Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 15448/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.04.2024
da
1) Parte_1
Nato a VI (NA) il 23/09/1982 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Ferri presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Milano il 23/01/1983 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ivano Alessandro Perlino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CA (PV) in data 21.04.2007
(anno 2007 atto n. 2 parte 1 Ufficio 1)
-Divorziati con sentenza del Tribunale di Milano n. 4291/2022 pubblicata il 17/05/2022
- (C.F. ) nato a [...] il [...] cittadino italiano;
Parte_3 C.F._3
- (C.F. ) nata a [...] il [...] cittadina italiana. Parte_4 C.F._4
FATTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2024, parte ricorrente IG. , a parziale Parte_1
modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4291/2022 pubblicata il
17/05/2022, ha chiesto il collocamento del figlio minore presso di sé. Pt_3
Parte resistente, IG.ra , si è costituita in giudizio con atto depositato in data Parte_2
05.03.2025, chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
All'udienza del 26.03.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
1. “Conferma dell'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori;
Pt_3 Pt_4 conferma del collocamento della figlia minore con modalità alternata presso ciascun Pt_4 genitore e con residenza anagrafica presso l'abitazione materna. I genitori terranno rispettivamente la minore secondo quanto indicato nella tabella dei turni di lavoro del Pt_4 IG. che annualmente aggiorneranno in base ai turni di lavoro del IG. Pt_1 Pt_1
2. Collocamento prevalente del figlio minore presso il padre, ove è già stata portata la Pt_3 residenza anagrafica;
3. Libere frequentazioni madre e figlio minore in considerazione dell'età dello stesso, con la previsione di almeno due giornate alla settimana. Il minore potrà accordarsi Pt_3 direttamente con la madre;
4. Sulle festività pasquali e natalizie e le ulteriori festività, i genitori dichiarano di voler confermare le modalità già indicate nel provvedimento di divorzio;
5. Sulle vacanze estive i genitori dichiarano di voler confermare le modalità già indicate nel provvedimento di divorzio;
Il tutto salvo diverso e miglior accordo.
6. Ferme le statuizioni già in essere con il divorzio in punto mantenimento e spese straordinarie per la figlia minore;
Pt_4
7. La madre corrisponderà al padre a titolo di mantenimento del figlio minore Pt_3
l'importo mensile di Euro 200,00 a partire dal mese di aprile 2025, importo da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione Istat come per legge. Con la precisazione che la madre solo per il mese di marzo 2025 verserà al padre l'importo mensile a titolo di mantenimento di di Euro 230,00; Pt_3
8. L'Assegno unico e universale per verrà percepito al 50% da ciascun genitore a partire Pt_4 dal mese di aprile 2025. Attualmente detto assegno viene percepito interamente dalla IG.ra che, dunque, mensilmente verserà al IG. il 50% dell'importo, sino a Parte_2 Pt_1 quando l'INPS provvederà a versare separatamente la somma (50% alla IG.ra , Parte_2
50% al IG. . Pt_1 L'Assegno unico e universale per continuerà ad essere percepito al 100% dal IG. Pt_3 Pt_1
9. I genitori sosterranno il 50% delle straordinarie per i figli minori come indicate nelle Linee guida del Tribunale di Milano e la madre parteciperà al 50% delle spese scolastiche di
, per il materiale scolastico e didattico indicato dalla scuola;
Pt_3
10. Sugli arretrati che ad oggi sono pari ad Euro 1.467,00 (imputati al mantenimento ordinario dalla data del ricorso - maggio 2024 sino ad ottobre 2024-, spese mediche di pari Pt_3 ad Euro 267,00, spese straordinarie di pari ad Euro 180,00, residuo contributo al Pt_4 mantenimento di relativo al mese di gennaio 2025), la IG.ra si impegna Pt_3 Parte_2
a versarli al padre secondo le seguenti modalità e tempistiche:
• Euro 267,00 entro il 15 luglio 2025;
• Euro 600 entro il 30 settembre 2025;
• Euro 600,00 entro il 30 dicembre 2025. 11. Per quanto riguarda le detrazioni fiscali previste per i figli minori, il padre avrà la detrazione delle spese al 100% per , mentre le spese per la figlia minore verranno detratte Pt_3 Pt_4 da ciascun genitori in ragione del 50% ciascuno;
12. Spese legali compensate.”
Con ordinanza emessa in pari data il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno ritualmente depositato note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n.
4291/2022 pubblicata il 17/05/2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato