Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/06/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 04/06/2025, alle ore 12,00 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. ELISA CASINI in sostituzione dell'Avv. BERTOLINI BENEDETTA per la parte ricorrente e la Dott.ssa FINI FRANCESCA per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Le parti dichiarano che la ricorrente è immessa in ruolo, mentre gli Parte_1 altri destinatari sono destinatari di contratti di supplenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,08.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 386/2023 promossa da:
1
CONTRO
rappresentato da Controparte_1
Dott.ssa FINI FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
e Parte_2 Parte_1 Parte_3
premettendo di aver lavorato alle dipendenze Parte_4 del come insegnanti a Controparte_1 tempo determinato, con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus istituito con la L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di
Stato con sent. 1482 del 2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla CEDU con ordinanza del
18/05/2022, presentavano ricorso al fine di chiedere il riconoscimento della Carta docente.
Parte resistente si costituiva in giudizio, eccependo la non debenza del diritto al bonus carta docente relativamente all'anno in corso (2022/2023) e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, anche in considerazione dell'esiguità delle ore lavorate settimanalmente dai ricorrenti e ed in Pt_2 Pt_4 relazione a tutti i ricorrenti, per il mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per l'acquisto di beni funzionali negli anni dedotti;
in via subordinata chiedeva la riparametrazione dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
****
I – PRESUPPOSTI DI FATTO
2 Come emerge dai contratti di lavoro individuale, sub doc. 4 del ricorso introduttivo e dallo stato matricolare sub doc. 9-
12 della comparsa di risposta, i ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze del convenuto, in forza dei seguenti CP_1 contratti:
A) docente di scuola secondaria di Parte_2 secondo grado:
- nell'anno scolastico 2020/2021 in forza di molteplici contratti di supplenza breve e saltuaria per la sostituzione di altro docente, ed in particolare: dal 09.12.2021 al 23.12.2021, dal 08.01.2022 al 05.02.2022, dal 06.02.2022 al
07.02.2022, dal 08.02.2022 al 08.03.2022, dal
09.03.2022 al 08.04.2022, dal 09.04.2022 al
09.05.2022, dal 10.05.2022 al 10.06.2022, dal
11.06.2022 al 11.06.2022, dal 12.06.2022 al
13.06.2022 presso l'IS Pacinotti Belmesseri
Bagnone e tutti per 6 ore settimanali;
- Nell'anno scolastico 2022/23 con contratto di supplenza annuale dal 06.09.2022 al 31.08.2023 presso l'IS Pacinotti Belmesseri Bagnone per 18 ore settimanali.
B) docente di scuola secondaria di Parte_1 secondo grado:
- nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 06.09.2022 al 30.06.2023 presso l'IS Gentileschi Carrara, per 18 ore settimanali.
C) docente di scuola secondaria di I e Parte_3
II grado:
- nell'anno scolastico 2021/2022 in forza di molteplici contratti di supplenza breve e saltuaria ed in particolare: dal 22/09/2021 al 30/09/2021 e dal 1/10/2021 al 24/10/2021 presso la Scuola secondaria di I grado,
3 I.C. , per 18 ore settimanali;
in sostituzione Per_2 di altro docente assente per tutto l'anno scolastico presso la scuola secondaria di II grado con contratti, tutti ad orario completo, dal 25.10.2021 al 07.12.2021,
08.12.2021 al 08.12.2021, dal 09.12.2021 al 23.12.2021 dal 24.12.2021 al 06.01.2022, dal 07.01.2022 al
04.02.2022, dal 05.02.2022 al 06.03.2022, dal 07.03.2022 al 05.04.2022, dal 06.04.2022 al 05.05.2022, dal
06.05.2022 al 31.05.2022, dal 01.06.2022 al 10.06.2022, dal 12.06.2022 al 13.06.2022 presso l'Istituto Superiore
IS Barsanti Massa e per 18 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2022/23 con contratto di supplenza annuale dal 11.10.2022 al 31.08.2023, presso l'Istituto
Superiore IS Barsanti, per 18 ore settimanali;
D) insegnante di scuola secondaria di II Parte_4 grado,
-nell'anno scolastico 2020/2021, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal
28.10.2020 al 30.06.2021 presso l'IS Pacinotti Belmesseri
Bagnone per 6 ore settimanali e contratti di supplenza brevi e saltuarie dal 19/11/2020 al 23/12/2020, per ulteriori 2 ore settimanali presso l'Istituto Alberghiero
Minuto e dal 29/01/2021 al 4/06/2021 per 2 ore settimanali presso l'I.S. Pacinotti-Belmesseri.
- nell'anno scolastico 2021/2022 con due contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal
10.09.2021 al 30.06.2022 presso l'IS Pacinotti Belmesseri
Bagnone, entrambi per 8 ore settimanali ciascuno;
- nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal
06.09.2022 al 30.06.2023 presso l'IS Pacinotti Belmesseri
Bagnone per 8 ore settimanali e con contratti di supplenza brevi e saltuarie dal 1/10/2022 al 1/02/2023 e dal
2/02/2023 al 1/04/2023; dal 2/04/2023 al 5/04/2023; dal
4 6/04/2023 al 9/06/2023 e dal 13/06/2023 al 13/06/2023 presso l'Istituto Alberghiero Minuto per 9 ore settimanali.
II - LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_2 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio,
5 del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del
6 beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono
7 quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato,
8 in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
III - LE SUPPLENZE TEMPORANEE. GLI SPEZZONI DI ORARIO
La S.C., cit., ha rilevato, tra l'altro: “5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto
- eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
La S.C. non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3
Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex
9 plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del
2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
La S.C. ha lasciato irrisolta l'alternativa tra il non riconoscere nulla e l'applicazione del principio del “pro rata temporis” di cui all'art.
4.2 dell'Accordo, in modo da calibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica, fino ad eventualmente ad essere annullata nel caso di durate minime dei rapporti (e degli orari di lavoro, pare di doversi aggiungere).
La clausola 4 dell'Accordo prevede:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.”
In caso di supplenze temporanee il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Quanto agli spezzoni di orario, valgono considerazioni analoghe. Anche il trattamento del lavoratore a tempo parziale può essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa con riferimento all'importo sia
10 della retribuzione globale, sia delle singole componenti di essa.
Da evidenziare che, sebbene il legislatore abbia specificato che il beneficio non costituisca retribuzione accessoria né reddito imponibile, viene comunque in rilievo una prestazione pecuniaria che può essere modulata tenendo conto delle circostanze del caso concreto (come, per es., un rimborso spese).
Peraltro, anche in questo caso c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo (magari associato ad una supplenza breve) ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che
“La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
IV – EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_5
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine
11 dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione rileva soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie.
Nel caso di specie il docente nell'anno Parte_2 scolastico 2021/2022, ha lavorato in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria, con unica soluzione di continuità legata alle vacanze natalizie, per tutto l'anno scolastico ma per sole 6 ore settimanali, inferiori al numero minimo di ore del part time nella scuola secondaria (il 50% dell'orario di cattedra), ossia 9 ore settimanali. Conseguentemente la sua posizione non è equiparabile a quella di un docente di ruolo con conseguente rigetto della domanda relativamente all'anno sopra indicato.
Alla stessa conclusione si deve giungere per la docente relativamente all'anno scolastico 2020/2021 Parte_4 ove la predetta ha lavorato con supplenza fino al termine delle attività didattiche ma per sole 6 ore settimanali, e con contratti di supplenza brevi e saltuarie per altre 2 ore settimanali (dal 19/11/2020 al 23/12/2020 e dal 29/01/2021 al
4/06/2021). Anche in questo caso le ore settimanali complessivamente lavorate sono inferiori a quelle minime previste per il part-time nella scuola secondaria di secondo grado, con conseguente rigetto della domanda per tale annualità.
A diverse conclusioni deve giungersi relativamente alle altre annualità per le quali i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto al bonus carta docente: in particolare la docente nell'anno scolastico Pt_3
2021/2022 ha lavorato in forza di molteplici contratti di supplenze brevi e saltuarie, in sostituzione di altra docente assente per l'intero anno scolastico, ma senza soluzioni di
12 continuità e osservando l'orario completo di 18 ore settimanali.
Anche la docente ha lavorato nell'anno scolastico Pt_4
2021/2022 in forza di due diversi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, su spezzoni di orario di
8 ore ciascuno nello stesso Istituto;
nell'anno scolastico
2022/2023 ha lavorato in forza di supplenza fino al termine delle attività didattiche per 8 ore settimanali e di supplenze brevi e saltuarie (dal 1/10/2022 al 1/02/2023; dal
2/02/2023 al 1/04/2023; dal 2/04/2023 al 5/04/2023 e dal
6/04/2023 al 9/06/2023), ininterrottamente per tutto l'anno scolastico, fino alla fine delle lezioni, per ulteriori 9 ore settimanali.
Per ciascuno degli anni scolastici sopra richiamati, quindi, la ricorrente ha complessivamente osservato un orario Pt_4 superiore a quello minimo previsto per il part-time dei docenti di ruolo, con conseguente accoglimento della domanda.
Per il resto i ricorrenti hanno sempre lavorato osservando un orario di cattedra completo e per tutto l'anno scolastico in maniera continuativa, in forza di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Pertanto, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la posizione dei predetti risulta senz'altro comparabile con quella dei docenti di ruolo.
V – ANNO IN CORSO
Il diritto al bonus può essere azionato dal 1 settembre del relativo anno scolastico.
Al momento del deposito del ricorso il diritto si era già perfezionato.
Le sopravvenienze, come la risoluzione del contratto od i provvedimenti disciplinari, che potrebbero verificarsi anche nei rapporti a tempo indeterminato, afferiscono, come in tutti i rapporti di durata, non al momento genetico ma
13 all'esecuzione del rapporto, sono eventuali e da valutare soltanto al momento del loro verificarsi. Peraltro al momento della definizione dell'odierno procedimento l'anno in questione è trascorso senza che parte resistente abbia fornito prova della sopravvenienza di circostanze volte ad escludere il diritto dei ricorrenti.
VI - CONCLUSIONI
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché i ricorrenti sono ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerata l'essenzialità di alcune statuizioni nomofilattiche della sopravvenuta pronunzia della
S.C., le stesse possono essere compensate nella misura del
50%.
Scaglione fino a € 1100,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, esclusa la fase istruttoria, aumentati del 90% in relazione al numero dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
2) accerta il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della
Carta Docente, quanto a relativamente Parte_2 all'anno scolastico 2022/2023; quanto a Parte_1 relativamente all'anno scolastico 2022/2023; quanto a Parte_3
relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e
[...]
14 2022/2023; quanto a relativamente agli anni Parte_4 scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_1 assegnare alle ricorrenti la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi per e Controparte_3 Parte_1
l'importo di € 500,00 ciascuno; per e Parte_3
l'importo di € 1000,00 ciascuno, oltre Parte_4 interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data della maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di CP_1 lite sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione in € 245,10, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50%, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 4/06/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
15