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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5822 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa CE Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 2927 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN LO (C.F. ); C.F._2
Appellante
(C.F. , in persona del Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonella Verde (C.F.
) e PP CI (C.F. ; C.F._3 C.F._4
Appellato - appellante incidentale
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 26.6.2025 e dalla difesa di parte appellata in data 25.10.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il . Parte_2
pagina 1 di 11 In particolare, deduceva che:
- in data 20.12.2019, trovava all'interno della propria cassetta postale un sollecito di pagamento – estratto posizione debitoria per presunti fitti di fabbricati che vedeva quale ente creditore il di;
Pt_2 Parte_2 Parte_2
-tale atto - risultando illegittimo ed infondato - andava annullato per svariati motivi, ovvero per l'inesistenza di titoli esecutivi sul quale si fondava;
per violazione dell'art. 24 della Costituzione, perché non avente alcuna dettagliata descrizione dei presunti omessi pagamenti;
per il decorso termine di prescrizione quinquennale previsto ex lege, dal momento che tra la data di maturazione del credito vantato e la data in cui era venuta a conoscenza l'attore erano trascorsi i relativi termini prescrizionali;
per violazione dell'art. 3 n. 4, l. 241/90; per assenza del calcolo degli interessi, tale da violare anche quanto disposto dal giudice di legittimità con sentenza n. 4516 del
21.3.2012; per mancata indicazione del responsabile del procedimento di riscossione;
per l'inesistenza dell'atto de quo e di quelli precedenti, perché trasmessi a mezzo posta privata.
Ebbene, così concludeva: “• disporre accertamento negativo del credito dichiarare che nulla è dovuto e nel contempo annullare le posizioni debitorie - pratiche n.ri
900.2016.0040311773, 900.2017.0000727724. 900.2018.0019327404 e
900.2019.0006169091 - avviso bonario n. 79068/19 di cui veniva a conoscenza in data 17.12.2019 per l'importo di € 32.314,19 che vede quale Ente creditore il
[...]
in quanto lo stesso è da ritenersi nullo, inefficace, o Parte_2 comunque illegittimo per i motivi esposti antecedentemente nel presente atto, chiedendo e reiterando al Tribunale Adito che accerti e dichiari che nessuna somma, è dovuta alla parte convenuta, il tutto nei limiti della competenza di € 35,000,00 a tal'uopo si precisa che il contributo unificato da versare è di euro 518,00 di cui si chiede di porlo a carico della parte convenuta atteso l'iscrizione a debito operata o se pagata di liquidarla in favore della parte attorea;
• condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario ed oneri di legge da attribuirsi allo scrivente legale costituito antistatario”.
Il non si costituiva in giudizio. Parte_2
In data 30.10.2020, il Tribunale di Torre Annunziata, visti ed esaminati gli atti, così disponeva: “tutto ciò premesso, il giudice rilevata la non integrità del contradditorio,
pagina 2 di 11 ordina la integrazione del contradditorio nei confronti del concessionario della riscossione e rinvia all'uopo all'udienza del 24.2.2021”.
Il Tribunale di Torre Annunziata, poi, con provvedimento del 24.2.2021, così provvedeva: “tutto ciò premesso, il giudice letta la precedente ordinanza del
30.10.2020 con cui veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della Riscossione e rilevato che l'attore non ha provveduto alla integrazione ordinata, letto l'art 307 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del procedimento. Dispone che il presente verbale sia comunicato alle parti unitamente al provvedimento”.
B. Giudizio d'appello
ha proposto appello avverso il menzionato provvedimento. Parte_1
Con un primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia erroneamente dichiarato non integro il contraddittorio, attesa l'insussistenza di litisconsorzio necessario tra l'Ente creditore ed il Concessionario. Ragion per cui, ritenendosi perfettamente valida l'azione notificata nei soli confronti del predetto
Ente e considerato che sarebbe stato onere di chi viene evocato in giudizio integrare il contraddittorio mediante chiamata in causa, il Tribunale avrebbe così violato quanto disposto ex art. 39, D.lgs. n. 112/1999.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante asserisce che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria azionata ai danni dell'appellante, attesa l'inesistenza del titolo esecutivo alla base dell'atto impugnato, in quanto nulla è stato provato e nulla è stato depositato in primo grado.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante contesta che il Tribunale avrebbe disatteso quanto osservato in merito all'assenza di qualsivoglia notifica degli atti precedenti a quello contestato, così incorrendo in errore sull'estinzione del giudizio.
Con un quarto motivo di gravame, l'appellante asserisce che l'appellato non avendo provato l'effettiva titolarità del credito, non possa che ritenersi che nulla è dovuto.
Con un quinto motivo di gravame, atteso che le somme riportate nell'atto notificato risulterebbero prescritte per il decorso termine quinquennale previsto ex art. 2948, co.3 c.c., l'appellante asserisce che lo scrivente giudice dovrebbe dichiarare che nulla sia dovuto a parte appellata.
pagina 3 di 11 Con un sesto motivo di gravame, attesa l'insussistenza di una specifica e dettagliata descrizione dei presunti omessi pagamenti e considerata la mancata indicazione del termine e dell'autorità a cui ricorrere, l'appellante rappresenta che lo scrivente giudice dovrebbe dichiarare la nullità dell'atto contestato, in quanto violativo dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 3 n. 4, l. 241/90.
Con un settimo motivo di gravame, attesa l'insussistente prova dell'esecutività del ruolo esattoriale tale da ritenersi violato quanto disposto dal Dpr 602/1973, secondo l'appellante lo scrivente giudice dovrebbe dichiarare l'illegittimità nella formazione del titolo per il quale si agisce.
Con un ottavo motivo di gravame, considerata l'assenza del calcolo degli interessi, secondo l'appellante lo scrivente giudice dovrebbe dichiarare la nullità dell'atto impugnato, in quanto violativo del principio sancito dalla Suprema Corte con sentenza n. 4516 del 21.3.2012.
Con un nono motivo di gravame, data la mancata indicazione obbligatoria del nominativo del responsabile del procedimento di riscossione, secondo l'appellante lo scrivente giudice dovrebbe determinare la nullità dell'atto de quo, in quanto violativo della richiamata ordinanza n. 377/2007 della Consulta e dell'art. 7, l. 212/2000.
Ciò dedotto, così conclude: “• riformare l'ordinanza n. 7923/2019 del Tribunale di
Torre Annunziata emessa nella persona del Got dott.ssa Carlino Adele in data
24.02.2021 e registrata dalla cancelleria in data 08.03.2021 e di conseguenza per i motivi su esposti dichiarare la regolarità del contraddittorio e la validità del contenzioso incardinato in primo grado nei confronti del solo Ente impositore, nel contempo per tutti i motivi esposti nel presente gravame e in primo grado, dichiarare che nulla è dovuto alla parte appellata;
• condannare contro parte al pagamento delle spese e compensi professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio (primo e secondo grado), oltre rimborso forfettario ed oneri di legge da attribuirsi al sottoscritto avv. antistatario”.
Il si costituisce in giudizio. Parte_2
In particolare, deduce:
-in via preliminare, l'improponibilità, inammissibilità e/o irricevibilità del suindicato atto di appello, in quanto avanzato a seguito del decorso inutiliter del termine perentorio di legge;
l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., non essendo stata data pagina 4 di 11 alcuna prova, da parte dell'appellante, di qualsivoglia ragionevole fondatezza in merito a quanto contestato;
-la nullità, ex l. n. 53/1994, art. 11, della notifica dell'atto introduttivo, essendo stato notificato ad un indirizzo PEC non risultante dal Registro PP.AA., tale da non consentire il corretto instaurarsi del contraddittorio processuale;
-che l'estratto di posizione debitoria, per cui è causa, essendo stato, in realtà, notificato a parte appellante dal soggetto concessionario (quale società Parte_3 di gestione entrate e tributi per conto dell'Ente comunale), si rappresenta che quest'ultima non è stata poi evocata in giudizio, con conseguente violazione del principio del contraddittorio processuale, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure;
-che l'odierno appellante, avendo presentato istanza di regolarizzazione – conformemente alla delibera di giunta comunale n. 63 del 27.5.2021 - per occupazioni improprie in riferimento proprio all'immobile cui afferisce l'atto de quo,
a firma , non può che ritenersi aver riconosciuto il proprio debito. Parte_3
Ebbene, così conclude: “- dichiarare, in via preliminare, improponibile, inammissibile
e/o improcedibile per tutte ed ognuna delle ragione di cui in narrativa del presente atto. - in via subordinata, confermare l'ordinanza di estinzione come e per le ragioni esplicitate dal giudice di prime cure nonché, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato ivi spiegato, riformarla parzialmente laddove ha erroneamente dichiarato la contumacia dell'ente comunale in primo grado per le ragioni di cui al punto 3 della narrativa del presente atto di costituzione e, per l'effetto, rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art, 354 c.p.c. - rigettare, in ogni caso, nel merito, perché infondata in fatto ed in diritto, la domanda formulata da parte attorea, nei confronti del
[...]
nonché la domanda di condanna al pagamento delle Parte_2 spese di lite relative al primo grado di giudizio nonché relativamente al presente grado di appello, per tutte le ragioni di cui al presente atto, stante altresì gli atti di riconoscimento del debito quali dichiarazioni confessorie della debenza della somma di cui il è tuttora creditore, come depositati in questa sede;
in ogni caso, con Pt_2 condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse. Con riserva di ulteriormente dedurre, provare, eccepire, depositare documenti, formulare richieste,
pagina 5 di 11 nel corso del giudizio, anche a fronte del comportamento processuale di controparte, e con salvezza di ogni altro diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal convenuto per decorso del termine per l'impugnazione. Pt_2
Invero, ancorché il provvedimento conclusivo del primo grado di giudizio - oggi impugnato - abbia la forma esteriore dell'ordinanza e sia stato come tale qualificato dal Tribunale, lo stesso deve piuttosto essere ritenuto avente sostanza di sentenza e, come tale, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, laddove il giudice istruttore operi quale giudice monocratico, il provvedimento con il quale dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (così, in motivazione, Cass., n. 27311/2017).
Pertanto, nel caso di specie, ha correttamente impugnato l'ordinanza Parte_1 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata proponendo appello innanzi a questa
Corte.
Ed allora, considerato che, ai sensi dell'art. 327, co. 1, c.p.c., il termine per la proposizione dell'appello è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e considerato, altresì, che l'ordinanza è stata pronunciata all'udienza del 24.02.2021 e nella medesima data si considera pubblicata, il termine semestrale per l'impugnazione scadeva in data 24.09.2021.
ha notificato l'atto di appello in data 23.06.2021 a mezzo PEC (v. Parte_1 ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna depositata telematicamente dall'appellante il 29.06.2021).
Pertanto, l'appello è tempestivo.
Nel merito, l'appello proposto da è fondato. Parte_1
È infondato, invece, l'appello incidentale proposto in via condizionata dal
[...]
. Parte_2
pagina 6 di 11 Merita accoglimento il primo motivo di gravame, con cui l'appellante principale, censurando la statuizione di improcedibilità, ribadisce l'insussistenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente citato e il soggetto concessionario della riscossione.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in materia di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari, ha affermato che, in tali giudizi, non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione. (Cass., n. 30777/2023). Ritenendo applicabile il richiamato principio anche al caso in esame, si rileva come la contestazione spiegata da si sostanzi in un'azione di accertamento negativo del credito, vertente Parte_1 sul merito della pretesa cretidoria, sicché la stessa è stata correttamente esperita esclusivamente nei confronti del , preteso ente Parte_2 creditore e l'eventuale chiamata in causa dell'incaricato ella riscossione ha il solo valore di litis denuntiatio.
Stante l'accoglimento dell'appello principale nella parte in cui lo stesso ha chiesto la riforma della dichiarazione di improcedibilità della domanda, occorre esaminare, prima di proseguire con l'esame dell'appello principale, l'appello incidentale condizionato proposto dall'ente comunale.
Il ha domandato di accertare l'esistenza di un Parte_2 vizio di notifica dell'atto introduttivo di primo grado e, per l'effetto, di accertare l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la contumacia di esso appellante incidentale.
La domanda non può essere accolta.
pagina 7 di 11 Il ha dedotto la nullità della notifica dell'atto di citazione derivante - in tesi - Pt_2 dal fatto per cui la stessa era stata effettuata ad un indirizzo PEC non risultante da
Pubblici Registri, come invece richiesto dalla normativa vigente.
Tale circostanza, però, non trova alcun riscontro negli atti del giudizio.
Come dimostrato dalla documentazione in atti (v. deposito telematico dell'appellante principale del 29.06.2021), l'atto di citazione in primo grado fu notificato al Pt_2 odierno appellante incidentale non già a mezzo PEC, bensì a mezzo posta raccomandata.
Dall'avviso di ricevimento pure depositato il 29.06.2021 (reg. cron. n. 50/2019), si evince che la notifica della citazione - avvenuta il 30.12.2019 - si perfezionò in data
07.01.2020.
Stante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il Parte_2
è stato correttamente considerato contumace in primo grado.
[...]
Dalla natura non involontaria della contumacia in primo grado del
[...]
, deriva l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345, co. 3 c.p.c., Parte_2 della documentazione che quest'ultimo intende introdurre nel giudizio.
Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (Cass., n. 16289/2024; nello stesso senso, v. anche
Cass., n. 26522/2017, secondo cui: “Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 -applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012-, pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”).
Venendo al merito della domanda proposta da in primo grado e, dunque, Parte_1 alla domanda di accertamento negativo del credito vantato dal di Pt_2
pagina 8 di 11 - in virtù del quale la SO.GE.T. incaricata della riscossione Parte_2 aveva inviato il sollecito di pagamento - essa è fondata.
La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (così Cass., n. 9706/2024, nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, reputando non significativa la radicale contestazione da parte dell'attrice delle allegazioni della presunta creditrice, nonostante la documentazione da questa prodotta non fosse idonea a provare né il titolo contrattuale della pretesa né
l'adempimento della prestazione;
conforme a Cass., n. 22862/2010, secondo cui: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare
i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , Pt_4 preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con Pt_5 riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”).
A fronte dell'azione di accertamento negativo esperita da , gravava sul Parte_1
convenuto dimostrare l'esistenza del credito di Parte_2 cui lo stesso si vantava titolare.
Tale onere non è stato assolto.
Vista la già dichiarata inammissibilità dei documenti prodotti dall'ente nel presente grado di giudizio, le difese spiegate dal medesimo nella propria comparsa di costituzione con appello incidentale e relative alla fondatezza della pretesa creditoria rappresentano mere allegazioni rimaste sfornite di prova, come tali insufficienti, stante la contestazione della pretesa da parte dell'attore, a fondare il rigetto della domanda di accertamento negativo di quest'ultimo.
Per tutti i motivi esposti, in accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
e in riforma della sentenza impugnata emessa dal tribunale di Torre Pt_1
Annunziata, la Corte dichiara inesistente il credito di €32.314,19, vantato dal nei confronti di , oggetto dell'avviso Parte_2 Parte_2 Parte_1
pagina 9 di 11 bonario n. 70968 del 29.10.2019 inviato da per la riscossione per conto Pt_3 dell'ente comunale.
Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite.
In ragione della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 c.p.c.).
Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo della controversia.
Vista la totale soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio, ex art. 91 c.p.c., devono essere integralmente sostenute dal . Parte_2
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellante vittorioso, vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria in appello, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass., n. 25664/2025; n. 7343/2025; n. 29077/2024; n. 10206/2021) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi al
Tribunale e innanzi la Corte d'Appello (tab. n. 2 e tab. n. 12), con riferimento allo scaglione da €26.000,01 ad €52.000,00 in base al valore (€32.314,19) della causa
(valore così determinato in base al criterio del "disputatum").
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte del . Parte_2
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Parte_2
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 24.02.2021 così
[...] decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiara inesistente il credito vantato dal Parte_2
nei confronti di oggetto dell'avviso bonario n. 70968 del
[...] Parte_1
29.10.2019 inviato da per la riscossione per conto dell'ente comunale;
Pt_3
b) dichiara tenuti e condanna il al Parte_2 pagamento, in favore del difensore antistatario di , delle spese del Parte_1 doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge e, per il secondo grado, in € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato del Parte_2
.
[...]
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa CE Sicilia dott. Giuseppe De Tullio
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa CE Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 2927 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN LO (C.F. ); C.F._2
Appellante
(C.F. , in persona del Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonella Verde (C.F.
) e PP CI (C.F. ; C.F._3 C.F._4
Appellato - appellante incidentale
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 26.6.2025 e dalla difesa di parte appellata in data 25.10.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il . Parte_2
pagina 1 di 11 In particolare, deduceva che:
- in data 20.12.2019, trovava all'interno della propria cassetta postale un sollecito di pagamento – estratto posizione debitoria per presunti fitti di fabbricati che vedeva quale ente creditore il di;
Pt_2 Parte_2 Parte_2
-tale atto - risultando illegittimo ed infondato - andava annullato per svariati motivi, ovvero per l'inesistenza di titoli esecutivi sul quale si fondava;
per violazione dell'art. 24 della Costituzione, perché non avente alcuna dettagliata descrizione dei presunti omessi pagamenti;
per il decorso termine di prescrizione quinquennale previsto ex lege, dal momento che tra la data di maturazione del credito vantato e la data in cui era venuta a conoscenza l'attore erano trascorsi i relativi termini prescrizionali;
per violazione dell'art. 3 n. 4, l. 241/90; per assenza del calcolo degli interessi, tale da violare anche quanto disposto dal giudice di legittimità con sentenza n. 4516 del
21.3.2012; per mancata indicazione del responsabile del procedimento di riscossione;
per l'inesistenza dell'atto de quo e di quelli precedenti, perché trasmessi a mezzo posta privata.
Ebbene, così concludeva: “• disporre accertamento negativo del credito dichiarare che nulla è dovuto e nel contempo annullare le posizioni debitorie - pratiche n.ri
900.2016.0040311773, 900.2017.0000727724. 900.2018.0019327404 e
900.2019.0006169091 - avviso bonario n. 79068/19 di cui veniva a conoscenza in data 17.12.2019 per l'importo di € 32.314,19 che vede quale Ente creditore il
[...]
in quanto lo stesso è da ritenersi nullo, inefficace, o Parte_2 comunque illegittimo per i motivi esposti antecedentemente nel presente atto, chiedendo e reiterando al Tribunale Adito che accerti e dichiari che nessuna somma, è dovuta alla parte convenuta, il tutto nei limiti della competenza di € 35,000,00 a tal'uopo si precisa che il contributo unificato da versare è di euro 518,00 di cui si chiede di porlo a carico della parte convenuta atteso l'iscrizione a debito operata o se pagata di liquidarla in favore della parte attorea;
• condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario ed oneri di legge da attribuirsi allo scrivente legale costituito antistatario”.
Il non si costituiva in giudizio. Parte_2
In data 30.10.2020, il Tribunale di Torre Annunziata, visti ed esaminati gli atti, così disponeva: “tutto ciò premesso, il giudice rilevata la non integrità del contradditorio,
pagina 2 di 11 ordina la integrazione del contradditorio nei confronti del concessionario della riscossione e rinvia all'uopo all'udienza del 24.2.2021”.
Il Tribunale di Torre Annunziata, poi, con provvedimento del 24.2.2021, così provvedeva: “tutto ciò premesso, il giudice letta la precedente ordinanza del
30.10.2020 con cui veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della Riscossione e rilevato che l'attore non ha provveduto alla integrazione ordinata, letto l'art 307 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del procedimento. Dispone che il presente verbale sia comunicato alle parti unitamente al provvedimento”.
B. Giudizio d'appello
ha proposto appello avverso il menzionato provvedimento. Parte_1
Con un primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia erroneamente dichiarato non integro il contraddittorio, attesa l'insussistenza di litisconsorzio necessario tra l'Ente creditore ed il Concessionario. Ragion per cui, ritenendosi perfettamente valida l'azione notificata nei soli confronti del predetto
Ente e considerato che sarebbe stato onere di chi viene evocato in giudizio integrare il contraddittorio mediante chiamata in causa, il Tribunale avrebbe così violato quanto disposto ex art. 39, D.lgs. n. 112/1999.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante asserisce che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria azionata ai danni dell'appellante, attesa l'inesistenza del titolo esecutivo alla base dell'atto impugnato, in quanto nulla è stato provato e nulla è stato depositato in primo grado.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante contesta che il Tribunale avrebbe disatteso quanto osservato in merito all'assenza di qualsivoglia notifica degli atti precedenti a quello contestato, così incorrendo in errore sull'estinzione del giudizio.
Con un quarto motivo di gravame, l'appellante asserisce che l'appellato non avendo provato l'effettiva titolarità del credito, non possa che ritenersi che nulla è dovuto.
Con un quinto motivo di gravame, atteso che le somme riportate nell'atto notificato risulterebbero prescritte per il decorso termine quinquennale previsto ex art. 2948, co.3 c.c., l'appellante asserisce che lo scrivente giudice dovrebbe dichiarare che nulla sia dovuto a parte appellata.
pagina 3 di 11 Con un sesto motivo di gravame, attesa l'insussistenza di una specifica e dettagliata descrizione dei presunti omessi pagamenti e considerata la mancata indicazione del termine e dell'autorità a cui ricorrere, l'appellante rappresenta che lo scrivente giudice dovrebbe dichiarare la nullità dell'atto contestato, in quanto violativo dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 3 n. 4, l. 241/90.
Con un settimo motivo di gravame, attesa l'insussistente prova dell'esecutività del ruolo esattoriale tale da ritenersi violato quanto disposto dal Dpr 602/1973, secondo l'appellante lo scrivente giudice dovrebbe dichiarare l'illegittimità nella formazione del titolo per il quale si agisce.
Con un ottavo motivo di gravame, considerata l'assenza del calcolo degli interessi, secondo l'appellante lo scrivente giudice dovrebbe dichiarare la nullità dell'atto impugnato, in quanto violativo del principio sancito dalla Suprema Corte con sentenza n. 4516 del 21.3.2012.
Con un nono motivo di gravame, data la mancata indicazione obbligatoria del nominativo del responsabile del procedimento di riscossione, secondo l'appellante lo scrivente giudice dovrebbe determinare la nullità dell'atto de quo, in quanto violativo della richiamata ordinanza n. 377/2007 della Consulta e dell'art. 7, l. 212/2000.
Ciò dedotto, così conclude: “• riformare l'ordinanza n. 7923/2019 del Tribunale di
Torre Annunziata emessa nella persona del Got dott.ssa Carlino Adele in data
24.02.2021 e registrata dalla cancelleria in data 08.03.2021 e di conseguenza per i motivi su esposti dichiarare la regolarità del contraddittorio e la validità del contenzioso incardinato in primo grado nei confronti del solo Ente impositore, nel contempo per tutti i motivi esposti nel presente gravame e in primo grado, dichiarare che nulla è dovuto alla parte appellata;
• condannare contro parte al pagamento delle spese e compensi professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio (primo e secondo grado), oltre rimborso forfettario ed oneri di legge da attribuirsi al sottoscritto avv. antistatario”.
Il si costituisce in giudizio. Parte_2
In particolare, deduce:
-in via preliminare, l'improponibilità, inammissibilità e/o irricevibilità del suindicato atto di appello, in quanto avanzato a seguito del decorso inutiliter del termine perentorio di legge;
l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., non essendo stata data pagina 4 di 11 alcuna prova, da parte dell'appellante, di qualsivoglia ragionevole fondatezza in merito a quanto contestato;
-la nullità, ex l. n. 53/1994, art. 11, della notifica dell'atto introduttivo, essendo stato notificato ad un indirizzo PEC non risultante dal Registro PP.AA., tale da non consentire il corretto instaurarsi del contraddittorio processuale;
-che l'estratto di posizione debitoria, per cui è causa, essendo stato, in realtà, notificato a parte appellante dal soggetto concessionario (quale società Parte_3 di gestione entrate e tributi per conto dell'Ente comunale), si rappresenta che quest'ultima non è stata poi evocata in giudizio, con conseguente violazione del principio del contraddittorio processuale, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure;
-che l'odierno appellante, avendo presentato istanza di regolarizzazione – conformemente alla delibera di giunta comunale n. 63 del 27.5.2021 - per occupazioni improprie in riferimento proprio all'immobile cui afferisce l'atto de quo,
a firma , non può che ritenersi aver riconosciuto il proprio debito. Parte_3
Ebbene, così conclude: “- dichiarare, in via preliminare, improponibile, inammissibile
e/o improcedibile per tutte ed ognuna delle ragione di cui in narrativa del presente atto. - in via subordinata, confermare l'ordinanza di estinzione come e per le ragioni esplicitate dal giudice di prime cure nonché, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato ivi spiegato, riformarla parzialmente laddove ha erroneamente dichiarato la contumacia dell'ente comunale in primo grado per le ragioni di cui al punto 3 della narrativa del presente atto di costituzione e, per l'effetto, rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art, 354 c.p.c. - rigettare, in ogni caso, nel merito, perché infondata in fatto ed in diritto, la domanda formulata da parte attorea, nei confronti del
[...]
nonché la domanda di condanna al pagamento delle Parte_2 spese di lite relative al primo grado di giudizio nonché relativamente al presente grado di appello, per tutte le ragioni di cui al presente atto, stante altresì gli atti di riconoscimento del debito quali dichiarazioni confessorie della debenza della somma di cui il è tuttora creditore, come depositati in questa sede;
in ogni caso, con Pt_2 condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse. Con riserva di ulteriormente dedurre, provare, eccepire, depositare documenti, formulare richieste,
pagina 5 di 11 nel corso del giudizio, anche a fronte del comportamento processuale di controparte, e con salvezza di ogni altro diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal convenuto per decorso del termine per l'impugnazione. Pt_2
Invero, ancorché il provvedimento conclusivo del primo grado di giudizio - oggi impugnato - abbia la forma esteriore dell'ordinanza e sia stato come tale qualificato dal Tribunale, lo stesso deve piuttosto essere ritenuto avente sostanza di sentenza e, come tale, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, laddove il giudice istruttore operi quale giudice monocratico, il provvedimento con il quale dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (così, in motivazione, Cass., n. 27311/2017).
Pertanto, nel caso di specie, ha correttamente impugnato l'ordinanza Parte_1 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata proponendo appello innanzi a questa
Corte.
Ed allora, considerato che, ai sensi dell'art. 327, co. 1, c.p.c., il termine per la proposizione dell'appello è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e considerato, altresì, che l'ordinanza è stata pronunciata all'udienza del 24.02.2021 e nella medesima data si considera pubblicata, il termine semestrale per l'impugnazione scadeva in data 24.09.2021.
ha notificato l'atto di appello in data 23.06.2021 a mezzo PEC (v. Parte_1 ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna depositata telematicamente dall'appellante il 29.06.2021).
Pertanto, l'appello è tempestivo.
Nel merito, l'appello proposto da è fondato. Parte_1
È infondato, invece, l'appello incidentale proposto in via condizionata dal
[...]
. Parte_2
pagina 6 di 11 Merita accoglimento il primo motivo di gravame, con cui l'appellante principale, censurando la statuizione di improcedibilità, ribadisce l'insussistenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente citato e il soggetto concessionario della riscossione.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in materia di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari, ha affermato che, in tali giudizi, non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione. (Cass., n. 30777/2023). Ritenendo applicabile il richiamato principio anche al caso in esame, si rileva come la contestazione spiegata da si sostanzi in un'azione di accertamento negativo del credito, vertente Parte_1 sul merito della pretesa cretidoria, sicché la stessa è stata correttamente esperita esclusivamente nei confronti del , preteso ente Parte_2 creditore e l'eventuale chiamata in causa dell'incaricato ella riscossione ha il solo valore di litis denuntiatio.
Stante l'accoglimento dell'appello principale nella parte in cui lo stesso ha chiesto la riforma della dichiarazione di improcedibilità della domanda, occorre esaminare, prima di proseguire con l'esame dell'appello principale, l'appello incidentale condizionato proposto dall'ente comunale.
Il ha domandato di accertare l'esistenza di un Parte_2 vizio di notifica dell'atto introduttivo di primo grado e, per l'effetto, di accertare l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la contumacia di esso appellante incidentale.
La domanda non può essere accolta.
pagina 7 di 11 Il ha dedotto la nullità della notifica dell'atto di citazione derivante - in tesi - Pt_2 dal fatto per cui la stessa era stata effettuata ad un indirizzo PEC non risultante da
Pubblici Registri, come invece richiesto dalla normativa vigente.
Tale circostanza, però, non trova alcun riscontro negli atti del giudizio.
Come dimostrato dalla documentazione in atti (v. deposito telematico dell'appellante principale del 29.06.2021), l'atto di citazione in primo grado fu notificato al Pt_2 odierno appellante incidentale non già a mezzo PEC, bensì a mezzo posta raccomandata.
Dall'avviso di ricevimento pure depositato il 29.06.2021 (reg. cron. n. 50/2019), si evince che la notifica della citazione - avvenuta il 30.12.2019 - si perfezionò in data
07.01.2020.
Stante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il Parte_2
è stato correttamente considerato contumace in primo grado.
[...]
Dalla natura non involontaria della contumacia in primo grado del
[...]
, deriva l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345, co. 3 c.p.c., Parte_2 della documentazione che quest'ultimo intende introdurre nel giudizio.
Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (Cass., n. 16289/2024; nello stesso senso, v. anche
Cass., n. 26522/2017, secondo cui: “Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 -applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012-, pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”).
Venendo al merito della domanda proposta da in primo grado e, dunque, Parte_1 alla domanda di accertamento negativo del credito vantato dal di Pt_2
pagina 8 di 11 - in virtù del quale la SO.GE.T. incaricata della riscossione Parte_2 aveva inviato il sollecito di pagamento - essa è fondata.
La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (così Cass., n. 9706/2024, nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, reputando non significativa la radicale contestazione da parte dell'attrice delle allegazioni della presunta creditrice, nonostante la documentazione da questa prodotta non fosse idonea a provare né il titolo contrattuale della pretesa né
l'adempimento della prestazione;
conforme a Cass., n. 22862/2010, secondo cui: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare
i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , Pt_4 preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con Pt_5 riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”).
A fronte dell'azione di accertamento negativo esperita da , gravava sul Parte_1
convenuto dimostrare l'esistenza del credito di Parte_2 cui lo stesso si vantava titolare.
Tale onere non è stato assolto.
Vista la già dichiarata inammissibilità dei documenti prodotti dall'ente nel presente grado di giudizio, le difese spiegate dal medesimo nella propria comparsa di costituzione con appello incidentale e relative alla fondatezza della pretesa creditoria rappresentano mere allegazioni rimaste sfornite di prova, come tali insufficienti, stante la contestazione della pretesa da parte dell'attore, a fondare il rigetto della domanda di accertamento negativo di quest'ultimo.
Per tutti i motivi esposti, in accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
e in riforma della sentenza impugnata emessa dal tribunale di Torre Pt_1
Annunziata, la Corte dichiara inesistente il credito di €32.314,19, vantato dal nei confronti di , oggetto dell'avviso Parte_2 Parte_2 Parte_1
pagina 9 di 11 bonario n. 70968 del 29.10.2019 inviato da per la riscossione per conto Pt_3 dell'ente comunale.
Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite.
In ragione della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 c.p.c.).
Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo della controversia.
Vista la totale soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio, ex art. 91 c.p.c., devono essere integralmente sostenute dal . Parte_2
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellante vittorioso, vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria in appello, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass., n. 25664/2025; n. 7343/2025; n. 29077/2024; n. 10206/2021) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi al
Tribunale e innanzi la Corte d'Appello (tab. n. 2 e tab. n. 12), con riferimento allo scaglione da €26.000,01 ad €52.000,00 in base al valore (€32.314,19) della causa
(valore così determinato in base al criterio del "disputatum").
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte del . Parte_2
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Parte_2
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 24.02.2021 così
[...] decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiara inesistente il credito vantato dal Parte_2
nei confronti di oggetto dell'avviso bonario n. 70968 del
[...] Parte_1
29.10.2019 inviato da per la riscossione per conto dell'ente comunale;
Pt_3
b) dichiara tenuti e condanna il al Parte_2 pagamento, in favore del difensore antistatario di , delle spese del Parte_1 doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge e, per il secondo grado, in € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato del Parte_2
.
[...]
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa CE Sicilia dott. Giuseppe De Tullio
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