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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1584/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti
Fernando M. Gabetta e Umberto d'Aragona, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio di quest'ultimo, sito in Salerno al Corso
Vittorio Emanuele n. 58;
- PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: , rappresento e difeso, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del processo di primo grado, dagli Avv.ti Mario Manzo e Rosita Magazzeno, presso il cui studio, sito in
Battipaglia alla Via Trieste n. 2, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 18/9/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 1584/2021 – sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha Parte_1
proposto appello avverso avverso la sentenza n. 525/2020 del Giudice di
Pace di Roccadaspide resa il 21/7/2020, mai notificata, con cui è stata accolta la domanda proposta in primo grado dal sig. Controparte_1
nei suoi confronti ed è stata condannata al pagamento, in favore di quest'ultimo, a titolo di ripetizione dell'indebito, della somma di € 2.016,44 oltre interessi e spese di lite e poste a suo carico le spese di C.T.U.
L'appellante ha dedotto: che in data 27/05/2016, il sig. CP_1
stipulava con essa il contratto di prestito personale n. 16250154,
[...]
da rimborsare in n. 42 rate mensili da € 377,82 ciascuna, come da piano di ammortamento ed estratti conto prodotti, e l'appellato scieglieva di aderire alla polizza assicurativa di cui alla convenzione sottoscritta da
[...]
con Metlife, con premio pari ad € 659,40; che, Parte_1
successivamente, in riscontro al reclamo proposto dal sig. , essa CP_1
con raccomandata del 02/11/2018 confermava la regolarità della posizione contestata, rilevando l'infondatezza di ogni avversa pretesa risarcitoria ed allegando copia della documentazione contrattuale;
che con PEC del
10/12/2018 essa declinava l'invito alla mediazione inoltrato dal sig.
, ribadendo che il T.A.E.G. indicato in contratto era stato CP_1
correttamente calcolato;
che il sig. la conveniva in giudizio CP_1
innanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide, chiedendo accertarsi l'errata indicazione del T.A.E.G. nel contratto e, per l'effetto, condannarla alla restituzione degli interessi non dovuti, pari ad e 3.000,00; che essa si costituiva eccependo la nullità della citazione per assenza della procura, nonché eccependo la correttezza e validità delle condizioni economiche applicate e l'infondatezza della domanda risarcitoria;
che il Giudice di Pace si riservava in ordine all'eccezione di nullità della citazione e, a scioglimento della riserva, rinviava la causa per la nomina del C.T.U.; che veniva
Proc. N.R.G.A.C. 1584/2021 – sentenza espletata consulenza tecnica d'ufficio soltanto con l'inclusione del costo della polizza assicurativa;
che nonostante le osservazioni da esse formulate il Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la decideva accogliendo la domanda attorea;
che essa, dunque, in esecuzione della sentenza impugnata, senza prestare acquiescenza e con riserva di proporre appello, provvedeva a pagare quanto dovuto.
L'appellante ha dedotto: quale primo motivo di impugnazione, che il Giudice di primo grado ha erroneamente rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per inesistenza della procura alle liti;
che, infatti, contrariamente a quanto stabilito dalle norme in materia di notifiche a mezzo posta elettronica certificate, nella busta telematica da essa ricevuta, contenente l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, non era presente alcun file relativo alla procura alle liti, non potendo, pertanto, ritenersi esistente una procura alle liti in calce all'atto di citazione;
che sul punto il
Giudice di Pace di Roccadaspide ha affermato che la procura risultava allegata in calce all'atto di citazione;
che, di contro, il documento sottoscritto dal sig. , allegato all'atto di citazione e depositato da CP_1
parte appellata e denominato “procura alle liti”, non costituisce idonea procura ai fini dell'instaurazione della causa;
che, infatti, essa deve essere chiaramente riferita all'atto processuale cui si riferisce – e solo in questa ipotesi il difensore ha il potere di autentica che altrimenti è appannaggio del pubblico ufficiale – in quanto così è posto in grado di esaminare il contenuto dell'atto, la volontà di instaurare il contenzioso davanti a quel determinato
Ufficio e, soprattutto, conferma la volontà di proporre le domande contenute nell'atto processuale;
che nel caso di specie mancano gli elementi che consentano di individuare la riferibilità della procura prodotta dall'appellato al giudizio di primo grado, atteso che essa è datata 07/9/2018, allorquando l'atto processuale non era stato neppure redatto, essendo stato scritto il
Proc. N.R.G.A.C. 1584/2021 – sentenza 05/11/2018; che nella stessa procura, inoltre, non si fa riferimento all'oggetto delle domande che sarebbero state formulate nel processo;
quale secondo motivo di appello, che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere sussistente la discrasia tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello effettivamente applicato;
che, infatti, la polizza assicurativa sottoscritta dal sig. è “facoltativa”, come riportato anche nelle CP_1
“Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” e nel “Prospetto delle condizioni finanziarie” del “Modulo di raccolta dati”; che il costo dell'assicurazione va incluso nel computo del T.A.E.G. solo allorquando la sua stipulazione sia “obbligatoria” per ottenere il credito o ottenerlo alle condizioni offerte, il che non è avvenuto nel caso concreto;
che, infatti, parte appellata nulla ha allegato in merito ad eventuali imposizioni, ritenendo sufficiente la mera contestualità cronologica della stipula del contratto di finanziamento e dell'assicurazione; che, peraltro, le stesse condizioni generali di contratto di finanziamento specificano la possibilità di astenersi dalla sottoscrizione della polizza senza che ciò pregiudichi il conseguimento del prestito;
che la natura “facoltativa” dell'assicurazione è desumibile anche dalla previsione del diritto di recess dal contratto assicurativo, senza alcun costo per il soggetto finanziato, e che qualora venisse esercitato lascerebbe inalterato il contratto di finanziamento;
che essa ha poi fornito la prova della natura “facoltativa” della polizza sottoscritta dal sig. CP_1
producendo contratti di finanziamento analoghi a quello oggetto di causa, stipulati senza adesione alla copertura assicurativa, con altri soggetti aventi il medesimo merito creditizio dell'appellato; che, in ogni caso, anche la domanda attorea di condanna al risarcimento del danno è infondata e va rigettata.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 525/2020 del Giudice di Pace di Roccadaspide,
Proc. N.R.G.A.C. 1584/2021 – sentenza rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto, condannare alla restituzione, in suo favore, Controparte_1
delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo geado, pari ad €
4.719,38, incluse le spese di C.T.U.
Si costituiva in giudizio il sig. , deducendo: che il Controparte_1
primo motivo di appello è infondato e va rigettato;
che, infatti, con sentenza n. 22338 del 07/11/2017, le Sezioni Unite Civili sono intervenute in materia di validità della procura alle liti, stabilendo il principio per cui la procura è valida anche se non è materialmente allegata all'atto cui si riferisce;
che in tale ipotesi, infatti, si parla di mero errore materiale, che non inficia la validità del conferimento dell'incarico e, dunque, della rappresentanza in giudizio del procuratore;
che va poi specificato che, ad oggi, non vi è alcuna norma di legge che imponga espressamente la notificazione della procura alle liti assieme all'atto cui la stessa si riferisce e che, invece, esiste ampia giurisprudenza che la ritiene assolutamente superflua e non necessaria come nel caso di notificazione di ricorso previamente depositato in giudizio;
che pur essendo prevista dall'art. 83
c.p.c. una sorta di “congiunzione virtuale” fra la procura e il ricorso (o l'atto di citazione), è anche vero che il medesimo articolo espressamente prevede che il mandato venga rilasciato quale allegato all'atto cui si riferisce e che verrà considerato – attraverso una “fictio juris” – come apposto in calce;
che secondo la Corte di Cassazione, l'art. 182, comma 1, c.p.c., va interpretato nel senso che il Giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c. richiamata ma non rinvenuta negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante;
che tale invito può essere fatto in qualsiasi momento, anche in sede di appello, e solo se infruttuoso il giudice deve dichiarare invalida la costituzione della parte in giudizio;
che anche il secondo motivo di appello è infondato e va respinto;
che in relazione alla ricomprensione del costo
Proc. N.R.G.A.C. 1584/2021 – sentenza dell'assicurazione nel T.A.E.G. è necessario e sufficiente che tale spesa risulti collegata all'operazione di credito;
che la sussistenza del collegamento risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione e su questo aspetto la sentenza appellata è del tutto chiara, oltre ad essere corretta in punto di diritto;
che nel caso di specie la polizza assicurativa è stata sottoscritta contestualmente alla stipula del contratto ed inserita tra le clausole contrattuali dello stesso e la durata della copertura assicurativa coincide con quella del finanziamento;
che, invero, nel programma assicurativo, relativo alla polizza sottoscritta dall'appellato, all'art. 3, si specifica chiaramente che la durata della polizza coincide con quella del finanziamento;
che, dunque, il costo relativo al premio assicurativo ha rappresentato una condizione imprescindibile per l'ottenimento del credito a prescindere da quello che tenta di far credere l'appellante circa la sua
“facoltatività'” senza fornirne, peraltro alcuna prova.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha Parte_2
formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 525/2020 del
Giudice di Pace di Roccadaspide;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati MARIO MANZO e ROSITA
MAGAZZENO.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 18/9/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. (60+20) con decorrenza dalla comunicazione del decreto alle parti costituite.
Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
In via del tutto preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto entro il
Proc. N.R.G.A.C. 1584/2021 – sentenza termine c.d. “lungo” di impugnazione di cui all'articolo 327, comma 1,
c.p.c., non essendo stata la sentenza appellata notificata e, come tale, è tempestivo ed ammissibile.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata laddove il Giudice di Pace di Roccadaspide ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione da essa sollevata.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Invero, come correttamente motivato dal Giudice di prime cure, nel caso di specie l'odierno appellato – attore nel giudizio di primo grado – ha prodotto la procura alle liti (cfr. all. al fascicolo di primo grado di parte appellata),
a nulla rilevando che non vi fosse contestualità cronologica tra la stessa e la redazione dell'atto di citazione;
nè tanto meno che essa non fosse stata allegata alla busta telematica come notificata alla Parte_1
non costituendo ciò causa di nullità dell'atto introduttivo, vieppiù allorquando, come nella vicenda in esame, la finanziaria si è costituita in giudizio, così sanando il relativo vizio in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
Inoltre, atteso che come chiarito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni
Unite con la sentenza n. 37434 del 2022 soltanto nel caso di radicale assenza della procura tale carenza non è sanabile ai sensi dell'articolo 182
c.p.c., laddove vi fosse stata nullità della procura rilasciata dal sig.
ai difensori costituiti, il Giudice di prime cure o anche questo CP_1
Tribunale in funzione di Giudice di appello, sarebbe tenuto ad assegnare un termine alla parte appellata per sanare tale vizio – ad ogni modo insussistente - ai sensi dell'art. 182 c.p.c., non potendo dichiarare “de plano” l'inammissibilità della domanda.
Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante lamenta che il
Giudice di prime cure avrebbe erroneamente accolto l'ipotesi formulata dal
C.T.U. laddove ha ravvisato la discrasia tra il T.A.E.G. indicato in contratto
Proc. N.R.G.A.C. 1584/2021 – sentenza e quello, maggiore, effettivamente applicato, sulla base della ritenuta
“obbligatorietà” della polizza assicurativa sottoscritta dal sig. , CP_1
“obbligatorietà” ritenuta provata sulla base della sola contestualità della sottoscrizione del contratto di assicurazione rispetto a quello di finanziamento. Di contro, secondo parte appellante, il dato della mera contestualità tra sottoscrizione del contratto assicurativo e di prestito non sarebbe sufficiente a ritenere la polizza “obbligatoria” o “imposta”, unico caso in cui essa rileva ai fini dell'inclusione nel T.A.E.G., prova della
“obbligatorietà” o “imposizione” che non sarebbe stata in alcun modo assolta – neppure sul piano allegatorio – dal sig. . CP_1
Il motivo di appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Ai fini della decisione del gravame, occorre premettere che la nozione del
T.A.E.G. è contenuta nell'articolo 121 T.U.B., che al primo comma precisa che per "costo totale del credito" si intendono “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”. Il successivo comma 2 del succitato articolo 121 T.U.B. precisa poi che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. La determinazione della formula per il calcolo del T.A.E.G. è stata poi demandata a Banca d'Italia e alle
Disposizioni di Banca d'Italia sulla “TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E
DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI” dalla stessa emanate il 29/7/2009, così come successivamente modificate e integrate con le disposizioni del
10/2/2011, ai sensi delle quali “Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare
Proc. N.R.G.A.C. 1584/2021 – sentenza in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è
a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte….”.
In base all'impianto normativo “ratione temporis” applicabile ai fatti di causa, dunque, affinché il costo di una polizza assicurativa possa – e debba
– essere ricompreso nel computo del T.A.E.G. onde applicare la disciplina in materia di trasparenza e l'apparato rimediale di cui all'articolo 125 bis
T.U.B., come dedotto da parte appellante, è necessario che ricorrano cumulativamente due elementi:
1) la connessione con il finanziamento, nel senso che la polizza assicurativa deve avere la funzione di tutelare il Cliente o la sua famiglia da eventi che possano pregiudicare il corretto adempimento al pagamento regolare delle rate, per cui la polizza deve essere del tipo c.d. “CPI”, “Credit Protection
Insurance”;
2) che la polizza sia imposta dalla finanziaria, nel senso che la stessa richiede, ai fini della concessione del credito o della concessione del prestito a determinate condizioni, la sottoscrizione di una copertura assicurativa.
In questa prospettiva, quindi, è evidente che solo in caso di sussistenza congiunta di connessione e obbligatorietà, il costo della polizza debba essere rappresentato nel calcolo del T.A.E.G., di talché una polizza connessa con il rapporto di credito, quale una Polizza CPI, non è necessariamente obbligatoria, ben potendo il debitore valutare conveniente la sottoscrizione di una copertura assicurativa al fine di tutelare se stesso e/o la propria famiglia da eventi imprevedibili che non consentano il regolare pagamento delle rate.
Applicando tali disposizioni al caso di specie ne deriva che l'odierno
Proc. N.R.G.A.C. 1584/2021 – sentenza appellato non ha assolto all'onere della prova, su di essa gravante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., la natura “obbligatoria” della polizza da egli stipulata, essendosi limitato ad allegare al momento dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. atto di citazione del fascicolo di primo grado) il mero dato della contestualità cronologica tra sottoscrizione del contratto di finanziamento e quello assicurativo, mentre ulteriori elementi, idonei a dimostrare, anche solo in via presuntiva, l'”obbligatorietà” della polizza.
Né tanto meno rileva quanto dedotto da parte appellata circa la portata della sentenza n. 8806/2017 della Prima Sezione della Corte di Cassazione
Civile, la quale riguarda l'inclusione del costo della polizza assicurativa ai fini del superamento della “soglia” usura e, quindi, del T.E.G., vicenda diversa da quella che viene qui in rilievo, attinente invece alla coincidenza oppure no del T.A.E.G. contrattualmente indicato con quello effettivamente applicato. Invero, la decisione della Suprema Corte su cui si fonda l'impianto difensivo dell'appellata muove dalle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura”, che al punto
C4., rubricato Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG”, stabilisce: “Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: ..5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore
(ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
Proc. N.R.G.A.C. 1584/2021 – sentenza contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente;
”.
Quindi, ai fini della verifica dell'usurarietà il costo delle polizze assicurative, come reso chiaro dalla congiunzione disgiuntiva “ovvero”, che sta a significare “oppure”, rileva alternativamente sia nel caso di mera contestualità della sottoscrizione delle stesse rispetto al finanziamento, sia nel caso in cui essa sia “obbligatoria” per l'ottenimento del credito oppure per l'ottenimento alle condizioni contrattuali offerte: di talché, in via di estrema sintesi, mentre ai fini del controllo sull'usurarietà degli interessi è sufficiente in base alle Istruzioni di Bankitalia anche solo la mera contestualità cronologica nella stipulazione dei due contratti (assicurativo e di prestito), in caso di verifica del T.A.E.G. effettivamente applicato occorre la prova della “obbligatorietà” della polizza, che costituisce un “quid pluris” e
“alii” rispetto al semplice elemento della coevità cronologica tra i due contratti.
Ragion per cui, non avendo la parte appellata, quale attrice nel giudizio di primo grado, dimostrato l'obbligatorietà della stipulazione della polizza, il
Giudice non avrebbe dovuto disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile o, al più, avrebbe dovuto accogliere l'ipotesi ricostruttiva che, escludendo dal computo del T.A.E.G. il costo dell'assicurazione, ha ritenuto quello concretamente applicato identico a quello indicato in contratto. Né tanto meno può rilevare, come sostenuto dall'appellata, ai fini della discrepanza tra indicato in contratto e quello effettivamente applicato, il costo Pt_3
della attività di intermediazione nel collocamento della polizza, atteso che tali costi vanno ricompresi nel T.A.E.G. solo qualora siano collegati ad assicurazioni “obbligatorie”, il che non è nel caso di specie. Tanto si desume dalle Disposizioni di Banca d'Italia sulla “TRASPARENZA DELLE
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI” da questa emanate il
29/7/2009, così come successivamente modificate e integrate con le
Proc. N.R.G.A.C. 1584/2021 – sentenza disposizioni del 10/2/2011, ai sensi delle quali “Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a SERVIZI ACCESSORI connessi con il contratto di credito e OBBLIGATORI per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.”.
In conclusione, quindi, erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto provata la natura “obbligatoria” della polizza assicurativa sottoscritta dal sig. e, dunque, accolto la domanda attorea che avrebbe dovuto CP_1
essere invece respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova (e, ancor prima, di allegazione) da parte dell'appellata.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è fondato e va accolto e, per l'effetto, la sentenza n. 525/2020 del Giudice di Pace di
Roccadaspide va riformata e la domanda proposta dal sig. CP_1
nei confronti della rigettata.
[...] Parte_1
L'accoglimento dell'appello comporta altresì la riforma della sentenza gravata in ordine al capo sulle spese di lite, atteso che avendo attorea il
Giudice di prime cure erroneamente accolto la domanda attorea, ha poi condannato la al pagamento delle stesse in favore Parte_1
del sig. ed ha posto le spese di C.T.U. a carico Parte_4
dell'odierna appellante.
Di talché, in ossequio al principio generale della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., stante l'accoglimento del gravame ed il rigetto della domanda attorea, esse andrebbero poste a carico di;
Controparte_1
tuttavia, stante la molteplicità di orientamenti giurisprudenziali in ordine alle questioni oggetto di causa, sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c., come risultante
Proc. N.R.G.A.C. 1584/2021 – sentenza all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti;
per gli stessi motivi anche le spese di C.T.U. del primo grado di giudizio vanno poste definitivamente per ½ a carico di e per ½ a carico Parte_1
di . Controparte_1
Inoltre, atteso che l'appellante ha provveduto, in esecuzione della sentenza gravata, ora riformata, a corrispondere quanto dovuto (cfr. all.ti 11 e 12 della produzione di parte appellante) in favore del sig. CP_1
e degli Avvocati MARIO MANZO e ROSITA MAGAZZENO in
[...]
qualità di difensori antistatari, ne consegue che questi ultimi vanno condannati alla restituzione, in favore della di Parte_1
quanto percepito in attuazione della decisione riformata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Per le medesime ragioni di cui sopra anche le spese di lite del presente grado di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
525/2020 del Giudice di Pace di Roccadaspide, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
525/2020 del Giudice di Pace di Roccadaspide, compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti e pone definitivamente le spese di C.T.U. per ½ a carico di
[...]
e per ½ a carico di e condanna Parte_1 Controparte_1
e gli Avvocati antistatari alla restituzione, in Controparte_1
favore della di quanto percepito in Parte_1
esecuzione della sentenza riformata;
3) Compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Proc. N.R.G.A.C. 1584/2021 – sentenza Così deciso in Salerno il 07/1/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
In caso di diffusione, pubblicazione o riproduzione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Proc. N.R.G.A.C. 1584/2021 – sentenza