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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/12/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. RO EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 338/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
Parte_1
(P.I.: ) – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – avente sede a Gela in C. P.IVA_1 da Piana del Signore SS 115 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FOSCHEA CARLO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] l'[...]; Controparte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] il [...] CP_2 C.F._2
Entrambi non rappresentati né difesi
Resistenti contumaci
Oggetto: Opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dell'ausiliario del giudice (artt. 84 e 170
D.P.R. n. 115/2002; art. 15 D.lgs. n. 150/2011)
Conclusioni delle parti: parte ricorrente precisa le conclusioni e discute la causa insistendo in ricorso
(vds note di trattazione scritta del 15.9.2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con ricorso depositato in data 17.4.2024, la
[...]
a proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 di liquidazione – emesso dal Tribunale di Gela in data 20.3.2024 (e comunicato in data 22.3.2024) –
1 con il quale veniva liquidata a favore dell'ing. la somma di €. 5.450,00 Controparte_3 oltre IVA e compensi di Cassa per compensi professionali, a titolo di compensi professionali per l'espletata attività di consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento civile avente r.g. n.
1441/2017, introdotto dall'ing. per ottenere dall'odierna ricorrente la condanna al CP_2 pagamento “dell'importo complessivo di €. 254.416,49 al netto di spese e oneri, oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compensi maturati e mai corrisposti dalla cooperativa a seguito del conferimento dell'incarico quale collaudatore della struttura del polo energetico serricolo fotovoltaico denominato “Ciliegino”.
Premetteva:
- Che nell'ambito del suindicato giudizio veniva nominato il C.T.U. l'Ing. Controparte_1 ponendogli il seguente quesito: “Proceda il C.T.U., sulla base dei documenti prodotti dalle parti, a calcolare il compenso per l'attività professionale svolta dal ricorrente ing. nei CP_2 lavori relativi alla realizzazione del polo agroenergetico serricolo fotovoltaico da 80 MWp e da cogenerazione da 40 MWp denominato “Ciliegino”, in qualità di collaudatore: 1) applicando le tariffe previste dalla Legge 2 marzo 1949, n. 143 “Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti”, avuto riguardo alla tipologia dell' impianto, attività concretamente espletata per la parte di opera eseguita, alle funzioni di collaudo per opere progettate e dirette da altri;
2) determinando il compenso spettante sulla base del compenso convenuto per il collaudatore nel disciplinare d'incarico per l'intera attività professionale, in proporzione all' attività svolta e allo stato delle opere alla cessazione dell'incarico”;
- Che con la medesima ordinanza venivano assegnati i seguenti termini: giorni 60 dall'inizio delle operazioni al C.T.U. per trasmettere la bozza di relazione alle parti costituite;
giorni 20 giorni entro il quale le parti dovevano trasmettere le proprie osservazioni sulla relazione;
ulteriori giorni 20 per il deposito della relazione definitiva, contenente le controdeduzioni alle osservazioni delle parti;
- Che il C.T.U. accettava l'incarico conferitogli – fissando l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 24.2.2021, alle ore 16:00 presso il proprio studio – depositando, quindi, in data 9.6.2021 la consulenza finale (Cfr. all. 3);
Deduceva, in primo luogo, la nullità del decreto per l'insufficienza della motivazione.
Lamentava, inoltre, una omessa applicazione degli artt. 10 (“Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali
e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 582,05”) e 29 (“Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della
2 partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”) dell'allegato al D.M. 30 maggio del 2002 e ciò anche tenuto conto dell'assenza di profili di complessità dell'attività peritale, come si evince dall'esame della relazione.
Affermava, in particolare, che il giudice è incorso in un errore nella determinazione del compenso, verosimilmente indotto dal contenuto dell'istanza di liquidazione presentata dall'ausiliario e dal proposto utilizzo del parametro regolato dall'art. 11 del D.M. cit., il quale, tuttavia, può essere applicato alle ipotesi di “perizia o a consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade
e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili”.
Aggiungeva, altresì, che dalla lettura del decreto di liquidazione non è possibile ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e se lo stesso abbia o meno utilizzato il criterio delle vacazioni per calcolare i compensi professionali, essendosi limitato a richiamare l'art. 1 del D.M. cit.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, ritenere ed accertare la nullità del decreto impugnato per omessa e/o insufficiente motivazione e in subordine dichiarare la errata e/o illegittima liquidazione dei compensi;
in ogni caso, in riforma del decreto impugnato, liquidare il compenso del CTU nella misura di Euro 363,59 oltre Iva e Cassa, ovvero nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal
Giudice Dott. nella misura di Euro 5.450,00, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del Per_1 presente atto;
2) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede di acquisire il fascicolo del procedimento n.
1441/2017 RG, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti. 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
All'udienza di comparizione dell'11.9.2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ing. , litisconsorte necessario in quanto parte del giudizio r.g. n. CP_2
1441/2017.
Verificata l'integrità del contraddittorio nonostante la mancata costituzione dei resistenti, la causa veniva istruita con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalla ricorrente.
Infine, all'udienza cartolare del 17.9.2025 la
[...] precisava le proprie conclusioni Parte_2 riportandosi alle conclusioni spiegate in ricorso.
2. Merito
3 Ciò premesso in fatto, occorre osservare che la presente opposizione è proposta ai sensi dell'art. 84 del
D.P.R. n. 115/2002 (“Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”) e – in forza del richiamo operato all'art. 170 del medesimo D.P.R., il quale dispone che “Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150” – è regolato dall'art. 15
D.lgs.150/2011 (modificato dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) che, al primo comma, chiarisce che il presente giudizio è regolato “dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo” (sebbene la ricorrente abbia richiamato erroneamente l'art. 702 bis c.p.c., oggi abrogato).
Nel merito risulta dirimente, al fine di esaminare l'opposizione proposta, stabilire alla stregua di quali parametri debba essere determinato il compenso del C.T.U. e, in particolare, se in ragione dell'attività espletata dal resistente ing. debba applicarsi uno dei criteri variabili da un Controparte_1 minimo ad un massimo ovvero a percentuale sul valore, per come disciplinati dal D.M. 30 maggio
2002 e dalla tabella ad esso allegata (e, segnatamente, uno dei criteri tra quelli disciplinati dall'art. 10 – per come prospettato dall'odierno ricorrente – o quello cristallizzato dall'art.11 per come richiesto dal
C.T.U. resistente nella propria istanza di liquidazione) ovvero se l'incarico peritale abbia avuto ad oggetto attività non previste in esso, con la conseguente applicazione degli artt. 4 l. 319/1980 e 49-56 del D.P.R. n. 115/2002 che disciplinano il criterio delle vacazioni.
Ebbene, alla luce di una ricostruzione sistematica del quadro normativo di riferimento e dall'esame del contenuto dell'incarico peritale svolto appare evidente il carattere eccentrico dell'attività svolta dall'ing. rispetto a quelle tipizzate dall'art. 10 del D.M. 30 maggio 2002. Controparte_1
Difatti, l'art. 10 del D.M. cit. stabilisce un onorario in misura fissa – compreso tra € 145,12 ed € 582,05
– per la remunerazione dei compensi del C.T.U. che abbia svolto un'attività “in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali, fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro”, applicabile alle sole operazioni ricostruttive delle voci retributive (o contributive) afferenti ad un rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata da trattamenti economici predeterminati e agevolmente verificabili sulla base dei contratti individuali e dei contratti collettivi – elemento che implica una maggiore semplicità di stima delle retribuzioni e giustifica il parametro forfettario previsto dall'art. 10 – ma che non si attaglia all'ipotesi, ontologicamente diversa, della determinazione dei compensi di professionisti e lavoratori autonomi, non legati da un vincolo di
4 dipendenza con la committenza, la cui remunerazione deve essere commisurata alla natura, durata e complessità dell'incarico e, in difetto di criteri pattiziamente concordati tra le parti in causa (o in ragione della loro parziale inapplicabilità per vicende connesse allo svolgimento delle attività), al tempo effettivamente impiegato per l'esecuzione dello stesso.
Neppure appare applicabile al caso che ci occupa il criterio previsto dall'art. 11 del D.M. cit., per come richiesto dal consulente in sede di istanza di liquidazione con riferimento al primo quesito posto dal giudice istruttore, e ciò in quanto esso può essere utilizzato come parametro per la determinazione dei compensi nelle ipotesi di attività “(…) in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili (…)” e non anche nelle ipotesi di stima dei compensi dovuti al professionista che ha svolto tali attività.
Pertanto, nel caso di specie, la liquidazione degli onorari spettanti all'ing. Controparte_1 doveva essere effettuata integralmente secondo il metodo delle vacazioni di cui all'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002, che rinvia al sistema degli onorari commisurati al tempo (L. n. 319/1980, art. 4), nel quale ogni vacazione corrisponde a due ore di lavoro, con un massimo ordinario di quattro vacazioni giornaliere per ciascun incarico, e con le previste maggiorazioni (raddoppio se il termine fissato non supera cinque giorni;
aumento sino alla metà se non supera quindici giorni), in presenza delle relative condizioni e non come effettuato – secondo quanto evincibile dalla motivazione sintetica del decreto opposto – avvalendosi di un criterio misto (vacazioni e applicazione dell'art. 10 del D.M. cit.).
In relazione agli importi l'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 ha rideterminato il valore delle vacazioni in
€ 14,68 – unico valore che può essere preso in considerazione in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 2 della L. n. 319/1980 (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n.
16/2025 del 10/2/2025 “nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione” e ciò al fine di impedire il definitivo consolidamento di un sistema che suggelli l'assoluta e definitiva sproporzione tra onorari liquidabili all'ausiliare e principi di equa remunerazione del suo lavoro, nella necessità di preservare l'«elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita») – pronuncia che si colloca nel solco dei principi già affermati dalla Corte Costituzionale in tema di ragionevolezza e proporzionalità dei compensi degli ausiliari, nonché di necessaria correlazione tra valori tabellari e tariffe libero-professionali (v., tra le altre, Corte Costituzionale, Sentenze n. 166/2022; n. 102/2021, n.
192/2015).
5 Pertanto, ne consegue che l'opposizione al decreto di liquidazione del 20.3.2024 deve essere accolta nei termini di seguito precisati – non essendo stati applicati i principi sopra indicati – ancorché vada parimenti l'applicabilità del criterio previsto dall'10 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 (per come prospettato dalla ricorrente), disposizione – si ribadisce – strutturalmente calibrata sulla ricostruzione di trattamenti retributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato e quindi non pertinente ai compensi professionali, sicché i compensi dovuti al resistente ovranno essere effettuati CP_1
a vacazioni ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 e dell'art. 4 della legge n. 319/1980, computando il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico.
Fatta tale precisazione, e considerato che l'attività prestata dal C.T.U. ha richiesto – preliminarmente alla stima dei compensi spettanti all'ing. – la raccolta, l'esame e lo studio degli atti CP_2 relativi ai lavori diretti alla realizzazione del polo agroenergetico serricolo fotovoltaico da 80 MWp e da cogenerazione da 40 MWp denominato “Ciliegino” e, in particolare, dell'attività professionale svolta dal resistente in qualità di collaudatore, può essere stimata nel seguente modo: n. 84 CP_2 vacazioni – corrispondenti ad una media di due ore lavorative per n. 84 giorni lavorativi – considerando: l'intervallo di tempo tra il 24.2.2021 (inizio delle operazioni peritali) e il 25.4.2021
(scadenza per la redazione della bozza della relazione peritale), concesso al C.T.U. per la redazione della bozza peritale;
il termine concesso per la stesura della relazione definitiva all'esito della presentazione delle osservazioni dei cc.tt.pp. di parte).
I compensi spettanti al consulente per lo svolgimento dell'incarico conferito nell'ambito del giudizio r.g. n. 1441/2017 deve essere rideterminato in € 1.233,12 (pari ad € 14,68 per 84 vacazioni).
3. Spese di lite
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio – accoglimento dell'opposizione ancorché per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della domanda di parte ricorrente – sussistono i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'irripetibilità delle spese di giudizio, anche tenuto conto della mancata costituzione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia qui dichiarata dei resistenti ing. e Controparte_1 CP_2
(generalizzati in atti) in accoglimento dell'opposizione e in parziale riforma del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Gela, in data 20.3.2024:
1) LIQUIDA all'ing. a titolo di compensi per la C.T.U. espletata nel Controparte_1 procedimento civile dinanzi al Tribunale di Gela r.g. n. 1441/2017, la somma complessiva di
€ 1.233,12, oltre I.V.A. e C.P. come per legge;
6 2) DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
Gela, 5 dicembre 2025
Il Giudice
RO EN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. RO EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 338/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
Parte_1
(P.I.: ) – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – avente sede a Gela in C. P.IVA_1 da Piana del Signore SS 115 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FOSCHEA CARLO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] l'[...]; Controparte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] il [...] CP_2 C.F._2
Entrambi non rappresentati né difesi
Resistenti contumaci
Oggetto: Opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dell'ausiliario del giudice (artt. 84 e 170
D.P.R. n. 115/2002; art. 15 D.lgs. n. 150/2011)
Conclusioni delle parti: parte ricorrente precisa le conclusioni e discute la causa insistendo in ricorso
(vds note di trattazione scritta del 15.9.2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con ricorso depositato in data 17.4.2024, la
[...]
a proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 di liquidazione – emesso dal Tribunale di Gela in data 20.3.2024 (e comunicato in data 22.3.2024) –
1 con il quale veniva liquidata a favore dell'ing. la somma di €. 5.450,00 Controparte_3 oltre IVA e compensi di Cassa per compensi professionali, a titolo di compensi professionali per l'espletata attività di consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento civile avente r.g. n.
1441/2017, introdotto dall'ing. per ottenere dall'odierna ricorrente la condanna al CP_2 pagamento “dell'importo complessivo di €. 254.416,49 al netto di spese e oneri, oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compensi maturati e mai corrisposti dalla cooperativa a seguito del conferimento dell'incarico quale collaudatore della struttura del polo energetico serricolo fotovoltaico denominato “Ciliegino”.
Premetteva:
- Che nell'ambito del suindicato giudizio veniva nominato il C.T.U. l'Ing. Controparte_1 ponendogli il seguente quesito: “Proceda il C.T.U., sulla base dei documenti prodotti dalle parti, a calcolare il compenso per l'attività professionale svolta dal ricorrente ing. nei CP_2 lavori relativi alla realizzazione del polo agroenergetico serricolo fotovoltaico da 80 MWp e da cogenerazione da 40 MWp denominato “Ciliegino”, in qualità di collaudatore: 1) applicando le tariffe previste dalla Legge 2 marzo 1949, n. 143 “Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti”, avuto riguardo alla tipologia dell' impianto, attività concretamente espletata per la parte di opera eseguita, alle funzioni di collaudo per opere progettate e dirette da altri;
2) determinando il compenso spettante sulla base del compenso convenuto per il collaudatore nel disciplinare d'incarico per l'intera attività professionale, in proporzione all' attività svolta e allo stato delle opere alla cessazione dell'incarico”;
- Che con la medesima ordinanza venivano assegnati i seguenti termini: giorni 60 dall'inizio delle operazioni al C.T.U. per trasmettere la bozza di relazione alle parti costituite;
giorni 20 giorni entro il quale le parti dovevano trasmettere le proprie osservazioni sulla relazione;
ulteriori giorni 20 per il deposito della relazione definitiva, contenente le controdeduzioni alle osservazioni delle parti;
- Che il C.T.U. accettava l'incarico conferitogli – fissando l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 24.2.2021, alle ore 16:00 presso il proprio studio – depositando, quindi, in data 9.6.2021 la consulenza finale (Cfr. all. 3);
Deduceva, in primo luogo, la nullità del decreto per l'insufficienza della motivazione.
Lamentava, inoltre, una omessa applicazione degli artt. 10 (“Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali
e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 582,05”) e 29 (“Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della
2 partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”) dell'allegato al D.M. 30 maggio del 2002 e ciò anche tenuto conto dell'assenza di profili di complessità dell'attività peritale, come si evince dall'esame della relazione.
Affermava, in particolare, che il giudice è incorso in un errore nella determinazione del compenso, verosimilmente indotto dal contenuto dell'istanza di liquidazione presentata dall'ausiliario e dal proposto utilizzo del parametro regolato dall'art. 11 del D.M. cit., il quale, tuttavia, può essere applicato alle ipotesi di “perizia o a consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade
e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili”.
Aggiungeva, altresì, che dalla lettura del decreto di liquidazione non è possibile ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e se lo stesso abbia o meno utilizzato il criterio delle vacazioni per calcolare i compensi professionali, essendosi limitato a richiamare l'art. 1 del D.M. cit.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, ritenere ed accertare la nullità del decreto impugnato per omessa e/o insufficiente motivazione e in subordine dichiarare la errata e/o illegittima liquidazione dei compensi;
in ogni caso, in riforma del decreto impugnato, liquidare il compenso del CTU nella misura di Euro 363,59 oltre Iva e Cassa, ovvero nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal
Giudice Dott. nella misura di Euro 5.450,00, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del Per_1 presente atto;
2) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede di acquisire il fascicolo del procedimento n.
1441/2017 RG, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti. 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
All'udienza di comparizione dell'11.9.2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ing. , litisconsorte necessario in quanto parte del giudizio r.g. n. CP_2
1441/2017.
Verificata l'integrità del contraddittorio nonostante la mancata costituzione dei resistenti, la causa veniva istruita con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalla ricorrente.
Infine, all'udienza cartolare del 17.9.2025 la
[...] precisava le proprie conclusioni Parte_2 riportandosi alle conclusioni spiegate in ricorso.
2. Merito
3 Ciò premesso in fatto, occorre osservare che la presente opposizione è proposta ai sensi dell'art. 84 del
D.P.R. n. 115/2002 (“Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”) e – in forza del richiamo operato all'art. 170 del medesimo D.P.R., il quale dispone che “Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150” – è regolato dall'art. 15
D.lgs.150/2011 (modificato dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) che, al primo comma, chiarisce che il presente giudizio è regolato “dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo” (sebbene la ricorrente abbia richiamato erroneamente l'art. 702 bis c.p.c., oggi abrogato).
Nel merito risulta dirimente, al fine di esaminare l'opposizione proposta, stabilire alla stregua di quali parametri debba essere determinato il compenso del C.T.U. e, in particolare, se in ragione dell'attività espletata dal resistente ing. debba applicarsi uno dei criteri variabili da un Controparte_1 minimo ad un massimo ovvero a percentuale sul valore, per come disciplinati dal D.M. 30 maggio
2002 e dalla tabella ad esso allegata (e, segnatamente, uno dei criteri tra quelli disciplinati dall'art. 10 – per come prospettato dall'odierno ricorrente – o quello cristallizzato dall'art.11 per come richiesto dal
C.T.U. resistente nella propria istanza di liquidazione) ovvero se l'incarico peritale abbia avuto ad oggetto attività non previste in esso, con la conseguente applicazione degli artt. 4 l. 319/1980 e 49-56 del D.P.R. n. 115/2002 che disciplinano il criterio delle vacazioni.
Ebbene, alla luce di una ricostruzione sistematica del quadro normativo di riferimento e dall'esame del contenuto dell'incarico peritale svolto appare evidente il carattere eccentrico dell'attività svolta dall'ing. rispetto a quelle tipizzate dall'art. 10 del D.M. 30 maggio 2002. Controparte_1
Difatti, l'art. 10 del D.M. cit. stabilisce un onorario in misura fissa – compreso tra € 145,12 ed € 582,05
– per la remunerazione dei compensi del C.T.U. che abbia svolto un'attività “in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali, fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro”, applicabile alle sole operazioni ricostruttive delle voci retributive (o contributive) afferenti ad un rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata da trattamenti economici predeterminati e agevolmente verificabili sulla base dei contratti individuali e dei contratti collettivi – elemento che implica una maggiore semplicità di stima delle retribuzioni e giustifica il parametro forfettario previsto dall'art. 10 – ma che non si attaglia all'ipotesi, ontologicamente diversa, della determinazione dei compensi di professionisti e lavoratori autonomi, non legati da un vincolo di
4 dipendenza con la committenza, la cui remunerazione deve essere commisurata alla natura, durata e complessità dell'incarico e, in difetto di criteri pattiziamente concordati tra le parti in causa (o in ragione della loro parziale inapplicabilità per vicende connesse allo svolgimento delle attività), al tempo effettivamente impiegato per l'esecuzione dello stesso.
Neppure appare applicabile al caso che ci occupa il criterio previsto dall'art. 11 del D.M. cit., per come richiesto dal consulente in sede di istanza di liquidazione con riferimento al primo quesito posto dal giudice istruttore, e ciò in quanto esso può essere utilizzato come parametro per la determinazione dei compensi nelle ipotesi di attività “(…) in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili (…)” e non anche nelle ipotesi di stima dei compensi dovuti al professionista che ha svolto tali attività.
Pertanto, nel caso di specie, la liquidazione degli onorari spettanti all'ing. Controparte_1 doveva essere effettuata integralmente secondo il metodo delle vacazioni di cui all'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002, che rinvia al sistema degli onorari commisurati al tempo (L. n. 319/1980, art. 4), nel quale ogni vacazione corrisponde a due ore di lavoro, con un massimo ordinario di quattro vacazioni giornaliere per ciascun incarico, e con le previste maggiorazioni (raddoppio se il termine fissato non supera cinque giorni;
aumento sino alla metà se non supera quindici giorni), in presenza delle relative condizioni e non come effettuato – secondo quanto evincibile dalla motivazione sintetica del decreto opposto – avvalendosi di un criterio misto (vacazioni e applicazione dell'art. 10 del D.M. cit.).
In relazione agli importi l'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 ha rideterminato il valore delle vacazioni in
€ 14,68 – unico valore che può essere preso in considerazione in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 2 della L. n. 319/1980 (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n.
16/2025 del 10/2/2025 “nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione” e ciò al fine di impedire il definitivo consolidamento di un sistema che suggelli l'assoluta e definitiva sproporzione tra onorari liquidabili all'ausiliare e principi di equa remunerazione del suo lavoro, nella necessità di preservare l'«elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita») – pronuncia che si colloca nel solco dei principi già affermati dalla Corte Costituzionale in tema di ragionevolezza e proporzionalità dei compensi degli ausiliari, nonché di necessaria correlazione tra valori tabellari e tariffe libero-professionali (v., tra le altre, Corte Costituzionale, Sentenze n. 166/2022; n. 102/2021, n.
192/2015).
5 Pertanto, ne consegue che l'opposizione al decreto di liquidazione del 20.3.2024 deve essere accolta nei termini di seguito precisati – non essendo stati applicati i principi sopra indicati – ancorché vada parimenti l'applicabilità del criterio previsto dall'10 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 (per come prospettato dalla ricorrente), disposizione – si ribadisce – strutturalmente calibrata sulla ricostruzione di trattamenti retributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato e quindi non pertinente ai compensi professionali, sicché i compensi dovuti al resistente ovranno essere effettuati CP_1
a vacazioni ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 e dell'art. 4 della legge n. 319/1980, computando il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico.
Fatta tale precisazione, e considerato che l'attività prestata dal C.T.U. ha richiesto – preliminarmente alla stima dei compensi spettanti all'ing. – la raccolta, l'esame e lo studio degli atti CP_2 relativi ai lavori diretti alla realizzazione del polo agroenergetico serricolo fotovoltaico da 80 MWp e da cogenerazione da 40 MWp denominato “Ciliegino” e, in particolare, dell'attività professionale svolta dal resistente in qualità di collaudatore, può essere stimata nel seguente modo: n. 84 CP_2 vacazioni – corrispondenti ad una media di due ore lavorative per n. 84 giorni lavorativi – considerando: l'intervallo di tempo tra il 24.2.2021 (inizio delle operazioni peritali) e il 25.4.2021
(scadenza per la redazione della bozza della relazione peritale), concesso al C.T.U. per la redazione della bozza peritale;
il termine concesso per la stesura della relazione definitiva all'esito della presentazione delle osservazioni dei cc.tt.pp. di parte).
I compensi spettanti al consulente per lo svolgimento dell'incarico conferito nell'ambito del giudizio r.g. n. 1441/2017 deve essere rideterminato in € 1.233,12 (pari ad € 14,68 per 84 vacazioni).
3. Spese di lite
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio – accoglimento dell'opposizione ancorché per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della domanda di parte ricorrente – sussistono i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'irripetibilità delle spese di giudizio, anche tenuto conto della mancata costituzione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia qui dichiarata dei resistenti ing. e Controparte_1 CP_2
(generalizzati in atti) in accoglimento dell'opposizione e in parziale riforma del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Gela, in data 20.3.2024:
1) LIQUIDA all'ing. a titolo di compensi per la C.T.U. espletata nel Controparte_1 procedimento civile dinanzi al Tribunale di Gela r.g. n. 1441/2017, la somma complessiva di
€ 1.233,12, oltre I.V.A. e C.P. come per legge;
6 2) DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
Gela, 5 dicembre 2025
Il Giudice
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