Ordinanza cautelare 4 dicembre 2015
Decreto decisorio 12 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 12/10/2021, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2021
N. 01621/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1621 del 2015, proposto da
S.A.S. Cesenate di AR UR & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Pinello, Michele Steccanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Comune di Zoldo Alto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 269;
per l'annullamento
del provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Zoldo Alto prot. n. 3541 del 17.8.2015, con cui è stato denegato il permesso di costruire per la riqualificazione mediante modifica di destinazione d'uso della unità immobiliare sita in località Fusine e catastalmente censita al foglio 25 mappale 364 sub 13.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Zoldo Alto;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 19 novembre 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 12 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO