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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/06/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1161/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1161/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NADALINI ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA DEL TAGLIO N.16 41100
MODENA presso il difensore avv. NADALINI ANGELO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMA CP_1 P.IVA_1
TOMMASO elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 157 S. ANTIMO presso il difensore avv. PALMA TOMMASO CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3211/2022, Parte_1
eccepiva l'intervenuto pagamento della sorte capitale prima dell'emissione del medesimo, chiedendo quindi di dichiararsi la cessata materia del contendere.
1 di 3 Si costituiva eccependo che il pagamento era, in realtà, stato accreditato CP_1
dopo la proposizione del ricorso monitorio.
La causa di natura documentale veniva rimessa in decisione all'udienza del 4.6.2026.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
Parte opponente ritiene che nulla sia dovuto all'opposta, oltre a quanto già versato con bonifico a saldo della fattura n. 94 del 25.2.2022, in quanto il pagamento era stato effettuato prima dell'emissione del decreto ingiuntivo;
parte opposta, invece, sostiene che siano dovuti anche gli interessi moratori e le spese legali per il procedimento monitorio, in quanto il pagamento risultava essere stato accreditato successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, emerge in particolare la seguente cronologia dei fatti:
- in data 20.10.2022 la inviava formale atto di messa in mora (cfr. doc. Controparte_1
2f);
- in data 28.11.2022, veniva depositato il ricorso per decreto ingiunto;
- in data 5.12.2022, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 3211/2022 (cfr. doc. 3), pubblicato in pari data;
- in data 6.12.2022, la riceveva l'accredito della somma di € 6.569,21. Controparte_1
Al riguardo, pacifico che l'ordine di bonifico sia stato effettuato prima dell'emissione del d.i. ma accreditato successivamente, si ritiene che l'estinzione dell'obbligazione avvenga nel momento in cui la disponibilità della somma entra nella sfera del creditore.
In ogni caso, è pacifico che il pagamento sia intervenuto ben dopo il sollecito di pagamento e dopo la proposizione della domanda monitoria (rendendosi giustificata l'assistenza legale) e, in ogni caso, che non fosse esatto in quanto comprensivo anche degli interessi moratori richiesti sin dal sollecito di pagamento con contestuale messa in mora del 20.10.2022.
Il pacifico parziale pagamento delle somme comporta, ad ogni modo, la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, distraendo in favore dell'avv. Tommaso Palma i compensi e le spese che il procuratore dichiara rispettivamente di non aver riscosso e di aver sostenuto.
2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di Parte_1 nei confronti di , disattese o assorbite tutte le contrarie richieste CP_1 ed eccezioni:
1- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3211/2022.
2- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta al pagamento degli interessi ex art. 6 d.lgs. 231/2002 sull'importo di € 6.880,21 dal
28.11.2022 al soddisfo, oltre al rimborso delle spese legali per il ricorso monitorio liquidate in € 145,50 per spese vive;
€ 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
3- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese per la presente opposizione, che liquidano in € 852,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Distrae in favore dell'avv. Tommaso Palma i compensi e le spese che il procuratore dichiara rispettivamente di non aver riscosso e di aver sostenuto.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 10 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1161/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NADALINI ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA DEL TAGLIO N.16 41100
MODENA presso il difensore avv. NADALINI ANGELO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMA CP_1 P.IVA_1
TOMMASO elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 157 S. ANTIMO presso il difensore avv. PALMA TOMMASO CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3211/2022, Parte_1
eccepiva l'intervenuto pagamento della sorte capitale prima dell'emissione del medesimo, chiedendo quindi di dichiararsi la cessata materia del contendere.
1 di 3 Si costituiva eccependo che il pagamento era, in realtà, stato accreditato CP_1
dopo la proposizione del ricorso monitorio.
La causa di natura documentale veniva rimessa in decisione all'udienza del 4.6.2026.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
Parte opponente ritiene che nulla sia dovuto all'opposta, oltre a quanto già versato con bonifico a saldo della fattura n. 94 del 25.2.2022, in quanto il pagamento era stato effettuato prima dell'emissione del decreto ingiuntivo;
parte opposta, invece, sostiene che siano dovuti anche gli interessi moratori e le spese legali per il procedimento monitorio, in quanto il pagamento risultava essere stato accreditato successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, emerge in particolare la seguente cronologia dei fatti:
- in data 20.10.2022 la inviava formale atto di messa in mora (cfr. doc. Controparte_1
2f);
- in data 28.11.2022, veniva depositato il ricorso per decreto ingiunto;
- in data 5.12.2022, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 3211/2022 (cfr. doc. 3), pubblicato in pari data;
- in data 6.12.2022, la riceveva l'accredito della somma di € 6.569,21. Controparte_1
Al riguardo, pacifico che l'ordine di bonifico sia stato effettuato prima dell'emissione del d.i. ma accreditato successivamente, si ritiene che l'estinzione dell'obbligazione avvenga nel momento in cui la disponibilità della somma entra nella sfera del creditore.
In ogni caso, è pacifico che il pagamento sia intervenuto ben dopo il sollecito di pagamento e dopo la proposizione della domanda monitoria (rendendosi giustificata l'assistenza legale) e, in ogni caso, che non fosse esatto in quanto comprensivo anche degli interessi moratori richiesti sin dal sollecito di pagamento con contestuale messa in mora del 20.10.2022.
Il pacifico parziale pagamento delle somme comporta, ad ogni modo, la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, distraendo in favore dell'avv. Tommaso Palma i compensi e le spese che il procuratore dichiara rispettivamente di non aver riscosso e di aver sostenuto.
2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di Parte_1 nei confronti di , disattese o assorbite tutte le contrarie richieste CP_1 ed eccezioni:
1- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3211/2022.
2- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta al pagamento degli interessi ex art. 6 d.lgs. 231/2002 sull'importo di € 6.880,21 dal
28.11.2022 al soddisfo, oltre al rimborso delle spese legali per il ricorso monitorio liquidate in € 145,50 per spese vive;
€ 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
3- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese per la presente opposizione, che liquidano in € 852,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Distrae in favore dell'avv. Tommaso Palma i compensi e le spese che il procuratore dichiara rispettivamente di non aver riscosso e di aver sostenuto.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 10 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
3 di 3