazione dell'epoca di installazione dei sanitari con conseguenti erronee conclusioni in merito all'applicazione del DPCM del
5.12.1997”;
c. “omessa pronuncia con riguardo alle contestazioni alle misurazioni di rumore eseguite in modo erroneo ed in totale difformità con la normativa di riferimento”;
d. “omesso riscontro delle contraddittorietà contenute nella TU con riguardo ai lavori da eseguire per eliminare i presunti rumori”;
D. “Inesatta valutazione delle risultanze delle prove orali di parte convenuta”, contestando la valutazione fornita dal giudice di prime cure in ordine alle risultanze emergenti dall'espletata istruttoria testimoniale (attestante la mancata modifica della situazione di fatto concernente l'allocazione dei bagni e della vasca idromassaggio);
E. “reciproca soccombenza ed omessa compensazione delle spese di lite”, contestando la decisione in ordine alla ripartizione del carico delle spese di lite, dal
4 momento che la reiezione della domanda di risarcimento danni avanzata dal CP_2
avrebbe dovuto indurre alla compensazione delle spese in questione.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il sig. ha contestato le censure mosse dalla CP_2
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame il sig. ha contestato la mancata CP_1
valutazione, da parte del giudice di prime cure, dell'eccezione di inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di ATP.
In proposito, l'appellante ha evidenziato che “Come già esposto nella comparsa di costituzione in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. l'appellante si è opposto alla disposizione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta ex adverso”, stante il carattere esplorativo della consulenza tecnica richiesta, e che “Anche nel giudizio di primo grado
l'odierno appellante ha eccepito la natura esclusivamente esplorativa della Ctu richiesta ex adverso e, conseguentemente, ne ha contestato l'utilizzabilità nella causa di primo grado”, ma “Nella sentenza impugnata il Giudice di prime cure non ha preso alcuna posizione rispetto alla sopra riportata eccezione svolta dall'allora convenuto per cui
l'appellante, per tale motivo, ne richiede la declaratoria di nullita' per l'evidente violazione del dettato di cui all'art. 112 cpc”.
Il motivo è infondato.
Premesso che, nella sentenza impugnata, non risultano essere state espresse valutazioni da parte del giudice di prime cure in ordine all'eccezione di inammissibilità della consulenza sollevata da parte del (dovendosi quindi conseguentemente CP_1
affrontare la questione nella presente sede), va rilevato come l'eccezione non appaia meritevole di essere condivisa.
In una prospettiva generale occorre infatti anzitutto evidenziare come la consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento di integrazione probatoria finalizzato a fornire all'organo giudicante gli strumenti culturali necessari onde compiutamente valutare i risultati probatori aliunde raggiunti, possa comunque essere caratterizzata dalla funzione di procedere direttamente all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa.
La giurisprudenza di legittimità ha, in tal senso, da tempo delineato la distinzione tra consulenza tecnica “deducente” e consulenza tecnica “percipiente”, il cui dato
5 distintivo è fornito dalla diversa estensione dei compiti attribuiti al consulente tecnico d'ufficio: meramente valutativo di fatti già accertati (nel primo caso) o esteso direttamente alla verifica di quei fatti (nel secondo caso). La Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone
a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così Cass. 3717 dell'8.2.2019).
Il limite funzionale posto al potere di accertamento diretto del consulente è dato dalla necessita per cui lo stesso accertamento dei fatti necessiti di specifiche competenze tecniche e non sia, quindi, suscettibile di essere operato sulla base degli ordinari strumenti cognitivi.
Il caso di specie rientra pienamente nell'ipotesi di consulenza tecnica percipiente, dal momento che l'accertamento in ordine alle caratteristiche dei rumori risulta devoluto all'utilizzo di strumentazione tecnica implicante il ricorso all'opera di un consulente.
In questo senso, infatti, è stata proprio la Corte di Cassazione ad indicare che “In tema di immissioni (nella specie di rumori ed esalazioni provocati dallo svolgimento di attività di officina), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione
"percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi” (così Cass. 1606 del 20.1.2017).
In questa prospettiva si ricorda come al TU, P.I. sia stato affidato Persona_1
l'incarico di rispondere al seguente quesito: “Dica il TU, effettuato ogni opportuno accertamento, se i rumori lamentati nel ricorso superino la soglia di tollerabilità ai sensi dell'art. 844 cc ed ulteriori vigenti disposizioni normative accertandone la relativa eziologia e riferibilità; indichi le eventuali opere necessarie per l'eliminazione dei rumori, quantificandone la relativa spesa”.
6 Tale incarico rientra pienamente nel perimetro di legittimità descritto dalla
Suprema Corte nei termini sopra ricordati, con conseguente infondatezza delle contestazioni mosse da parte appellante.
Il motivo d'appello in oggetto deve quindi, nel complesso, essere respinto, integrandosi la motivazione della sentenza impugnata nei termini sin qui espressi.
3.2) Con il secondo motivo di gravame, il sig. ha contestato la reiezione CP_1
– da parte del giudice di prime cure – dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dallo stesso CP_1
A sostegno del motivo di gravame in analisi, l'appellante ha reiterato l'allegazione difensiva secondo la quale il principale intervento indicato dal TU come risolutivo del problema era da individuare nella sostituzione di tubature condominiali.
Il motivo è infondato.
La sussistenza o meno della legittimazione passiva (così come di quella attiva) deve essere valutata unicamente alla stregua del principio della prospettazione della domanda: se la parte prospetta un diritto come proprio, da far valere nei confronti del soggetto contro cui la domanda stessa è proposta, entrambi i presupposti risultano sussistere.
La verifica circa la corrispondenza a realtà (fattuale e giuridica) di tale prospettazione attiene poi già al merito della causa e non incide sulla sussistenza della legittimazione.
Nel caso di specie, il sig. ha agito contro il sig. adducendo CP_2 CP_1
l'esistenza di condotte di quest'ultimo causative di immissioni intollerabili nella sfera dello stesso sì che, solo per questo, deve ritenersi sussistere la legittimazione CP_2
passiva del (oltre che quella attiva del . CP_1 CP_2
Il fatto che il consulente tecnico d'ufficio abbia indicato, tra le soluzioni proposte, quella implicante un intervento da attuare sulle tubazioni condominiali non incide in alcun modo sulle considerazioni predette.
3.3) Il terzo motivo di gravame attiene poi ad una variegata congerie di contestazioni mosse alla condivisibilità delle valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio, nel complesso volte ad escludere la positiva utilizzabilità di tali valutazioni al fine della decisione della causa, come invece acriticamente effettuato dal giudice di prime cure.
3.3.1) Nel prendere in considerazione tali censure, occorre procedere anzitutto alla trattazione congiunta delle prime due, in quanto strettamente connesse.
7 3.3.1.1) La prima contestazione mossa in tal senso concerne la dedotta “errata ricostruzione dello stato del locale bagno nell'appartamento di proprietà dell'appellante”.
L'appellante ha contestato, sotto tale aspetto, la ricostruzione storica concernente gli interventi eseguiti nel proprio appartamento e, in particolare, il fatto che il TU – pur rifacendosi al contenuto degli accertamenti a suo tempo operati da tale geom. Per_2
(nel 1994), in cui era dato atto della presenza di un WC e di una vasca
[...] idromassaggio nell'appartamento del – ha poi escluso la rilevanza di tale CP_1
assunto (ai fini della presente causa) in quanto “di fatto la perizia del non Per_2
essendo supportata da foto, l'indicazione riferita ai sanitari di ottima fattura può essere intesa anche per quelli del WC anch'esso all'epoca presente”.
Il TU, invece, aveva preso in considerazione le risultanze emergenti da altra relazione tecnica (di tale geom. del 2002) rilevando che “La perizia Persona_3
del scioglie la riserva per il locale Bagno, per il quale afferma che i sanitari nel Per_3
medesimo sono ancora da montare;
infatti la foto 11 della perizia non mostra alcun sego di smontaggio dei sanitari, quali impronte e fori a pavimento per fissaggio vaso e bidet ed
a parete per fissaggio lavabo. Quindi per lo scrivente, salvo diversa dimostrazione, i sanitari intesi quali lavabo, bidet, e vaso del locale bagno, si devono intendere installati successivamente all'entrata in vigore del DPCM 5 dicembre 1997”.
Il Tribunale di Lucca, in aderenza alle indicazioni del TU, ha quindi concluso che quest'ultimo aveva correttamente fatto riferimento (al fine della misurazione delle immissioni rumorose) alle previsioni del predetto DPCM.
In ordine a tale conclusione l'odierno appellante ha esposto come, invece, il tribunale “...avrebbe dovuto precisare che, pur senza il conforto di foto, la perizia del
1994 non aveva motivo per non essere giudicata attendibile così come la descrizione del bagno fornito di vasca idromassaggio e sanitari di ottima fattura: detta affermazione stava inconfutabilmente a dimostrare che, già a quella data, il bagno era completo di tutti
i suoi usuali accessori e pienamente fruibile”.
Inoltre, era stato trascurato il fatto che nelle foto allegate alla relazione del geom. erano presenti scatoloni contenenti i sanitari rimossi dal bagno, che dunque Per_3
erano preesistenti al 2002.
Infine, lo stesso TU aveva appurato che la situazione edilizia dei pavimenti e delle mura non era stata mutata e che lo scarico delle acque grigie proseguiva sino alla tubazione posta nell'appartamento del CP_2
3.3.1.2) La seconda contestazione mossa dal direttamente collegata alla CP_1
prima, consiste nell'assunto per cui alla presente fattispecie non potevano essere applicate
8 le previsioni di cui al DPCM 5.12.1997 dovendosi anzi concludere nel senso che non era vigente alcuna norma che imponesse il rispetto di determinati parametri acustici.
3.3.1.3) Le censure sopra esposte non possono ritenersi condivisibili.
Anzitutto va rilevato come il TU abbia espressamente replicato alle osservazioni mosse dal CTP del in prime cure, esponendo che “...si rigetta, l'asserita CP_1
affermazione del CTP di completezza del Bagno alla data del 15-2-94 (ZI ), Per_2
con lo smontaggio dei sanitari da parte della madre del fallito alla data del 29-11-2002
(ZI in quanto meramente indicato ma non supportato da prove certe di Per_3
quanto affermato;
di fatto la perizia del non essendo supportata da foto, Per_2
l'indicazione riferita ai sanitari di ottima fattura può essere intesa anche per quelli del
WC anch'esso all'epoca presente. La perizia del scioglie la riserva per il locale Per_3
Bagno, per il quale afferma che i sanitari nel medesimo sono ancora da montare;
infatti la foto 11 della perizia non mostra alcun sego di smontaggio dei sanitari, quali impronte e fori a pavimento per fissaggio vaso e bidet ed a parete per fissaggio lavabo. Quindi per lo scrivente, salvo diversa dimostrazione, i sanitari intesi quali lavabo, bidet, e vaso del locale bagno, si devono intendere installati successivamente all'entrata in vigore del
DPCM 5 dicembre 1997. Si ricorda che oltre a ciò, sempre dopo tale data, anche se non menzionata è stata accertata la nuova installazione dello scarico del lavello dell'attuale cucina ricavata al posto di una camera, inserito nello scarico della vasca idromassaggio.
Pertanto contrariamente da quanto indicato dal CTP nelle proprie Osservazioni, si applicano i disposti del DPCM 5 dicembre 1997, per le opere poste in essere da CP_1
intese quali modifiche apportate dal al locale e scarico lavello CP_1 Org_1
cucina, successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM 5 dicembre 1997
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, entrato in vigore alla data del 22/02/1998, si applicano i disposti di tale decreto alla rumorosità prodotta dagli scarichi idrici dei sanitari ivi presenti, in virtù del chiarimento reso dal il quale recita: “Il
DPCM 5 dicembre 1997 è sicuramente da applicare per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di edifici esistenti. Per ristrutturazione di edifici esistenti si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici...”. Tutto questo per precisare che non trattasi di mere sostituzioni o usura di guarnizioni”.
Tale passaggio, attestante l'applicazione delle disposizioni del DPCM del 1997 anche nelle ipotesi di ristrutturazioni (in cui sussumere anche l'intervento praticato dal ed espressamente richiamato dal giudice di prime cure nella sentenza CP_1
impugnata, non è stato peraltro (neppure implicitamente) oggetto di contestazione ad opera dell'odierno appellante.
Sulla base di quanto sin qui esposto ritiene il collegio di evidenziare che:
9 - la ricostruzione cronologica operata dal TU, e recepita dal tribunale, appare condivisibile, dal momento che l'assenza di fotografie in allegato alla relazione del geom. preclude di poter compiutamente individuare a quali dispositivi Per_2
sanitari si fosse riferito il predetto professionista, ben potendosi riferire al WC esistente all'epoca (e non a quello poi realizzato) mentre il contenuto della relazione del geom. consente di evincere che il WC e la vasca oggetto di Per_3
causa erano stati realizzati dopo il 1997 (a nulla rilevando – stante il carattere anodino dell'allegazione – che vi fossero foto con immagini di sanitari, di cui nulla
è dato sapere, così come il fatto che gli scarichi all'interno della muratura non siano stati toccati);
- tale ricostruzione, e la connessa questione dell'allocazione cronologia del bagno in un momento anteriore al 1997, è comunque irrilevante nella misura in cui le disposizioni del DPCM dovevano essere applicate anche in ipotesi di ristrutturazione (come nel caso di specie, essendo dimostrato per tabulas che sia nel 1989 che nel 2007 è stato dato corso ad interventi di ristrutturazione dell'appartamento: cfr documentazione allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio in prime cure, attestante anche della realizzazione delle dotazioni impiantistiche di tipo sanitario, ad es, il doc. 3, oltre alle indicazioni del TU secondo il quale “l'appartamento del e pervenuto al medesimo, nelle CP_1
condizioni indicate nelle citate perizie giurate e tecnici della Per_2 Per_3
procedura fallimentare con Decreto di Trasferimento immobili in data 18-11-
2003, Rep. n. 2685 R.G. 20713 ERP 13834, come da Organizzazione_2
di cui all'Allegato 5, successivamente all'anno 2002, è stata recentemente
[...]
ristrutturata con la DIA n. 4789/07 e con DIA 164/2007 e ultimazione dei lavori del 20/1/2010 quando dei due appartamenti sono stati frazionati in tre abitazioni.
Nella ristrutturazione dell'appartamento centrale, cioè quello oggetto di immissioni di rumore (nella Relazione del tecnico in acustica Per. ind. Tes_1
Par in atti ricorrente, detta è citata col n. 74), sono state apportate
[...]
modifiche alla struttura con interventi sia sulla pavimentazione che negli impianti sanitari sia negli scarichi che nella tubazione di adduzione del gas, realizzando la nuova cucina nel soggiorno (foto 1), il cui scarico del lavello (foto2) è stato innestato nello scarico esistente della vasca idromassaggio (foto 3, 4); al posto della vecchia cucina è stata ricavata una camera (foto 5), oltre all'eliminazione del WC nell'angolo di Nord-Ovest del corridoio (foto 6). Il Bagno esistente alla data dell'acquisto, completo di doccia e vasca idromassaggio Iacuzzi così come mostrato nelle foto 11 ZI , è stato completato con l'installazione del Per_3
10 lavabo, bidet, il vaso WC (foto 7 e 8), allacciati alla preesistente tubazione di scarico delle acque grigie allo scopo predisposta. La Planimetria di cui all'Allegato 7, mostra lo sviluppo interno e l'ubicazione dei locali, con la presunta posizione della tubazione collettore di scarico verticale, la quale prosegue in basso nel muro perimetrale esterno lato Est, nel sottostante appartamento CP_2 nell'angolo di Sud-Est le locale camera, come mostra la Planimetria di cui all'Allegato 6.”).
3.3.2) Con la terza censura è stata lamentata l'“omessa pronuncia con riguardo alle contestazioni alle misurazioni di rumore eseguite in modo erroneo ed in totale difformità con la normativa di riferimento”.
Sotto questo aspetto l'appellante ha lamentato che le misurazioni delle immissioni rumorose erano state effettuate in modo difforme rispetto alle prescrizioni del DM
16.3.1998, in quanto le rilevazioni avrebbero dovuto essere effettuate in modo da descrivere compiutamente il fenomeno sia in orario diurno (dalle 6.00 alle 22.00) che notturno (dalle 22.00 alle 6.00).
Invece, l'ausiliario ( incaricato dal TU aveva effettuato due sole Persona_4
misurazioni: una alle 21.19 ed una alle 22.42, non potendosi quindi considerare idonee a descrivere il fenomeno nella sua interezza.
Al caso di specie non erano poi applicabili le previsioni del DPCM 14.11.1997 ed il criterio differenziale ivi previsto, in quanto tale testo normativo era applicabile unicamente con riferimento a profili pubblicistici riferito alle dinamiche produttive, e non anche per regolare i rapporti tra privati, anche in considerazione del fatto che l'art. 4, 3° comma, di tale decreto escludeva l'applicabilità dei criteri ivi previsti in caso di servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune.
La censura, nella sua duplice articolazione, è infondata.
3.3.2.1) Va anzitutto osservato come non possa condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui, in sostanza (non essendo peraltro specificato quale avrebbe dovuto essere il comportamento alternativo corretto), l'ausiliario del TU avrebbe dovuto effettuare rilievi estesi per l'intero periodo diurno e l'intero periodo notturno.
Il fatto che il predetto ausiliario abbia effettuato due rilievi risulta invece adeguatamente descrittivo della situazione di riferimento, non constando peraltro specifici rilievi critici alle modalità tecniche con cui tali rilievi sono stati condotti.
3.3.2.2) Va poi rilevato come il WC e la vasca idromassaggio del sig. CP_1
non possano, all'evidenza, essere qualificati come servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune.
11 Il TU (al quale era stata rivolta analoga critica) aveva in effetti condivisibilmente replicato sul punto che “In merito alla imputazione di errata applicazione dei disposti del
DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione limite delle sorgenti sonore”, applicativo della Legge n. 447/95 in merito all'applicazione del criterio differenziale, si rigetta
l'osservazione mossa in quanto, l'oggetto di accertamento non erano i “servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune” come recita il comma 3 art, 4 del citato decreto, ma bensì l'immissione di rumore tra privati, quindi applicabile a tutti gli effetti con i disposti del comma 1 e 2 del medesimo articolo”.
Né esplica alcun rilievo il fatto che, onde poter rimediare alle immissioni rumorose, il TU abbia ipotizzato un intervento sugli scarichi condominiali che passano all'interno delle mura presenti nell'appartamento del sig. CP_2
3.3.3) Infine, con la quarta contestazione sollevata nel motivo di gravame in oggetto, l'appellante ha censurato l'“omesso riscontro delle contraddittorietà contenute nella TU con riguardo ai lavori da eseguire per eliminare i presunti rumori”.
In particolare, il ha stigmatizzato la contraddittorietà ravvisata CP_1
nell'elencazione degli interventi indicati dal TU onde porre rimedio alle immissioni in questione, in quanto:
- dapprima era stata prospettata la sostituzione delle tubature esistente, con altre di tipo “Silent” a doppio strato, con isolamento con collari insonorizzati;
- successivamente era stato indicato che, per la vigente normativa acustica, gli impianti verticali non dovevano essere oggetto di intervento.
La censura è infondata.
L'intero brano argomentativo contenuto nella relazione di consulenza è così strutturato: “Gli interventi e/o opere necessarie a ricondurre nei limiti di normativa
LASmax [dB(A)] = 35, le rumorosità prodotte dagli impianti tecnologici a servizio discontinuo del bagno-WC del a parere dello scrivente, al fine di limitare al CP_1
minimo gli interventi e le relative spese atte a ricondurre la rumorosità nei limiti previsti dalla vigente normativa, dovrebbero essere effettuati in due distinte fasi operative: Fase 1
a) adeguamento della tubazione-collettore di scarico verticale presente nel muro portante del lato Sud-Est della camera del proveniente dal bagno-WC b) CP_2 CP_1
trattamento della vasca idromassaggio con antivibranti ed altro, al fine di evitare la produzione e propagazione di rumori e vibrazioni sul pavimento al quale è attualmente ancorata stabilmente. Fase 2 effettuazione di nuove misurazioni acustiche ai sensi del
DBCM al fine di verificare la bontà dell'opera eseguita, la quale deve risultare nei limiti di legge di almeno LASmax [dB(A)] = 35, diversamente valutare la necessità di eventuali ulteriori interventi da porre in essere su: c) adeguamento della condotta di scarico
12 orizzontale del bagno posta sul d) insonorizzazione del piatto doccia. Si precisa che per la vigente normativa acustica, le strutture orizzontali e verticali esistenti, non vanno adeguate, ivi compreso il rifacimento del pavimento della nuova cucina”.
Non è chiaro quale tipo di contraddizione costituisca l'oggetto della doglianza dell'appellante, dal momento che nel contesto dell'esposizione operata dal TU non è dato ravvisare elementi di contraddittorietà.
L'inciso per cui “le strutture orizzontali e verticali esistenti, non vanno adeguate, ivi compreso il rifacimento del pavimento della nuova cucina” non appare del resto porsi in alcuna contraddizione con la tipologia di opere precedentemente indicate, dal momento che il TU si è limitato a dare atto della mancanza di necessità di adeguamento di tali strutture che, all'evidenza, rappresentano strutture diverse (ad es., murarie) rispetto a quelle indicate come oggetto degli interventi descritti ai punti nn. 1 e 2.
3.4) Con il quarto motivo di gravame è stata contestata la valutazione fornita dal giudice di prime cure in ordine alle deposizioni testimoniali oggetto dell'istruttoria orale.
In particolare, l'appellante ha contestato la qualificazione in termini di “non univocità e contraddittorietà” delle deposizioni rese dai testi escussi, evidenziando invece che i testi e avevano confermato che i servizi igienici Testimone_2 Testimone_3
erano stati realizzati all'epoca di costruzione del fabbricato, che erano rimasti immutati e che era unicamente stato dato corso alla loro sostituzione.
Inoltre, dalle deposizioni dei testi ed era emerso Testimone_4 Testimone_5
che l'appartamento (poi) del era stato abitato da prima del 2013 (quando erano CP_1
iniziate le doglianze del per cui la rumorosità contestata non poteva essere stata CP_2
causata dalle opere realizzate dallo stesso CP_1
Il motivo è infondato.
3.4.1) Anzitutto va osservato come non consti alcun elemento di riscontro alla fonte di conoscenza espressa dall'Arch. in ordine alla configurazione Testimone_2
dell'appartamento, e dei sanitari ivi presenti, al momento di costruzione dell'edificio
(avendo invece partecipato alla presentazione della DIA concernente i lavori del 2007), tantomeno ciò risulta con riferimento alla deposizione del teste , che ebbe a Tes_3
cambiare alcuni sanitari, con riferimento ai lavori eseguiti in base alla DIA da ultimo menzionata.
Tali deposizioni, dunque, non appaiono in grado di incidere sulle risultanze emergenti dalla relazione di consulenza sopra ricordate.
3.4.2) In secondo luogo, va rilevato come la teste (madre del Tes_4 CP_1
abbia riferito che il figlio aveva abitato l'appartamento anche prima dei lavori di ristrutturazione, mentre il teste al contrario, ha confermato di come il Tes_5 CP_2
13 avesse cominciato a lamentarsi di insonnia dopo che l'appartamento era stato abitato per la prima volta dopo la fine dei lavori di ristrutturazione.
Tale contraddizione, in effetti, appare pienamente giustificare la valutazione espressa dal giudice di prime cure, e ciò al netto del particolare rigore con cui deve valutarsi la deposizione della madre dell'odierno appellante (peraltro resa in termini piuttosto generici), a fronte della deposizione del teste (conoscente del ma Tes_5 CP_2
estraneo ai fatti di causa).
3.5) Infine, con il quinto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il fatto che il giudice di prime non avesse proceduto ad una compensazione delle spese di lite, nonostante fosse stata respinta la domanda di risarcimento danni avanzata dal CP_2
Il motivo è infondato.
Come evidenziato dallo stesso odierno appellante nel contesto dell'esposizione del motivo di gravame in questione, la Suprema Corte ha rilevato come la reiezione di una delle domande proposte da una parte nei confronti dell'altra possa integrare gli estremi concettuali della “soccombenza reciproca” prevista dall'art. 92 c.p.c. onde procedere alla compensazione delle spese di lite.
Tale evento “può” dunque essere in effetti valutato dal giudice ai fini in questione, ma non necessariamente deve essere preso in considerazione a tal fine.
Premesso che il sig. non ha, in prime cure, espresso alcuna istanza volta CP_1
ad ottenere la compensazione delle spese di lite, va osservato come la domanda principale proposta dal sig. fosse quella concernente la cessazione delle immissioni rumorose CP_2
in oggetto, prospettate come lesive anche del riposo notturno (in quanto riverberantesi essenzialmente nella camera da letto dello stesso , in cui la domanda di risarcimento CP_2
danni risulta avanzata come corollario (peraltro senza quantificazioni di sorta e con rimessione alla determinazione puramente equitativa del giudice).
L'omessa compensazione delle spese, che – si ribadisce – non ha rappresentato oggetto di istanze di sorta in prime cure da parte del appare dunque giustificarsi CP_1
per il carattere assolutamente minoritario della domanda risarcitoria avanzata dal CP_2
con valutazione da confermarsi anche nella presente sede.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa, come da indicazione della parte) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
14 Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 529/2018 del Tribunale di Lucca, così Controparte_1
statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 CP_2 vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.5.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antoni Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2454/2018
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Lucca presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Carlo Sbragia, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliato in Viareggio (LU) presso lo studio dell'Avv. CP_2
David Del Pistoia, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 529/2018 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, nel merito: previo accertamento e declaratoria della nullità della sentenza n. 529/2018 resa dal Tribunale di Lucca in data 27.03.2018 (cron. N. 2262/2018 – rep. n.
896) nel procedimento di cui al R.G. n. 6106/2015, riformare integralmente la medesima sentenza depositata dal Tribunale di Lucca nella persona del G.O.T. Dott. Carlo Mancini in data 27.03.2018, pronunciata nella causa promossa dal sig. nei CP_2
confronti del sig. , accogliendo le conclusioni da quest'ultimo Controparte_1
precisate nel giudizio di primo grado e che qui si trascrivono integralmente: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice stante la sua manifesta infondatezza in fatto e diritto. Con vittoria di competenze e spese della procedura ex art.
696 bis cpc e del presente procedimento”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello di controparte poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto e dunque confermare integralmente la sentenza n.
529/2018, Cron. 2262/2018, emessa il 27.03.2018 dal Tribunale di Lucca, pronunciata dal Giudice Dott. Carlo Mancini, n. R.G. 6106/2015, depositata in pari data. Con vittoria di spese, competenze ed onorari liquidati secondo le tabelle in vigore sia per la fase sospensiva che per questa d'appello”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Controparte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 529/2018 del Tribunale di Lucca, con la quale era stata accolta la domanda del sig. volta ad ottenere la condanna dello stesso CP_2
sig. ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare le immissioni rumorose CP_1
intollerabili provenienti dal proprio appartamento ed a carico di quello del sig. CP_2
1.1) A fondamento di tale domanda il sig. aveva esposto che: CP_2
• a seguito di lavori di ristrutturazione eseguiti dal sig. nel proprio CP_1
appartamento (soprastante quello del sig. entrambi siti in un fabbricato CP_2
posto in Viareggio – LU –), erano stati ricavati tre nuovi appartamenti, in uno dei quali il locale bagno (in cui era stata installata anche una vasca idromassaggio) era stato ricavato ex novo in una parte posta immediatamente al di sopra della camera da letto del sig. CP_2
• dal predetto locale bagno erano iniziate a provenire immissioni rumorose intollerabili, anche in orario notturno, a causa dell'utilizzo del WC e della vasca idromassaggio, oltre che della doccia, tali da disturbare sia il sonno notturno che il riposo pomeridiano del con ricadute dannose sulla salute psicofisica di CP_2
quest'ultimo;
2 • la causa dell'intollerabilità delle immissioni rumorose in questione era da attribuire all'utilizzo di scarichi inappropriati ed al mancato isolamento della vasca idromassaggio;
• era stato dato corso all'espletamento di una procedura per accertamento tecnico preventivo, al cui esito il consulente incaricato (p.i. aveva Persona_1
concluso nel senso dell'intollerabilità dei rumori in questione;
• sussisteva quindi il diritto del ad ottenere la condanna del sia ad CP_2 CP_1
eseguire le opere necessarie all'eliminazione delle immissioni rumorose in oggetto, sia al risarcimento del danno cagionato al medesimo. CP_2
1.2) Il sig. aveva contestato le allegazioni e le domande di controparte, CP_1
chiedendone la reiezione, in particolare evidenziando che:
− gli interventi descritti dal consulente incaricato nella procedura di accertamento tecnico preventivo avevano ad oggetto, anzitutto, beni condominiali, in relazione ai quali non sussisteva la legittimazione passiva del sig. CP_1
− alla procedura di ATP avrebbe dunque dovuto partecipare anche il Condominio;
− non era stata dimostrata la provenienza di rumori intollerabili dall'uso della vasca idromassaggio;
− non erano comunque state apportate modifiche agli scarichi;
− la normativa tecnica richiamata dal consulente in sede di ATP non era applicabile al caso di specie, in quanto non esistente al momento di realizzazione degli impianti.
1.3) Il Tribunale di Lucca, espletata prova per testi ed acquisito il fascicolo della procedura per accertamento tecnico preventivo, aveva infine ritenuto che:
o l'eccezione di difetto di legittimazione passiva non era fondata, dal momento che il Per_ p.i. aveva individuato la causa dell'insorgenza dei rumori lamentati dal CP_2
nell'eliminazione di un bagno da parte del seguita da installazione di un CP_1
nuovo WC;
Per_
o le valutazioni del p.i. erano motivate e condivisibili.
Sulla base di ciò, era stata emessa la seguente statuizione: “1) condanna il sig.
ad eseguire a propria cura e spese i necessari interventi al Controparte_1
fine di eliminare le cause che producono le immissioni rumorose nell'abitazione del sig.
, come da indicazioni del C.T.U. P.I. – per la fase 1 e CP_2 Per_1 Persona_1
(ove non fosse sufficiente) per la fase 2 – meglio descritte nella relazione peritale depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo;
2) rigetta la richiesta risarcitoria proposta dal sig. 3) condanna il convenuto al pagamento in CP_2
favore dell'attore delle spese legali che liquida in € 289,86 per spese, ed € 6.000,00 per
3 compensi (compreso il procedimento di ATP) oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA
e CPA come per legge, nonché delle spese di C.T.U. liquidate in € 4.560,97 e di C.T.P. quantificate in € 2.562,00”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque, come detto, proposto appello il sig.
ripercorrendo il complessivo iter del giudizio e lamentando quindi l'erroneità CP_1
della sentenza in questione.
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
A. “nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia”, non avendo il giudice di prime cure statuito in ordine all'eccezione di inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella procedura per accertamento tecnico preventivo, stante il carattere esplorativo della consulenza stessa;
B. “errato rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'allora convenuto e della richiesta di instaurazione del contraddittorio nei confronti del condomino”, ribadendo come l'intervento primario indicato dal TU avesse ad oggetto un bene condominiale;
C. “errato ed acritico accoglimento delle conclusioni contenute nella TU depositata in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c.”, con specifica menzione dei seguenti aspetti:
a. “errata ricostruzione dello stato del locale bagno nell'appartamento di proprietà dell'appellante”;
b. “errata identificazione dell'epoca di installazione dei sanitari con conseguenti erronee conclusioni in merito all'applicazione del DPCM del
5.12.1997”;
c. “omessa pronuncia con riguardo alle contestazioni alle misurazioni di rumore eseguite in modo erroneo ed in totale difformità con la normativa di riferimento”;
d. “omesso riscontro delle contraddittorietà contenute nella TU con riguardo ai lavori da eseguire per eliminare i presunti rumori”;
D. “Inesatta valutazione delle risultanze delle prove orali di parte convenuta”, contestando la valutazione fornita dal giudice di prime cure in ordine alle risultanze emergenti dall'espletata istruttoria testimoniale (attestante la mancata modifica della situazione di fatto concernente l'allocazione dei bagni e della vasca idromassaggio);
E. “reciproca soccombenza ed omessa compensazione delle spese di lite”, contestando la decisione in ordine alla ripartizione del carico delle spese di lite, dal
4 momento che la reiezione della domanda di risarcimento danni avanzata dal CP_2
avrebbe dovuto indurre alla compensazione delle spese in questione.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il sig. ha contestato le censure mosse dalla CP_2
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame il sig. ha contestato la mancata CP_1
valutazione, da parte del giudice di prime cure, dell'eccezione di inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di ATP.
In proposito, l'appellante ha evidenziato che “Come già esposto nella comparsa di costituzione in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. l'appellante si è opposto alla disposizione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta ex adverso”, stante il carattere esplorativo della consulenza tecnica richiesta, e che “Anche nel giudizio di primo grado
l'odierno appellante ha eccepito la natura esclusivamente esplorativa della Ctu richiesta ex adverso e, conseguentemente, ne ha contestato l'utilizzabilità nella causa di primo grado”, ma “Nella sentenza impugnata il Giudice di prime cure non ha preso alcuna posizione rispetto alla sopra riportata eccezione svolta dall'allora convenuto per cui
l'appellante, per tale motivo, ne richiede la declaratoria di nullita' per l'evidente violazione del dettato di cui all'art. 112 cpc”.
Il motivo è infondato.
Premesso che, nella sentenza impugnata, non risultano essere state espresse valutazioni da parte del giudice di prime cure in ordine all'eccezione di inammissibilità della consulenza sollevata da parte del (dovendosi quindi conseguentemente CP_1
affrontare la questione nella presente sede), va rilevato come l'eccezione non appaia meritevole di essere condivisa.
In una prospettiva generale occorre infatti anzitutto evidenziare come la consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento di integrazione probatoria finalizzato a fornire all'organo giudicante gli strumenti culturali necessari onde compiutamente valutare i risultati probatori aliunde raggiunti, possa comunque essere caratterizzata dalla funzione di procedere direttamente all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa.
La giurisprudenza di legittimità ha, in tal senso, da tempo delineato la distinzione tra consulenza tecnica “deducente” e consulenza tecnica “percipiente”, il cui dato
5 distintivo è fornito dalla diversa estensione dei compiti attribuiti al consulente tecnico d'ufficio: meramente valutativo di fatti già accertati (nel primo caso) o esteso direttamente alla verifica di quei fatti (nel secondo caso). La Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone
a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così Cass. 3717 dell'8.2.2019).
Il limite funzionale posto al potere di accertamento diretto del consulente è dato dalla necessita per cui lo stesso accertamento dei fatti necessiti di specifiche competenze tecniche e non sia, quindi, suscettibile di essere operato sulla base degli ordinari strumenti cognitivi.
Il caso di specie rientra pienamente nell'ipotesi di consulenza tecnica percipiente, dal momento che l'accertamento in ordine alle caratteristiche dei rumori risulta devoluto all'utilizzo di strumentazione tecnica implicante il ricorso all'opera di un consulente.
In questo senso, infatti, è stata proprio la Corte di Cassazione ad indicare che “In tema di immissioni (nella specie di rumori ed esalazioni provocati dallo svolgimento di attività di officina), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione
"percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi” (così Cass. 1606 del 20.1.2017).
In questa prospettiva si ricorda come al TU, P.I. sia stato affidato Persona_1
l'incarico di rispondere al seguente quesito: “Dica il TU, effettuato ogni opportuno accertamento, se i rumori lamentati nel ricorso superino la soglia di tollerabilità ai sensi dell'art. 844 cc ed ulteriori vigenti disposizioni normative accertandone la relativa eziologia e riferibilità; indichi le eventuali opere necessarie per l'eliminazione dei rumori, quantificandone la relativa spesa”.
6 Tale incarico rientra pienamente nel perimetro di legittimità descritto dalla
Suprema Corte nei termini sopra ricordati, con conseguente infondatezza delle contestazioni mosse da parte appellante.
Il motivo d'appello in oggetto deve quindi, nel complesso, essere respinto, integrandosi la motivazione della sentenza impugnata nei termini sin qui espressi.
3.2) Con il secondo motivo di gravame, il sig. ha contestato la reiezione CP_1
– da parte del giudice di prime cure – dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dallo stesso CP_1
A sostegno del motivo di gravame in analisi, l'appellante ha reiterato l'allegazione difensiva secondo la quale il principale intervento indicato dal TU come risolutivo del problema era da individuare nella sostituzione di tubature condominiali.
Il motivo è infondato.
La sussistenza o meno della legittimazione passiva (così come di quella attiva) deve essere valutata unicamente alla stregua del principio della prospettazione della domanda: se la parte prospetta un diritto come proprio, da far valere nei confronti del soggetto contro cui la domanda stessa è proposta, entrambi i presupposti risultano sussistere.
La verifica circa la corrispondenza a realtà (fattuale e giuridica) di tale prospettazione attiene poi già al merito della causa e non incide sulla sussistenza della legittimazione.
Nel caso di specie, il sig. ha agito contro il sig. adducendo CP_2 CP_1
l'esistenza di condotte di quest'ultimo causative di immissioni intollerabili nella sfera dello stesso sì che, solo per questo, deve ritenersi sussistere la legittimazione CP_2
passiva del (oltre che quella attiva del . CP_1 CP_2
Il fatto che il consulente tecnico d'ufficio abbia indicato, tra le soluzioni proposte, quella implicante un intervento da attuare sulle tubazioni condominiali non incide in alcun modo sulle considerazioni predette.
3.3) Il terzo motivo di gravame attiene poi ad una variegata congerie di contestazioni mosse alla condivisibilità delle valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio, nel complesso volte ad escludere la positiva utilizzabilità di tali valutazioni al fine della decisione della causa, come invece acriticamente effettuato dal giudice di prime cure.
3.3.1) Nel prendere in considerazione tali censure, occorre procedere anzitutto alla trattazione congiunta delle prime due, in quanto strettamente connesse.
7 3.3.1.1) La prima contestazione mossa in tal senso concerne la dedotta “errata ricostruzione dello stato del locale bagno nell'appartamento di proprietà dell'appellante”.
L'appellante ha contestato, sotto tale aspetto, la ricostruzione storica concernente gli interventi eseguiti nel proprio appartamento e, in particolare, il fatto che il TU – pur rifacendosi al contenuto degli accertamenti a suo tempo operati da tale geom. Per_2
(nel 1994), in cui era dato atto della presenza di un WC e di una vasca
[...] idromassaggio nell'appartamento del – ha poi escluso la rilevanza di tale CP_1
assunto (ai fini della presente causa) in quanto “di fatto la perizia del non Per_2
essendo supportata da foto, l'indicazione riferita ai sanitari di ottima fattura può essere intesa anche per quelli del WC anch'esso all'epoca presente”.
Il TU, invece, aveva preso in considerazione le risultanze emergenti da altra relazione tecnica (di tale geom. del 2002) rilevando che “La perizia Persona_3
del scioglie la riserva per il locale Bagno, per il quale afferma che i sanitari nel Per_3
medesimo sono ancora da montare;
infatti la foto 11 della perizia non mostra alcun sego di smontaggio dei sanitari, quali impronte e fori a pavimento per fissaggio vaso e bidet ed
a parete per fissaggio lavabo. Quindi per lo scrivente, salvo diversa dimostrazione, i sanitari intesi quali lavabo, bidet, e vaso del locale bagno, si devono intendere installati successivamente all'entrata in vigore del DPCM 5 dicembre 1997”.
Il Tribunale di Lucca, in aderenza alle indicazioni del TU, ha quindi concluso che quest'ultimo aveva correttamente fatto riferimento (al fine della misurazione delle immissioni rumorose) alle previsioni del predetto DPCM.
In ordine a tale conclusione l'odierno appellante ha esposto come, invece, il tribunale “...avrebbe dovuto precisare che, pur senza il conforto di foto, la perizia del
1994 non aveva motivo per non essere giudicata attendibile così come la descrizione del bagno fornito di vasca idromassaggio e sanitari di ottima fattura: detta affermazione stava inconfutabilmente a dimostrare che, già a quella data, il bagno era completo di tutti
i suoi usuali accessori e pienamente fruibile”.
Inoltre, era stato trascurato il fatto che nelle foto allegate alla relazione del geom. erano presenti scatoloni contenenti i sanitari rimossi dal bagno, che dunque Per_3
erano preesistenti al 2002.
Infine, lo stesso TU aveva appurato che la situazione edilizia dei pavimenti e delle mura non era stata mutata e che lo scarico delle acque grigie proseguiva sino alla tubazione posta nell'appartamento del CP_2
3.3.1.2) La seconda contestazione mossa dal direttamente collegata alla CP_1
prima, consiste nell'assunto per cui alla presente fattispecie non potevano essere applicate
8 le previsioni di cui al DPCM 5.12.1997 dovendosi anzi concludere nel senso che non era vigente alcuna norma che imponesse il rispetto di determinati parametri acustici.
3.3.1.3) Le censure sopra esposte non possono ritenersi condivisibili.
Anzitutto va rilevato come il TU abbia espressamente replicato alle osservazioni mosse dal CTP del in prime cure, esponendo che “...si rigetta, l'asserita CP_1
affermazione del CTP di completezza del Bagno alla data del 15-2-94 (ZI ), Per_2
con lo smontaggio dei sanitari da parte della madre del fallito alla data del 29-11-2002
(ZI in quanto meramente indicato ma non supportato da prove certe di Per_3
quanto affermato;
di fatto la perizia del non essendo supportata da foto, Per_2
l'indicazione riferita ai sanitari di ottima fattura può essere intesa anche per quelli del
WC anch'esso all'epoca presente. La perizia del scioglie la riserva per il locale Per_3
Bagno, per il quale afferma che i sanitari nel medesimo sono ancora da montare;
infatti la foto 11 della perizia non mostra alcun sego di smontaggio dei sanitari, quali impronte e fori a pavimento per fissaggio vaso e bidet ed a parete per fissaggio lavabo. Quindi per lo scrivente, salvo diversa dimostrazione, i sanitari intesi quali lavabo, bidet, e vaso del locale bagno, si devono intendere installati successivamente all'entrata in vigore del
DPCM 5 dicembre 1997. Si ricorda che oltre a ciò, sempre dopo tale data, anche se non menzionata è stata accertata la nuova installazione dello scarico del lavello dell'attuale cucina ricavata al posto di una camera, inserito nello scarico della vasca idromassaggio.
Pertanto contrariamente da quanto indicato dal CTP nelle proprie Osservazioni, si applicano i disposti del DPCM 5 dicembre 1997, per le opere poste in essere da CP_1
intese quali modifiche apportate dal al locale e scarico lavello CP_1 Org_1
cucina, successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM 5 dicembre 1997
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, entrato in vigore alla data del 22/02/1998, si applicano i disposti di tale decreto alla rumorosità prodotta dagli scarichi idrici dei sanitari ivi presenti, in virtù del chiarimento reso dal il quale recita: “Il
DPCM 5 dicembre 1997 è sicuramente da applicare per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di edifici esistenti. Per ristrutturazione di edifici esistenti si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici...”. Tutto questo per precisare che non trattasi di mere sostituzioni o usura di guarnizioni”.
Tale passaggio, attestante l'applicazione delle disposizioni del DPCM del 1997 anche nelle ipotesi di ristrutturazioni (in cui sussumere anche l'intervento praticato dal ed espressamente richiamato dal giudice di prime cure nella sentenza CP_1
impugnata, non è stato peraltro (neppure implicitamente) oggetto di contestazione ad opera dell'odierno appellante.
Sulla base di quanto sin qui esposto ritiene il collegio di evidenziare che:
9 - la ricostruzione cronologica operata dal TU, e recepita dal tribunale, appare condivisibile, dal momento che l'assenza di fotografie in allegato alla relazione del geom. preclude di poter compiutamente individuare a quali dispositivi Per_2
sanitari si fosse riferito il predetto professionista, ben potendosi riferire al WC esistente all'epoca (e non a quello poi realizzato) mentre il contenuto della relazione del geom. consente di evincere che il WC e la vasca oggetto di Per_3
causa erano stati realizzati dopo il 1997 (a nulla rilevando – stante il carattere anodino dell'allegazione – che vi fossero foto con immagini di sanitari, di cui nulla
è dato sapere, così come il fatto che gli scarichi all'interno della muratura non siano stati toccati);
- tale ricostruzione, e la connessa questione dell'allocazione cronologia del bagno in un momento anteriore al 1997, è comunque irrilevante nella misura in cui le disposizioni del DPCM dovevano essere applicate anche in ipotesi di ristrutturazione (come nel caso di specie, essendo dimostrato per tabulas che sia nel 1989 che nel 2007 è stato dato corso ad interventi di ristrutturazione dell'appartamento: cfr documentazione allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio in prime cure, attestante anche della realizzazione delle dotazioni impiantistiche di tipo sanitario, ad es, il doc. 3, oltre alle indicazioni del TU secondo il quale “l'appartamento del e pervenuto al medesimo, nelle CP_1
condizioni indicate nelle citate perizie giurate e tecnici della Per_2 Per_3
procedura fallimentare con Decreto di Trasferimento immobili in data 18-11-
2003, Rep. n. 2685 R.G. 20713 ERP 13834, come da Organizzazione_2
di cui all'Allegato 5, successivamente all'anno 2002, è stata recentemente
[...]
ristrutturata con la DIA n. 4789/07 e con DIA 164/2007 e ultimazione dei lavori del 20/1/2010 quando dei due appartamenti sono stati frazionati in tre abitazioni.
Nella ristrutturazione dell'appartamento centrale, cioè quello oggetto di immissioni di rumore (nella Relazione del tecnico in acustica Per. ind. Tes_1
Par in atti ricorrente, detta è citata col n. 74), sono state apportate
[...]
modifiche alla struttura con interventi sia sulla pavimentazione che negli impianti sanitari sia negli scarichi che nella tubazione di adduzione del gas, realizzando la nuova cucina nel soggiorno (foto 1), il cui scarico del lavello (foto2) è stato innestato nello scarico esistente della vasca idromassaggio (foto 3, 4); al posto della vecchia cucina è stata ricavata una camera (foto 5), oltre all'eliminazione del WC nell'angolo di Nord-Ovest del corridoio (foto 6). Il Bagno esistente alla data dell'acquisto, completo di doccia e vasca idromassaggio Iacuzzi così come mostrato nelle foto 11 ZI , è stato completato con l'installazione del Per_3
10 lavabo, bidet, il vaso WC (foto 7 e 8), allacciati alla preesistente tubazione di scarico delle acque grigie allo scopo predisposta. La Planimetria di cui all'Allegato 7, mostra lo sviluppo interno e l'ubicazione dei locali, con la presunta posizione della tubazione collettore di scarico verticale, la quale prosegue in basso nel muro perimetrale esterno lato Est, nel sottostante appartamento CP_2 nell'angolo di Sud-Est le locale camera, come mostra la Planimetria di cui all'Allegato 6.”).
3.3.2) Con la terza censura è stata lamentata l'“omessa pronuncia con riguardo alle contestazioni alle misurazioni di rumore eseguite in modo erroneo ed in totale difformità con la normativa di riferimento”.
Sotto questo aspetto l'appellante ha lamentato che le misurazioni delle immissioni rumorose erano state effettuate in modo difforme rispetto alle prescrizioni del DM
16.3.1998, in quanto le rilevazioni avrebbero dovuto essere effettuate in modo da descrivere compiutamente il fenomeno sia in orario diurno (dalle 6.00 alle 22.00) che notturno (dalle 22.00 alle 6.00).
Invece, l'ausiliario ( incaricato dal TU aveva effettuato due sole Persona_4
misurazioni: una alle 21.19 ed una alle 22.42, non potendosi quindi considerare idonee a descrivere il fenomeno nella sua interezza.
Al caso di specie non erano poi applicabili le previsioni del DPCM 14.11.1997 ed il criterio differenziale ivi previsto, in quanto tale testo normativo era applicabile unicamente con riferimento a profili pubblicistici riferito alle dinamiche produttive, e non anche per regolare i rapporti tra privati, anche in considerazione del fatto che l'art. 4, 3° comma, di tale decreto escludeva l'applicabilità dei criteri ivi previsti in caso di servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune.
La censura, nella sua duplice articolazione, è infondata.
3.3.2.1) Va anzitutto osservato come non possa condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui, in sostanza (non essendo peraltro specificato quale avrebbe dovuto essere il comportamento alternativo corretto), l'ausiliario del TU avrebbe dovuto effettuare rilievi estesi per l'intero periodo diurno e l'intero periodo notturno.
Il fatto che il predetto ausiliario abbia effettuato due rilievi risulta invece adeguatamente descrittivo della situazione di riferimento, non constando peraltro specifici rilievi critici alle modalità tecniche con cui tali rilievi sono stati condotti.
3.3.2.2) Va poi rilevato come il WC e la vasca idromassaggio del sig. CP_1
non possano, all'evidenza, essere qualificati come servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune.
11 Il TU (al quale era stata rivolta analoga critica) aveva in effetti condivisibilmente replicato sul punto che “In merito alla imputazione di errata applicazione dei disposti del
DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione limite delle sorgenti sonore”, applicativo della Legge n. 447/95 in merito all'applicazione del criterio differenziale, si rigetta
l'osservazione mossa in quanto, l'oggetto di accertamento non erano i “servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune” come recita il comma 3 art, 4 del citato decreto, ma bensì l'immissione di rumore tra privati, quindi applicabile a tutti gli effetti con i disposti del comma 1 e 2 del medesimo articolo”.
Né esplica alcun rilievo il fatto che, onde poter rimediare alle immissioni rumorose, il TU abbia ipotizzato un intervento sugli scarichi condominiali che passano all'interno delle mura presenti nell'appartamento del sig. CP_2
3.3.3) Infine, con la quarta contestazione sollevata nel motivo di gravame in oggetto, l'appellante ha censurato l'“omesso riscontro delle contraddittorietà contenute nella TU con riguardo ai lavori da eseguire per eliminare i presunti rumori”.
In particolare, il ha stigmatizzato la contraddittorietà ravvisata CP_1
nell'elencazione degli interventi indicati dal TU onde porre rimedio alle immissioni in questione, in quanto:
- dapprima era stata prospettata la sostituzione delle tubature esistente, con altre di tipo “Silent” a doppio strato, con isolamento con collari insonorizzati;
- successivamente era stato indicato che, per la vigente normativa acustica, gli impianti verticali non dovevano essere oggetto di intervento.
La censura è infondata.
L'intero brano argomentativo contenuto nella relazione di consulenza è così strutturato: “Gli interventi e/o opere necessarie a ricondurre nei limiti di normativa
LASmax [dB(A)] = 35, le rumorosità prodotte dagli impianti tecnologici a servizio discontinuo del bagno-WC del a parere dello scrivente, al fine di limitare al CP_1
minimo gli interventi e le relative spese atte a ricondurre la rumorosità nei limiti previsti dalla vigente normativa, dovrebbero essere effettuati in due distinte fasi operative: Fase 1
a) adeguamento della tubazione-collettore di scarico verticale presente nel muro portante del lato Sud-Est della camera del proveniente dal bagno-WC b) CP_2 CP_1
trattamento della vasca idromassaggio con antivibranti ed altro, al fine di evitare la produzione e propagazione di rumori e vibrazioni sul pavimento al quale è attualmente ancorata stabilmente. Fase 2 effettuazione di nuove misurazioni acustiche ai sensi del
DBCM al fine di verificare la bontà dell'opera eseguita, la quale deve risultare nei limiti di legge di almeno LASmax [dB(A)] = 35, diversamente valutare la necessità di eventuali ulteriori interventi da porre in essere su: c) adeguamento della condotta di scarico
12 orizzontale del bagno posta sul d) insonorizzazione del piatto doccia. Si precisa che per la vigente normativa acustica, le strutture orizzontali e verticali esistenti, non vanno adeguate, ivi compreso il rifacimento del pavimento della nuova cucina”.
Non è chiaro quale tipo di contraddizione costituisca l'oggetto della doglianza dell'appellante, dal momento che nel contesto dell'esposizione operata dal TU non è dato ravvisare elementi di contraddittorietà.
L'inciso per cui “le strutture orizzontali e verticali esistenti, non vanno adeguate, ivi compreso il rifacimento del pavimento della nuova cucina” non appare del resto porsi in alcuna contraddizione con la tipologia di opere precedentemente indicate, dal momento che il TU si è limitato a dare atto della mancanza di necessità di adeguamento di tali strutture che, all'evidenza, rappresentano strutture diverse (ad es., murarie) rispetto a quelle indicate come oggetto degli interventi descritti ai punti nn. 1 e 2.
3.4) Con il quarto motivo di gravame è stata contestata la valutazione fornita dal giudice di prime cure in ordine alle deposizioni testimoniali oggetto dell'istruttoria orale.
In particolare, l'appellante ha contestato la qualificazione in termini di “non univocità e contraddittorietà” delle deposizioni rese dai testi escussi, evidenziando invece che i testi e avevano confermato che i servizi igienici Testimone_2 Testimone_3
erano stati realizzati all'epoca di costruzione del fabbricato, che erano rimasti immutati e che era unicamente stato dato corso alla loro sostituzione.
Inoltre, dalle deposizioni dei testi ed era emerso Testimone_4 Testimone_5
che l'appartamento (poi) del era stato abitato da prima del 2013 (quando erano CP_1
iniziate le doglianze del per cui la rumorosità contestata non poteva essere stata CP_2
causata dalle opere realizzate dallo stesso CP_1
Il motivo è infondato.
3.4.1) Anzitutto va osservato come non consti alcun elemento di riscontro alla fonte di conoscenza espressa dall'Arch. in ordine alla configurazione Testimone_2
dell'appartamento, e dei sanitari ivi presenti, al momento di costruzione dell'edificio
(avendo invece partecipato alla presentazione della DIA concernente i lavori del 2007), tantomeno ciò risulta con riferimento alla deposizione del teste , che ebbe a Tes_3
cambiare alcuni sanitari, con riferimento ai lavori eseguiti in base alla DIA da ultimo menzionata.
Tali deposizioni, dunque, non appaiono in grado di incidere sulle risultanze emergenti dalla relazione di consulenza sopra ricordate.
3.4.2) In secondo luogo, va rilevato come la teste (madre del Tes_4 CP_1
abbia riferito che il figlio aveva abitato l'appartamento anche prima dei lavori di ristrutturazione, mentre il teste al contrario, ha confermato di come il Tes_5 CP_2
13 avesse cominciato a lamentarsi di insonnia dopo che l'appartamento era stato abitato per la prima volta dopo la fine dei lavori di ristrutturazione.
Tale contraddizione, in effetti, appare pienamente giustificare la valutazione espressa dal giudice di prime cure, e ciò al netto del particolare rigore con cui deve valutarsi la deposizione della madre dell'odierno appellante (peraltro resa in termini piuttosto generici), a fronte della deposizione del teste (conoscente del ma Tes_5 CP_2
estraneo ai fatti di causa).
3.5) Infine, con il quinto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il fatto che il giudice di prime non avesse proceduto ad una compensazione delle spese di lite, nonostante fosse stata respinta la domanda di risarcimento danni avanzata dal CP_2
Il motivo è infondato.
Come evidenziato dallo stesso odierno appellante nel contesto dell'esposizione del motivo di gravame in questione, la Suprema Corte ha rilevato come la reiezione di una delle domande proposte da una parte nei confronti dell'altra possa integrare gli estremi concettuali della “soccombenza reciproca” prevista dall'art. 92 c.p.c. onde procedere alla compensazione delle spese di lite.
Tale evento “può” dunque essere in effetti valutato dal giudice ai fini in questione, ma non necessariamente deve essere preso in considerazione a tal fine.
Premesso che il sig. non ha, in prime cure, espresso alcuna istanza volta CP_1
ad ottenere la compensazione delle spese di lite, va osservato come la domanda principale proposta dal sig. fosse quella concernente la cessazione delle immissioni rumorose CP_2
in oggetto, prospettate come lesive anche del riposo notturno (in quanto riverberantesi essenzialmente nella camera da letto dello stesso , in cui la domanda di risarcimento CP_2
danni risulta avanzata come corollario (peraltro senza quantificazioni di sorta e con rimessione alla determinazione puramente equitativa del giudice).
L'omessa compensazione delle spese, che – si ribadisce – non ha rappresentato oggetto di istanze di sorta in prime cure da parte del appare dunque giustificarsi CP_1
per il carattere assolutamente minoritario della domanda risarcitoria avanzata dal CP_2
con valutazione da confermarsi anche nella presente sede.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa, come da indicazione della parte) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
14 Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 529/2018 del Tribunale di Lucca, così Controparte_1
statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 CP_2 vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.5.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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