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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/05/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 451/2022 R.G. di appello alla sentenza n. 1424/2022 del
Tribunale di Taranto pubblicata il 26.05.2022, pendente tra domiciliato in Taranto presso l'Avv. Raffaele Chirico dal quale è Parte_1
rappresentato e difeso;
appellante e
domiciliato in Laterza (TA) presso l'Avv. Graziano Controparte_1
Perrone dal quale è rappresentato e difeso;
appellato
All'udienza del 14.02.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da atto di appello e da comparsa di risposta ai quali si rinvia e qui da intendersi richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25.11.2022 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1424/2022 del 26/05/2022 mediante cui il Tribunale di Taranto aveva definitivamente accolto l'opposizione all'espropriazione immobiliare iscritta al n. 544/2014 R.G.E. spiegata (ex art. 615 co. 2 c.p.c.) nei suoi confronti da
[...]
, e dichiarato l'insussistenza del diritto del di procedere ad CP_1 Pt_1
esecuzione forzata nei confronti del in relazione ai crediti dedotti in giudizio, CP_1
con compensazione delle spese di lite. All'esito della fase cautelare, il pignoramento era stato precedentemente sospeso con provvedimento del G.E. reso in data 19.10.2015.
Con la proposta impugnazione l'appellante ha sostanzialmente reiterato in questa sede le eccezioni già rassegnate innanzi al Tribunale, lamentando nell'ordine: a) l'omessa acquisizione da parte del giudice di prime cure del fascicolo relativo alla procedura esecutiva opposta, indispensabile, a suo dire, al reperimento degli elementi necessari a dirimere le questioni sollevate dalle parti nel corso del processo;
b) la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario AL UD, parte intervenuta nel procedimento espropriativo in qualità di creditore del debitore esecutato , e che avrebbe, per tale ragione, dovuto partecipare Controparte_1
anche al giudizio di opposizione;
c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 158 c.p.c. in relazione ai vizi inerenti alla costituzione del giudice naturale precostituito per legge essendo stato il giudice assegnatario della causa sostituito in violazione dell'art. 174
c.p.c. ; d) l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ex artt. 300 - 305 c.p.c., a seguito di morte dell'Avv. (figlio di , sostituitosi in qualità Controparte_2 CP_1
di creditore (creditor creditoris) del nella pretesa da quest'ultimo vantata nei Pt_1
confronti del padre , credito in forza della quale l'odierno appellante CP_1
aveva agito in via esecutiva;
e) l'errata valutazione e il difetto di motivazione da parte del Tribunale, avendo il primo giudice ritenuto che i crediti vantati da Parte_1
nei confronti di fossero venuti meno in seguito alla loro Controparte_1
assegnazione ad altro creditore pignorante ( ), come da provvedimento Controparte_2
del 25.11.2014 emesso dal G.E. della procedura esecutiva presso terzi n. 5425/2014
RGE, pur senza il consenso dell'originario creditore ed in violazione degli artt. 1197
c.c. e 1277 c.c., ovvero in assenza di specifica domanda di sostituzione formulata dall'Avv. , ai sensi dell'art. 511 c.p.c.; f) l'infondatezza della declaratoria di CP_1
inammissibilità del giuramento decisorio deferito dal al , ex art. 2736 Pt_1 CP_1
c.c., richiesta reiterata anche in secondo grado;
g) l'improcedibilità dell'opposizione per difetto di jus postulandi dell'Avv. Graziano Perrone, difensore di parte opponente.
Costituitosi con comparsa di risposta depositata in data 28.03.2023, l'appellato ha concluso per l'infondatezza del gravame e la conferma della sentenza appellata, preliminarmente deducendo, in ordine all'asserito difetto di contradditorio, che
AL UD non avrebbe comunque avuto più alcun interesse a partecipare al presente giudizio, essendo stata ormai interamente soddisfatta.
A seguito di sospensione del processo conseguente a istanza di ricusazione presentata il
10.01.2024 dal difensore di parte appellante, giusta declaratoria di inammissibilità della predetta istanza resa nell'ambito dell'incardinato sub - procedimento con ordinanza collegiale del 22.02.2024, il giudizio veniva riassunto con ricorso depositato il
17.05.2024 e notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. In data 12.02.2025, veniva depositato nel fascicolo telematico della causa, a cura dell'appellato, dichiarazione di rinuncia alla procedura esecutiva n. 544/14 R.G.E., sottoscritta dal creditore procedente , con contestuale ordinanza di Parte_1
estinzione del pignoramento.
Alla successiva udienza del 14.02.2025, precisate le conclusioni da parte appellata, come in verbale riportate, la Corte riservava la decisione con la concessione dei termini ordinari per il deposito di conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c., ad oggi inutilmente decorsi, non avendo nessuna delle parti provveduto al deposito degli atti difensivi finali.
Preliminarmente si deve rilevare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dello appello e dell'opposizione all'esecuzione.
Si ribadisce che l'appellato ha prodotto in copia in data 12.02.2025 l'ordinanza dello
11.02.2025 con cui il giudice dell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 544/2014 RGE del Tribunale di Taranto, esecuzione per la quale il aveva subito l'opposizione ex Pt_1
art. 615 c. II c.p.c. proposta da , è stata estinta per rinuncia del CP_1 CP_1
creditore procedente, cioè del Pt_1
Tale situazione sopravvenuta e attinente ad una condizione dell'azione (interesse ad agire), dunque documentabile in appello, non è motivo di cessazione dalla materia del contendere in quanto questa, pur presupponendo anch'essa il venir meno della ragione della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a continuare il giudizio, postula comunque una richiesta concorde delle parti processuali e l'accordo tra le stesse circa l'intervenuto mutamento della situazione oggetto della controversia (in tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. II
29.07.2021 n. 21757), Cass. civ. sent. 15 marzo 2005, n. 5607) che nel caso in esame non vi sono.
La rinuncia da parte del all'esecuzione immobiliare, della cui legittimità si Pt_1 controverte con l'opposizione ex art. 615 c. II c.p.c. proposta dal , tuttavia, ha CP_1
fatto venir meno ogni interesse alla decisione in ordine alla fondatezza o meno della opposizione e alla legittimità dell'esecuzione immobiliare intrapresa dal ogni Pt_1 interesse del alla decisione di legittimità dell'esecuzione e alla decisione dello Pt_1
appello.
Considerato che
l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della domanda ma fino al momento della decisione (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I
22.10.2018 n. 26641, Cass. civ. sez. lav. 13.07.2009 n. 16341, Cass. civ. sez. I 6.12.2006 n. 26171), il suo venir meno costituisce motivo di sopravvenuta carenza di interesse, dunque di inammissibilità sopravvenuta dell'appello.
Resta assorbita ogni altra questione, in ragione del principio della ragione più liquida e di quello della prevalenza (ex art. 276 co. 2 c.p.c.) delle questioni di pregiudiziali di rito rispetto a quelle attinenti al merito della controversia.
Essendo l'inammissibilità della domanda (per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire) e dell'appello effetto della condotta dell'appellante avendo questo Parte_1 con l'appello chiesto di rigettare l'opposizione all'esecuzione sul presupposto della legittimità della stessa e poi deciso di rinunciare all'esecuzione, essendo l'appello da definire con una decisione di inammissibilità sfavorevole al questo va ritenuto Pt_1
soccombente ex art. 91 c.p.c. e condannato al rimborso delle spese di lite di appello in favore del , spese da liquidare nella misura prossima ai minimi di cui al DM CP_1
10.03.2014 n. 55 per la non complessità delle questioni trattate.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello consegue l'obbligo dell'appellante al versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 (per l'attestazione dei presupposti per il pagamento di detto importo ulteriore anche in caso di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, cfr. Cass. civ. sez. un. 20.02.2020 n.4315).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 1424/2022 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione notificato il 25.11.2022, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio d'appello che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dott.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 451/2022 R.G. di appello alla sentenza n. 1424/2022 del
Tribunale di Taranto pubblicata il 26.05.2022, pendente tra domiciliato in Taranto presso l'Avv. Raffaele Chirico dal quale è Parte_1
rappresentato e difeso;
appellante e
domiciliato in Laterza (TA) presso l'Avv. Graziano Controparte_1
Perrone dal quale è rappresentato e difeso;
appellato
All'udienza del 14.02.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da atto di appello e da comparsa di risposta ai quali si rinvia e qui da intendersi richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25.11.2022 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1424/2022 del 26/05/2022 mediante cui il Tribunale di Taranto aveva definitivamente accolto l'opposizione all'espropriazione immobiliare iscritta al n. 544/2014 R.G.E. spiegata (ex art. 615 co. 2 c.p.c.) nei suoi confronti da
[...]
, e dichiarato l'insussistenza del diritto del di procedere ad CP_1 Pt_1
esecuzione forzata nei confronti del in relazione ai crediti dedotti in giudizio, CP_1
con compensazione delle spese di lite. All'esito della fase cautelare, il pignoramento era stato precedentemente sospeso con provvedimento del G.E. reso in data 19.10.2015.
Con la proposta impugnazione l'appellante ha sostanzialmente reiterato in questa sede le eccezioni già rassegnate innanzi al Tribunale, lamentando nell'ordine: a) l'omessa acquisizione da parte del giudice di prime cure del fascicolo relativo alla procedura esecutiva opposta, indispensabile, a suo dire, al reperimento degli elementi necessari a dirimere le questioni sollevate dalle parti nel corso del processo;
b) la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario AL UD, parte intervenuta nel procedimento espropriativo in qualità di creditore del debitore esecutato , e che avrebbe, per tale ragione, dovuto partecipare Controparte_1
anche al giudizio di opposizione;
c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 158 c.p.c. in relazione ai vizi inerenti alla costituzione del giudice naturale precostituito per legge essendo stato il giudice assegnatario della causa sostituito in violazione dell'art. 174
c.p.c. ; d) l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ex artt. 300 - 305 c.p.c., a seguito di morte dell'Avv. (figlio di , sostituitosi in qualità Controparte_2 CP_1
di creditore (creditor creditoris) del nella pretesa da quest'ultimo vantata nei Pt_1
confronti del padre , credito in forza della quale l'odierno appellante CP_1
aveva agito in via esecutiva;
e) l'errata valutazione e il difetto di motivazione da parte del Tribunale, avendo il primo giudice ritenuto che i crediti vantati da Parte_1
nei confronti di fossero venuti meno in seguito alla loro Controparte_1
assegnazione ad altro creditore pignorante ( ), come da provvedimento Controparte_2
del 25.11.2014 emesso dal G.E. della procedura esecutiva presso terzi n. 5425/2014
RGE, pur senza il consenso dell'originario creditore ed in violazione degli artt. 1197
c.c. e 1277 c.c., ovvero in assenza di specifica domanda di sostituzione formulata dall'Avv. , ai sensi dell'art. 511 c.p.c.; f) l'infondatezza della declaratoria di CP_1
inammissibilità del giuramento decisorio deferito dal al , ex art. 2736 Pt_1 CP_1
c.c., richiesta reiterata anche in secondo grado;
g) l'improcedibilità dell'opposizione per difetto di jus postulandi dell'Avv. Graziano Perrone, difensore di parte opponente.
Costituitosi con comparsa di risposta depositata in data 28.03.2023, l'appellato ha concluso per l'infondatezza del gravame e la conferma della sentenza appellata, preliminarmente deducendo, in ordine all'asserito difetto di contradditorio, che
AL UD non avrebbe comunque avuto più alcun interesse a partecipare al presente giudizio, essendo stata ormai interamente soddisfatta.
A seguito di sospensione del processo conseguente a istanza di ricusazione presentata il
10.01.2024 dal difensore di parte appellante, giusta declaratoria di inammissibilità della predetta istanza resa nell'ambito dell'incardinato sub - procedimento con ordinanza collegiale del 22.02.2024, il giudizio veniva riassunto con ricorso depositato il
17.05.2024 e notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. In data 12.02.2025, veniva depositato nel fascicolo telematico della causa, a cura dell'appellato, dichiarazione di rinuncia alla procedura esecutiva n. 544/14 R.G.E., sottoscritta dal creditore procedente , con contestuale ordinanza di Parte_1
estinzione del pignoramento.
Alla successiva udienza del 14.02.2025, precisate le conclusioni da parte appellata, come in verbale riportate, la Corte riservava la decisione con la concessione dei termini ordinari per il deposito di conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c., ad oggi inutilmente decorsi, non avendo nessuna delle parti provveduto al deposito degli atti difensivi finali.
Preliminarmente si deve rilevare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dello appello e dell'opposizione all'esecuzione.
Si ribadisce che l'appellato ha prodotto in copia in data 12.02.2025 l'ordinanza dello
11.02.2025 con cui il giudice dell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 544/2014 RGE del Tribunale di Taranto, esecuzione per la quale il aveva subito l'opposizione ex Pt_1
art. 615 c. II c.p.c. proposta da , è stata estinta per rinuncia del CP_1 CP_1
creditore procedente, cioè del Pt_1
Tale situazione sopravvenuta e attinente ad una condizione dell'azione (interesse ad agire), dunque documentabile in appello, non è motivo di cessazione dalla materia del contendere in quanto questa, pur presupponendo anch'essa il venir meno della ragione della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a continuare il giudizio, postula comunque una richiesta concorde delle parti processuali e l'accordo tra le stesse circa l'intervenuto mutamento della situazione oggetto della controversia (in tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. II
29.07.2021 n. 21757), Cass. civ. sent. 15 marzo 2005, n. 5607) che nel caso in esame non vi sono.
La rinuncia da parte del all'esecuzione immobiliare, della cui legittimità si Pt_1 controverte con l'opposizione ex art. 615 c. II c.p.c. proposta dal , tuttavia, ha CP_1
fatto venir meno ogni interesse alla decisione in ordine alla fondatezza o meno della opposizione e alla legittimità dell'esecuzione immobiliare intrapresa dal ogni Pt_1 interesse del alla decisione di legittimità dell'esecuzione e alla decisione dello Pt_1
appello.
Considerato che
l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della domanda ma fino al momento della decisione (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I
22.10.2018 n. 26641, Cass. civ. sez. lav. 13.07.2009 n. 16341, Cass. civ. sez. I 6.12.2006 n. 26171), il suo venir meno costituisce motivo di sopravvenuta carenza di interesse, dunque di inammissibilità sopravvenuta dell'appello.
Resta assorbita ogni altra questione, in ragione del principio della ragione più liquida e di quello della prevalenza (ex art. 276 co. 2 c.p.c.) delle questioni di pregiudiziali di rito rispetto a quelle attinenti al merito della controversia.
Essendo l'inammissibilità della domanda (per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire) e dell'appello effetto della condotta dell'appellante avendo questo Parte_1 con l'appello chiesto di rigettare l'opposizione all'esecuzione sul presupposto della legittimità della stessa e poi deciso di rinunciare all'esecuzione, essendo l'appello da definire con una decisione di inammissibilità sfavorevole al questo va ritenuto Pt_1
soccombente ex art. 91 c.p.c. e condannato al rimborso delle spese di lite di appello in favore del , spese da liquidare nella misura prossima ai minimi di cui al DM CP_1
10.03.2014 n. 55 per la non complessità delle questioni trattate.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello consegue l'obbligo dell'appellante al versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 (per l'attestazione dei presupposti per il pagamento di detto importo ulteriore anche in caso di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, cfr. Cass. civ. sez. un. 20.02.2020 n.4315).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 1424/2022 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione notificato il 25.11.2022, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio d'appello che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dott.ssa Anna Maria Marra