Articolo 59 bis del Codice delle assicurazioni private
Articolo 59Articolo 142
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23 aprile 2008
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30 giugno 2015
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16 giugno 2023
Art. 59-bis. (Estensione ad altri rami) 1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio dell'attivita' riassicurativa in uno o piu' rami vita o danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall' ((IVASS)) . Si applica l'articolo 59, comma 2.
(( 2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa da' prova di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' ed al Requisito Patrimoniale Minimo. )) (( 2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresi' presentare un programma di attivita' conforme all'articolo 59, comma 1, lettera d). )) 3. L' ((IVASS)) determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attivita'.
4. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesima.
(( 4-bis. Il provvedimento di estensione e' comunicato all'AEAP in conformita' all'articolo 59, comma 5-bis. ))
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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