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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 3156/2023 e SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
***
Oggi 15 gennaio 2025 innanzi al Giudice dott. Francesco Vigorito, sono comparsi per l'Avv. Lima Giancarlo Parte_1 per , l'Avv. Emilia Todarello CP_1
I difensori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
Il Giudice dott. Francesco Vigorito pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Francesco Vigorito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, all'udienza del 18 settembre 2024 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3156/2023 R.G. tra nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dell'Avv.to Gian Carlo Lima
(C.F.: ), PEC: , ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Roma alla Via Luigi Capuana n. 10
- ATTORE/OPPONENTE –
e
, nata a [...] il [...], C.F.: , residente CP_1 C.F._3 in Roma alla Via Monte Faraone n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Todarello, C.F.:
, PEC: , ed elettivamente domiciliata C.F._4 Email_2 presso lo studio del predetto difensore in Roma alla Via dei Monti di Pietralata n. 171
- CONVENUTA/OPPOSTA – nonchè
, C.F. , in persona del Sindaco, Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Barra, (C.F.
) in virtù di procura generale alle liti Rep. 11986 del 19/01/2022, e presso la C.F._5 stessa elettivamente domiciliata in Roma, via IV Novembre, 119/A – Avvocatura, PEC:
Email_3
CONVENUTA/OPPOSTA/ TERZO PIGNORATO
OGGETTO: opposizione a precetto – giudizio di merito
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“1) dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'atto di pignoramento presso terzi, nonché di tutti gli atti ad esso prodromici e delle pretese creditorie dallo stesso portate, dichiarando altresì non dovute le somme richieste, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) disporre la restituzione ed in ogni caso lo svincolo delle somme oggetto di pignoramento che siano già state eventualmente incassate;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Civitavecchia, contrariis reiectis, in virtù delle eccezioni e motivazioni dedotte, stante il diritto della Sig.ra ad ottenere dal Sig. il pagamento della somma esecutata, CP_1 Parte_1 accertare e dichiarare la legittimità del pignoramento presso terzi impugnato e di tutti gli atti ad esso presupposti, rigettando, per l'effetto, l'azione oppositoria intentata dall'attore. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione del 16 novembre 2023, il Sig. introduceva, nei termini Parte_1 assegnatigli dal giudice, il presente giudizio di merito della spiegata opposizione a pignoramento presso terzi R.G.E. NR. 258/2023 instaurato dalla ex coniuge, Sig.ra nei suoi confronti per la CP_1 somma di euro 4.484,22.
Parte opponente affidava l'atto introduttivo ai seguenti motivi:
1. Insussistenza del credito precettato
2. Inidoneità del titolo esecutivo azionato
Più nello specifico, l'attore contestava, preliminarmente, di non aver avuto mai notizia dell'atto di precetto perché, a suo dire, la notifica dell'atto era avvenuta presso la propria residenza anagrafica e non presso il proprio domicilio conosciuto dalla creditrice.
Affermava, altresì, che credito precettato fosse inesistente perché la somma richiesta dalla ex coniuge si riferiva a spese straordinarie relative alla retta universitaria per la figlia su cui Persona_1 non aveva espresso esplicito consenso e che non erano sostenibili in ordine al quantum.
Con la comparsa di costituzione, depositata in data 28 dicembre 2023, l'opposta sosteneva preliminarmente la regolarità della notifica dell'atto di precetto, e, richiamandosi all'accordo di negoziazione assistita stipulato tra le parti, e ad alcuni pagamenti effettuati dallo stesso debitore, rappresentava che l'ex coniuge tacitamente e per fatti concludenti aveva espresso il proprio consenso per le spese oggetto del credito precettato.
Si costituiva in giudizio, altresì, la nella qualità di terzo Controparte_2 pignorato, la quale provvedeva ad evidenziare di aver accantonato, in ottemperanza alla ordinanza del
G.E., la somma di euro 5.845,90 dai cedolini del proprio dipendente, Sig. debitore nella Parte_1 procedura esecutiva R.G.E. NR. 258/2023.
All'udienza del 13 marzo 2024 il Sig. manifestava la propria disponibilità a contribuire al 50% Parte_1 dei costi dell'Università pubblica, chiedendo, come già fatto in precedenza, di poter restituire quanto già versato in modalità rateale, portando l'assegno di mantenimento a 406 euro oltre al 50% delle spese relative alla frequentazione della Università pubblica. Questo giudice rinviava la causa all'udienza del 15 gennaio 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. con termine fino al 30 ottobre 2024 per note conclusionali e fino al 30 novembre per le repliche.
Con le note conclusive e le memorie di replica depositate nei termini assegnati, l'opponente, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate a verbale d'udienza del 13 marzo
2024, insisteva per la pronuncia di accoglimento della propria domanda.
La creditrice opposta, con note conclusive e le memorie di replica depositate nei termini assegnati, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi concludeva per il rigetto della domanda attorea.
2. Qualificazione della domanda
Il motivo di opposizione relativo alla irregolarità della notifica dell'atto di precetto è volto a contestare la regolarità formale dell'atto impositivo e qualifica l'azione quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, cpc.
Il motivo di opposizione relativo alla insussistenza/eccessività del credito precettato, è volto a contestare il diritto della creditrice di procedere esecutivamente e configura l'azione quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c.
3. Insussistenza del credito precettato
Con il primo motivo di opposizione, il Sig. lamenta la nullità del precetto perché, a suo dire, Parte_1 la notifica dell'atto era avvenuta presso la propria residenza anagrafica e non presso il proprio domicilio conosciuto dalla creditrice.
Il motivo è inammissibile e non può essere accolto.
Non ignora questo giudice l'orientamento giurisprudenziale ormai costante in materia di regolarità di notificazione degli atti che come criterio di individuazione del luogo della notifica attribuisce prevalenza alla residenza/dimora effettiva rispetto alla residenza derivante dalle risultanze anagrafiche ove conosciuta o conoscibile mediante la normale diligenza (Cass. Civ. II Sez. Ordinanza del 28 settembre
2023 n. 27540). Tuttavia, tale doglianza, essendo relativa ad un vizio impugnabile soltanto mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avrebbe dovuto essere fatta valere nei 20 giorni successivi al perfezionamento della notifica del pignoramento, e non già in questa sede che è una fase avanzata dove non può trovare ingresso tale censura che, tardiva e, dunque, inammissibile.
4. Inidoneità del titolo esecutivo azionato
Parte opponente lamenta la inidoneità dell'accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio civile sottoscritto tra le parti ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. n. 132/2014, convertito con
Legge n. 162/2014 e autorizzato con visto dalla Procura della Repubblica in data 8 ottobre 2019 a fondare il credito della Sig.ra e a costituire il titolo esecutivo della sua pretesa creditoria. CP_1
Tale rilievo è privo di fondamento è non può essere accolto.
Al riguardo giova ricordare che l'accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio civile, ovvero il contratto che pone fine alla controversia deve, ai sensi dell'art. 5 del decreto richiamato, essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e costituisce titolo esecutivo. La natura di titolo esecutivo dell'accordo sopra richiamato discende direttamente quindi dal dato letterale della norma di cui all'art. 5 D.L. n. 132/2014, convertito con Legge n. 162/2014. Ebbene, in base all'accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio civile sottoscritto tra le parti, gli ex coniugi hanno concordato di contribuire alle spese straordinarie della minore nella Persona_1 misura del 50% ciascuna. Tra queste rientrano le spese relative alla retta universitaria, trattandosi di esborsi di carattere scolastico comprese nel novero delle spese indicate a titolo esemplificativo nell'accordo sottoscritto tra le parti. Nel caso in esame, da quanto emerso dagli atti di causa e dal comportamento processuale l'attore si è mostrato disponibile a pagare la metà della retta universitaria di un istituto pubblico e non di un istituto privato come invece quello frequentato dalla figlia
[...]
Tuttavia, la creditrice opposta, come evidenziato nel dettaglio delle somme Persona_1 dell'atto di precetto chiede in misura del 50% e per ciascun anno accademico dal 2019/2020 al
2021/2022, esclusivamente sull'ammontare delle spese d'iscrizione all'università pubblica, intendendo coprire i maggiori esborsi consistenti nella differenza tra il 50% dei costi dell'università privata rispetto al 50% di quelli della pubblica dell'università privata frequentata dalla figlia così Persona_1 facendosi carico anche della quota che sarebbe spettata all'ex coniuge. Quanto richiesto dalla creditrice, dunque, rientra nelle spese extra sostenibili e concordate dai coniugi per effetto dell'accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio civile sottoscritto tra le parti ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. n. 132/2014, convertito con Legge n. 162/2014 e autorizzato con visto dalla Procura della
Repubblica in data 8 ottobre 2019. Deve concludersi, pertanto, per la ripetibilità delle spese effettuate dalla Sig.ra nell'interesse della figlia per la parte che coprano la CP_1 Persona_1 retta universitaria presso una università pubblica. E ciò, soprattutto in considerazione del fatto che, nel caso di specie, il Sig. , ha manifestato di condividere la necessità e la corrispondenza Parte_1 di tali spese all'interesse della figlia, sia in fase processuale (si veda, in particolare, la proposta dell'udienza del 13 marzo 2024), sia per fatti concludenti prima che avesse inizio il presente giudizio, così ammettendo di ritenere tali esborsi effettuati per soddisfare gli interessi della prole ma anche compatibili con le proprie risorse e le proprie capacità economiche. Dunque, alla luce degli atti del fascicolo e del comportamento delle parti del seguente giudizio non appare controverso il consenso al pagamento della retta universitaria dell'istituto pubblico per la figlia degli ex coniugi e con la conseguenza che la sua opposizione è infondata e non può Parte_1 CP_1 trovare accoglimento.
Alla luce delle considerazioni surriferite e tenuto conto che la conciliazione tra le parti tentata all'udienza del 13 marzo 2024 non è andata a buon fine atteso che parte opposta non era presente, la domanda non può essere accolta.
5. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 in favore della Sig.ra CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3156/2023
R.G., disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- respinge la opposizione a precetto;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute da Parte_1 [...]
, che si determinano in euro 1.278,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA. CP_1
.
IL GIUDICE
Francesco Vigorito