Decreto cautelare 2 maggio 2025
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00805/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2025, proposto dal sig. LA RI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Samuele Miedico e Federica Castello, con domicilio digitale come da Registri pec di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento prot. n .0001422 del 24.03.2025, notificato in data 28.03.2025, avente ad oggetto “ Assistente della Polizia di Stato Pilota LA MIRISOLA. Selezione di personale della Polizia di Stato per la frequenza del 18° corso di formazione basica per piloti di aereo. Sentenza del TAR per il Lazio - Roma n. 4255/2025 pubblicata in data 26/2/2025. Accoglimento del ricorso e parere di non impugnazione dell’Avvocatura dello Stato ”, con il quale veniva rilasciato dalla Commissione Tecnica il brevetto di Pilota di Aereo della Polizia di Stato e comunicato al ricorrente di produrre istanza di trasferimento presso il Reparto Volo prescelto in sede di selezione del corso;
- del provvedimento n.300/REPSPEC/2/7279 U/2025 del 18.04.2025, notificato in data 19 aprile 2025, avente ad oggetto “ Istanza di riesame in autotutela - istanza di trasferimento del sig. LA MIRISOLA Assistente specialista della Polizia di Stato presso il Reparto Volo della Polizia di Stato originariamente prescelto in sede di selezione per il 18° corso di formazione basica per piloti di aereo ”, con il quale non veniva accolta la richiesta di riesame del ricorrente confermando la produzione dell’istanza di trasferimento entro il 28.04.2025;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa ER LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, Assistente della Polizia di Stato in servizio, dal 2018, presso il 5° Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria, quale premessa fattuale della domanda di annullamento ivi spiegata, ha rappresentato di essere stato ammesso, per effetto dei pronunciamenti del T.A.R. Lazio, Roma (ordinanza cautelare di accoglimento n. 140/2024 e sentenza n. 4255/2025), in posizione di soprannumero al 18° corso di formazione basica per piloti di aereo della Polizia di Stato, riservato a quattro (n. 4) unità da assegnare al 1° Reparto volo di Pratica di Mare (RM).
1.1 Concluso, con esito favorevole, il Corso ed ottenuto il brevetto di Pilota di Aereo della Polizia di Stato, il ricorrente, con il provvedimento prot. n. 0001422 del 24.03.2025, a firma del Direttore del Servizio Reparti Speciali presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, veniva invitato a presentare istanza di trasferimento presso il Reparto Volo della Polizia di Stato indicato in sede di domanda di partecipazione al Corso (Pratica di Mare – Roma).
1.2 Ritenendo che siffatta istanza di trasferimento non fosse dovuta, avendo lo stesso partecipato al Corso in posizione di soprannumero, con conseguente esubero di personale presso il Reparto di destinazione (4 +1), ed essendovi, per converso, una carenza di Piloti di Aereo presso il Reparto di appartenenza (Reggio Calabria), il ricorrente presentava richiesta di riesame e, in attesa di riscontro, veniva collocato presso l’ Ufficio Specialisti della sede di Reggio Calabria.
1.3 Con nota n. 300/REPSPEC/2/7279 U/2025 del 18.04.2025, il predetto Direttore del Servizio comunicava il rigetto dell’istanza di riesame, ribadendo che, come previsto nel bando di selezione, il ricorrente avrebbe dovuto sollecitamente produrre istanza di trasferimento presso il Reparto Volo di Pratica di Mare, significando che siffatta istanza avrebbe dovuto essere presentata entro la data del 28 aprile 2025.
Effettivamente, in data 28.04.2025, l’interessato presentava l’istanza di trasferimento in contestazione, con espressa riserva di impugnazione.
2. Fatta questa premessa, l’odierno ricorrente ha, dunque, contestato la legittimità degli atti in epigrafe indicati, sulla scorta dei motivi di diritto appresso sintetizzati.
“1 . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 9 E 10 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA’,TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, SVIAMENTO DI POTERE, INGIUSTIZIA MANIFESTA; LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA S.A. 3/79; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONANDAMENTO, IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, ADEGUATEZZA, PROPORZIONALITÀ E TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO ”;
L’assegnazione del ricorrente presso il Reparto Volo della Polizia di Stato di Pratica di Mare, ribadita in sede di rigetto dell’istanza di riesame, sarebbe affetta da grave deficit istruttorio e motivazionale, ponendosi in contrasto con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e, quindi, della proficua gestione del proprio personale.
Ciò nella misura in cui, essendo stato ammesso, in conseguenza dell’illegittimo agere pubblico , in soprannumero al 18° corso di formazione basica per piloti di aereo, il ricorrente sarebbe stato “costretto” a chiedere il trasferimento “a domanda” presso una sede di destinazione - Pratica di Mare - che vede un surplus di piloti, ben cinque, a fronte dei quattro programmati in occasione dell’indizione della selezione; sarebbe stato così sottratto ad un Reparto di provenienza – Reggio Calabria, che è sede di aereo – del tutto carente di siffatta professionalità e, comunque, afflitto da una gravissima carenza di personale pilota (al momento della proposizione del ricorso vi sarebbe un solo pilota operativo ) .
Tale illogica pretesa di assegnazione presso il Reparto di Pratica di Mare determinerebbe, nel contempo, una immotivata frustrazione della professionalità acquisita dal ricorrente, oltre che una grave compromissione delle sue esigenze familiari, costituendo egli il punto di riferimento per l’assistenza della madre anziana, residente in [...]ed affetta da un grave quadro clinico cronico-degenerativo. Ne conseguirebbe, altresì, l’inaccettabile frustrazione del legittimo affidamento dell’interessato alla permanenza presso una sede di servizio che gli consentirebbe di consolidare professionalità acquisita (una sede, quella di Reggio Calabria, laddove, all’indomani del superamento del Corso, era stato inserito, per un solo giorno, con le mansioni di assistente pilota , salvo poi essere restituito all’Ufficio Specialisti ).
Ad aggravare la lesione della professionalità e dell’affidamento del ricorrente, si aggiungerebbe il mancato avvio dello stesso alla seconda fase del percorso operativo, consistente nell’addestramento tecnico-pratico presso un Reparto Volo della Polizia di Stato , giacché, per come previsto dalla Direttiva S.A. 3/79 del Servizio Aereo della Pubblica Sicurezza, tra la prima fase del corso (presso la Scuola di Volo di Latina) e la seconda fase (presso i Reparti Volo operativi) non devono esservi interruzioni temporali, al fine di garantire la continuità formativa, la massima efficacia addestrativa e la tempestiva immissione in servizio di personale altamente qualificato.
Sotto questo profilo, quindi, il ricorrente sarebbe stato discriminato rispetto agli altri colleghi che hanno partecipato e superato il medesimo corso di formazione.
- “2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PERENTORIETÀ DEI TERMINI PROCEDIMENTALI; DECADENZA DEL POTERE AMMINISTRATIVO ”;
In via subordinata rispetto alle superiori censure, il ricorrente ha inoltre dedotto la pretesa consumazione del potere, da parte dell’amministrazione, di imporgli la presentazione di una istanza di trasferimento a domanda presso la sede di destinazione.
Ed invero, in sede di presentazione della domanda di partecipazione al Corso, il ricorrente si era impegnato a presentare la domanda di trasferimento presso il Reparto di destinazione, ossia Pratica di Mare, non già al momento del conseguimento del brevetto, bensì all’atto dell’avvio al corso di pilota di aereo della Polizia di Stato (così nella domanda di partecipazione, in atti). Tuttavia, tale impegno non è stato onorato e, malgrado ciò, l’amministrazione lo ha comunque ammesso al Corso, conferendogli, all’esito, il brevetto. La mancata reazione a fronte dell’inottemperanza all’impegno assunto dal ricorrente in sede di istanza di partecipazione al Corso, avrebbe determinato la decadenza dell’amministrazione dal potere di imporgli, comunque, la presentazione di domanda di trasferimento, una volta conseguito il brevetto di pilota, con conseguente consolidamento della posizione di legittimo affidamento alla permanenza presso la sede di servizio di Reggio Calabria.
3. Il Ministero dell’Interno, inizialmente costituitosi con atto di mera forma, nel prosieguo del giudizio ha resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
4. Con ordinanza n. 75 del 22.05.2025, non appellata, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, previa valutazione dell’insussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora .
5. In data 16.10.2025, il ricorrente ha prodotto memoria conclusiva, preceduta dal deposito (in data 8/10/2025) di documentazione, nel corpo della quale ha ribadito:
- la pretesa inesistenza di qualsivoglia concreta esigenza di servizio che imponga il suo allontanamento dal 5° Reparto Volo di Reggio Calabria, laddove vi sarebbe, tuttora, carente di personale Pilota. Ciò viepiù in ragione del prossimo superamento, con decorrenza dal dicembre del 2025, della distinzione funzionale tra “ piloti di elicotteri ” e “ piloti di aerei ”, per come previsto dal Decreto del Capo della Polizia del 28 giugno 2022, concernente l’adozione dell’“ Atto Ordinativo Unico degli Uffici Periferici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ”. Di talchè ben potrebbero essere assegnati piloti di aeroplano anche a Reparti di Volo provvisti elicotteri ma non di aeromobili ad ala fissa;
- l’esubero di personale con la qualifica di pilota presso la sede di Pratica di Mare, per come riconosciuto dal Dirigente Responsabile il quale, in data 7/08/2025, ha espresso parere favorevole al suo trasferimento altrove, con sostituzione differita ;
- l’aggravamento della situazione economica del ricorrente, a cui è stata negata l’assegnazione dell’alloggio di servizio, con conseguente necessità di sostenere spese non coerenti con il trattamento economico percepito;
- l’aggravamento delle condizioni di salute della madre nonché le precarie condizioni di salute del padre, entrambi residenti in [...](determinanti, nel luglio del 2025, l’attivazione della procedura di mobilità e, nel settembre del 2025, la presentazione di una istanza di aggregazione temporanea per gravi motivi familiari), i quali necessiterebbero di assistenza familiare quotidiana e continua, che il ricorrente ritiene di poter fornire ove venisse trasferito presso la sede di provenienza (Reggio Calabria).
6. In data 29.10.2025, l’odierno istante ha rappresentato il sopravvenuto rigetto della domanda di mobilità per carenza del requisito di permanenza nella sede di servizio, ossia Pratica di Mare, a suo dire opposto dalla p.a. in violazione delle disposizioni derogatorie connesse alla straordinarietà degli eventi relativi al Giubileo in Roma.
7. In occasione della pubblica udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
9. L’apprezzamento dell’inconsistenza di tutte le censure, principali e subordinate, articolate a sostegno del gravame passa dalla preliminare considerazione della circostanza che il 18° corso di formazione basica per piloti di aereo della Polizia di Stato è stato avviato, nel 2023, dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, presso il Ministero dell’Interno, con la specifica previsione che il personale da selezionare, nel numero complessivo di 4 unità, sarebbe stato assegnato al 1° Reparto volo di Pratica di Mare in Roma.
Le ragioni di siffatta univoca destinazione risiedono, evidentemente, nelle scelte strategiche e, soprattutto, programmatiche di gestione degli Uffici e delle politiche del personale della Polizia di Stato ivi impiegate, aventi specifiche professionalità, quali quelle connesse alla conduzione di un mezzo aereo, qualificabili in termini di atti di macro-organizzazione, connotati da una ampia discrezionalità da parte della p.a.
9.1 Siffatte scelte strategiche determinanti l’univoca assegnazione dei piloti che avessero superato il Corso presso l’unico Reparto Volo di Pratica di Mare risultano disvelate dalla difesa erariale in sede di costituzione, contenente il riferimento:
- al “ potenziamento e ammodernamento degli aerei a disposizione della componente aerea della Polizia di Stato, nell’ambito del quale, nel 2024, è stata prevista l’acquisizione di nuovi velivoli moderni ad alte prestazioni che, in ragione delle qualificazioni e delle esperienze maturate dal personale ivi già operante con gli aerei Piaggio P180, sono dislocati presso il 1° Reparto Volo di Pratica di Mare”;
- al “ piano di razionalizzazione iniziato sin dal 2023 con conseguente dismissione, mediante alienazione, delle dotazioni obsolete a disposizione della componente aerea della Polizia di Stato, nel quale è stato determinato l’accantonamento graduale della linea di velivoli P68 OBS inizialmente disponibile presso 5 Reparti Volo su tutto il territorio, che sarà definitivamente dismessa entro il 31 dicembre 2025 ad eccezione del 1^ Reparto Volo di Pratica di Mare”; dotazione nell’ambito della quale rientrano anche gli aerei del “ 5° Reparto Volo di Reggio Calabria – reparto di attuale appartenenza dell’Assistente LA RI” laddove il personale opera “esclusivamente con elicotteri che, per la loro conduzione, necessitano di piloti di elicottero e non di aereo” .
10. In ogni caso, quali che fossero le scelte strategiche in parola, le stesse devono ritenersi essere state accettate da tutti coloro che, al pari del ricorrente, hanno chiesto di partecipare al 18° corso di formazione basica per quattro piloti di aereo , essendo, dunque, ben consapevoli che, in caso di positivo superamento, ottenuto il brevetto, l’unica destinazione possibile, puntualmente prevista ex ante dall’amministrazione, sarebbe stato il Reparto Volo di Pratica di Mare, con esclusione di qualsivoglia altro Reparto tra quelli distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Ed invero, secondo quanto chiaramente previsto dall’avviso di indizione della selezione del personale aspirante alla frequenza del corso - le cui previsioni, è bene evidenziarlo, non sono state oggetto di impugnazione alcuna - la partecipazione allo stesso avrebbe comportato:
- “ l'accettazione al trasferimento a domanda presso il Reparto volo indicato, una volta conseguito il relativo brevetto di pilota di aereo della Polizia di Stato”;
- “ l'impegno a non chiedere il trasferimento ad altre sedi o uffici prima di aver maturato cinque anni dal conseguimento della qualificazione al pronto intervento aereo in qualità di pilota di aereo”.
L’interesse pubblico sotteso alle disposizioni della lex specialis – al quale ciascun partecipante al Corso, chiedendo di frequentarlo, ha inderogabilmente aderito - risiede, evidentemente, nell’esigenza di formare piloti di areo, specificamente impiegandoli presso il Reparto Volo di Pratica di Mare, per un congruo lasso di tempo (cinque anni).
12. Ciò posto, la specifica circostanza che il ricorrente, in sede di richiesta di partecipazione al corso, si sia impegnato a presentare la domanda di trasferimento cd. “a domanda” , presso il Reparto di destinazione, fin dall’ avvio al corso di pilota di aereo, non elide la condizione generale per l’utile partecipazione al Corso, siccome esplicitata nell’avviso di indizione, consistente nella accettazione al trasferimento a domanda presso il Reparto volo indicato, una volta conseguito il relativo brevetto di pilota di aereo della Polizia di Stato (così nel bando).
Detto altrimenti, a mente delle ragionevoli ed univoche previsioni del bando, il termine per così dire “ultimo”, in quanto “utile”, per la presentazione della domanda di trasferimento presso il Reparto di Volo di Pratica di Mare, coincide con il conseguimento del brevetto – evento futuro e incerto, avuto riguardo al momento della partecipazione al corso - e non già con l’avvio del corso medesimo.
12.1 In proposito, si evidenzia come le previsioni del bando in parola siano state espressamente richiamate dal Dirigente del Servizio Reparti Speciali in sede di rigetto dell’istanza di riesame, con conseguente insussistenza del dedotto deficit motivazionale.
13. Da qui l’inconsistenza della censura ricorsuale secondo cui, non avvedendosi della mancata presentazione della domanda di trasferimento presso il Reparto di Pratica di Mare fin dall’avvio del corso e, quindi, avendo comunque consentito al ricorrente di partecipare, l’amministrazione non avrebbe più potuto esigere che questi la presentasse una volta conseguito il brevetto.
Ed invero, il rilievo dell’omessa presentazione della domanda di trasferimento all’atto del mero avvio del corso (momento nel quale non era possibile prevedere chi lo avrebbe superato) giammai avrebbe legittimato l’amministrazione ad estromettere, per ciò stesso, qualsivoglia candidato, ivi incluso il ricorrente.
13.1 A mente del bando, infatti, il momento “genetico” dell’obbligo di presentare la domanda in parola, con conseguente potere della p.a. di sanzionare siffatta omissione, coincide con il superamento del corso e connesso conseguimento del brevetto.
Aver omesso di rilevare che il ricorrente non aveva presentato la domanda di trasferimento presso il Reparto di Pratica di Mare fin dalla partecipazione al corso non può, dunque, aver comportato la decadenza dal potere di esigerne la presentazione quale immediata e diretta conseguenza del positivo epilogo del corso de quo.
14. Le superiori considerazioni non possono dirsi “derogate”, per come preteso con il primo gruppo di censure, dalla circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al corso in questione in soprannumero per effetto delle decisioni assunte dal TAR Lazio, Roma, dallo stesso adito a fronte dell’esclusione dal corso in parola (illegittimamente comminata “ per non aver maturato almeno 5 anni di specifico impiego tecnico-operativo nelle unità di volo della Polizia di Stato” ).
Ed invero, una volta superato il corso, l’obbligo di presentare la domanda di partecipazione presso l’unico Reparto di Volo di destinazione attiene alle regole che governano la selezione in argomento, alle condizioni di partecipazione al Corso e di connesso utilizzo, per i primi cinque anni, dell’eventuale brevetto conseguito presso lo specifico Reparto di Volo di Pratica di Mare che lo stesso ricorrente ha accettato al momento della presentazione della domanda.
15. Da qui l’inesistenza di qualsivoglia posizione di legittimo affidamento, giuridicamente rilevante, che possa dirsi pregiudicata dalla doverosa sollecitazione a presentare la domanda di trasferimento presso il Reparto in discussione.
Una volta ammesso alla selezione, sia pure in soprannumero, il ricorrente si è assoggettato alle medesime regole, condizioni di partecipazione e condizioni di utilizzo del brevetto, per i primi cinque anni, valevoli per tutti gli altri concorrenti. Ciò pena l’inaccettabile compromissione delle insindacabili valutazioni operate a monte dalla p.a. (coincidenti con l’esigenza di concentrare le professionalità “formate” presso il Reparto di volo in discussione), per un verso, e, per altro verso, la discriminazione del ricorrente rispetto a tutti gli altri concorrenti, suoi colleghi (anche avuto riguardo alle difficoltà logistico/economiche connesse al trasferimento, ivi incluso il reperimento di una sistemazione alloggiativa autonoma presso la nuova sede di servizio).
Il cd. soprannumero di piloti neo abilitati, rispetto alle previsioni del contingente da collocare presso il presso il Reparto di Pratica di Mare (+1), rappresenta soltanto un posterius inidoneo a modificare l’assetto complessivo delle regole sottese all’indizione del Corso di formazione in argomento.
15.1 Tale posterius così come le attuali esigenze di piloti di aereo/elicottero presso il Reparto di Volo di provenienza (Reggio Calabria) non costituiscono condizioni ostative al doveroso incardinamento dell’interessato presso il Reparto di Volo di destinazione.
Trattasi, piuttosto, di circostanze valutabili dall’amministrazione, previa attivazione di quegli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico, quali il trasferimento per motivi familiari, legati a patologie sanitarie proprie e dei propri congiunti, mobilità e quant’altro – peraltro già azionati dal ricorrente – che, per l’appunto, presuppongono, a monte, il doveroso trasferimento a domanda dello stesso presso il Reparto di Volo in discussione.
16. Ne consegue l’estraneità al presente giudizio di tutte le censure/considerazioni svolte sia nell’atto introduttivo che nei successivi scritti difensivi, in ordine alle obiezioni fin qui mosse dall’amministrazione a fronte dell’attivazione di siffatti rimedi, che eventualmente potranno essere oggetto di separate iniziative giurisdizionali che l’interessato ritenesse di voler azionare.
16.1 L’interruzione determinatasi tra la prima fase del corso, presso la Scuola di Volo di Latina, e la seconda fase, presso il Reparto di Volo di Pratica di Mare (interruzione comunque ricomposta per effetto della presentazione della domanda di trasferimento, sia pure con riserva dell’esito del presente giudizio) è, quindi, conseguente non già ad un agere pubblico discriminatorio, rispetto agli altri corsisti, quanto piuttosto alle scelte del ricorrente, il quale non può dirsi titolare di un legittimo affidamento alla permanenza presso la sede di Reggio Calabria quanto piuttosto di una mera aspettativa di fatto, giuridicamente irrilevante.
17. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, della complessiva somma di € 1.500,00, a titolo di spese di lite, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA NT, Presidente
ER LA, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LA | CA NT |
IL SEGRETARIO