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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 404/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 404/2022, avente ad oggetto lo “scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PA C.F._1
FISCHETTI GIROLAMO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
SCARINGI AGATINO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver PA contratto matrimonio civile con in data 23.12.2009, da cui non erano stati Controparte_1
generati figli.
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 4/2021 del 29.12.2020, aveva pronunciato la separazione loro personale, stabilendo in favore della la _1 corresponsione di un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili.
1 Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenendone sussistenti i presupposti, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio.
Escludeva di dover continuare a corrispondere la somma mensile di € 250,00 in favore della resistente, deducendo l'assenza dei relativi presupposti di legge.
Si costituiva la resistente aderendo alla domanda di divorzio, Controparte_1 tuttavia contestando la domanda di revoca dell'assegno stabilito in suo favore.
In particolare, sosteneva un peggioramento della propria condizione economica e, in via riconvenzionale, chiedeva l'aumento dell'importo mensilmente erogato dal ricorrente ad almeno € 350,00.
Chiedeva, inoltre, che il contribuisse nella misura del 70% alle spese PA alimentari e veterinarie da sostenere per la cura degli animali domestici adottati di comune accordo.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, con ordinanza presidenziale del 31.05.2022, veniva confermato l'obbligo già vigente del ricorrente di versare alla resistente € 250,00 mensili in via provvisoria.
La causa veniva istruita mediante accertamenti tributari sui redditi e sui patrimoni delle parti e, all'esito, dato atto dalle parti dell'intervento di pronuncia sul gravame, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 4/2021, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi. Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti, liberamente sentite dal Presidente ai fini del tentativo di conciliazione.
*****
2 Passando adesso all'esame della domanda di revoca dell'assegno in favore della resistente, la decisione non può che prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.
18287/2018.
Ed infatti, “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto” all'assegno divorzile “ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o
l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
La Suprema Corte ha peraltro sottolineato l'esigenza di evitare “rischi di locupletazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge”.
Le Sezioni Unite hanno dunque rilevato che “La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale”.
Proprio
per questi motivi
la Suprema Corte ha conferito “preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio” e ha sottolineato la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”.
Orbene, nel caso in esame, alla luce della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come risultante dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta, nonché soprattutto dagli accertamenti tributari demandati, ritiene questo Tribunale di dover confermare le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 31.05.2022, a loro volta confermative
3 del regime vigente a far data dalla separazione, peraltro confermato in appello con pronuncia del giugno 2023.
La documentazione in atti ha consentito di accertare anche nella presente sede che, effettivamente, la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è rimasta sperequata e che nonostante la lieve flessione delle modeste entrate della resistente, costei conserva una parziale capacità reddituale, mentre quella del ricorrente è rimasta pressoché invariata dall'epoca della separazione, con le componenti negative già in detta sede evidenziate.
Di talchè l'importo di € 250,00 mensili appare congruo anche a titolo di assegno divorzile.
Risultano poi inammissibili nella presente sede le domande relative alle spese straordinarie per gli animali domestici.
Quanto alle spese del giudizio, infine, tenuto conto della reciproca soccombenza, esse possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e PA
, contratto in data 23.12.2009, regolarmente trascritto Controparte_1
nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 118, p. II, serie C, ufficio n. 1, anno 2009;
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a PA _1
, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di € 250,00 rivalutabili, a titolo
[...] di assegno divorzile;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 404/2022, avente ad oggetto lo “scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PA C.F._1
FISCHETTI GIROLAMO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
SCARINGI AGATINO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver PA contratto matrimonio civile con in data 23.12.2009, da cui non erano stati Controparte_1
generati figli.
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 4/2021 del 29.12.2020, aveva pronunciato la separazione loro personale, stabilendo in favore della la _1 corresponsione di un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili.
1 Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenendone sussistenti i presupposti, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio.
Escludeva di dover continuare a corrispondere la somma mensile di € 250,00 in favore della resistente, deducendo l'assenza dei relativi presupposti di legge.
Si costituiva la resistente aderendo alla domanda di divorzio, Controparte_1 tuttavia contestando la domanda di revoca dell'assegno stabilito in suo favore.
In particolare, sosteneva un peggioramento della propria condizione economica e, in via riconvenzionale, chiedeva l'aumento dell'importo mensilmente erogato dal ricorrente ad almeno € 350,00.
Chiedeva, inoltre, che il contribuisse nella misura del 70% alle spese PA alimentari e veterinarie da sostenere per la cura degli animali domestici adottati di comune accordo.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, con ordinanza presidenziale del 31.05.2022, veniva confermato l'obbligo già vigente del ricorrente di versare alla resistente € 250,00 mensili in via provvisoria.
La causa veniva istruita mediante accertamenti tributari sui redditi e sui patrimoni delle parti e, all'esito, dato atto dalle parti dell'intervento di pronuncia sul gravame, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 4/2021, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi. Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti, liberamente sentite dal Presidente ai fini del tentativo di conciliazione.
*****
2 Passando adesso all'esame della domanda di revoca dell'assegno in favore della resistente, la decisione non può che prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.
18287/2018.
Ed infatti, “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto” all'assegno divorzile “ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o
l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
La Suprema Corte ha peraltro sottolineato l'esigenza di evitare “rischi di locupletazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge”.
Le Sezioni Unite hanno dunque rilevato che “La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale”.
Proprio
per questi motivi
la Suprema Corte ha conferito “preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio” e ha sottolineato la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”.
Orbene, nel caso in esame, alla luce della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come risultante dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta, nonché soprattutto dagli accertamenti tributari demandati, ritiene questo Tribunale di dover confermare le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 31.05.2022, a loro volta confermative
3 del regime vigente a far data dalla separazione, peraltro confermato in appello con pronuncia del giugno 2023.
La documentazione in atti ha consentito di accertare anche nella presente sede che, effettivamente, la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è rimasta sperequata e che nonostante la lieve flessione delle modeste entrate della resistente, costei conserva una parziale capacità reddituale, mentre quella del ricorrente è rimasta pressoché invariata dall'epoca della separazione, con le componenti negative già in detta sede evidenziate.
Di talchè l'importo di € 250,00 mensili appare congruo anche a titolo di assegno divorzile.
Risultano poi inammissibili nella presente sede le domande relative alle spese straordinarie per gli animali domestici.
Quanto alle spese del giudizio, infine, tenuto conto della reciproca soccombenza, esse possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e PA
, contratto in data 23.12.2009, regolarmente trascritto Controparte_1
nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 118, p. II, serie C, ufficio n. 1, anno 2009;
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a PA _1
, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di € 250,00 rivalutabili, a titolo
[...] di assegno divorzile;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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