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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2024, n. 7272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7272 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Paola Agresti Consigliere
Maria Speranza Ferrara Consigliere rel.
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1095/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 06.11.2024, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata, Parte_1 C.F._1 anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Michele Leone (C.F.
) che la rappresenta e difende per procura in atti- appellante- C.F._2
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata, anche Controparte_1 C.F._3 in indirizzo telematico, presso l'avv. Valeria Di Bernardino (C.F.
) e l'avv. Emanuela Febbi (C.F. ), che la C.F._4 C.F._5
rappresentano e difendono per procura in atti- appellata-
e
(C.F. , elettivamente domiciliato, anche in Controparte_2 C.F._6 indirizzo telematico, presso l'Avv. Francesco Falconi (C.F. e C.F._7
l'avv. Simone Calvigioni (C.F. ) che lo rappresentano e C.F._8
difendono per procura in atti- appellato-
Oggetto: appello di nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia n.
807/2023, in data 25.07.2023, a definizione del giudizio recante n.r.g. 917/2021- scioglimento comunione ereditaria-
IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 conviene in giudizio, dinanzi al primo giudice, i due ER, Controparte_1 CP_2
e , per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] Parte_1
“ In via principale 1) accertare e dichiarare che tramite l'accordo sottoscritto in data
22/06/2015 i LI ER , e hanno Controparte_1 Parte_1 CP_2
concordato e stabilito tra di essi la divisione dei beni immobili oggetto della quota ereditaria oggetto della successione del padre e della quota Persona_1
ereditaria ulteriore su medesimi beni oggetto della successione della madre
[...]
disponendo le seguenti attribuzioni: - a 1a) piena proprietà Per_2 CP_2
appartamento sito in Comune di Anguillara Sabazia Via Principessa Iolanda n. 3b p. 2 distinto in catasto fabbricati del Comune di Anguillara Sabazia al f.6 – part. 287 cat.
A/2 Cl. 2 cons. 4,5 vani superficie catastale 83 mq rendita catastale € 546,15; 1b) piena proprietà appartamento sito in Comune di Anguillara Sabazia Piazza del Lavatoio n. 19
p.t. distinto in catasto fabbricati del Comune di Anguillara Sabazia al f.6 – part. 287 sub. 2 cat. A/2 Cl. 1 cons. 4,5 vani superficie catastale 82 mq rendita catastale €
464,81; - a 1c) piena proprietà appartamento sito in Comune di Controparte_1
Anguillara Sabazia Via del Trivio n. 10 p.1 int. 1 distinto in catasto fabbricati del
Comune di Anguillara Sabazia al f.6 – part. 470 sub. 2 cat. A/2 Cl. 2 cons. 4,5 vani superficie catastale 68 mq rendita catastale € 546,15 erroneamente ubicato in catasto come sito in Via Principessa Iolanda n. 10 e in corso di correzione/variazione catastale;
1d) piena proprietà appartamento sito in Comune di Anguillara Sabazia Via del Trivio n. 10 p.1 int. 2 distinto in catasto fabbricati del Comune di Anguillara
Sabazia al f.6 – part. 470 sub. 3 cat. A/2 Cl. 2 cons. 3,5 vani superficie catastale 62 mq rendita catastale € 424,79 erroneamente ubicato in catasto come sito in Via Principessa
Iolanda n. 10 e in corso di correzione/variazione catastale;
1e) proprietà indivisa nella misura del 50% del locale commerciale sito in Comune di Anguillara Sabazia Via
Principessa Iolanda snc p.t. distinto in catasto fabbricati del Comune di Anguillara
Sabazia al f.6 – part. 470 sub 1 cat. C/2 Cl. 2 cons. 260 mq. superficie catastale 332 mq rendita catastale € 134,28; - a 1f) piena proprietà appartamento sito Parte_1
in Comune di Anguillara Sabazia Via del Trivi n. 10 p.2 int. 3 distinto in catasto fabbricati del Comune di Anguillara Sabazia al f.6 – part. 470 sub. 4 cat. A/2 Cl. 2 cons. 6,5 vani superficie catastale 137 mq rendita catastale € 788,89 erroneamente ubicato in catasto come sito in Via Principessa Iolanda n. 10 e in corso di correzione/variazione catastale;
1g) proprietà indivisa nella misura del 50% del locale commerciale sito in Comune di Anguillara Sabazia Via Principessa Iolanda snc p.t.
r.g. n. 2 distinto in catasto fabbricati del Comune di Anguillara Sabazia al f.6 – part. 470 sub 1 cat. C/2 Cl. 2 cons. 260 mq. superficie catastale 332 mq, rendita catastale € 134,28; IN
VIA SUBORDINATA e nella inconcessa ipotesi nella quale il Tribunale non ritenga perfezionata e integrata la divisione dei beni secondo l'ipotesi indicata al punto n. 1) delle presenti conclusioni disporre e ordinare la divisione dei beni immobili oggetto della quota ereditaria oggetto della successione del padre e della Persona_1
quota ereditaria ulteriore su medesimi beni oggetto della successione della madre attribuendone la relativa proprietà secondo le intese sottoscritte Persona_2
dalle parti in data 22/06/2015 e conseguentemente dichiarandone la relativa proprietà secondo quanto indicato ai punti da 1a) a 1g) delle presenti conclusioni che precedono.
2) disporre e ordinare la divisione giudiziale tra e del Controparte_1 Parte_1
locale commerciale sito in Comune di Anguillara Sabazia Via Principessa Iolanda snc,
p.t. distinto in catasto fabbricati del Comune di Anguillara Sabazia al f.6 – part. 470 sub 1 cat. C/2 Cl. 2 cons. 260 mq. superficie catastale 332 rendita catastale € 134,28; con conseguente vendita del bene, salvo la prelazione dei cui all'art. 732 c.c. e la distribuzione del ricavato da dividere in parti uguali tra e Controparte_1 Parte_1
; 3) condannare al pagamento in favore di dei
[...] Parte_1 Controparte_1 frutti civili nella misura del 50% maturati sull'immobile di cui al punto 2 delle presenti conclusioni e che precede dal mese di luglio 2015 e fino alla data di vendita da attribuirsi direttamente a e che provvisoriamente si quantifica in Controparte_1 misura di €1.900,00 mensili, importo da detrarsi dalla porzione spettante a Parte_1
del ricavato della vendita di cui al punto 2) delle presenti conclusioni;
Con
[...]
vittoria di spese di giudizio nei confronti di . Parte_1
si costituisce e aderisce alle conclusioni di . Controparte_2 Controparte_1
In via gradata, rassegna le ulteriori e seguenti conclusioni:
<< (…) In via ulteriormente subordinata: 3) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui le conclusioni formulate nei precedenti due punti non dovessero essere accolte, voglia il
Giudice accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dei beni indicati alle lett. 1a) ed 1b) del punto 1 delle presenti conclusioni, effettuato dal sig.
[...]
per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa;
escludere pertanto tali CP_2
beni da quelli facenti parte della comunione ereditaria;
ridurre la disposizione testamentaria della signora in quanto lesiva dei diritti successori Persona_2
riservati al legittimario nonché ogni altra disposizione, testamentaria o CP_2
effettuata in vita dagli ascendenti delle parti, che dovesse essere accertata come lesiva r.g. n. 3 della quota riservata al sig. con condanna della Sig.ra CP_2 Parte_1
alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso;
tenuto conto di quanto sopra, procedere a norma di legge alla formazione delle quote ereditarie di rispettiva pertinenza dei
CP_ LI ER , e nell'ambito delle successioni dei CP_1 Parte_1
genitori e ed attribuire al sig. beni Persona_1 Persona_2 CP_2
caduti in successione del valore corrispettivo a quello della sua quota a norma delle disposizioni codicistiche di riferimento (artt. 718 ss. c.c.). 4) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra spiegate, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di volere ridurre la disposizione testamentaria della signora in quanto lesiva dei diritti successori Persona_2
riservati al legittimario nonché ogni altra disposizione, testamentaria o Controparte_2
effettuata in vita dagli ascendenti delle parti, che dovesse essere accertata come lesiva della quota riservata al sig. con condanna di controparte alla CP_2
restituzione di quanto ricevuto in eccesso;
procedere a norma di legge alla formazione
CP_ delle quote ereditarie di rispettiva pertinenza dei LI ER , e CP_1 [...] nell'ambito delle successioni dei genitori e Parte_1 Persona_1 Per_2
ed attribuire al sig. beni caduti in successione del valore
[...] CP_2
corrispettivo a quello della sua quota a norma delle disposizioni codicistiche di riferimento (artt. 718 ss. c.c.). Si chiede al riguardo di volere attribuire in esclusiva proprietà del sig. i beni indicati nei punti 1a) e 1b) del punto 1) delle CP_2 presenti conclusioni, tenuto conto sia dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 22 giugno 2015, sia del fatto che il sig. abita con la propria famiglia nei CP_2
predetti beni e ne dispone da diversi decenni. Si chiede altresì di accertare e dichiarare che il sig. ha effettuato su tali beni, nel corso degli anni, ingenti lavori di CP_2
manutenzione ordinaria, straordinaria e miglioramento, a proprie esclusive spese;
conseguentemente, condannare pro quota le controparti al pagamento in suo favore della accertata all'esito di giudizio a titolo di spese sostenute per la manutenzione dei beni ereditari e/o per il maggior valore da essi acquisito in virtù dei lavori effettuati ad esclusivo onere e spese del sig. Accertare e dichiarare che il sig. CP_2 [...]
ha provveduto alla manutenzione dei beni in suo uso esclusivo mentre gli altri CP_2
condividenti hanno omesso qualsivoglia intervento manutentivo per i beni in loro uso causando agli stessi non in uso esclusivo del Sig. deterioramenti, CP_2
detrimento di valore e danni di cui – nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale si chiede riconoscimento/ risarcimento /refusione nella r.g. n. 4 somma accertata in sede di Giudizio. 5) In ogni caso, condannare la signora Parte_1
alla refusione delle spese del presente giudizio, oltre accessori, nonché al
[...]
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta equa e di giustizia, per le ragioni di cui in narrativa”
Costituitasi il 16.06.2021, rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1
“(…): In via principale nel merito ed in via riconvenzionale. Accertare e dichiarare che la successione della Signora è regolata dal testamento olografo Persona_2
redatto dalla medesima Signora in data 7 gennaio 1996 e Persona_2
pubblicato in data 19 gennaio 1996. In via principale e riconvenzionale nel merito.
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia inter partes del verbale di mediazione del 22/06/2015 e, per l'effetto, procedere alla divisione del compendio ereditario relitto delle successioni dei Signori e , previa Persona_1 Persona_2
quantificazione del valore, secondo le quote di 5/9 in favore della Signora
[...]
2/9 in favore di e 2/9 in favore di con riserva Parte_1 CP_2 Controparte_1 di richiedere l'assegnazione esclusiva dei beni salvo il conguaglio. In via principale e CP_ riconvenzionale nel merito. Accertare e dichiarare che i Signori e Controparte_1
sono tenuti a corrispondere in favore della Signora i frutti civili nella Parte_1
misura di 5/9 degli immobili da loro occupati esclusivamente con il pagamento di una indennità parametrata al valore locatizio di detti immobili dal momento della domanda sino all'effettivo soddisfo. Precisamente i seguenti immobili: - Per CP_2
appartamento sito in Comune di Anguillare Sabazia Via Principessa Iolanda n. 3b p. 2 distinto in catasto fabbricati del Comune di Anguillara Sabazia al f. 6 – part. 287 cat
A/2 Cl. 2 cons. 4,5 vani superficie catastale 83 mq rendita catastale € 546,15; appartamento sito in Comune di Anguillara Sabazia Piazza del Lavatoio 19 p.t. distinto in catasto fabbricati del Comune di Anguillara Sabazia al f. 6 – part. 470 sub 2 cat. A/2
Cl. 1 cons. 4,5 vani superficie catastale 82 mq rendita catstale € 464,81; Per
[...]
appartamento sito in Comune di Anguillara Sabazia Via del Trivio n. 10 p. 1 CP_1
int. 1 distinto in catasto fabbricati del Comune di Anguillara Sabazia al f. 6 – part. 470 sub. 2 cat. A/2 Cl. 2 cons. 4,5 vani superficie catastale 68 mq rendita catastale € 546,15 erroneamente ubicato in catasto come sito in Via Principessa Iolando n. 10 e in corso di correzione/variazione catastale;
appartamento sito in Comune di Anguillara Sabazia
Via del Trivio n. 10 p. 1 int. 2 distinto in catasto fabbricati del Comune di Anguillare
Sabazia al f. 6 – part. 470 sub. 3 cat. A/2 Cl. 2 cons. 3,5 vani vani superficie catastale
62 mq rendita catastale € 424,79 erroneamente ubicato in catasto come sito in Via
r.g. n. 5 Principessa Iolanda n. 10 e in corso di correzione variazione catastale. In via principale nel merito. Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di pagamento dei frutti civili formulata dalla Signora in ragione di quanto Controparte_1
eccepito nelle premesse. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare ai sensi dell'art. 183 c.p.c. richiedendo sin da ora l'ammissione di CTU per procedere alla valutazione del compendio ereditario e la formazione dei lotti sulla base delle rispettive quote di proprietà
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…): - accoglie la domanda principale proposta dall'attrice attrice alla quale si è
associato il convenuto e per l'effetto dichiara che tramite l'accordo in CP_2
data 22/06/2015 i LI ER , e Controparte_1 Parte_1 CP_2
hanno concordato e stabilito tra di essi la divisione dei beni immobili oggetto della quota ereditaria oggetto della successione del padre e della quota Persona_1
ereditaria ulteriore su medesimi beni oggetto della successione della madre
[...]
disponendo le seguenti attribuzioni: - a 1a) piena proprietà Per_2 CP_2
appartamento sito in Comune di Anguillara Sabazia Via Principessa Iolanda n. 3b p. 2 distinto in catasto fabbricati del Comune di Anguillara Sabazia al f.6 – part. 287 cat.
A/2 Cl. 2 cons. 4,5 vani superficie catastale 83 mq rendita catastale € 546,15; 1b) piena proprietà appartamento sito in Comune di Anguillara Sabazia Piazza del Lavatoio n. 19
p.t. distinto in catasto fabbricati del Comune di Anguillara Sabazia al f.6 – part. 287 sub. 2 cat. A/2 Cl. 1 cons. 4,5 vani superficie catastale 82 mq rendita catastale €
464,81; - a 1c) piena proprietà appartamento sito in Comune di Controparte_1
Anguillara Sabazia Via del Trivio n. 10 p.1 int. 1 distinto in catasto fabbricati del
Comune di Anguillara Sabazia al f.6 – part. 470 sub. 2 cat. A/2 Cl. 2 cons. 4,5 vani superficie catastale 68 mq rendita catastale € 546,15; 1d) piena proprietà appartamento sito in Comune di Anguillara Sabazia Via del Trivio n. 10 p.1 int. 2 distinto in catasto fabbricati del Comune di Anguillara Sabazia al f.6 – part. 470 sub. 3 cat. A/2 Cl. 2 cons. 3,5 vani superficie catastale 62 mq rendita catastale € 424,79; 1e) proprietà indivisa nella misura del 50% del locale commerciale sito in Comune di
Anguillara Sabazia Via Principessa Iolanda snc p.t. distinto in catasto fabbricati del
Comune di Anguillara Sabazia al f.6 – part. 470 sub 1 cat. C/2 Cl. 2 cons. 260 mq. superficie catastale 332 mq rendita catastale € 134,28; - a 1f) piena Parte_1
proprietà appartamento sito in Comune di Anguillara Sabazia Via del Trivi n. 10 p.2
r.g. n. 6 int. 3 distinto in catasto fabbricati del Comune di Anguillara Sabazia al f.6 – part. 470 sub. 4 cat. A/2 Cl. 2 cons. 6,5 vani superficie catastale 137 mq rendita catastale €
788,89; 1g) proprietà indivisa nella misura del 50% del locale commerciale sito in
Comune di Anguillara Sabazia Via Principessa Iolanda snc p.t. distinto in catasto fabbricati del Comune di Anguillara Sabazia al f.6 – part. 470 sub 1 cat. C/2 Cl. 2 cons.
260 mq. superficie catastale 332 mq, rendita catastale € 134,28; dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da ed assorbite Parte_1 dall'accoglimento della domanda principale le domande proposte in via subordinata da e condanna al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2 Parte_1
del giudizio sostenute dalla parte attrice e dal convenuto che si CP_2
determinano in euro 7.122,00 ciascuno oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
Di seguito, le ragioni della decisione.
- La domanda riconvenzionale di è tardiva e inammissibile. Parte_1
- e sostengono che, con la scrittura privata del Controparte_1 Controparte_2
18.03.2004, con la sorella , hanno concluso un accordo, perfezionato con Pt_1
il verbale di mediazione del 22.06.2015, regolarmente sottoscritto dal mediatore, dai tre ER e dai rispettivi legali.
- sostiene la nullità e/o inefficacia dell'accordo di divisione dei Parte_1
beni ereditari per non aver, ella, rinunciato agli effetti del testamento olografo, mai impugnato dai due ER, della comune madre, che la Persona_2
istituisce unica erede, circostanza nota ai LI e che rende nullo il verbale di mediazione.
- L'atto del 18 marzo 2004 ha natura di transazione.
- Data la tardività della costituzione di , e non essendo dubbia né Parte_1
la stipula né la natura del contratto di transazione, deve valutarsi unicamente se vi siano ragioni di nullità dell'accordo rilevabili d'ufficio.
- Per i principi espressi da Cass. 11 novembre 2016 n. 23064, l'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (comma 1), e l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (comma 2). L'articolo 1972 cod. civ., comma 1, infatti, sancisce la nullità della transazione soltanto se questa abbia ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno r.g. n. 7 dei requisiti previsti dall'articolo 1325 cod. civ. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base, solo quando da esse risulti, ai sensi dell'articolo 1419 cod. civ., l'essenzialità rispetto al contratto stesso.
Nel concreto non è emersa né allegata causa o motivo illeciti (che non poteva, appunto, formare oggetto di transazione) e la parte convenuta, costituitasi tardivamente, non ha chiesto la declaratoria di nullità della transazione.
- e il convenuto pongono a fondamento della Controparte_1 CP_2 domanda non la scrittura privata del 2004, ma l'accordo di mediazione intervenuto il 22.06.2015 che definisce i diritti reciprocamente riconosciuti tra le parti in misura analoga a quanto indicato in atto di citazione. Tale accordo non ha natura dichiarativa (di negozio di accertamento dell'accordo già stipulato), ma ha natura dispositiva.
- La mancata impugnazione del testamento è irrilevante: l'accordo di mediazione, così come la transazione in genere, hanno appunto la funzione di prevenire i giudizi, compreso quello di impugnazione del testamento.
L'appellante propone otto motivi di appello
1) Vi si censura la qualificazione della scrittura privata del 18.03.2004 come transazione. A tal fine allega trattarsi di una mera ricognizione del patrimonio relitto la cui esatta identificazione sarebbe avvenuta all'esito della valutazione degli immobili che, al momento della firma, non era ancora stata eseguita.
2) Vi si censura la decisione nella parte in cui accerta che e Controparte_1
hanno posto a fondamento della domanda non la scrittura privata Controparte_2
(che lascia parzialmente indefinita la divisione e la subordina a condizioni che si sarebbero dovute verificare in seguito) quanto l'accordo di mediazione del
22.06.2015. L'appellante sostiene che, diversamente da quanto accertato in sentenza, l'incontro conclusivo, per insorte divergenze tra le parti, non si c'è stato, con la conseguenza che la mediazione non si è formalmente concluso e il verbale azionato non è vincolante fra le parti.
3) L'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, il verbale del 22.06.2015 non ha valore ricognitivo di precedente accordo, ritenuto, dalla stessa sentenza, indeterminato quanto al contenuto.
r.g. n. 8 4) L'appellante ribadisce che la mediazione non si è conclusa, come ritenuto dalla stessa che, nel 2020, avvia altra mediazione avente ad oggetto Controparte_1
entrambi i compendi ereditari e la presunta lesione di legittima.
5) Vi si censura la decisione nella parte in cui accerta che “non ha Parte_1 chiesto la declaratoria di nullità dell'accordo di mediazione”, laddove la proposizione della domanda emerge dalla lettera delle conclusioni rassegnate in comparsa. A tal fine allega che non rileva la tardività della costituzione, trattandosi di mera difesa e non di domanda riconvenzionale.
6) L'appellante censura la decisione nella parte in cui accerta la irrilevanza della mancata impugnazione del testamento materno. A tal fine, ribadisce il mancato perfezionamento dell'accordo di mediazione e svolge argomenti già esplicitati nelle censure precedenti.
7) Vi si censura la decisione nella parte in cui ritiene che i rapporti tra le parti sono definiti con il verbale di mediazione del 2015. A tal fine, richiama il contenuto del verbale di mediazione del 22.06.2015, nel quale allega non esservi riferimento alcuno alle questioni esistenti in ordine alle disposizioni testamentarie di Persona_2
8) Vi si censura la regolamentazione delle spese di lite.
e , costituendosi separatamente, resistono alle censure di Controparte_1 Controparte_2
. In via preliminare, chiedono dichiarare inammissibile l'appello. Nel Parte_1
merito, in via principale, concludono per la infondatezza di censure e domande di
. Parte_1
Pregiudizialmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di entrambi gli appellati ex art. 342 c.p.c.: nell'atto di appello risultano sufficientemente specificati le parti della sentenza oggetto di censura e i motivi dell'impugnazione.
I motivi di appello sono ammissibili in quanto espongono i punti sottoposti a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che non è necessario esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali ed è possibile di cogliere natura, portata e senso della critica: A tal fine non è necessario, infatti, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Cass. n. 7675 del 19/03/2019)
L'appello, nel merito, è infondato.
r.g. n. 9 Le censure tutte, ad eccezione di quella sub 8) che riguarda la regolamentazione delle spese di lite e viene trattata separatamente, attengono tutte alla natura e vincolatività della scrittura privata del 18.03.2004 e del verbale di mediazione del 22.06.2015, sottoscritti, nel tempo, tra i tre ER parti del presente giudizio, e relativi allo scioglimento delle due masse ereditarie, quella paterna e quella materna;
possono essere valutate congiuntamente e non hanno pregio.
Giova premettere che non vi sono censure in ordine alla tardività della costituzione, in primo grado, di e, a tale tardività, consegue la inammissibilità della Parte_1
domanda riconvenzionale.
Il fatto poi che l'appellante abbia rassegnato conclusioni in punto di nullità delle pattuizioni, non rileva: il giudice ha valutato la domanda e ha motivato diffusamente sulla tardività della riconvenzionale proposta ai sensi dell'art. 1972 c.c. comma 2 e sulla non configurabilità del vizio di nullità , questo rilevabile d'ufficio, di cui al primo comma del medesimo articolo e l'appellante non muove specifiche censure al punto di motivazione, sostanzialmente limitandosi ad allegare la (irrilevante) circostanza, anche nella mancata censura dell'accertamento in punto di tardività della costituzione, della avvenuta rassegnazione di conclusioni sul punto.
Quanto alle censure che attengono alla scrittura privata del 2004: non rilevano, in quanto tale scrittura, seppure menzionata in sentenza, è superata, in ogni caso, dalla transazione intervenuta in sede di mediazione che è, anche secondo la sentenza impugnata, quella azionata da e . Controparte_1 Controparte_2
sostiene, poi, che l'accordo transattivo, in sede di mediazione, non si è Parte_1
perfezionato.
A tal fine richiama la previsione, a verbale di mediazione, di un successivo incontro che non si è mai tenuto nonché l'avvenuta proposizione, da parte di , di un Controparte_1
ulteriore procedimento di mediazione.
L'accordo di conciliazione deve ritenersi, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, perfezionato. Il verbale azionato, infatti, contiene pacificamente un accordo con riguardo a entrambe le masse ereditarie;
è sottoscritto dalle parti tutte e dai rispettivi difensori nonché dal mediatore. Il rinvio disposto a verbale, vertendo l'accordo in materia che rientra nella previsione dell'art. 2643 c.c., ha avuto riguardo esclusivamente alla necessaria autentica del pubblico ufficiale. Tant'è che a verbale è espressamente previsto che sarebbe stata redatta “scrittura definitiva” che sarebbe stata parte integrante ed essenziale del verbale già sottoscritto dalle parti, dai difensori e dal r.g. n. 10 mediatore. Tale rinvio corrisponde, infatti, alla previsione del comma 7 dell'art. 11 del d. lgs. 04.03.2010 n. 28, per corredare l'accordo perfezionato della forma necessaria al
(solo) fine della sua trascrivibilità.
La mancanza di tale ulteriore formalità non incide sulla vincolatività dell'accordo tra le parti e la sentenza, ai sensi dell'art. 2932 c.c., prende il posto non dell'accordo, nel concreto pacificamente sottoscritto dalle parti, dai rispettivi difensori e dal mediatore, ma solo della mancata ulteriore formalità che non è intervenuta.
Non rileva la richiesta di mediazione presentata nel 2020 da che in alcun Controparte_1 modo incide sul valore dell'accordo già raggiunto.
Non rileva la mancata impugnazione del testamento materno, atteso che pacificamente la mediazione, e l'accordo del 22.06.2015, pacificamente riguardano anche la massa ereditaria di e dunque, a prescindere dal richiamo espresso a verbale, Persona_2
definiscono le controversie esistenti tra le parti con riguardo alla successione materna.
Motivo sub 8).
Non ha pregio. La regolamentazione delle spese, infatti, segue la soccombenza rispetto alla domanda che non ha ad oggetto lo scioglimento della comunione, ma la vincolatività dell'accordo negata dalla sola . Parte_1
Spese di lite
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile, compensi medi).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da Parte_1
nei confronti di e , avverso la sentenza, resa tra le
[...] Controparte_1 Controparte_2
parti, dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia n. 807/2023, in data 25.07.2023, a definizione del giudizio recante n.r.g. 917/2021, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
r.g. n. 11 - Condanna a rifondere, a ciascuna delle parti appellate, le spese Parte_1
di lite che liquida, in euro 6.946,00 per compensi oltre a rimborso forfettario
(15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 06.11.2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 12