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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1651/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo , a seguito dell'udienza del 10.6.2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
15 febbraio 1979 e domiciliato in Giulianova (TE), alla Via G. Leopardi n. 40, Cap
64021, elettivamente domiciliato, anche ai sensi dell'art. 47 cod. civ., in Teramo (TE), alla Via Della Banca n. 8, Cap 64100, presso e nello studio dell'Avv. Aldo Canino, C.F.
; C.F._2
RICORRENTE
Contro
l' Controparte_1
C.F. , in persona del Dirigente di I fascia con incarico
[...] P.IVA_1
di funzione Dirigenziale di livello Generale di Direttore Centrale della Direzione
Centrale Rapporto Assicurativo dell' , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca CP_1
Majorano e Piera Di Sante;
RESISTENTE
CONCLUSIONI Parte ricorrente:
“C.F. , in persona del Dirigente di I fascia con incarico di funzione P.IVA_1
Dirigenziale di livello Generale di Direttore Centrale della Direzione Centrale
Rapporto Assicurativo dell' , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca CP_1
Majorano, pec: C.F. Email_1
, fax 0862-666470 e Piera Di Sante, C.F. , C.F._3 C.F._4
Parte resistente:
“I procuratori dell' , si riportano all'atto di costituzione e risposta, osservano CP_1 che il CTU ha espresso una valutazione eccessivamente “generosa” che non corrisponde alle reali condizioni cliniche del ricorrente, pertanto, chiedono che il ricorso sia respinto”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha Parte_1 evocato in giudizio l' chiedendo il riconoscimento delle indennità previste CP_1 dall'art.13 decreto legislativo n.38/2000 a seguito di infortunio sul lavoro occorso il 9.1.2020 mentre espletava le proprie mansioni di bracciante agricolo presso il capannone di proprietà del proprio datore di lavoro, la Cooperativa L'Economia
Pagliare.
2. Lo stesso ricorrente ha descritto la dinamica del sinistro, sottolineando come un collega di lavoro lo avesse inavvertitamente colpito nel riversare a terra (mentre provvedeva a sollevarli con apposito muletto) quattro cassoni contenenti cavoli verdi.
3. pertanto, ha chiesto di accertare la presenza di postumi permanenti pari Pt_1
al 9% (o, comunque, corrispondenti ad un quantum pari o superiore alla soglia minima di erogabilità dell'indennizzo, ossia il 6%), contestando le conclusioni dell'Ente, il quale – in sede amministrativa – aveva dedotto come fosse stata accertata una menomazione che non darebbe diritto né a costituzione né ad una rendita indennizzabile.
4. Si è costituito l' Controparte_1
e ha resistito alla domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
[...]
Pag. 2 di 5 5. Alla luce della difesa dell' , che non ha contestato la natura infortunistica CP_1 dell'incidente occorso, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e, all'esito della CTU, è stata rinviata alla presente udienza per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, entrambe le parti hanno depositato le note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, la parte ricorrente ha condiviso le risultanze favorevoli dell'accertamento medico legale chiedendo l'accoglimento della domanda, mentre l' ne ha chiesto il rinnovo o la CP_1
convocazione a chiarimenti.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dagli atti di causa è emerso come il ricorrente, bracciante agricolo, abbia subito un infortunio sul lavoro dal momento che, in data 9.1.2020, mentre lavorava nel capannone della società presso cui presta la propria attività, veniva colpito dai contenitori contenenti prodotti agricoli in zona costale destra.
Al fine di verificare la fondatezza della domanda è stata espletata CTU medico legale la quale, nella persona del Dott. ha accertato quanto segue: “Le Persona_1 affezioni poste in diagnosi a carico dell'Assicurato sono annoverabili alle voci della
Tab delle menomazioni DL 38/00:
214 – Esiti di frattura di clavicola apprezzabili con indagini strumentali, in assenza
o con sfumata compromissione funzionale, con punteggio fino a 2 – che prevede per tale quadro la valutazione del 2%;
219 – Esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate;
per ogni costa, con punteggio fino a 1 – che prevede per tale quadro la valutazione del 3%;
275 – Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90°, punteggio
0-7, che prevede per tale quadro la valutazione del 1%”.
Pag. 3 di 5 Alla luce della documentazione esaminata ed all'esito della visita effettuata, il CTU ha, dunque, ritenuto che l'infortunio in oggetto abbia determinato una menomazione della integrità psicofisica nella misura del 6%, certamente indennizzabile.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Non risulta peraltro che le parti abbiano fatto pervenire al Ctu richieste di osservazioni all'elaborato peritale nel termine all'uopo concesso.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
L' va dunque condannato al pagamento in favore del ricorrente delle prestazioni di CP_1 cui all'art.13 D.lgs. 23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità del
6% a decorrere dalla domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Alla luce, poi, della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/91, spettano alla parte ricorrente gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991.
Le spese di lite sono poste a carico dell' , liquidate secondo i criteri di cui al DM CP_1
n. 147/2022, come da dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1651/2023 così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara che dall'infortunio sul lavoro avvenuto in data 9.1.2020, sono derivati alla parte ricorrente postumi permanenti che comportano una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico), sulla base di quanto previsto nella
Pag. 4 di 5 «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del
6% dalla domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 delle prestazioni di cui all'art.13 D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurate all'accertato grado di inabilità, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91
e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1 nella misura di € 2.700, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., nella misura CP_1
già liquidate con decreto separato.
Teramo, 11.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo , a seguito dell'udienza del 10.6.2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
15 febbraio 1979 e domiciliato in Giulianova (TE), alla Via G. Leopardi n. 40, Cap
64021, elettivamente domiciliato, anche ai sensi dell'art. 47 cod. civ., in Teramo (TE), alla Via Della Banca n. 8, Cap 64100, presso e nello studio dell'Avv. Aldo Canino, C.F.
; C.F._2
RICORRENTE
Contro
l' Controparte_1
C.F. , in persona del Dirigente di I fascia con incarico
[...] P.IVA_1
di funzione Dirigenziale di livello Generale di Direttore Centrale della Direzione
Centrale Rapporto Assicurativo dell' , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca CP_1
Majorano e Piera Di Sante;
RESISTENTE
CONCLUSIONI Parte ricorrente:
“C.F. , in persona del Dirigente di I fascia con incarico di funzione P.IVA_1
Dirigenziale di livello Generale di Direttore Centrale della Direzione Centrale
Rapporto Assicurativo dell' , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca CP_1
Majorano, pec: C.F. Email_1
, fax 0862-666470 e Piera Di Sante, C.F. , C.F._3 C.F._4
Parte resistente:
“I procuratori dell' , si riportano all'atto di costituzione e risposta, osservano CP_1 che il CTU ha espresso una valutazione eccessivamente “generosa” che non corrisponde alle reali condizioni cliniche del ricorrente, pertanto, chiedono che il ricorso sia respinto”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha Parte_1 evocato in giudizio l' chiedendo il riconoscimento delle indennità previste CP_1 dall'art.13 decreto legislativo n.38/2000 a seguito di infortunio sul lavoro occorso il 9.1.2020 mentre espletava le proprie mansioni di bracciante agricolo presso il capannone di proprietà del proprio datore di lavoro, la Cooperativa L'Economia
Pagliare.
2. Lo stesso ricorrente ha descritto la dinamica del sinistro, sottolineando come un collega di lavoro lo avesse inavvertitamente colpito nel riversare a terra (mentre provvedeva a sollevarli con apposito muletto) quattro cassoni contenenti cavoli verdi.
3. pertanto, ha chiesto di accertare la presenza di postumi permanenti pari Pt_1
al 9% (o, comunque, corrispondenti ad un quantum pari o superiore alla soglia minima di erogabilità dell'indennizzo, ossia il 6%), contestando le conclusioni dell'Ente, il quale – in sede amministrativa – aveva dedotto come fosse stata accertata una menomazione che non darebbe diritto né a costituzione né ad una rendita indennizzabile.
4. Si è costituito l' Controparte_1
e ha resistito alla domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
[...]
Pag. 2 di 5 5. Alla luce della difesa dell' , che non ha contestato la natura infortunistica CP_1 dell'incidente occorso, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e, all'esito della CTU, è stata rinviata alla presente udienza per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, entrambe le parti hanno depositato le note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, la parte ricorrente ha condiviso le risultanze favorevoli dell'accertamento medico legale chiedendo l'accoglimento della domanda, mentre l' ne ha chiesto il rinnovo o la CP_1
convocazione a chiarimenti.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dagli atti di causa è emerso come il ricorrente, bracciante agricolo, abbia subito un infortunio sul lavoro dal momento che, in data 9.1.2020, mentre lavorava nel capannone della società presso cui presta la propria attività, veniva colpito dai contenitori contenenti prodotti agricoli in zona costale destra.
Al fine di verificare la fondatezza della domanda è stata espletata CTU medico legale la quale, nella persona del Dott. ha accertato quanto segue: “Le Persona_1 affezioni poste in diagnosi a carico dell'Assicurato sono annoverabili alle voci della
Tab delle menomazioni DL 38/00:
214 – Esiti di frattura di clavicola apprezzabili con indagini strumentali, in assenza
o con sfumata compromissione funzionale, con punteggio fino a 2 – che prevede per tale quadro la valutazione del 2%;
219 – Esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate;
per ogni costa, con punteggio fino a 1 – che prevede per tale quadro la valutazione del 3%;
275 – Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90°, punteggio
0-7, che prevede per tale quadro la valutazione del 1%”.
Pag. 3 di 5 Alla luce della documentazione esaminata ed all'esito della visita effettuata, il CTU ha, dunque, ritenuto che l'infortunio in oggetto abbia determinato una menomazione della integrità psicofisica nella misura del 6%, certamente indennizzabile.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Non risulta peraltro che le parti abbiano fatto pervenire al Ctu richieste di osservazioni all'elaborato peritale nel termine all'uopo concesso.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
L' va dunque condannato al pagamento in favore del ricorrente delle prestazioni di CP_1 cui all'art.13 D.lgs. 23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità del
6% a decorrere dalla domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Alla luce, poi, della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/91, spettano alla parte ricorrente gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991.
Le spese di lite sono poste a carico dell' , liquidate secondo i criteri di cui al DM CP_1
n. 147/2022, come da dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1651/2023 così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara che dall'infortunio sul lavoro avvenuto in data 9.1.2020, sono derivati alla parte ricorrente postumi permanenti che comportano una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico), sulla base di quanto previsto nella
Pag. 4 di 5 «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del
6% dalla domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 delle prestazioni di cui all'art.13 D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurate all'accertato grado di inabilità, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91
e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1 nella misura di € 2.700, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., nella misura CP_1
già liquidate con decreto separato.
Teramo, 11.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
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