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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 15305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Raffaele Sdino Presidente
dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
dott.ssa Gabriella Ferrara Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento, iscritto al n. 15305/2024 del Ruolo degli Affari contenziosi avente ad oggetto: modifica della disciplina della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla via A. Omodeo n. 45 presso lo studio dell'avv.to Cristina Maiorano che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ferdinando Pepe in forza di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(nato a [...], il14/08/1978 – C.F. ) rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Fulvio Sabia e dall'Avv. Patrizia Peduto ed elett.te dom.to in Napoli alla via Luigi Settembrini n. 110 in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 chiedeva, a parziale modifica di Parte_1 quanto stabilito nel decreto dell'intestato Tribunale dell'11/05/2018, come modificato con provvedimento del 22/07/2021, in ordine alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, , nata in data [...]: “1.Approvare tutte le modifiche Per_1
proposte nel Piano Genitoriale allegato, che abbiansi per integralmente trascritte nelle presenti conclusioni e, quindi che sia approvato il calendario di visite e le modifiche proposte nel menzionato Piano Genitoriale;
2.Disporre che la signora , la quale si occupa Parte_1
da sola degli impegni quotidiani della figlia , possa prendere da sola decisioni Persona_2
relative alla gestione ordinaria della bimba per questioni minime (come cambio del pediatra, gite scolastiche etc.);
3.Determinare l'assegno per il contributo al mantenimento di a Persona_2
carico del padre sig. , a partire dal deposito del presente ricorso, e che dovrà Controparte_1 essere versato mensilmente alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese in € Parte_1
400,00 (quattrocento/00) o nella maggiore somma ritenuta di giustizia, per dodici mensilità; somma che sarà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT a partire dal mese dell'anno successivo corrispondente a quello di deposito del presente ricorso.
4.Stabilire l'obbligo del sig.
di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Controparte_1
per la figlia in essa comprese le spese medico-sanitarie non coperte dal SSN e straordinarie che si Per_ renderanno necessarie per la figlia come le spese per la frequenza della scuola, per le gite scolastiche senza pernotto, per il campo estivo, nonché per la baby sitter (allorché necessita per accompagnamento e prelievo a scuola, ed in tutti i casi di chiusura della scuola o per impegni Per_ lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia di ) e per la refezione scolastica, senza ulteriore accordo. 5) Disporre che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio.”
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e “Confermare i vigenti Controparte_1
provvedimenti e disporre che ferme le visite del padre alla figlia nei giorni di lunedi, mercoledi, e venerdi qualora vi siano impedimenti legati alla chiusura della scuola chiaramente non connessi a periodi di vacanza istituzionale con organizzazione preventivabile, ma legati a contingenze Per_ emergenziali, la minore previa comunicazione potrà essere condotta la sera prima presso il domicilio paterno, lì pernottando e trascorrendo il giorno seguente fino al riaccompagnamento a
Per_ casa della madre al rientro da lavoro. A fìne settimana alternati resterà ‹con il padre dal venerdi pomeriggio ore 16. 00 alla domenica ore 20. 00 con pernotto.”
Sentite personalmente le parti, comparse all'udienza del 28/01/2025, dopo ampia discussione, a seguito della quale non si riusciva a trovare un accordo, la causa era rimessa al Collegio per la decisione previo parere del PM.
In linea di principio va riconosciuto che i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica dei rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus, e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può dunque alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare. In questo senso è il necessario presupposto dei giustificati motivi, nel senso di una modifica sopravvenuta e significativa che alteri in modo sostanziale l'assetto illo tempore raggiunto, con esclusione dei fatti sorti in precedenza, ma non valutati (Cass. N. 18530/2020).
Orbene nel caso di specie quanto alle modifiche relative ai giorni e ai tempi di permanenza della minore presso il padre nessun giustificato motivo sopravvenuto è stato nemmeno dedotto dalla ricorrente – del resto la stessa si duole del fatto che il padre non trascorra più tempo di qualità con la figlia. Sul punto è bene evidenziare che le parti, le quali hanno l'affido condiviso sulla figlia minore, ben possono concordare, nell'interesse della minore, tutte le modifiche di giorni ed orari relativamente alla permanenza della stessa presso l'uno o l'altro, essendo tenute in mancanza di diverso accordo, a rispettare la disciplina già dettata dal Tribunale. In assenza di circostanze sopravvenute tali da necessitare una nuova calendarizzazione, la domanda sul puto non può che essere rigettata.
Né può essere accolta la richiesta della ricorrente di “Disporre che la signora Parte_1
, la quale si occupa da sola degli impegni quotidiani della figlia , possa
[...] Persona_2
prendere da sola decisioni relative alla gestione ordinaria della bimba per questioni minime (come cambio del pediatra, gite scolastiche etc.)”. Ed invero premesso che in regime di affidamento condiviso le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese da ciascun genitore, mentre i genitori devono concordare le decisioni principali per i figli, come quelle relative all'istruzione, alla salute e alla residenza, la richiesta così come formulata, peraltro motivata soltanto su una scarsa collaborazione del padre, contrasta con la natura stessa dell'affido condiviso.
La ricorrente ha poi chiesto un aumento ad euro 400,00 dell'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore a carico del padre, determinato in euro 230,00 nel 2018 allorquando il reddito dell'obbligato era di circa euro 800,00 al mese, tenuto conto delle aumentate esigenze di vita della minore, dell'incremento dello stipendio del padre e comunque del decorso del tempo.
Dal CUD 2024 prodotto dal resistente emerge che il reddito netto annuo del medesimo nell'anno
2023 è stato di circa euro 15.200,00. Dunque effettivamente risulta provato un miglioramento della situazione patrimoniale dell'obbligato, le cui condizioni di vita non sono mutate continuando a vivere presso i propri genitori, che va valutato unitamente al tempo trascorso dall'adozione della prima disciplina relativa alla regolamentazione degli aspetti anche patrimoniali dei rapporti tra le parti riguardanti la minore. Tale mutamento, complessivamente considerato in uno anche alle inevitabilmente aumentate esigenze di vita della minore, che all'epoca aveva tre anni e oggi ne ha dieci, giustifica un aumento dell'assegno a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento della figlia che, tenuto conto delle circostanze evidenziate, ma anche dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore e degli oneri connessi si ritiene congruo quantificare in € 375,00.
Tale importo, dovuto con decorrenza dalla domanda (luglio 2024) è da versare a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a
[...]
decorrere da marzo 2026. Per le spese straordinarie continuerà a trovare applicazione il Protocollo del 7/03/2018 tra Presidenza del Tribunale e COA
In considerazione dell'esito complessivo della lite si ritiene di compensare per 2/3 le spese di lite tra le parti e porre la residua quota a carico di parte resistente in base al principio della soccombenza. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori di riferimento indicati nel D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per l'attività difensiva espletata tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli medi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro
26.000,01 a € 52.000,00, per tre fasi, ridotte del 50% per assenza di questione di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 11.07.2024, Parte_1
così provvede:
a parziale modifica di quanto disposto con decreto dell'intestato Tribunale dell'11/05/2018, come modificato con provvedimento del 22/07/2021, a decorrere dalla domanda (luglio 2024) pone a carico di un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento della Controparte_1 minore di € 375,00; importo da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e da Parte_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026;
conferma nel resto la disciplina in atto;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 2/3 e pone la residua quota a carico di liquidata in complessivi euro 968,33 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso Controparte_1
spese generali come per legge
Così deciso in Napoli il 7.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Gabriella Ferrara dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Raffaele Sdino Presidente
dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
dott.ssa Gabriella Ferrara Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento, iscritto al n. 15305/2024 del Ruolo degli Affari contenziosi avente ad oggetto: modifica della disciplina della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla via A. Omodeo n. 45 presso lo studio dell'avv.to Cristina Maiorano che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ferdinando Pepe in forza di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(nato a [...], il14/08/1978 – C.F. ) rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Fulvio Sabia e dall'Avv. Patrizia Peduto ed elett.te dom.to in Napoli alla via Luigi Settembrini n. 110 in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 chiedeva, a parziale modifica di Parte_1 quanto stabilito nel decreto dell'intestato Tribunale dell'11/05/2018, come modificato con provvedimento del 22/07/2021, in ordine alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, , nata in data [...]: “1.Approvare tutte le modifiche Per_1
proposte nel Piano Genitoriale allegato, che abbiansi per integralmente trascritte nelle presenti conclusioni e, quindi che sia approvato il calendario di visite e le modifiche proposte nel menzionato Piano Genitoriale;
2.Disporre che la signora , la quale si occupa Parte_1
da sola degli impegni quotidiani della figlia , possa prendere da sola decisioni Persona_2
relative alla gestione ordinaria della bimba per questioni minime (come cambio del pediatra, gite scolastiche etc.);
3.Determinare l'assegno per il contributo al mantenimento di a Persona_2
carico del padre sig. , a partire dal deposito del presente ricorso, e che dovrà Controparte_1 essere versato mensilmente alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese in € Parte_1
400,00 (quattrocento/00) o nella maggiore somma ritenuta di giustizia, per dodici mensilità; somma che sarà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT a partire dal mese dell'anno successivo corrispondente a quello di deposito del presente ricorso.
4.Stabilire l'obbligo del sig.
di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Controparte_1
per la figlia in essa comprese le spese medico-sanitarie non coperte dal SSN e straordinarie che si Per_ renderanno necessarie per la figlia come le spese per la frequenza della scuola, per le gite scolastiche senza pernotto, per il campo estivo, nonché per la baby sitter (allorché necessita per accompagnamento e prelievo a scuola, ed in tutti i casi di chiusura della scuola o per impegni Per_ lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia di ) e per la refezione scolastica, senza ulteriore accordo. 5) Disporre che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio.”
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e “Confermare i vigenti Controparte_1
provvedimenti e disporre che ferme le visite del padre alla figlia nei giorni di lunedi, mercoledi, e venerdi qualora vi siano impedimenti legati alla chiusura della scuola chiaramente non connessi a periodi di vacanza istituzionale con organizzazione preventivabile, ma legati a contingenze Per_ emergenziali, la minore previa comunicazione potrà essere condotta la sera prima presso il domicilio paterno, lì pernottando e trascorrendo il giorno seguente fino al riaccompagnamento a
Per_ casa della madre al rientro da lavoro. A fìne settimana alternati resterà ‹con il padre dal venerdi pomeriggio ore 16. 00 alla domenica ore 20. 00 con pernotto.”
Sentite personalmente le parti, comparse all'udienza del 28/01/2025, dopo ampia discussione, a seguito della quale non si riusciva a trovare un accordo, la causa era rimessa al Collegio per la decisione previo parere del PM.
In linea di principio va riconosciuto che i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica dei rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus, e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può dunque alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare. In questo senso è il necessario presupposto dei giustificati motivi, nel senso di una modifica sopravvenuta e significativa che alteri in modo sostanziale l'assetto illo tempore raggiunto, con esclusione dei fatti sorti in precedenza, ma non valutati (Cass. N. 18530/2020).
Orbene nel caso di specie quanto alle modifiche relative ai giorni e ai tempi di permanenza della minore presso il padre nessun giustificato motivo sopravvenuto è stato nemmeno dedotto dalla ricorrente – del resto la stessa si duole del fatto che il padre non trascorra più tempo di qualità con la figlia. Sul punto è bene evidenziare che le parti, le quali hanno l'affido condiviso sulla figlia minore, ben possono concordare, nell'interesse della minore, tutte le modifiche di giorni ed orari relativamente alla permanenza della stessa presso l'uno o l'altro, essendo tenute in mancanza di diverso accordo, a rispettare la disciplina già dettata dal Tribunale. In assenza di circostanze sopravvenute tali da necessitare una nuova calendarizzazione, la domanda sul puto non può che essere rigettata.
Né può essere accolta la richiesta della ricorrente di “Disporre che la signora Parte_1
, la quale si occupa da sola degli impegni quotidiani della figlia , possa
[...] Persona_2
prendere da sola decisioni relative alla gestione ordinaria della bimba per questioni minime (come cambio del pediatra, gite scolastiche etc.)”. Ed invero premesso che in regime di affidamento condiviso le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese da ciascun genitore, mentre i genitori devono concordare le decisioni principali per i figli, come quelle relative all'istruzione, alla salute e alla residenza, la richiesta così come formulata, peraltro motivata soltanto su una scarsa collaborazione del padre, contrasta con la natura stessa dell'affido condiviso.
La ricorrente ha poi chiesto un aumento ad euro 400,00 dell'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore a carico del padre, determinato in euro 230,00 nel 2018 allorquando il reddito dell'obbligato era di circa euro 800,00 al mese, tenuto conto delle aumentate esigenze di vita della minore, dell'incremento dello stipendio del padre e comunque del decorso del tempo.
Dal CUD 2024 prodotto dal resistente emerge che il reddito netto annuo del medesimo nell'anno
2023 è stato di circa euro 15.200,00. Dunque effettivamente risulta provato un miglioramento della situazione patrimoniale dell'obbligato, le cui condizioni di vita non sono mutate continuando a vivere presso i propri genitori, che va valutato unitamente al tempo trascorso dall'adozione della prima disciplina relativa alla regolamentazione degli aspetti anche patrimoniali dei rapporti tra le parti riguardanti la minore. Tale mutamento, complessivamente considerato in uno anche alle inevitabilmente aumentate esigenze di vita della minore, che all'epoca aveva tre anni e oggi ne ha dieci, giustifica un aumento dell'assegno a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento della figlia che, tenuto conto delle circostanze evidenziate, ma anche dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore e degli oneri connessi si ritiene congruo quantificare in € 375,00.
Tale importo, dovuto con decorrenza dalla domanda (luglio 2024) è da versare a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a
[...]
decorrere da marzo 2026. Per le spese straordinarie continuerà a trovare applicazione il Protocollo del 7/03/2018 tra Presidenza del Tribunale e COA
In considerazione dell'esito complessivo della lite si ritiene di compensare per 2/3 le spese di lite tra le parti e porre la residua quota a carico di parte resistente in base al principio della soccombenza. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori di riferimento indicati nel D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per l'attività difensiva espletata tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli medi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro
26.000,01 a € 52.000,00, per tre fasi, ridotte del 50% per assenza di questione di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 11.07.2024, Parte_1
così provvede:
a parziale modifica di quanto disposto con decreto dell'intestato Tribunale dell'11/05/2018, come modificato con provvedimento del 22/07/2021, a decorrere dalla domanda (luglio 2024) pone a carico di un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento della Controparte_1 minore di € 375,00; importo da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e da Parte_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026;
conferma nel resto la disciplina in atto;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 2/3 e pone la residua quota a carico di liquidata in complessivi euro 968,33 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso Controparte_1
spese generali come per legge
Così deciso in Napoli il 7.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Gabriella Ferrara dott. Raffaele Sdino