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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 397 /2022 tra
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 residente in Genova ed elettivamente domiciliata in Savona, Piazza Marconi 1/6 presso e nello studio dell'Avv. Mauro BUZIO c.f. che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 mandato in atti.
- Attrice
con sede in Noli, Via Aurelia n. 44 (c.f. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), con sede il Spotorno, Piazza Battisti n. 3, in persona del
[...] P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, sig. (c.f. ), rappresentato Controparte_3 C.F._3
e difeso, come da mandato in atti dall'avv. Gio Lucas Incorvaia (c.f. ) C.F._4
- Convenuto
Oggetto: tabelle millesimali – impugnazione delibera assembleare
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTRICE
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona:
A) dichiarare nulle le delibere dell'assemblea del Supercondominio Controparte_1
22/09/2021 e 15/01/2022 nella parte in cui vengono approvate le tabelle millesimali predisposte dall'ing. sia la tabella millesimi generali che le tabelle Scale e Ascensore (tabella A e CP_4
Tabella B) in quanto:
1. le tabelle millesimali sono state formate senza tener conto della necessaria partecipazione al Supercondominio dell'edificio contraddistinto con campitura azzurra e indicato come proprietà
nella planimetria (doc.2), edificio al quale si accede dalle scale e Controparte_5 dall'ascensore lato Finale (Tabella B Ing. e dai camminamenti pedonali evidenziati nella CP_4 planimetria medesima;
2. le tabelle millesimali approvate non determinano i millesimi delle singole unità immobiliari che compongono il complesso bensì vengono determinati i millesimi per piano e accorpati a formare i millesimi complessivi di ciascun Lotto, mentre i millesimi delle singole unità sono estrapolati dall'amministratore suddividendo i millesimi di ciascun lotto come sopra determinato sulla base delle tabelle millesimali dei singoli lotti;
3. le tabelle millesimali di ciascun lotto sono formate comprendendo altresì le parti comuni che di per sé non devono avere carature millesimali;
4. le tabelle A e B (ascensori e scale) in quanto derivate dalla tabella millesimi generali, sono affette dagli stessi errori e vizi che inficiano la validità della tabella Spese Generali e in particolare la
1 tabella Ascensore e scale lato Finale non tiene alcun conto della necessaria partecipazione alle spese dell'edificio proprietà il cui accesso è costituito dalle scale, dall'ascensore e Controparte_6 dai camminamenti pedonali comuni o comunque di uso comune con gli altri lotti del
Supercondominio;
5. i coefficienti utilizzati, peraltro in modo errato mediante accorpamento del coefficiente di piano e di veduta) non consentono di valorizzare le caratteristiche peculiari di ciascuna unità immobiliare con conseguente errata determinazione del valore millesimale;
6. per il “COEFFICIENTE DI DISTANZA DAL PIANO STRADA VEICOLARE” non è corretto l'assunto del tecnico estensore secondo il quale “..la scelta di limitare l'influenza di tale coefficiente è conseguenza del fatto che esiste una normativa di riferimento alla quale si devono attenere i costruttori dei serramenti in merito all'attenuazione dei rumori ..” in quanto la determinazione del coefficiente deve essere valutata su una situazione oggettiva di fatto, considerando la data di edificazione e la normativa vigente all'epoca della costruzione. B) Dichiarare nulle le delibere dell'assemblea del Supercondominio Controparte_1
22/09/2021 e 15/01/2022 nella parte in cui vengono approvate le tabelle millesimali predisposte dall'ing. sia la Tabella Millesimi Generali che le Tabelle Scale e Ascensore (tabella A e CP_4
Tabella B) in quanto:
1. il numero dei condomini complessivi viene indicato in 84 nella delibera del 22/09/2021; 83 nella delibera del 15/01/2022 ed erano indicati in 81 nella delibera del 3/10/2020 con conseguente inattendibilità delle delibere stesse;
2. sia la delibera del 22/09/2021 che la delibera del 15/01/2022 vengono dichiarate approvate a maggioranza utilizzando la tabella millesimale che era oggetto di approvazione e la tabella formata dal Geom. in precedenza che peraltro non era mai stata approvata disconoscendo le tabelle Per_1 sino a quella data utilizzate (salvo due eccezioni di cui quella relativa alla delibera 3/10/2020 impugnata) per la ripartizione delle spese comuni a tutti i lotti.
Vinte le spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e C.A come per legge.
CONVENUTO
Piaccia al Tribunale ill.mo, adversis reiectis, previa dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata da parte attrice per mancanza di interesse ad agire come rilevato da parte convenuta all'udienza del 26.1.2024, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi con le memorie ex art. 183, comma n. 6, n.ri 2 e 3, rispettivamente del 3.10.2022 e 21.10.2022, in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziaria promossa dalla sig.ra
[...]
relativamente alla delibera di cui all'assemblea del 22.09.2021 per non avere Parte_1 proposto l'azione giudiziaria entro i trenta giorni dal deposito del verbale di mediazione;
sempre in via preliminare, dichiarare la sig.ra decaduta dalle domande formulate nell'atto Pt_1 introduttivo e non formulate nell'istanza di mediazione;
sempre in via preliminare, dichiarare la sig.ra decaduta dall'impugnazione della delibera del Pt_1
15.01.2022 per non avere promosso il procedimento di mediazione obbligatorio e per l'effetto dichiarare improcedibile tutte le domande proposte;
nel merito, respingere tutte le domande formulate dalla sig.ra in quanto Parte_1 infondate;
Con vittoria di competenze, onorari e spese di lite come per legge.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 A. L'attrice riferisce che i Una terrazza Sul Mare lotto 1°, lotto 2°, lotto 3°, lotto 4°, Parte_2 lotto 5° e lotto 6° costituiscono autonomi e distinti fabbricati costruiti in tempi diversi e comunque fra gli anni sessanta e settanta. Detti fabbricati hanno in comune alcuni accessi (scale, vialetti interni) ed alcuni impianti (ascensori, illuminazione). Trattasi pertanto di un Supercondominio secondo la configurazione elaborata dalla giurisprudenza e recepita dalla novella del C.C. introdotta dalla legge 220/2012 (art.1117- bis C.C). Un ulteriore fabbricato, costruito in tempi successivi, ma comunque ormai remoti e appartenente ad un unico proprietario, usufruisce di un accesso e di un ascensore in comune con alcuni degli altri lotti. In particolare, le scale e l'ascensore a ponente e parte del camminamento a quota 24 dalla via Aurelia danno accesso a detto edificio.
Il super condominio incaricava l'Ing. di redigere le tabelle millesimali per la gestione dei CP_4 beni comuni: queste venivano approvate dall'assemblea nella riunione del 22.9.2021, alla quale, peraltro, veniva impugnata in quanto “non era stato convocato il sig. CP_7 comproprietario della stessa unità immobiliare di cui è comproprietaria la Signora Parte_1
”.
[...]
Nelle more l'assemblea condominiale, questa volta regolarmente costituita, approvava nuovamente le dette tabelle nella riunione del 15.01.2022.
Con la presente iniziativa l'attrice impugna entrambe le menzionate delibere sulla scorta di una articolata serie di motivi.
Evidenza, in primo luogo, come tra le stesse sussista una evidente discrasia, laddove nella prima viene indicato in 84 il numero totale degli aventi diritto al voto, che si riduce ad 83 unità nella seconda: onde nemmeno vi sarebbe certezza sulle maggioranze necessarie per il raggiungimento dei quorum deliberativi.
Sempre in relazione al calcolo delle maggioranze rileva “che sia nell'assemblea del 22/09/2021, sia nell'assemblea del 15/01/2022 la votazione sia stata fatta utilizzando le stesse tabelle millesimali che erano in discussione e, quale prova di validità della delibera sia stata calcolata la maggioranza anche sulla base di tabelle millesimali elaborate in precedenza dal Geom. ma mai approvate Per_1 dall'assemblea del e solo utilizzate nella delibera del 3/10/2020 – anche per Controparte_1 questo motivo impugnata – e in altra precedente delibera per la nomina dell'amministratore del
”. Controparte_1
Ad avviso dell'esponente tale prassi sarebbe illegittima in quanto è “del tutto evidente che le tabelle millesimali in fase di discussione non possono essere utilizzate per l'approvazione delle stesse e ugualmente non possono essere utilizzate tabelle millesimali mai in precedenza legittimamente approvate”.
Contesta, nel merito, i criteri utilizzati dal tecnico incaricato per la redazione delle tabelle, non senza prima sottolineare, quale ulteriore profilo di nullità, come non sia stata prevista alcuna partecipazione alla spesa da parte dei proprietari esclusivi di quell'ulteriore fabbricato, cui si è fatto cenno, il quale pur essendo in proprietà esclusiva di terzi usufruisce delle scale e dei viali di accesso comuni (“Le scale e l'ascensore lato Finale, come del resto i camminamenti pedonali sono funzionalmente e strutturalmente destinati a dare accesso al fabbricato indicato con campitura azzurra e identificato come proprietà nella palnimetria doc. 2, ma la Tabella Controparte_5
B Millesimi Ascensore Lato Finale e scale fino a quota 24 non ne fa alcuna menzione”).
Si è costituito il il quale, negando la sussistenza di qualsivoglia ipotesi di nullità, Controparte_8 invocava la tardività dell'opposizione in quanto avvenuta oltre il trentesimo giorno successivo alla conclusione negativa del procedimento di mediazione obbligatoria.
3 Nel merito affermava la correttezza dell'operato del tecnico incaricato di redigere le tabelle, poi approvate dal con le richieste maggioranze. Controparte_1
Affermava in particolare che le tabelle millesimali per cui è causa “sono state approvate in ben due distinte deliberazioni dalla maggioranza qualificata della compagine assembleare ... L'incarico attribuito all'ing. e ai tecnici di parte riguardava la stesura della tabella millesimale del CP_4
Supercondominio e cioè, l'attribuzione di una quota millesimale ad ogni edificio facente parte del complesso di fabbricati per la gestione delle parti e/o servizi in comune. Questa tabella, oggi finalmente approvata e pienamente operante, andrà ad affiancarsi alle tabelle millesimali di
Proprietà interne di ogni singolo Lotto, ossia a quelle che attribuiscono una quota millesimale ad ogni unità immobiliare del singolo edificio in rapporto alle sole unità immobiliari dello stesso edificio. Pur non esistendo una normativa specifica relativa alla determinazione delle tabelle millesimali relative ai c.d. “Supercondomini”, la comune prassi estimativa per stabilire i rapporti di valore tra i vari edifici costituenti il supercondominio è quella di mettere a confronto le consistenze reali dei singoli edifici quindi le volumetrie lorde degli stessi. Inoltre, i coefficienti utilizzati per la correzione dei volumi effettivi, da cui sono desunti i volumi virtuali utilizzati nel calcolo, sono scelta del tecnico redattore, scelta che è stata condivisa dai due tecnici di parte nominati da cinque su sei complessivi. Si precisa, infine, che il fabbricato indicato come CP_9 proprietà e citato da parte attrice non appartiene al Complesso condominiale Controparte_5
“ e pertanto, correttamente i tecnici redattori non lo hanno inserito nel Controparte_1 calcolo dei millesimi. Non solo, dunque, la determinazione dei criteri per la redazione delle tabelle millesimali sono stati stabiliti dai tecnici incaricati nel contraddittorio, ma la giurisprudenza insegna che non tutti gli errori potranno rendere necessaria la modifica delle tabelle millesimali ma solo errori oggettivi e verificabili con l'onere della prova della sussistenza delle condizioni che legittimano la modifica ricadente in capo alla parte che la richiede (cfr. Cass. civ. n. 25790/2019).
Viceversa, gli apprezzamenti soggettivi, come anche le scelte applicative dei coefficienti di valutazione (incrementi o riduzioni), ove correttamente applicate, rientrano nel grado di libertà e discrezionalità tecnica del professionista (o dei professionisti come nel caso di specie) incaricato della redazione delle tabelle millesimali e non possono assurgere a errore determinante”.
In merito alla discrasia riguardante il numero dei partecipanti spiegava che “nella assemblea del 22/09/2021, il numero dei condomini complessivi era n. 84. Nel mese di novembre dell'anno 2021, l'amministratore, a seguito di verifiche appurava che la sig.ra del Lotto n. 5 aveva Per_2 venduto al condomino , già condomino del Lotto n. 3, e pertanto il numero dei Persona_3 partecipanti è diminuito da n. 84 ad n. 83”.
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B. La causa è stata istruita a mezzo CTU tecnico-descrittiva affidata all'Arch. Persona_4
Nel corso delle operazioni peritali emergeva che le tabelle millesimali prodotte dell'attrice in allegato al proprio atto di citazione non corrispondono a quelle effettivamente approvate dall'assemblea condominiale.
Ad avviso del convenuto ciò comporterebbe l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
Lo scrivente non ritiene di poter aderire a tale conclusione, posto che le doglianze sollevate dall'attrice possono estendersi alle tabelle effettivamente approvate, né vi può essere dubbio sul fatto che queste fossero l'oggetto dell'impugnazione.
4 La produzione di tabelle diverse costituisce un mero errore materiale che non ha avuto influenza sulla esatta determinazione dei contorni della domanda, tanto che lo stesso ente convenuto non si era accorto dell'errore fino a che esso è emerso in sede di CTU.
*****
C. E' opinione pacifica che in presenza di un supercondominio è necessario redigere due diverse tabelle millesimali: una che faccia riferimento al valore di ogni singolo edificio nei confronti degli altri e una che ripartisca tale quota tra i condòmini di ogni singolo edificio in misura proporzionale al valore delle proprietà esclusive (cfr. Cass., sent. n. 19939 del 14 novembre 2012 in motivazione:
“laddove esiste un supercondominio, devono esistere due tabelle millesimali: a). La prima riguarda i millesimi supercondominiali, e stabilisce la spartizione della spesa non tra i singoli condomini, ma tra gli edifici che costituiscono il complesso. Per esempio, 400 millesimi all'edificio A, 320 all'edificio B e 280 all'edificio C. La seconda tabella è quella normale interna ad ogni edificio. Una volta stabilito che all'edificio A tocca il 40% della spesa, questo 40% sarà suddiviso tra i suoi condomini in proporzione alla tabella millesimale interna a quel particolare edificio condominiale”; Cass., sent. n. 1026 del 16 febbraio 1996).
Diverso è, dunque, lo scopo delle stesse, come ricorda correttamente il CTU: “Le prime, infatti, servono a ripartire le spese relative alle parti comuni tra gli edifici che costituiscono il complesso
e, non riguardando la ripartizione delle spese tra singoli condòmini, saranno parametrate al valore di ogni singolo edificio – qui da intendersi nel suo insieme come una singola unità - rispetto agli altri che compongono il complesso. Le seconde servono a ripartire le spese comuni riferite al singolo condominio e saranno di conseguenza da predisporre in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive che compongono quest'ultimo”.
Orbene, poiché la legge non detta norme specifiche per la redazione delle tabelle del supercondominio, le norme dettate per il singolo edificio condominiale – stante anche la diversa funzione - trovano in tal caso applicazione solo analogica.
Ne segue che – una volta appurato il rispetto dei principi inderogabili di legge – eventuali minime difformità rispetto alla prassi applicativa proveniente da fonti di carattere amministrativo in tema di condominio semplice non potrà comportare alcuna nullità.
Le considerazioni che precedono, lette alla luce delle informazioni rivenienti dalla relazione del CTU Arch. inducono a superare in massima parte i rilievi dell'attrice. Persona_4
Il CTU, in effetti, riferisce da un lato che “in generale, le tabelle approvate dal Super condominio sono state predisposte in osservanza ai criteri conformi all'art. 1123 cc ed alle circolari ministeriali”; dall'altro, evidenzia la sostanziale ininfluenza dei minimi discostamenti dalle indicazioni contenute nelle circolari ministeriali posto che “in generale, il calcolo delle superfici e l'adozione degli altri coefficienti di adeguamento così come illustrati nella relazione accompagnatoria alle tabelle approvate dal supercondominio siano corretti e rispettosi dei criteri fissati dalle circolari ministeriali rimanendo all'interno del perimetro generale da queste individuato”.
Lo stesso CTU, con giudizio che lo scrivente condivide, sottolinea “che – ferma restando la generale validità delle indicazioni fornite dagli elenchi contenuti nella circolare – può essere discrezione del professionista incaricato della redazione delle tabelle la rimodulazione dei singoli coefficienti sulla base delle valutazioni tecniche che allo stesso vanno riservate riguardo allo specifico tema affrontato. E' per altro la circolare stessa che, nel proporre i dati relativi ai vari coefficienti li definisce “valori indicativi medi” e non certo valori assoluti”.
5 In ogni caso, la doglianza afferente all'applicazione dei criteri ministeriali – anche a volerla ritenere fondata - avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine decadenziale di 30 giorni.
Ciò non è avvenuto poiché, come correttamente ha rilevato il convenuto già dalla comparsa di costituzione, “la procedibilità dell'azione giudiziaria in materia condominiale è subordinata all'introduzione della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1° bis del D.Lgs. 28 del 2010. Inoltre, è pacifico che l'impugnazione delle delibere condominiali rientri nella materia di mediazione obbligatoria e soggiaccia al termine di trenta giorni di cui all'art. 1137, comma 2 c.c. Come prescrive la legge1, dal deposito del verbale di mediazione negativo decorre per
l'impugnante un nuovo termine di trenta giorni per proporre l'azione giudiziale, termine perentorio che, nel caso non venga rispettato, è causa di decadenza dell'impugnazione stessa. La sig.ra ha proposto l'azione giudiziale in data 22/02/2022, data di notifica via pec della citazione Pt_1 all'amministratore del (cfr.doc.01), mentre l'unico incontro di mediazione si era Controparte_1 svolto il giorno 17/01/2022 e il verbale si era chiuso in data 19/01/2022 con la sottoscrizione del mediatore e l'invio del verbale alle parti. Tra la data di deposito del verbale di mediazione (19/01/2022) e la notifica dell'atto di citazione (22/02/2022) sono trascorsi 34 giorni, ben oltre il termine concesso dalla legge per proporre l'impugnazione (cfr.doc.07)”.
Parimenti va respinta la tesi per cui le delibere impugnate sarebbero nulle nella misura in cui esse indicano rispettivamente in 83 ed in 84 il numero dei condomini coinvolti, ovvero in quanto
“approvate a maggioranza utilizzando la tabella millesimale che era oggetto di approvazione e la tabella formata dal Geom. in precedenza che peraltro non era mai stata approvata Per_1 disconoscendo le tabelle sino a quella data utilizzate”.
La Corte di cassazione, infatti, con la recente sentenza del 25/01/2024, n.2406 ha affermato che la tabella super-condominiale va approvata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma
2, c.c. ove essa sia meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, ovvero all'unanimità ove si intenda derogare a tali valori e criteri. Sicché il condòmino che impugni una deliberazione dell'assemblea di supercondominio, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o all'approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., non configurando l'eventuale mancanza di apposita tabella ragione di automatica invalidità delle deliberazioni adottate e dovendo il giudice, comunque, accertare, seppur a posteriori, se le necessarie maggioranze fossero state, o meno, raggiunte”.
E' invece da accogliere almeno in parte il primo motivo di opposizione, laddove la ricorrente invoca la nullità delle delibere impugnate nella parte in cui “sono state formate senza tener conto della necessaria partecipazione al Supercondominio dell'edificio contraddistinto con campitura azzurra e indicato come proprietà nella planimetria (doc.2), edificio al quale si Controparte_5 accede dalle scale e dall'ascensore lato Finale (Tabella B Ing. e dai camminamenti CP_4 pedonali evidenziati nella planimetria medesima” (cfr. comparsa conclusionale).
Sul punto il convenuto si limita ad affermare che l'edificio in proprietà non fa CP_5 CP_5 parte del complesso condominiale.
E', tuttavia, principio costantemente affermato che il supercondominio, ove il titolo non disponga altrimenti, si costituisce, ipso iure et facto, in presenza di beni o servizi comuni a più condominii autonomi, dai quali rimane distinto, con la precisazione che a tal fine non occorre che ogni singolo edificio ricompreso nel più ampio complesso costituisca a propria volta un autonomo condominio;
in tal caso la fattispecie super-condominiale si realizzerà ove i vari edifici presentino servizi comuni, ivi compresi i vialetti di accesso (cfr. Cass. ancora sentenza n. 19939/2012: “Per supercondominio s'intende la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti
o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, eccetera) in rapporto di accessorietà con fabbricati”).
In relazione al caso di specie il CTU conferma che “lo stabile di proprietà Controparte_10 usufruisce, quale unico accesso dalla via Aurelia, del corpo scala costituente parte comune all'intero supercondominio posto a ponente del complesso ed evidenziato nello schema grafico sotto riportato. In aggiunta al percorso pedonale che si sviluppa lungo la scala comune – qui segnato con linea continua - la proprietà può essere raggiunta anche Controparte_10 mediante l'utilizzo dell'ascensore del lotto 3 fino alla quota + 24.00 e quindi attraverso il passaggio comune posto a questo livello lungo il percorso segnato con la linea tratteggiata. Entrambi i sistemi di accesso e risalita che servono i piani terreno e primo dell'edificio di proprietà
si sviluppano su entità comuni all'intero supercondominio costituito dai lotti Controparte_5
1, 2, 3, 4, 5 e 6”.
Ne segue che, in assenza di titolo contrario di cui l'ente convenuto non fornisce allegazione alcuna, la proprietà esclusiva deve ritenersi parte del supercondominio almeno in Controparte_10 relazione al corpo scala ed all'ascensore.
La mancata partecipazione di tali soggetti alle relative spese di gestione costituisce una deroga ai criteri di riparto di cui all'art. 1123 cc e, pertanto, in assenza di unanimità, deve ritenersi nulla.
Le spese di lite sono interamente compensate stante la reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 397/2022 così decide:
1. Accerta a dichiara nulle le delibere dell'assemblea del Controparte_1
22/09/2021 e 15/01/2022 nella parte in cui vengono approvate le tabelle millesimali
[...] predisposte dall'ing. sia la tabella millesimi generali che le tabelle Scale e CP_4
Ascensore (tabella A e Tabella B) limitatamente al profilo per cui esse sono formate senza tener conto della necessaria partecipazione al Supercondominio dell'edificio contraddistinto con campitura azzurra e indicato come proprietà nella planimetria Controparte_5
(doc.2 di parte ricorrente), edificio al quale si accede dalle scale e dall'ascensore lato Finale (Tabella B Ing. e dai camminamenti pedonali evidenziati nella planimetria CP_4 medesima.
2. Respinge le ulteriori domande della ricorrente.
3. Spese di lite compensate.
Savona, 10.4.2025
Il Giudice
Stefano Poggio
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “art. 5, comma 6 D.Lgs. 28/2010 “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.”
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