Articolo 7 della Legge 2 aprile 1886, n. 3754
Articolo 6Articolo 8
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17 aprile 1886
Art. 7.

La restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero destinati all'esportazione all'estere, sara' conceduta nella misura indicata nella tabella allegato A, che fa parte integrante della presente legge.

Entrata in vigore il 17 aprile 1886