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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 183/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Rieti, via Ludovico Spada Parte_1 C.F._1
Potenziani n.10, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Barbante che la rappresenta e difende come da giusta procura rilasciata in calce al ricorso
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Pescara, Via Messina n.28 presso lo studio dell'Avv. Emanuela Barba, che lo rappresenta e difende in forza della procura rilasciata in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di scioglimento del matrimonio
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in data 22/06/2019 a Posta (RI), trascritto agli atti dell'Ufficio Anagrafico di detto Comune (anno 2019, parte I° , n. 2), scegliendo il regime della separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Nel tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta a deteriorarsi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e per tale motivo concordemente i coniugi sono addivenuti alla decisione di veder sciolti i loro obblighi di convivenza e di ottenere la declaratoria di scioglimento del loro matrimonio.
1 I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 04.02.2025 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il IG. consente alla IG.ra di abitare presso la casa coniugale sita in Controparte_1 Parte_1
Monterotondo (RI) Via Col di Lana n.18 bis di proprietà del fratello il quale l'ha concessa Controparte_2 in uso alla coppia , fino alla data del 30/03/2025; Parte_2
2) Il IG. garantisce e manleva la coniuge da ogni azione e rivendicazione Controparte_1 Parte_1 che il fratello dovesse porre in essere nei suoi confronti per il suddetto godimento della casa coniugale fino CP_2 alla suddetta data;
3) La IG.ra riconosce che il coniuge ha contribuito al pagamento del prezzo dalla medesima versato Parte_1 per l'acquisto di due negozi siti in Monterotondo (RM);
4) Il IG. riconosce che la coniuge ha acquistato pagando il relativo prezzo alcuni arredi Controparte_1 presenti all'interno dell'abitazione sita in Borbona Via Francesco Di Muzio n.65 e ai costi degli interventi di ristrutturazione;
5) Le parti concordemente convengono di compensare i rispettivi crediti riconoscendo al IG. Controparte_1 un credito differenziale di €.36.000,00 (trentaseimila) che il medesimo si dichiara disponibile ad esigere nei confronti della coniuge solo al momento in cui la medesima acquisirà il prezzo di vendita dell'unità immobiliare distinta con il foglio 30 p.lla 57 sub 511 e comunque entro e non oltre il 31/12/2025;
6) Le parti concordemente convengono che la IG.ra asporterà tutti gli arredi di sua esclusiva proprietà dalla Pt_1 abitazione di Monterotondo, mentre in merito agli arredi della abitazione di Borbona, le parti concordano che rimarranno all'interno della stessa tutti gli arredi che fanno parte del bagno, le porte, il materasso e il frigo;
il resto verrà suddiviso bonariamente tra i coniugi e tutto l'asporto degli arredi avverrà entro e non oltre il 30/05/2025;
7) le parti si riservano di dividere bonariamente tra loro i regali di nozze in relazione ai donanti e il IG.
[...]
si obbliga a consegnare alla IG.ra i gioielli di proprietà della medesima custoditi CP_1 Parte_1 presso l'abitazione dei propri genitori;
8) Entrambe le parti sono autonome economicamente e rinunciano al reciproco mantenimento;
9) Con il corretto ed esatto adempimento delle obbligazioni sopra convenute le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra di loro in essere e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione, motivo e/o causa sia personale che professionale, e comunque dichiarano di rinunciarvi;
- Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ex art.3 comma 3 L.898/1970 e dell'art.473- bis.51 c.p.c.;
- Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i IG.ri e in data 22/6/2019 nel Comune Parte_3 Controparte_1
2 di Posta e annotato al Registro degli atti di matrimonio nell'anno 2019, Numero 2, Parte I, Ufficio 1 e ordinare al competente Ufficiale dello stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza;
- Spese processuali compensate tra le parti.
All'udienza del 6.03.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà di volersi separare e divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da uno stesso difensore.
La causa deve esser rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia sul chiesto scioglimento del matrimonio al verificarsi delle condizioni di legge
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 22/06/2019 a Posta (RI), trascritto agli atti dell'Ufficio Anagrafico di detto Comune nell'anno 2019 – parte I° - n.2, e si prende atto delle condizioni di cui al ricorso.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Posta (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Rieti, il 21 marzo 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Rieti, via Ludovico Spada Parte_1 C.F._1
Potenziani n.10, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Barbante che la rappresenta e difende come da giusta procura rilasciata in calce al ricorso
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Pescara, Via Messina n.28 presso lo studio dell'Avv. Emanuela Barba, che lo rappresenta e difende in forza della procura rilasciata in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di scioglimento del matrimonio
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in data 22/06/2019 a Posta (RI), trascritto agli atti dell'Ufficio Anagrafico di detto Comune (anno 2019, parte I° , n. 2), scegliendo il regime della separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Nel tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta a deteriorarsi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e per tale motivo concordemente i coniugi sono addivenuti alla decisione di veder sciolti i loro obblighi di convivenza e di ottenere la declaratoria di scioglimento del loro matrimonio.
1 I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 04.02.2025 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il IG. consente alla IG.ra di abitare presso la casa coniugale sita in Controparte_1 Parte_1
Monterotondo (RI) Via Col di Lana n.18 bis di proprietà del fratello il quale l'ha concessa Controparte_2 in uso alla coppia , fino alla data del 30/03/2025; Parte_2
2) Il IG. garantisce e manleva la coniuge da ogni azione e rivendicazione Controparte_1 Parte_1 che il fratello dovesse porre in essere nei suoi confronti per il suddetto godimento della casa coniugale fino CP_2 alla suddetta data;
3) La IG.ra riconosce che il coniuge ha contribuito al pagamento del prezzo dalla medesima versato Parte_1 per l'acquisto di due negozi siti in Monterotondo (RM);
4) Il IG. riconosce che la coniuge ha acquistato pagando il relativo prezzo alcuni arredi Controparte_1 presenti all'interno dell'abitazione sita in Borbona Via Francesco Di Muzio n.65 e ai costi degli interventi di ristrutturazione;
5) Le parti concordemente convengono di compensare i rispettivi crediti riconoscendo al IG. Controparte_1 un credito differenziale di €.36.000,00 (trentaseimila) che il medesimo si dichiara disponibile ad esigere nei confronti della coniuge solo al momento in cui la medesima acquisirà il prezzo di vendita dell'unità immobiliare distinta con il foglio 30 p.lla 57 sub 511 e comunque entro e non oltre il 31/12/2025;
6) Le parti concordemente convengono che la IG.ra asporterà tutti gli arredi di sua esclusiva proprietà dalla Pt_1 abitazione di Monterotondo, mentre in merito agli arredi della abitazione di Borbona, le parti concordano che rimarranno all'interno della stessa tutti gli arredi che fanno parte del bagno, le porte, il materasso e il frigo;
il resto verrà suddiviso bonariamente tra i coniugi e tutto l'asporto degli arredi avverrà entro e non oltre il 30/05/2025;
7) le parti si riservano di dividere bonariamente tra loro i regali di nozze in relazione ai donanti e il IG.
[...]
si obbliga a consegnare alla IG.ra i gioielli di proprietà della medesima custoditi CP_1 Parte_1 presso l'abitazione dei propri genitori;
8) Entrambe le parti sono autonome economicamente e rinunciano al reciproco mantenimento;
9) Con il corretto ed esatto adempimento delle obbligazioni sopra convenute le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra di loro in essere e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione, motivo e/o causa sia personale che professionale, e comunque dichiarano di rinunciarvi;
- Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ex art.3 comma 3 L.898/1970 e dell'art.473- bis.51 c.p.c.;
- Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i IG.ri e in data 22/6/2019 nel Comune Parte_3 Controparte_1
2 di Posta e annotato al Registro degli atti di matrimonio nell'anno 2019, Numero 2, Parte I, Ufficio 1 e ordinare al competente Ufficiale dello stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza;
- Spese processuali compensate tra le parti.
All'udienza del 6.03.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà di volersi separare e divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da uno stesso difensore.
La causa deve esser rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia sul chiesto scioglimento del matrimonio al verificarsi delle condizioni di legge
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 22/06/2019 a Posta (RI), trascritto agli atti dell'Ufficio Anagrafico di detto Comune nell'anno 2019 – parte I° - n.2, e si prende atto delle condizioni di cui al ricorso.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Posta (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Rieti, il 21 marzo 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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