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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/09/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 983/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Cosenza, Viale G. Mancini n. 156, presso lo studio Altomare e Associati s.r.l.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Herman Altomare - ricorrente
E
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via G. Caloprese n. 56, presso lo CP_1
studio dell'Avv. Giuseppe Ferraro che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale … dichiarare che l'opponente nulla
deve a favore dell'opposta, sig.ra , in forza del titolo azionato in quanto affetto CP_1
da nullità per mancata liquidità e determinatezza e, conseguentemente dichiarare
l'inefficacia dell'atto di precetto notificato;
sempre nel merito, nella denegata ipotesi di non
accoglimento dell'eccezione preliminare, dichiarare la nullità anche parziale del precetto
de quo, essendo eventualmente dovuta la somma di €. 29.810,26. Con vittoria di spese, diritti
ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… - nel merito, il rigetto dell'opposizione previa
declaratoria di inammissibilità e infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta da
con ricorso depositato in data 11.03.2024 e notificato il 5.04.2024 alla Parte_1
stregua dei motivi sopra esposti, nonché la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., il tutto
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito
dichiaratosi antistatario …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 16.9.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in opposizione al precetto intimato da parte resistente per la somma di €. 44.988,58, a seguito di sentenza n. 381/2024 del Tribunale di Cosenza-Sezione
Lavoro, con cui è stata condannata al pagamento di indennità pari a 18 Parte_1
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al soddisfo.
La parte ricorrente, in prima istanza, ha affermato la nullità del precetto per la mancanza di determinatezza e liquidità del credito, con argomentazione infondata, trattandosi di condanna specifica e sufficientemente determinata.
Per accedere all'azione esecutiva, difatti, occorre semplicemente che il diritto accertato sia esattamente individuato, non necessitando la quantificazione nel titolo giudiziale - che ha la funzione di esprimere il giudizio - nel caso di chiara indicazione dei parametri per il calcolo della somma dovuta, mentre l'eventuale incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo
2 dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di provvedimenti cui la legge ricollega efficacia esecutiva può essere superata mediante il rimedio dell'opposizione a precetto, come nel caso in esame (cfr. in merito principi espressi da Cass. SS. UU. 11066/2012; Cass. Sez. Lav.
19461/2015).
In tal modo, precisa la Suprema Corte in particolare nella sentenza n. 11066/2012 richiamata,
il giudizio di opposizione impone alle parti l'obbligo di indicare con determinatezza l'oggetto del giudizio, atteso che il creditore procedente dovrà indicare con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed il debitore dovrà contestare, con altrettanta precisione,
ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, permettendosi l'esatta quantificazione del credito azionato.
La parte resistente ha contestato l'ammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, trattandosi di somma già versata dalla parte ricorrente.
Anche in tal caso l'argomentazione è infondata atteso che, lasciandosi in disparte ulteriori valutazioni, il precetto si inserisce nell'ambito di una esecuzione preannunciata, sicché il pagamento deve considerarsi effettuato al fine di evitare l'esecuzione e non quale riconoscimento del debito, che rimane contestato.
Passando all'esame del merito, sul presupposto per cui il Giudice è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, è stata espletata c.t.u. che, con conclusioni condivisibili poiché adeguatamente motivate, ha quantificato in €. 29.676,22 la somma dovuta, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, in base alla sentenza n. 381/2024.
Le conclusioni del c.t.u. debbono porsi a base della decisione, aggiungendosi che,
considerata la documentazione allegata dal consulente, non sussiste la nullità della consulenza eccepita da parte resistente.
Su tali premesse, richiamato il principio per cui “In tema di opposizione a precetto, la non
debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero
3 l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione
della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione
rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il
giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine
alla quantità del credito” (così, tra le altre, Cass. 20238/2024), il precetto opposto deve essere dichiarato valido per la somma di €. 29.676,22 e dichiarato nullo per la restante somma, con diritto della parte ricorrente alla restituzione di quanto indebitamente versato in eccedenza a seguito del precetto (secondo le concordi dichiarazioni delle parti), come chiesto nel corso del giudizio.
Le spese di lite si compensano, evidenziandosi per un verso che il precetto è stato originato dall'iniziale mancato pagamento della parte ricorrente e che l'eccezione di nullità del precetto è infondata;
per altro verso che la parte resistente ha intimato il pagamento di una somma molto maggiore di quella dovuta.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste interamente a carico della parte resistente atteso che la c.t.u. si è resa necessaria per la quantificazione del CP_1
credito errata di parte resistente.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente è infondata per le motivazioni indicate e va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie l'opposizione nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara valido il precetto opposto limitatamente alla somma di €. 29.676,22;
dichiara il precetto opposto nullo per la restante somma;
4 condanna parte resistente alla restituzione, in favore della società ricorrente, della somma in eccedenza rispetto ad €. 29.676,22, indebitamente ricevuta a seguito dell'intimazione del precetto;
compensa le spese di lite;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di CP_1
Si comunichi
Cosenza, 29.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 983/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Cosenza, Viale G. Mancini n. 156, presso lo studio Altomare e Associati s.r.l.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Herman Altomare - ricorrente
E
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via G. Caloprese n. 56, presso lo CP_1
studio dell'Avv. Giuseppe Ferraro che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale … dichiarare che l'opponente nulla
deve a favore dell'opposta, sig.ra , in forza del titolo azionato in quanto affetto CP_1
da nullità per mancata liquidità e determinatezza e, conseguentemente dichiarare
l'inefficacia dell'atto di precetto notificato;
sempre nel merito, nella denegata ipotesi di non
accoglimento dell'eccezione preliminare, dichiarare la nullità anche parziale del precetto
de quo, essendo eventualmente dovuta la somma di €. 29.810,26. Con vittoria di spese, diritti
ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… - nel merito, il rigetto dell'opposizione previa
declaratoria di inammissibilità e infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta da
con ricorso depositato in data 11.03.2024 e notificato il 5.04.2024 alla Parte_1
stregua dei motivi sopra esposti, nonché la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., il tutto
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito
dichiaratosi antistatario …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 16.9.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in opposizione al precetto intimato da parte resistente per la somma di €. 44.988,58, a seguito di sentenza n. 381/2024 del Tribunale di Cosenza-Sezione
Lavoro, con cui è stata condannata al pagamento di indennità pari a 18 Parte_1
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al soddisfo.
La parte ricorrente, in prima istanza, ha affermato la nullità del precetto per la mancanza di determinatezza e liquidità del credito, con argomentazione infondata, trattandosi di condanna specifica e sufficientemente determinata.
Per accedere all'azione esecutiva, difatti, occorre semplicemente che il diritto accertato sia esattamente individuato, non necessitando la quantificazione nel titolo giudiziale - che ha la funzione di esprimere il giudizio - nel caso di chiara indicazione dei parametri per il calcolo della somma dovuta, mentre l'eventuale incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo
2 dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di provvedimenti cui la legge ricollega efficacia esecutiva può essere superata mediante il rimedio dell'opposizione a precetto, come nel caso in esame (cfr. in merito principi espressi da Cass. SS. UU. 11066/2012; Cass. Sez. Lav.
19461/2015).
In tal modo, precisa la Suprema Corte in particolare nella sentenza n. 11066/2012 richiamata,
il giudizio di opposizione impone alle parti l'obbligo di indicare con determinatezza l'oggetto del giudizio, atteso che il creditore procedente dovrà indicare con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed il debitore dovrà contestare, con altrettanta precisione,
ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, permettendosi l'esatta quantificazione del credito azionato.
La parte resistente ha contestato l'ammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, trattandosi di somma già versata dalla parte ricorrente.
Anche in tal caso l'argomentazione è infondata atteso che, lasciandosi in disparte ulteriori valutazioni, il precetto si inserisce nell'ambito di una esecuzione preannunciata, sicché il pagamento deve considerarsi effettuato al fine di evitare l'esecuzione e non quale riconoscimento del debito, che rimane contestato.
Passando all'esame del merito, sul presupposto per cui il Giudice è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, è stata espletata c.t.u. che, con conclusioni condivisibili poiché adeguatamente motivate, ha quantificato in €. 29.676,22 la somma dovuta, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, in base alla sentenza n. 381/2024.
Le conclusioni del c.t.u. debbono porsi a base della decisione, aggiungendosi che,
considerata la documentazione allegata dal consulente, non sussiste la nullità della consulenza eccepita da parte resistente.
Su tali premesse, richiamato il principio per cui “In tema di opposizione a precetto, la non
debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero
3 l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione
della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione
rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il
giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine
alla quantità del credito” (così, tra le altre, Cass. 20238/2024), il precetto opposto deve essere dichiarato valido per la somma di €. 29.676,22 e dichiarato nullo per la restante somma, con diritto della parte ricorrente alla restituzione di quanto indebitamente versato in eccedenza a seguito del precetto (secondo le concordi dichiarazioni delle parti), come chiesto nel corso del giudizio.
Le spese di lite si compensano, evidenziandosi per un verso che il precetto è stato originato dall'iniziale mancato pagamento della parte ricorrente e che l'eccezione di nullità del precetto è infondata;
per altro verso che la parte resistente ha intimato il pagamento di una somma molto maggiore di quella dovuta.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste interamente a carico della parte resistente atteso che la c.t.u. si è resa necessaria per la quantificazione del CP_1
credito errata di parte resistente.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente è infondata per le motivazioni indicate e va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie l'opposizione nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara valido il precetto opposto limitatamente alla somma di €. 29.676,22;
dichiara il precetto opposto nullo per la restante somma;
4 condanna parte resistente alla restituzione, in favore della società ricorrente, della somma in eccedenza rispetto ad €. 29.676,22, indebitamente ricevuta a seguito dell'intimazione del precetto;
compensa le spese di lite;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di CP_1
Si comunichi
Cosenza, 29.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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