Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 1187/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 18/02/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “sanzione disciplinare conservativa”, promossa da:
CALTANISSETTA (CL), 21/04/1964 (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. CANTAVENERA DOMENICO, giusta C.F._1 procura in atti, elettivamente domiciliato in via E. Notarbartolo, 5 90141, Palermo ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SOLLIMA Controparte_1 P.IVA_1 DANIELA RITA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in UFFICIO LEGALE COMUNE CALTANISSETTA, 93100 CP_1
resistente
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
«Preliminarmente, ricorrendo gravissimi motivi, sospendere con decreto inaudita altera parte l'esecuzione del provvedimento impugnato. Nel merito, annullare con qualsiasi motivazione il provvedimento impugnato. Subordinatamente e salvo gravame, ridurre la sanzione disciplinare nella misura minima prevista dall'art. 3, comma 6, lett. g) del CCNL 2006/2009 del Personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali, ovvero nella diversa misura, comunque inferiore rispetto a quella applicata, che sarà ritenuta dal Tribunale. Detrarre, in ogni caso, il periodo di un mese di sospensione dal servizio e dal trattamento economico, già scontato in dipendenza del provvedimento di sospensione adottato con determina dirigenziale n. 69 del 9.07.2014. Condannare il al pagamento delle spese, competenze ed onorari.» Controparte_1
Per parte resistente:
«rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente poiché infondate in fatto e/o in diritto o con qualsivoglia diversa statuizione;
in via subordinata, rideterminare la sanzione disciplinare, nella misura che il Decidente riterrà proporzionata ai fatti definitivamente accertati in sede penale»
Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 06/09/2022, ha agito per Parte_1
l'annullamento del provvedimento disciplinare del 20.07.2022, notificato il 25.07.2022, con cui l'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di ha applicato la CP_1 sospensione dal servizio per la durata di 6 mesi.
1
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito il che ha resistito ribadendo la tempestività del procedimento Controparte_1 disciplinare, prontamente avviato a seguito della comunicazione dell'ordinanza cautelare del 1° luglio 2014 RG 3446/2012 RGNR con procedimento del 24.7.14, nonché la proporzionalità alla gravità dei fatti contestati.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 18/02/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
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1. In fatto
Il 10.07.2014 è stata notificata a , dipendente del Parte_1 CP_1
, la determina dirigenziale n. 69 del 9.07.2014 (v. doc. n. 1), con cui CP_1
l'Amministrazione ha preso atto della sospensione dal servizio della ricorrente per un mese disposta dal GIP del Tribunale di Caltanissetta nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 3446/12 R.G.N.R.
Il 24.07.2014 n. 41555, successivamente alla comunicazione dell'ordinanza cautelare del
1° luglio 2014 RG 3446/2012 RGNR, è stata notificata la contestazione degli addebiti, mediante trascrizione dell'ordinanza del GIP per i reati di cui agli artt. 61 n. 9, 81 cpv.,
110 e 640, comma 1 e 2 n. 1, c.p., e 55 quinques del D.Lgs n. 165/2001 (v. doc. n. 2), per avere asseritamente consegnato il proprio tesserino magnetico (il c.d. badge) o un duplicato dello stesso al marito, signor , nell'avere omesso di richiedere Parte_2 al competente Ufficio del Personale giorni di ferie e/o permessi relativamente al periodo compreso tra il 19 ed il 22 novembre 2022, e nell'avere quindi contribuito, con la superiore condotta, ad attestare falsamente gli orari della sua effettiva presenza in ufficio.
Con lo stesso atto di contestazione degli addebiti, è stata disposta anche la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
Con sentenza del Tribunale Penale di Caltanissetta n. 268 del 2019, confermata dalla
Corte d'Appello di Caltanissetta con sentenza n. 530 del 2020, a sua volta confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21251 del 31.3.2022, depositata in cancelleria
2 l'1.6.2022 (doc 3 allegato al ricorso), la ricorrente è stata ritenuta colpevole solo delle condotte alla stessa ascritte ai capi 13, 14, e 16 della rubrica (eccettuata la condotta dell'1.02.2013), ed è stata invece assolta in relazione ai fatti alla stessa ascritti al capo
15 della stessa rubrica (v. doc. 3, pag. 4).
Con nota prot. n. 59781 del 29.04.2022 (doc. n. 4), preso atto dell'esito del ricorso per
Cassazione, in data 28.4.2022 è stata disposta e comunicata alla ricorrente la riapertura del procedimento disciplinare che si è concluso con il provvedimento del 20.07.2022 (v. doc 3 allegato alla comparsa di costituzione) dopo che il 26.05.2022 è stata disposta l'audizione della ricorrente (v. doc 6 allegato al ricorso).
Nel corso dell'audizione del 26.05.2022 (v. doc. n. 5), la ricorrente ha puntualizzato di essere stata assolta per i fatti contestati al capo 15, e, per quanto concerne il capo 16, per l'episodio dell'1.02.2013, e che per quanto concerne la timbratura del tesserino di essersi dovuta assentare a causa delle precarie condizioni di salute, che non volendo usufruire di giorni di malattia, aveva pregato il marito di registrare la sua presenza negli orari di ingresso e di uscita, aggiungendo che in esecuzione del decreto del G.I.P., era stata sospesa per 45 giorni, chiedendo che gli stessi venissero decurtati dalla durata dell'eventuale sospensione disciplinare.
2. Le contestazioni mosse dalla ricorrente
I procedimenti disciplinari, in specie quelli del pubblico impiego, sono oggetto di una articolata disciplina su cui il Legislatore è intervenuto in diverse occasioni, in attuazione del principio di effettività e trasparenza dando specifico rilievo, non solo alle competenze o titolarità in materia disciplinare, ma alla tempistica del procedimento.
Sotto tale profilo assurgono a momenti significativi della procedura quello della acquisizione della notizia dell'illecito, della contestazione e quello della conclusione del procedimento stesso.
Il procedimento disciplinare nel caso di specie è normato dall'art. 55-bis del D.Lgs n.
165/2001 nella formulazione antecedente la riforma introdotta con il dlgs n. 75/2017.
Infatti ai sensi dell'art. 22, co. 13, dlgs 25/05/2017 n. 75 (Disposizioni di coordinamento e transitorie) «Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto», ovvero le modifiche sul procedimento disciplinare disposte dall'art. 13 dlgs n. 75/2017 (Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che sono contenute nel capo VII.
Poiché il momento della commissione dei fatti risale al periodo tra il novembre 2012 ed il febbraio del 2013, si applica l'art. 55 bis dlgs n. 165/2001 nel testo pro tempo vigente dal 15/11/2009 al 21/06/2017, che dispone:
«1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il
3 procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa (B).
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente puo' indicare, altresì, un
4 numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità . In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, nè il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»
2.1 La tempestività della contestazione.
I fatti nella loro essenza storica non sono stati contestati dalla ricorrente, le cui censure hanno come premessa il regime normativo applicabile al procedimento disciplinare, che nel caso concreto si è concluso quasi 9 anni dopo la commissione del fatto.
Dunque, fermo restando il dovere di contestare con sollecitudine l'illecito disciplinare, il termine per la contestazione delle infrazioni di minore gravità è di 20 giorni quando l'illecito è sanzionabile con l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale o inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.
Se la sanzione comminabile è più grave della sospensione di 10 giorni il termine è di 40 giorni, salvo, ai sensi dell'art. 55 ter dlgs n. 165/01, la possibilità di sospendere il procedimento disciplinare per le infrazioni di maggiore gravità fino al termine di quello penale.
5 Nel caso di specie il si è avvalso della possibilità di sospendere il procedimento CP_1 disciplinare, in attesa della definizione di quello penale.
La ricorrente ha contestato che il ha appreso dell'illecito disciplinare ben prima CP_1 della comunicazione dell'ordinanza del GIP di Caltanissetta del 9.7.2014, segnatamente nel dicembre 2012.
Parte ricorrente desume e intende dimostrare la tardività della contestazione da un passaggio dell'ordinanza cautelare (non allegata) in cui si afferma che «l'amministrazione era già a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento disciplinare sin dal mese di dicembre del 2012, tanto è vero che a pagina 54 dell'ordinanza dal GIP del Tribunale di
Caltanissetta, allegata alla contestazione degli addebiti del 24.07.2014 (v. sempre doc.
2), è stato rappresentato che “… appare opportuno evidenziare la circostanza, già riportata in premessa, che il 10 dicembre del 2012 alla era stato notificato Pt_1
l'avvio di un procedimento disciplinare al fine di accertarne le responsabilità in ordine ad assenze ingiustificate dal luogo di lavoro”» (pg 4 del ricorso introduttivo).
Ad avviso di questo Giudicante, tenuto conto delle precisazioni difensive del
[...]
, il rilievo non è pertinente. CP_1
Giova premettere le imputazioni contestate in concorso per cui la ha riportato Pt_1 condanna penale definitiva capi 13, 14 e 16:
Capo 13) del reato di cui agli artt. 61 n.9, 81 cpv., 110 e 640, comma 1 e 2 n. 1 c.p, in concorso con , con più azioni esecutive di un medesimo disegno Parte_2 criminoso, anche in tempi diversi, nella qualità di dipendenti pubblici impiegati rispettivamente presso l'Ufficio Tecnico del Comune la DI MARCO e presso la Direzione di
Polizia Municipale di il con artifizi e raggiri consistiti: per CP_1 Pt_2
Pt_2
1. nell'avere a disposizione il tesserino magnetico (badge) assegnato alla o un Pt_1 duplicato dello stesso;
2. nell'avere utilizzato, tramite inserimento nel relativo rilevatore di presenze, il tesserino magnetico assegnato alla al fine di registrare la presenza di quest'ultima in Pt_1 ufficio;
3. nell'avere illecitamente sostituito la proprio persona a quella della;
Pt_1 per la : Pt_1
1.nell'avere consegnato il proprio il tesserino magnetico (badge) o un duplicato dello stesso al Pt_2
2. nell'avere omesso di richiedere al competente ufficio del Personale giorni di ferie e/o permessi relativamente al periodo compreso tra il 19 e 22 novembre 2012;
3. nell'avere contribuito, con la condotta di cui al punto 1 e 2, ad attestare falsamente gli orari della sua effettiva presenza in ufficio relativamente al lasso di tempo di cui al punto che precede;
inducendo in errore l'Ufficio Tecnico del Comune di in ordine CP_1
6 alla effettiva e regolare presenza in ufficio della e- per il suo tramite- il Pt_1
Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine al diritto della predetta di percepire le relative competenze retributive, procuravano alla un ingiusto profitto Pt_1 consistito nell'aver percepito la retribuzione prevista dal CCNL Comparto Ministeri relativa al periodo compreso tra il 19 e il 22 novembre 2012, pur avendo svolto la propria attività lavorativa per un lasso di tempo inferiore a quello attestato, con correlativo danno economico per il Ministero dell'Economia e delle finanze consistito in euro 147,81 ( pari ad una percentuale su danno totale del retribuito del 57% per un totale di 13 ore di assenza ingiustificata).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione nonché di aver commesso il fatto a danno dello Stato.
In dal 19 al 22 novembre 2012. CP_1
Capo 14) artt. 61 n.9, 81 cpv., 110 e art.55 quinques D. Lvo n. 165/2001 perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, nella qualità di dipendente pubblico impiegato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di , CP_1 con le modalità fraudolente meglio descritte al capo che precede, la con il Pt_1 concorso del attestava falsamente la propria presenza in servizio. Pt_2
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.
In dal 19 al 22 novembre 2012. CP_1
Capo 16) artt. 61 n.9, 81 cpv., 110 e art.55 quinques D. Lvo n. 165/2001 perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, nella qualità di dipendente pubblico impiegato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di , CP_1 con le modalità fraudolente consistite in:
- allontanarsi dalla propria sede di lavoro per effettuare incombenze di natura privata senza effettuare la timbratura del proprio tesserino magnetico (badge) e senza richiedere al competente Ufficio del Personale il relativo permesso;
- rientrare presso la propria sede di lavoro esclusivamente per effettuare la timbratura del proprio tesserino magnetico ( badge); attestava falsamente la propria presenza in servizio.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.
In Caltanissetta il 01, 18 e 25 febbraio 2013.
Le imputazioni, recepite nella nota di addebito, palesano in modo evidente che la contestazione alla non consiste nella mesa assenza ingiustificata, in quanto la Pt_1 condotta è propriamente di avere truffato il Comune mendiate falsa attestazione della presenza al lavoro con l'aiuto del coniuge e ad eludere Parte_2
7 fraudolentemente il rilevamento delle presenze. L'utilizzo di mezzi fraudolenti è il proprium del disvalore della condotta contestata alla . Pt_1
Del resto viene qualificata notizia dell'illecito disciplinare, non la semplice informazione, ma una conoscenza circostanziata di una condotta rilevante disciplinarmente dei suoi elementi essenziali e circostanzianti.
Successivamente, il 24 luglio 2014 è stato prontamente contestato l'illecito disciplinare ed il procedimento, sospeso durante il procedimento penale, è stato riavviato con nota prot. n. 59781 del 28.04.2022 (doc. n. 4).
È stato osservato dalla Suprema Corte che «ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito è necessaria una notizia "circostanziata" dell'illecito, ovvero un conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso;
pertanto, deve ritenersi inidonea al predetto scopo l'informazione di garanzia che, ai sensi dell'art. 369 c.p.p., viene inviata dal pubblico ministero alla persona sottoposta ad indagini quando deve essere compiuta un'attività cui il difensore ha diritto di assistere, trattandosi di atto che non presuppone necessariamente alcuna precedente attività investigativa diversa dalla mera denuncia e che pertanto è privo del, pur minimo, riscontro in termini quanto meno di "fumus" della fondatezza della stessa, necessario ai fini della formulazione di una contestazione disciplinare, la quale deve essere basata su una completa e autonoma valutazione dei fatti e deve consentire all'incolpato il completo ed effettivo esercizio del diritto di difesa». (Cass. sez. lav.
07/04/2021, n. 9313, Cass. sez. lav. 04/05/2021, n. 11635, Cass. sez. lav. 10/07/2020,
n. 14810)
Pertanto in mancanza di ulteriori elementi di fatto deve concludersi che il ha CP_1 appreso dell'illecito disciplinare solo il 9.07.2014 con cui l'Amministrazione ha preso atto della sospensione dal servizio della ricorrente per mesi uno disposta dal GIP del Tribunale di Caltanissetta nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 3446/12 R.G.N.R.
8 «1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a
4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;
9 d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett.
c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;
g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli
10 assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio».
Correttamente il anche in un'ottica di maggior garanzia dell'incolpata, ha CP_1 elevato una contestazione che è pienamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 3, co. 6, lett g), ccnl. Tale illecito si connota per lo specifico disvalore derivante dalle modalità fraudolente della condotta, che per tale ragione differisce dal mero assenteismo passibile della sospensione non superiore a 10 giorni se la durata dell'assenza dal servizio non è superiore a 10 giorni.
3 La tempestività della applicazione della sanzione
Preso atto dell'esito del ricorso per Cassazione, in data 28.4.2022 è stata disposta e comunicata alla ricorrente la riapertura del procedimento disciplinare che si è concluso il provvedimento del 20.07.2022 (v. doc 3 allegato alla comparsa di costituzione) dopo che il 26.05.2022 è stata disposta l'audizione della ricorrente (v. doc 6 allegato al ricorso).
Dalla riapertura del procedimento disciplinare alla sua conclusione sono decorsi circa 83 giorni, e, a voler considerare i giorni decorsi tra il momento della percezione dell'illecito disciplinare (9.7.2014) e la decisione di sospendere il procedimento stesso (24.7.2014),
98 giorni.
Come normato dall'art. 55 bis dlvo n. 165/2001, una volta appreso e contestato l'illecito, il procedimento disciplinare deve essere concluso nel termine di 120 giorni, quando sussistono - in considerazione della gravità della contestazione e della sanzione – i presupposti per applicare il secondo capoverso del comma 4.
La Cassazione ha ritenuto che «In tema di decadenza dall'azione disciplinare ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile, la decorrenza del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare resta fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, essendo pertanto irrilevante, ai fini della decorrenza in questione, il tempo necessario al predetto responsabile per completare l'esame della documentazione ricevuta ed esprimere la propria valutazione in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti denunciati». (Cassazione civile sez. lav. - 11/01/2024, n. 1164)
Ma la Suprema Corte evidenzia anche che «Il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile, decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione. (Nella specie, la S.C. ha
11 affermato la corretta individuazione da parte del giudice d'appello della decorrenza di detto termine in corrispondenza del compimento non del primo atto istruttorio utile per la contestazione, ma di un ulteriore atto successivo idoneo, in astratto ed ex ante, non solo a colorare di maggior disvalore l'illecito contestato, ma anche a verificare ulteriori condotte connesse). (Cassazione civile sez. lav. - 28/05/2024, n. 14896)
Pertanto se il termine iniziale di conoscenza dell'illecito disciplinare contestato alla
[...]
si deve individuare nel 9.7.2014 e la conclusione del procedimento nel Pt_1
20.7.2022, le censure contenute in ricorso circa la decadenza dall'azione disciplinare non sono fondate.
3 La proporzionalità della sanzione disciplinare
«In tema di licenziamento disciplinare (prima e dopo l'introduzione dell'art. 55-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l'alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza del provvedimento disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il licenziamento misura proporzionata ed adeguata perché la lavoratrice si era allontanata dal posto di lavoro senza procedere alla timbratura in una pluralità di occasioni, restando irrilevante che ciò fosse accaduto in coincidenza con la pausa pranzo)». (Cass. Sez. L., 02/11/2023,
n. 30418, Sez. L, Sentenza n. 21681 del 20/07/2023)
Ferma la tipizzazione della sanzione disciplinare una volta che risulti provata la condotta, permane la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso.
La difesa della ricorrente ha evidenziato la tenuità della condotta, che consta di pochi episodi limitati anche da un punto di vista temporale, la tenuità del danno e la condotta mantenuta sia nel procedimento penale che disciplinare.
Ciò posto, premesso che l'utilizzo di mezzi fraudolenti è il proprium della condotta di cui all'art. co 6, lett g), la sanzione disciplinare non appare proporzionata.
Deve rilevarsi che depongono per la gravità della condotta la totale assenza di resipiscenza, atteso il tenore delle giustificazioni rese, il discredito che ne è derivato per l'Amministrazione per l'eco che la notizia ha avuto attenendo a fenomeno che ha interessato più dipendenti, alla concorsualità della condotta.
12 Elemento di precipuo disvalore è la disponibilità del budge da parte dell'autrice dell'illecito, che giustamente mina la fiducia da parte dell'Amministrazione circa la correttezza della dipendente.
Quanto allo stato di servizio senza demerito di diversi decenni presso il Comune di
, non può costituire motivo di merito, è semplicemente esecuzione della CP_1 prestazione lavorativa per cui viene corrisposta la retribuzione.
Pur tuttavia, tenuto conto del contesto in cui si inserisce la condotta nei termini descritti nelle sentenze penali in atti, la sanzione massima non appare proporzionata.
Gli episodi hanno interessato solo la sua persona e non risultano precedenti specifici, sicchè risulta essere congrua la sanzione della sospensione di mesi 3.
4. La computabilità della sospensione disposta con ordinanza del GIP di Caltanissetta dell'1.7.2012.
La domanda non è fondata atteso che la misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio prevista dall'art. 289 c.p.p. e la sospensione dal servizio irrogata ai sensi dell'art. 55 e ss. del D.Lgs n. 165/2001 sono istituti di natura diversa, rispondono a differenti esigenze dell'ordinamento ed hanno presupposti differenti. Mentre la misura di cui all'art. 289 c.p.p. risponde ad una esigenza cautelare in relazione a fatti di reato propri del pubblico ufficiale o dell'esercente un pubblico servizio, la finalità di quella disposta in sede disciplinare è evidentemente sanzionatoria. Quindi ragioni non si ravvisano i presupposti per l'imputazione del periodo di sospensione chiesta dal dipendente.
Per tali motivi in parziale accoglimento del ricorso, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio comminata con provvedimento disciplinare del 20.07.2022, notificato il 25.07.2022, deve essere rideterminata nella misura di mesi 3.
5. Le spese di lite.
Le spese processuali, stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, devono essere determinate tenuto conto delle tariffe per il III scaglione di cui al DM n. 55 del
10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022 e delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso e fase decisoria.
Sono poste a carico della ricorrente in misura della metà stante la parziale soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicata la riduzione per avere provveduto l'Amministrazione alla difesa tramite Funzionario all'uopo delegato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
13 In parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio comminata a con provvedimento Parte_1 disciplinare del 20.07.2022, notificato il 25.07.2022, nella misura di mesi 3.
Condanna alla refusione della metà delle spese di lite Parte_1 sostenute dal che vengono liquidate nella complessiva somma di Controparte_1
€ 1000, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge e compensa la residua parte.
Caltanissetta, 20 marzo 2025
Il Giudice Angela Latorre
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 I termini del procedimento disciplinare
A seconda della gravità dell'infrazione mutano, in ragione di quanto disposto dall'art. 55 bis dlvo n. 165/2001, le competenze in materia disciplinare ed i termini del procedimento, che «si definiscono, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base dei fatti indicati nell'atto di contestazione e delle sanzioni per essi astrattamente stabilite dalla contrattazione collettiva, che si individuano, qualora l'ipotesi rientri tra quelle espressamente enunciate dal c.c.n.l., nella misura massima edittale, ovvero, qualora si tratti di fatti di rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della sanzione massima irrogabile». (Cass. sez. lav. 08/11/2019, n.
28928)
L'art. 3 del CCNL 11 aprile 2008 dispone che: