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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al n.7364 r.g. dell'anno 2024
TRA
e rappres. e dif. dagli Avv.GIGI UGO e Parte_1 Controparte_1
ARINO VINCENZO con cui elettivamente domicilia
E
rapp.to e difeso dagli avv.ti Arcangelo Fele e Daniela Sodano CP_2
presso i quali elett.te domicilia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e hanno Parte_1 Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°186/2024 del 06/02/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, con il quale è stato intimato il pagamento in favore dell'odierno opposto della somma di € 40.928,41 di cui € 39.789,34 a titolo di
1 T.F.R., oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto che la sentenza posta a base del decreto ingiuntivo non sarebbe stata appellata divenendo in tal modo cosa giudicata e il procedimento monitorio avrebbe duplicato il titolo.
Hanno inoltre eccepito che il Giudice del procedimento monitorio avrebbe concesso il decreto ingiuntivo andando “ultra petita” atteso che aveva richiesto CP_2
ingiunzione di pagamento nei confronti dei e nella Parte_1 Controparte_1
loro specifica qualità di ex soci del e ciò nel decreto era stato Parte_2
omesso.
Chiedevano pertanto annullarsi o revocarsi il decreto ingiuntivo n°186/2024 del
06/02/2024.
Si costituiva la parte opposta che rilevava l'infondatezza del ricorso in opposizione e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. e lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
I ricorrenti non contestano il merito della pretesa ma eccepiscono la nullità del decreto ingiuntivo n°186/2024 del 06/02/2024 per due ragioni:
- perché il ha già come titolo la sentenza 4601/23 del 6.7.23 passata in CP_2
giudicato
- perché il D.I. opposto è stato emesso contro e senza Pt_1 Controparte_1
indicazione della loro qualità di ex soci del Parte_2
L'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass. sez. III, 2.9.98, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza -e le prove relative- della pretesa
2 creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione il giudice è investito del potere – dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito
(Cass. sez. II, 8.9.98, n. 8853).
Ne discende che nel giudizio di cognizione incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa
(Cass., sez. lav., 17-11-1997, 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
Nel caso in esame non v'è contestazione del merito della pretesa e non è stata dedotta e fornita alcuna prova circa il pagamento di quanto richiesto con il decreto ingiuntivo n°186/2024 del 06/02/2024.
I debitori lamentano che con l'emissione del D.I. vi sia stata duplicazione del titolo esecutivo nella disponibilità del che dispone della sentenza 4601/23 del CP_2
6.7.23. essa è, però, sentenza meramente dichiarativa che tra l'altro così dispone:
“Dichiara il diritto del ricorrente nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
nella qualità di ex soci di cancellata il 23 sette 21 al pagamento della Parte_2 somma complessiva di euro 40 928,41 di cui euro 39 789,34 a titolo di TFR…”
Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (cfr.
3 Sez. 3 Ordinanza n. 21768 del 28/08/2019) “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista
l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo.
Più specificamente essa stabilisce che: “La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio
(desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza
n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U,
Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 – 01).”
Nel caso in esame vi è una sentenza di accertamento passata in giudicato. Invero, la giurisprudenza, nonostante la generica previsione dell'art 282 c.p.c. (che non precisa se siano provvisoriamente esecutive le sole sentenze di condanna), ha continuato a negare la natura di titolo esecutivo della sentenza di accertamento repuntando che “ essa, a differenza della sentenza di condanna, indica solo quale sia l'assetto di un dato rapporto giuridico in contestazione ma, non indica, a differenza di quest' ultima, l'ordine di adeguare la realtà di fatto all'assetto in essa sancito”.
Pertanto infondato è tale motivo di opposizione.
Quanto al secondo motivo, nel processo civile il divieto di decidere ultra (od extra) petita partium (ossia al di là delle richieste delle parti) costituisce un limite posto al potere decisionale del giudice. Ai sensi all'art. 112 c.p.c. il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre (o fuori) i limiti di essa, in applicazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
4 Più precisamente, per la giurisprudenza, il vizio sussiste allorché il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte dalle parti, oppure su questioni non costituenti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuisce alle parti un bene non richiesto, cioè non compreso neppure implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Al contrario, non ricorre tale vizio quando il giudice si limita a dare una qualificazione giuridica diversa al fatto oggetto del giudizio.
Nel caso in esame il G.L. ha indicato nel decreto ingiuntivo n°186/2024 del
06/02/2024 le generalità delle persone fisiche che rispondono del debito in quanto tali e non ha disposto qualcosa di mai richiesto.
Il ricorso va dunque rigettato e va dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n°186/2024 del 06/02/2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto così provvede:
a) rigetta il ricorso e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n°186/2024 del 06/02/2024
b) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1800,00 con attribuzione in solido.
Napoli, 14.4.25
Il Giudice
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