Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 16801/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 e novellato con D.lgs. 164/2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.16801/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Napoli, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via Monte di Dio n. 4 presso lo studio degli Avv.ti
Dario Candela e Antonella Esposito anche disgiuntamente, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del p. t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Carlo
Rosella, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO
AP20190898754 elevato il 25.6.2020 e notificato in data 24.9.2020; -n.
20200660851 – AP20190901015 elevato il 25.6.2020 e notificato in data
24.9.2020;-n. 20200660213 – AP20190909115 elevato il 26.6.2020 e notificato in data 24.9.2020; -n. 20200661986 – AP20190895031 elevato il
27.6.2020 e notificato in data 24.9.2020; -n. 20200751896 – AP20191254750 elevato il 16.7.2020 e notificato in data 7.10.2020; -n. 20200764942 –
AP20191285574 elevato il 17.7.2020 e notificato in data 7.10.2020.
In primo grado, l'appellante deduceva, nella specie, quali motivi di ricorso: 1) la tardività della notifica dei verbali nn 20200662436-AP 20190898754
(elevato in data 25.06.2020 e notificato in data 24.09.2020) e 20200660851-
AP20190901015 (elevato in data 25.06.2020 e notificato in data 24.09.2020); 2) il vizio di motivazione dell'atto impugnato;
3) nel merito la nullità dei verbali di contravvenzione in quanto il varco di via Mezzocannone, pur segnalando l'esistenza di una Ztl, non altrettanto faceva, in modo evidente e visibile nel rispetto delle prescrizione di legge, con riferimento alla zona pedonale ivi presente, generando, altresì, la cartellonistica apposta confusione nei consociati, quanto agli orari di vigenza dell'una e dell'altra.
Si costituiva il che, contestando l'avverso dedotto in Controparte_1 giudizio dal ricorrente, odierno appellante, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Il Giudice di pace, come anticipato, rigettava il ricorso e confermava i verbali elevati.
Interposto appello, il censurava la sentenza del Giudice di prime Pt_1 cure, chiedendone la riforma, fondando il gravame sui seguenti motivi: 1)
l'omessa pronuncia sulla tardività della notifica dei verbali -n. 20200662436– AP20190898754 e -n. 20200660851 – AP20190901015; 2) l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui egli asseriva il mancato assolvimento dell'onere della prova in merito all'illegittimità della cartellonistica verticale posta in via Mezzocannone al fine di segnalare la presenza di una Ztl e di un'area pedonale.
Si costituiva il contestando l'avverso dedotto in giudizio e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado e convertito il rito con ordinanza del 16/05/2024, il Giudice rinviava la causa all'odierna udienza del 30/01/2025,
- 2 - sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., per la discussione del gravame.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'appello è infondato e pertanto non può essere accolto.
Quanto al motivo sub 1), l'appellante ha dedotto che il verbale n.
20200662436– AP20190898754, elevato il 25.6.2020, è stato notificato in data 24.9.2020, mentre il verbale n. 20200660851 – AP20190901015, elevato il 25.6.2020, è stato notificato in data 24.9.2020, e che, quindi, entrambi sarebbero stati notificati tardivamente, essendo intercorsi 91 giorni tra il giorno dell'infrazione e quello della notifica.
Ora, il motivo esposto non è fondato.
Mette conto rammentare che, in tema di notifica di verbali di contravvenzione per violazioni al codice della strada, l'art 201 Cds prevede che: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal
P.R.A. alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. (…)”.
Ora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, quanto all'individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di 90 giorni, in presenza di contestazione differita, che: “nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Compete, poi, al Giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile,
- 3 - in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione” (cfr. Cass. civ. sent. n. 9311/2007).
Ai fini dell'indagine per determinare la ragionevolezza del tempo impiegato dall'amministrazione per formulare in modo corretto e compiuto la contestazione al trasgressore, merita di essere richiamata, altresì, la sentenza n° 255/1994 della Corte Costituzionale che precisato che “eventuali difficoltà di ordine organizzativo, cui finora si è ritenuto di far fronte con il prolungamento dei termini, ben potrebbe ovviarsi con misure tali da assicurare un più equo contemperamento fra le contrapposte esigenze, realizzando cioè, in armonia con l'art. 97 della Costituzione, una migliore efficienza degli uffici amministrativi che oggi è più facile ottenere con
l'ausilio dei mezzi offerti dalla più avanzata tecnologia, certamente in grado di soddisfare le esigenze dell'amministrazione, senza creare ulteriori difficoltà ai soggetti destinatari della contestazione”.
Ebbene, calando i principi contenuti negli orientamenti su richiamati, nel caso concreto, occorre rilevare che, per quanto attiene ai verbali di cui al motivo sub 1), bisogna prendere in considerazione la data dell'accertamento della violazione, ovvero, il giorno 08/09/2020 e non quello in cui è stata materialmente commessa, ovvero, il giorno 25/06/2020. Pertanto, calcolando il dies a quo del termine di cui all'art 201 Cds dalla data di accertamento che precede, la notifica dei verbali di cui si tratta, avvenuta in data 24/09/2020, può dirsi tempestiva. Né può ritenersi che il tempo trascorso tra la commessa violazione ed il suo accertamento sia esorbitante, essendo trascorsi, tra la data della violazione (25/06/2020) e quella dell'accertamento (08/09/2020), circa due mesi e mezzo.
Quanto al motivo sub 2), l'appellante ha dedotto di aver assolto all'onere della prova e di aver dimostrato che il varco di via Mezzocannone, pur segnalando l'esistenza di una Ztl, non altrettanto faceva, in modo evidente e visibile nel rispetto delle prescrizioni di legge, con riferimento alla zona pedonale ivi presente, generando, altresì, la cartellonistica apposta, confusione nei consociati anche per ciò che concerneva gli orari di vigenza dell'una e dell'altra.
In sintesi, l'appellante deduceva quanto segue: “Nello specifico, nel ricorso di prime cure, l'appellante eccepiva che il varco ZTL di Via Mezzocannone era segnalato solo da una indicazione verticale luminosa che riportava la scritta “ ” nelle ore in cui era effettivamente attiva la zona a Parte_2 traffico limitato, non segnalando altresì l'area pedonale. Egli deduceva che la
ZTL in questione era disciplinata nel seguente modo: dalle 7 alle 9 il varco non è attivo ed è quindi segnalato con la scritta luminosa “VARCO NON
- 4 - ATTIVO”; dalle 9 alle 19 il varco è attivo ed è segnalato con la scritta
“VARCO ATTIVO”. Nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le 7 del giorno dopo il varco risulta SPENTO e quindi non vi è limitazione alla circolazione dei veicoli. Ma su Via Mezzocannone, dietro il cartello che indica che quella è una ZTL, è apposto altro cartello verticale che segnala quella zona come PEDONALE e reca la seguente scritta “a 30 metri area pedonale con controllo elettronico dell'accesso dalle 19 alle 7”. E appena sopra detto cartello è situata la telecamera che rileva le infrazioni, seppur l'area pedonale cominci 30 metri dopo. Nella pratica, il secondo cartello, quello indicante l'area pedonale, che è posto subito dietro quello della ZTL, è poco visibile oltre che imbrattato, come dimostrato anche di rilievi fotografici allegati già nel giudizio di prime cure. A causa del colore bianco e privo di catarifrangenza, lo è ancor più nelle ore notturne, quelle in cui insiste l'area pedonale che vieta la circolazione di tutti gli autoveicoli. Detto cartello è posto quindi in modo che la telecamera che rileva l'infrazione catturi l'istantanea della targa del cittadino nel momento stesso in cui quest'ultimo possa nei fatti venire a conoscenza della detta limitazione al traffico automobilistico. Pur volendo, quindi, non vi è la possibilità di rispettare la normativa imposta in quanto non esiste quella distanza minima ma necessaria che consente all'avventore la rilevazione della limitazione (area pedonale) e il rispetto dell'attività come indicata nel cartello stesso.”. Ad ulteriore conforto delle sue difese, l'appellante ha allegato in primo grado le delibere comunali n° 331, con la quale la Giunta dà indirizzo agli Uffici competenti di
"... porre in essere ogni azione finalizzata all'annullamento delle multe elevate per l'accesso nelle Aree Pedonali provvisorie...", e la n° 332, con la quale la
Giunta definisce le regole per annullare le multe elevate.
Orbene, il motivo così riassunto è infondato.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, in tema di distribuzione degli oneri probatori tra le parti, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “in materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 09/03/2022, n. 7715; in senso conforme, vedi Cass. civ., sez. II, 09/10/2017, n. 23566; Cass. civ., sez. I,
21/06/1999, n. 6242; Cass. civ., sez. II, 05/05/2016, n. 9033).
- 5 - Ora, l'appellante non ha fornito alcuna prova circa la circostanza che la cartellonistica stradale in esame generasse confusione, né è di aiuto, peraltro,
l'unico rilievo fotografico allegato in atti, che ritrae esclusivamente il segnale concernente la presenza di una Ztl, senza che dallo stesso possa trarsi alcun altro elemento. Di fatto, dalla fotografia allegata, non si ricava alcuna sovrapposizione fra il cartello segnalante la Ztl e quello che avvisa della presenza di un'area pedonale;
né la violazione della distanza minima richiesta dal Codice della Strada per l'apposizione della segnaletica in esame. Inoltre, come condivisibilmente affermato dal Giudice di prime cure, le delibere comunali in atti sono atti di indirizzo politico, che non hanno contenuto amministrativo e non sono direttamente eseguibili, piuttosto esse sono funzionali a delineare la cornice, all'interno della quale, devono essere adottati i conseguenti provvedimenti gestionali ad opera del dirigente competente che, allo stato, non risultano essere stati emanati, o, per lo meno, l'appellante non ha fornito alcuna prova al riguardo. Infine, appare, appena il caso di precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, in alcun punto della Delibera n° 332 sono indicate le procedure per l'annullamento delle multe elevate nella zona per cui è causa.
Tali rilievi inducono, dunque, a rigettare l'appello proposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
nella liquidazione delle stesse per il presente grado di giudizio si applicano i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal
DM 147/22, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, stante la modestissima complessità della questione e la limitata attività effettivamente svolta.
Va dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,
L. n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo il
30/1/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida in € 332 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, come per legge.
- 6 - È dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Napoli, il 30/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 7 -