Articolo 24 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 23Articolo 25
Versione
15 maggio 1975
Art. 24.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per le elezioni amministrative dal fondo iscritto al capitolo n. 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 ai capitoli degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975