Articolo 8 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401
Articolo 7 bis 1Articolo 8
Versione
21 ottobre 2001
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Versione
6 aprile 2007
Art. 8-bis. (Casi di giudizio direttissimo). 1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, (( nell'articolo 6-ter )) e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Entrata in vigore il 6 aprile 2007
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