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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3508 / 2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. OLGA MARIA CAVALLARO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO nato ad [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. ARDIZZONE ALBERTO, C.F._2 giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25/11/2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 04/04/2024, ha adito il Tribunale per ivi Parte_1 sentire pronunciare la separazione dal coniuge , con il quale Controparte_1 ha contratto matrimonio a Catania in data 24/07/1976, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Catania al n. 1310, parte II, serie A, anno 1976.
1 La ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione dal coniuge, deducendo il progressivo venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi che ha, via via, reso il rapporto di coniugio sempre più intollerabile.
Si è costituito , non opponendosi alla domanda di separazione. Controparte_1
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo;
precisate le conclusioni la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Stante l'accordo raggiunto nel corso del giudizio, le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni:
- “In ragione dell'assenza di redditi della moglie e del trattamento minimo pensionistico del marito, disporre a carico del sig. un assegno Parte_2 mensile di mantenimento a favore della moglie sig.ra di euro Parte_1
100, importo soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro e non oltre giorno 5 di ciascun mese con decorrenza dal mese successivo al deposito del provvedimento di separazione”.
Ritiene il Collegio che dette pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3508 / 2024 R.G., disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio a Catania in data 24/07/1976, trascritto CP_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania al n. 1310, parte II, serie A, anno
1976, alle condizioni specificate in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
2 Così deciso in Catania nella camera di consiglio dell' 11.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3508 / 2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. OLGA MARIA CAVALLARO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO nato ad [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. ARDIZZONE ALBERTO, C.F._2 giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25/11/2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 04/04/2024, ha adito il Tribunale per ivi Parte_1 sentire pronunciare la separazione dal coniuge , con il quale Controparte_1 ha contratto matrimonio a Catania in data 24/07/1976, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Catania al n. 1310, parte II, serie A, anno 1976.
1 La ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione dal coniuge, deducendo il progressivo venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi che ha, via via, reso il rapporto di coniugio sempre più intollerabile.
Si è costituito , non opponendosi alla domanda di separazione. Controparte_1
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo;
precisate le conclusioni la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Stante l'accordo raggiunto nel corso del giudizio, le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni:
- “In ragione dell'assenza di redditi della moglie e del trattamento minimo pensionistico del marito, disporre a carico del sig. un assegno Parte_2 mensile di mantenimento a favore della moglie sig.ra di euro Parte_1
100, importo soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro e non oltre giorno 5 di ciascun mese con decorrenza dal mese successivo al deposito del provvedimento di separazione”.
Ritiene il Collegio che dette pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3508 / 2024 R.G., disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio a Catania in data 24/07/1976, trascritto CP_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania al n. 1310, parte II, serie A, anno
1976, alle condizioni specificate in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
2 Così deciso in Catania nella camera di consiglio dell' 11.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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