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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 23/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1030/2020 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Paolo
Lepidi, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1030/2020 R.G., all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione a trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali, tra
(P.I. ), già in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Monica FAZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via S. Barnaba n. 30, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Sara PROIETTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tivoli, Via Antonio del Re n. 18, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Materia: Contratto di somministrazione – Cessione del credito
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte ex art. 127ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 15.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito Parte_1 Parte_2
ha adito l'intestato Tribunale per sentir condannare il al pagamento dei
[...] Controparte_1 seguenti importi: € 6.544,53 per sorte capitale;
€ 2.436,05 per interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 alla data del 20.7.2020 ed € 400,00 titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, alla stessa dovuti in virtù di contratto di cessione del credito concluso con il creditore cedente, EA RG S.p.a. e vantato dall'originario creditore in relazione a talune fatture scadute e non saldate dal in relazione a somministrazione. Controparte_1
B. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio l'ente convenuto eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda ex adverso proposta per
1 parcellizzazione della stessa in relazione allo stesso credito;
in via pregiudiziale, l'incompetenza del territoriale del Tribunale di Avezzano in favore del Foro di Roma in forza di accordo tra le parti nonché la nullità della domanda per genericità ed indeterminatezza del petitum; nel merito ha, invece, eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato in giudizio per inidoneità del sollecito di pagamento (inviato all'ente convenuto a mezzo PEC in data 6.6.2019) ad interrompere il decorso del termine prescrizionale della prescrizione, l'infondatezza del diritto di credito vantato da parte attrice in quanto già saldato nel periodo antecedente all'intervenuta cessione del credito ed anche relativo a consumi mai attivati,
l'infondatezza della richiesta di pagamento sia degli interessi moratori ed anatocistici poiché fondata su prospetti interni della banca. Quanto all'ulteriore somma richiesta in applicazione dell'art. 6, co. 2, del d.lgs.
n. 231/2002, ha sostenuto, oltre che l'insussistenza di un ritardo ascrivibile all'ente, anche l'errata interpretazione di tale disposizione, in quanto somma indicata a titolo di rimborso forfettario dei costi di recupero del credito in generale e non in relazione alle singole fatture.
C. A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il precedente magistrato, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di nullità della domanda avanzata dal e al contrario, la necessità di maggior approfondimento della questione di incompetenza territoriale CP_1 proposta dall'ente convenuto, ha rinviato la causa all'udienza cartolare del 19.10.2021. A seguito di mutamento della persona del magistrato assegnatario del ruolo, la causa è stata infine rinviata all'udienza del 15.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, trattenuta in decisione.
1. L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal è fondata per quanto Controparte_1 appresso.
Va innanzitutto premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nelle cause relative ai rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi da ritardato pagamento, il principio secondo cui la competenza territoriale per il quale criterio del “forum destinatae solutionis” spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che - secondo le norme di contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato – continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della L. 142/1990 e D.Lgs. 77/1995, in quanto, secondo la nuova normativa, al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente in base al mandato di pagamento. (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, 7.5.2012, Ord. 6882; Cass. Sez. 6 - 1, 12.2.2020, Ord. 3505).
Peraltro le norme di contabilità degli enti pubblici che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede della tesoreria dell'ente, pur valendo ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis anche in deroga alle regole dell'art. 1182 c.c. non rendono, tuttavia, tale foro esclusivo, né inderogabile (Cass. Sez. 3, 28.8.2003, Ord. 12289), ma esso rappresenta soltanto un foro concorrente con gli altri applicabili ai sensi degli artt. 19 e 20 del codice di procedura civile. (Cass. Sez. 3, 12.4.2005, Ord.
2 7514). Di conseguenza, la pubblica amministrazione convenuta che intende eccepire l'incompetenza del giudice adito ha l'onere di contestare l'individuazione del foro adito dall'attore, provvedendo ad indicarne puntualmente le specifiche ragioni giustificative (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 18.6.2020, Ord. 11781).
Tanto premesso va rilevato che, nel caso di specie, il ha eccepito Controparte_1
l'incompentenza per territorio (derogabile) dell'intestato Tribunale per violazione della clausola contenuta nell'art. 11 delle condizioni generali del contratto di fornitura elettrica originariamente sorto tra il e la CP_1 società EAElectrabel Elettricità S.p.A, società cedente il credito oggetto del presente giudizio alla banca attrice, il quale testualmente prevede: “Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente esclusivamente il foro di Roma.”
Deve, anzitutto, ritenersi che con la clausola in questione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 28 c.p.c., le parti contraenti, EAElectrabel Elettricità S.p.a. ed il , abbiano inequivocabilmente Controparte_1 inteso individuare un foro esclusivo, come espressamente indicato, e non già meramente concorrente (Cass.
Sez. 6 - 3, 6.10.2020, Ord. 21362).
In secondo luogo, certamente il convenuto può utilmente opporre detta eccezione all'attore cessionario in quanto eccezione opponibile all'originario creditore cedente (Cass. Sez. 3, 10.2.1995, n. 1499).
ha, a sua volta, eccepito che tale clausola avrebbe natura vessatoria e sarebbe da Parte_2 ritenersi nulla ai sensi dell'art. 1341 c.c. in quanto unilateralmente predisposta dalla cedente e non specificatamente approvata per iscritto dal . Controparte_1
Anzitutto va osservato come l'obbligo (meglio sarebbe l'onere) della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria sia rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (Cass. Sez. 3, 11.11.2015, n. 22984). Nel caso di specie seppure siano richiamate in blocco e promiscuamente clausole vessatorie e non, sussiste descrizione del contenuto dell'art. 11 del contratto (“legge regolatrice e foro di competenza”), del che ricorre specifica approvazione per iscritto di tale clausola.
Peraltro, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1341 c.c. suppone che si verta in ipotesi di contratto per adesione, del che la mera predisposizione da parte di uno dei contraenti del contenuto contrattuale è infatti, da tempo, ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità del tutto insufficiente a giustificare automaticamente l'applicazione della tutela apprestata dagli artt. 1341 e 1342 c.c.
E' stato infatti ritenuto in sostanza che, ai fini dell'applicazione delle norme di cui sopra, occorre che il regolamento contrattuale risulti predisposto per regolare una serie indefinita di rapporti. In altri termini, è necessario che la conclusione del contratto ad opera delle parti sia avvenuta senza possibilità di incidere sul regolamento contrattuale e, quindi, senza che rilevi la specificità della conclusione del contratto tra “quel
3 contraente” e “quel predisponente”, in quanto il primo ha solo la facoltà di scegliere se stipulare o meno il contratto.
Più precisamente, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la norma contenuta nell'art. 1341 c.c. “non è applicabile quando il contratto si sia formato attraverso una valutazione compiuta volta per volta dalle parti, si che il contenuto di esso rappresenti il risultato di trattative svolte tra le parti stesse per la composizione dei loro contrapposti interessi. Né, per configurare l'ipotesi prevista dalla norma, basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto di modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è necessario che lo schema sia predisposto, e le condizioni generali siano fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti”. (cfr. Cass., civ., n. 1343/1976). In senso non dissimile anche Cass., civ. n. 2294/2001 secondo cui
“i contratti cosiddetti per adesione, con riguardo ai quali l'art. 1341, comma 2 c.c. impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie ed onerose, sono quelli destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale ove predisposti da un contraente esplicante attività negoziale verso vari soggetti, sia anche da un punto di vista meramente formale, ove preordinati a mezzo di moduli e formulari utilizzabili in serie. Non vale, pertanto, a configurare l'ipotesi sub. art. 1341 c.c. il fatto che il contratto sia stato formulato da una sola delle parti negoziali in modo che l'altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco senza concorrere alla sua formazione, quando lo schema e le condizioni predisposte non siano destinate a servire ad una serie indefinita di rapporti.” Ancor più di recente Cass. Sez. 2, 4.1.2024, n.234 la quale ha statuito che “Per riconoscere l'esistenza dell'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'articolo 1341, comma 2, c.c. non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie;
ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento a un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.”
Passando ora all'esame della fattispecie che ci occupa, nella prima pagina del contratto di fornitura allegato in atti (cfr. doc. all. n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta) testualmente si legge: “In riferimento agli accordi intercorsi ed ai consumi da Voi comunicati, siamo lieti di sottoporVi la nostra migliore offerta per la fornitura di energia elettrica per i punti di fornitura riportati nelle tabelle n. 1 e 2 dell'allegato n. 1 “Punti di prelievo e tabelle prezzi”. A ciò segue, inoltre, l'allegazione da parte della società predisponente di specifici documenti (Allegato 1 Punti di prelievo e tabelle orezzi;
Allegato 2 Condizioni Generali
4 ; Allegato 3 Mandati;
Allegato 4 Note Informative;
Allegato 5 Domiciliazione Bancaria;
Allegato 6
Autocertificazione Scadenze Contratto precedente;
Allegato 7 Scheda Identificativa Cliente;
Allegato 8
Recesso dal Contratto di fornitura di energia elettrica). A ben vedere, si tratta di previsioni che evidenziano come la conclusione del contratto tra la società cedente EAElectrabel Elettricità S.p..A. ed il CP_1
sia stata oggetto di trattativa con la conseguenza che, alla luce delle sovra esposte considerazioni,
[...] la sottoscrizione dello stesso non può che collocarsi al di fuori dell'ambito delle fattispecie di cui agli artt.
1341 e 1342 c.c., mancando, nella specie, il presupposto della predisposizione del regolamento contrattuale per la disciplina di una serie indefinita di rapporti nei quali la stipulazione del contratto avviene in funzione della mera acquisizione dell'utilità o del bene dedotto nello stesso. A nulla rileverebbe che il contratto rechi, in effetti, specifica sottoscrizione potendo essere ciò dovuto ad un errore di diritto delle parti o dall'intenzione, comunque, di assicurare nella maniera più intensa il prodursi degli effetti divisati.
2. In base alle considerazioni che precedono, deve, quindi, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma.
3. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, al valore medio secondo lo scaglione di valore per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la propria incompetenza in favore del Tribunale Ordinario di Roma;
ASSEGNA alle parti termine perentorio di due mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente.
CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
, che liquida in complessivi € 3.235,00 oltre rimborso forfettario (15%), rivalsa Controparte_1
CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge.
Si comunichi.
Avezzano, 23 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Paolo
Lepidi, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1030/2020 R.G., all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione a trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali, tra
(P.I. ), già in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Monica FAZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via S. Barnaba n. 30, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Sara PROIETTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tivoli, Via Antonio del Re n. 18, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Materia: Contratto di somministrazione – Cessione del credito
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte ex art. 127ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 15.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito Parte_1 Parte_2
ha adito l'intestato Tribunale per sentir condannare il al pagamento dei
[...] Controparte_1 seguenti importi: € 6.544,53 per sorte capitale;
€ 2.436,05 per interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 alla data del 20.7.2020 ed € 400,00 titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, alla stessa dovuti in virtù di contratto di cessione del credito concluso con il creditore cedente, EA RG S.p.a. e vantato dall'originario creditore in relazione a talune fatture scadute e non saldate dal in relazione a somministrazione. Controparte_1
B. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio l'ente convenuto eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda ex adverso proposta per
1 parcellizzazione della stessa in relazione allo stesso credito;
in via pregiudiziale, l'incompetenza del territoriale del Tribunale di Avezzano in favore del Foro di Roma in forza di accordo tra le parti nonché la nullità della domanda per genericità ed indeterminatezza del petitum; nel merito ha, invece, eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato in giudizio per inidoneità del sollecito di pagamento (inviato all'ente convenuto a mezzo PEC in data 6.6.2019) ad interrompere il decorso del termine prescrizionale della prescrizione, l'infondatezza del diritto di credito vantato da parte attrice in quanto già saldato nel periodo antecedente all'intervenuta cessione del credito ed anche relativo a consumi mai attivati,
l'infondatezza della richiesta di pagamento sia degli interessi moratori ed anatocistici poiché fondata su prospetti interni della banca. Quanto all'ulteriore somma richiesta in applicazione dell'art. 6, co. 2, del d.lgs.
n. 231/2002, ha sostenuto, oltre che l'insussistenza di un ritardo ascrivibile all'ente, anche l'errata interpretazione di tale disposizione, in quanto somma indicata a titolo di rimborso forfettario dei costi di recupero del credito in generale e non in relazione alle singole fatture.
C. A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il precedente magistrato, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di nullità della domanda avanzata dal e al contrario, la necessità di maggior approfondimento della questione di incompetenza territoriale CP_1 proposta dall'ente convenuto, ha rinviato la causa all'udienza cartolare del 19.10.2021. A seguito di mutamento della persona del magistrato assegnatario del ruolo, la causa è stata infine rinviata all'udienza del 15.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, trattenuta in decisione.
1. L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal è fondata per quanto Controparte_1 appresso.
Va innanzitutto premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nelle cause relative ai rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi da ritardato pagamento, il principio secondo cui la competenza territoriale per il quale criterio del “forum destinatae solutionis” spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che - secondo le norme di contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato – continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della L. 142/1990 e D.Lgs. 77/1995, in quanto, secondo la nuova normativa, al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente in base al mandato di pagamento. (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, 7.5.2012, Ord. 6882; Cass. Sez. 6 - 1, 12.2.2020, Ord. 3505).
Peraltro le norme di contabilità degli enti pubblici che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede della tesoreria dell'ente, pur valendo ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis anche in deroga alle regole dell'art. 1182 c.c. non rendono, tuttavia, tale foro esclusivo, né inderogabile (Cass. Sez. 3, 28.8.2003, Ord. 12289), ma esso rappresenta soltanto un foro concorrente con gli altri applicabili ai sensi degli artt. 19 e 20 del codice di procedura civile. (Cass. Sez. 3, 12.4.2005, Ord.
2 7514). Di conseguenza, la pubblica amministrazione convenuta che intende eccepire l'incompetenza del giudice adito ha l'onere di contestare l'individuazione del foro adito dall'attore, provvedendo ad indicarne puntualmente le specifiche ragioni giustificative (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 18.6.2020, Ord. 11781).
Tanto premesso va rilevato che, nel caso di specie, il ha eccepito Controparte_1
l'incompentenza per territorio (derogabile) dell'intestato Tribunale per violazione della clausola contenuta nell'art. 11 delle condizioni generali del contratto di fornitura elettrica originariamente sorto tra il e la CP_1 società EAElectrabel Elettricità S.p.A, società cedente il credito oggetto del presente giudizio alla banca attrice, il quale testualmente prevede: “Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente esclusivamente il foro di Roma.”
Deve, anzitutto, ritenersi che con la clausola in questione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 28 c.p.c., le parti contraenti, EAElectrabel Elettricità S.p.a. ed il , abbiano inequivocabilmente Controparte_1 inteso individuare un foro esclusivo, come espressamente indicato, e non già meramente concorrente (Cass.
Sez. 6 - 3, 6.10.2020, Ord. 21362).
In secondo luogo, certamente il convenuto può utilmente opporre detta eccezione all'attore cessionario in quanto eccezione opponibile all'originario creditore cedente (Cass. Sez. 3, 10.2.1995, n. 1499).
ha, a sua volta, eccepito che tale clausola avrebbe natura vessatoria e sarebbe da Parte_2 ritenersi nulla ai sensi dell'art. 1341 c.c. in quanto unilateralmente predisposta dalla cedente e non specificatamente approvata per iscritto dal . Controparte_1
Anzitutto va osservato come l'obbligo (meglio sarebbe l'onere) della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria sia rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (Cass. Sez. 3, 11.11.2015, n. 22984). Nel caso di specie seppure siano richiamate in blocco e promiscuamente clausole vessatorie e non, sussiste descrizione del contenuto dell'art. 11 del contratto (“legge regolatrice e foro di competenza”), del che ricorre specifica approvazione per iscritto di tale clausola.
Peraltro, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1341 c.c. suppone che si verta in ipotesi di contratto per adesione, del che la mera predisposizione da parte di uno dei contraenti del contenuto contrattuale è infatti, da tempo, ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità del tutto insufficiente a giustificare automaticamente l'applicazione della tutela apprestata dagli artt. 1341 e 1342 c.c.
E' stato infatti ritenuto in sostanza che, ai fini dell'applicazione delle norme di cui sopra, occorre che il regolamento contrattuale risulti predisposto per regolare una serie indefinita di rapporti. In altri termini, è necessario che la conclusione del contratto ad opera delle parti sia avvenuta senza possibilità di incidere sul regolamento contrattuale e, quindi, senza che rilevi la specificità della conclusione del contratto tra “quel
3 contraente” e “quel predisponente”, in quanto il primo ha solo la facoltà di scegliere se stipulare o meno il contratto.
Più precisamente, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la norma contenuta nell'art. 1341 c.c. “non è applicabile quando il contratto si sia formato attraverso una valutazione compiuta volta per volta dalle parti, si che il contenuto di esso rappresenti il risultato di trattative svolte tra le parti stesse per la composizione dei loro contrapposti interessi. Né, per configurare l'ipotesi prevista dalla norma, basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto di modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è necessario che lo schema sia predisposto, e le condizioni generali siano fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti”. (cfr. Cass., civ., n. 1343/1976). In senso non dissimile anche Cass., civ. n. 2294/2001 secondo cui
“i contratti cosiddetti per adesione, con riguardo ai quali l'art. 1341, comma 2 c.c. impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie ed onerose, sono quelli destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale ove predisposti da un contraente esplicante attività negoziale verso vari soggetti, sia anche da un punto di vista meramente formale, ove preordinati a mezzo di moduli e formulari utilizzabili in serie. Non vale, pertanto, a configurare l'ipotesi sub. art. 1341 c.c. il fatto che il contratto sia stato formulato da una sola delle parti negoziali in modo che l'altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco senza concorrere alla sua formazione, quando lo schema e le condizioni predisposte non siano destinate a servire ad una serie indefinita di rapporti.” Ancor più di recente Cass. Sez. 2, 4.1.2024, n.234 la quale ha statuito che “Per riconoscere l'esistenza dell'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'articolo 1341, comma 2, c.c. non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie;
ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento a un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.”
Passando ora all'esame della fattispecie che ci occupa, nella prima pagina del contratto di fornitura allegato in atti (cfr. doc. all. n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta) testualmente si legge: “In riferimento agli accordi intercorsi ed ai consumi da Voi comunicati, siamo lieti di sottoporVi la nostra migliore offerta per la fornitura di energia elettrica per i punti di fornitura riportati nelle tabelle n. 1 e 2 dell'allegato n. 1 “Punti di prelievo e tabelle prezzi”. A ciò segue, inoltre, l'allegazione da parte della società predisponente di specifici documenti (Allegato 1 Punti di prelievo e tabelle orezzi;
Allegato 2 Condizioni Generali
4 ; Allegato 3 Mandati;
Allegato 4 Note Informative;
Allegato 5 Domiciliazione Bancaria;
Allegato 6
Autocertificazione Scadenze Contratto precedente;
Allegato 7 Scheda Identificativa Cliente;
Allegato 8
Recesso dal Contratto di fornitura di energia elettrica). A ben vedere, si tratta di previsioni che evidenziano come la conclusione del contratto tra la società cedente EAElectrabel Elettricità S.p..A. ed il CP_1
sia stata oggetto di trattativa con la conseguenza che, alla luce delle sovra esposte considerazioni,
[...] la sottoscrizione dello stesso non può che collocarsi al di fuori dell'ambito delle fattispecie di cui agli artt.
1341 e 1342 c.c., mancando, nella specie, il presupposto della predisposizione del regolamento contrattuale per la disciplina di una serie indefinita di rapporti nei quali la stipulazione del contratto avviene in funzione della mera acquisizione dell'utilità o del bene dedotto nello stesso. A nulla rileverebbe che il contratto rechi, in effetti, specifica sottoscrizione potendo essere ciò dovuto ad un errore di diritto delle parti o dall'intenzione, comunque, di assicurare nella maniera più intensa il prodursi degli effetti divisati.
2. In base alle considerazioni che precedono, deve, quindi, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma.
3. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, al valore medio secondo lo scaglione di valore per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la propria incompetenza in favore del Tribunale Ordinario di Roma;
ASSEGNA alle parti termine perentorio di due mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente.
CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
, che liquida in complessivi € 3.235,00 oltre rimborso forfettario (15%), rivalsa Controparte_1
CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge.
Si comunichi.
Avezzano, 23 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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