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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al NRG 2236 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti e Parte_1 Parte_2
Parte_3
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ALBA DI LASCIO
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 6.03.23 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la assumendo: di essere dipendente della stessa Controparte_1 dal 07.02.2005, inquadrata nella categoria A posizione economica 4 fino all'apr1le 2022, successivamente, da maggio 2022 in categoria B1, addetta presso l'Ufficio Staff – Direzione Generale per l'Istruzione, con sede di lavoro presso il Centro Direzionale di Napoli, Isola A6; di aver svolto a decorrere dal 27.11.2006 a tutt'oggi, quali mansioni l'attività di protocollo, poi divenuto dall'anno 2012, protocollo informatico;
in particolare, precisava che le mansioni relative alle funzioni di protocollo, consistevano nell'attività di protocollazione di tutti gli atti, siano essi cartacei che informatici, sia in entrata che in uscita dall'ente di appartenenza;
che con l'avvento del protocollo informatico nel 2012, lo stesso veniva munito di proprie credenziali di accesso alla piattaforma E-Grammata per l'inserimento degli atti da protocollare e la generazione stessa del numero di protocollo;
che a decorrere dal
18.3.2016, si occupava, altresì, della gestione della pec dell'ufficio di appartenenza, leggendo la stessa, scaricando le mail e portandole all'attenzione degli uffici interessati;
di essere stata adibita alla gestione del protocollo occupandosi di tutte le attività necessarie ai fini della ufficialità di documenti e/o atti in entrata e/o uscita della resistente, e, quindi, anche, alla raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione, della documentazione cartacea e/o informatica. In particolare, dichiarava di essersi occupata, altresì, della formazione del fascicolo informatico (c.d. velinario), il tutto a mezzo dell'utilizzo di strumenti informatici. Assumeva, altresì di svolgere a tutt'oggi le descritte mansioni e di averle svolte in maniera fissa e continuativa per vacanza di organico sin dal 27.11.2016, e non in sostituzione di personale collocato in ferie e/o in malattia.
Pertanto, ritenuto di non aver ricevuto il corretto inquadramento stante le mansioni svolte con decorrenza 27.11.2006 al 15.04.2022 e di aver diritto al riconoscimento del livello di inquadramento B4 e delle differenze retributive maturate quale differenza tra il livello attuale
A4 ed il livello B4 corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, concludeva chiedendo: “A) Previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente e rientranti nel superiore livello
B, posizione economica 4, del ccnl di settore, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il giusto trattamento retributivo e corrispondente alle funzioni effettivamente svolte per il periodo
27.11.2006-15.4.2022, e per l'effetto condannare la resistente amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di tabellare per la posizione A4 e quanto avrebbe percepito a titolo di tabellare posizione
B4, da quantificarsi in separato giudizio;
B) Condannare la resistente amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori anticipatari.”
Si costituiva la che con diverse argomentazioni Controparte_1 contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto chiedendone il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, occorre procedere per tre fasi successive: la prima attiene all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
la seconda riguarda l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
l'ultima attiene al raffronto tra i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella prima indagine e gli elementi desunti dalla seconda. Peraltro, con specifico riferimento all'area del c.d. “pubblico impiego” occorre delineare i limiti di applicabilità del disposto di cui all'art. 2103 c.c. stante la ontologica diversità del rapporto di impiego alle dipendenze dei privati rispetto a quello svolto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che trova
“copertura” costituzionale ex art. 97 della Carta fondamentale. La materia devoluta alla cognizione dello scrivente nell'ambito del presente procedimento non fa certo eccezione a tale regola: al contrario può affermarsi che anche il testo unico, il d. lgs. 165/2001, che completa l'opera di privatizzazione del pubblico impiego ribadisce l'impossibilità di piena identificazione dei due regimi, privato e pubblico, di rapporto di lavoro subordinato.
L'art. 52 del D.Lvo n. 165/2001 prevede, infatti, che 1.Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. Omissis 2
Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3 Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4 Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5 Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6 Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3
e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inqu...amento professionale del lavoratore”. In caso di esigenze di servizio il dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea (caso che non ricorre nella fattispecie) dà diritto a variazioni del trattamento economico. Mentre il quinto comma del citato articolo dispone che “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.”. La cit. norma, pur tipizzando due ipotesi che legittimano il mutamento di mansioni (vacanza del posto in organico e sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro) – del resto espressamente richiamate dall'art. 28 del CCNL 1998-2001- , riconosce al lavoratore che ha espletato mansioni superiori il diritto alla differenza di trattamento economico, anche nelle ipotesi di assegnazione “nulla”, ovvero in quanto effettuata fuori dai limiti consentiti, attribuendo rilevanza, ai fini retributivi, all'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, e superando, al contempo, il contrapposto principio affermatosi nella giurisprudenza amministrativa granitica nel ritenere la assoluta irrilevanza, giuridica ed economica, dello svolgimento di fatto di mansioni superiori nel pubblico impiego. Deve, comunque, escludersi, anche nell'attuale assetto ordinamentale del pubblico impiego (in assenza di una specifica disposizione contrattuale), la possibilità di riconoscere in via giudiziale il diritto del dipendente all'inqu...amento superiore corrispondente alle mansioni in concreto svolte, posto che il cit. art. 56 comma 1 parte prima espressamente stabilisce che
“l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”. Tale principio di diritto dà conto della rilevanza giuridica dell'accertamento relativo alle effettuazioni di mansioni superiori solo ai fini del riconoscimento di una pretesa economica, non essendo configurabile, a differenza di quanto avviene nel settore privato, la sussistenza di un autonomo diritto all'inquadramento superiore. Chiariti i limiti di valutazione della domanda circoscritta alla richiesta delle differenze economiche occorre operare il raffronto tra i due livelli di inquadramento quello assegnato A4 e quello rivendicato dall'istante B4.
All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall' art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo (per il periodo di tempo richiesto dalla normativa collettiva) ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato e, in ogni caso, della prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori.
In proposito, va ricordato che condizione essenziale per il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori è l'accertamento che dette mansioni superiori siano state svolte in misura prevalente rispetto ad altre eventualmente disimpegnate dal lavoratore, o rispetto a quelle connesse al profilo di appartenenza.
Dalla prova testi è emerso quanto segue.
La teste ha dischiarato: ...: “ho lavorato con la Testimone_1 ricorrente nello stesso ufficio della dal 2006 fino a Controparte_1 quando sono andata in pensione (5 anni fa)”; ...: “la ricorrente è stata addetta all'attività di protocollo, cartaceo prima, informatico poi già dal 2006”; ...: “l'attività consisteva nella protocollazione di tutti gli atti, sia cartacei che informatici, sia in entrata che in uscita dall'ente; prima dell'avvento del protocollo informatico (non ricordo con precisione quando) la ricorrente provvedeva ad apporre il numero di protocollo sugli atti in entrata/uscita, indirizzando, poi, gli stessi agli uffici cui erano destinati”; ...: “con l'avvento del protocollo informatico, la ricorrente è stata dotata di proprie credenziali di accesso alla piattaforma E-Grammata per l'inserimento degli atti da protocollare e la generazione stessa del numero di protocollo;
in tale qualità provvedeva alla scansione degli atti in entrata/uscita, qualora questi fossero cartacei, al loro carico sulla piattaforma informatica, alla generazione del numero di protocollo attraverso la piattaforma informatica, all'apposizione del timbro informatico di protocollo sugli atti, provvedendo, infine, all'inoltro, tramite pec o anche posta ordinaria, degli atti protocollati agli uffici di pertinenza;
lo stesso procedimento, eccetto la scansione, veniva seguito in caso di documenti informatici”; ...: “ho visto sempre la ricorrente lavorare al pc, io stessa le portavo documenti da protocollare”; ...: “si occupava anche della gestione della pec scaricando le mail e portandole all'attenzione degli uffici interessati”; ...: “la ricorrente si occupava della gestione del protocollo in generale, quindi anche della formazione del fascicolo informatico (c.d. velinario)”; ...: “tutte queste attività sono ancora svolte dalla ricorrente”; ...: “credo di ricordare che la ricorrente abbia seguito corsi di formazione per l'attività di protocollazione anche online”; ...: “la ricorrente si è occupata della elaborazione e della stesura di atti, quali, atti di nomina dei componenti delle commissioni
d'esame dei corsi indetti dalla Regione, occupandosi, altresì, delle attività collaterali, quali la sottoposizione al Dirigente per la firma e
l'inoltro, a mezzo pec, dell'atto di nomina ad ogni singolo componente”;
...: “la ricorrente fu adibita ad attività di collaborazione a supporto dei Funzionari addetti al progetto FSE-POR Scuole Aperte;
la ricorrente in tale contesto fu addetta, nell'ambito delle attività di rendicontazione inerenti il suddetto progetto, al controllo della documentazione allegata alle pratiche e, successivamente, ai controlli suddetti, al carico in piattaforma di tutti i dati economici per la liquidazione dei progetti presentati”; ...: “queste attività venivano svolte in aggiunta all'attività ordinaria di protocollo”; ...: “si tratta di mansioni svolte con continuità dall'anno 2006 e non in sostituzione di personale assente”.
La declaratoria del livello di inquadramento B rivendicato dalla ricorrente prevede:
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: * Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
* Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; * Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto
e formale. * Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili:
* lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti
e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”.
Viceversa, la declaratoria del livello A cui risulta essere inquadrata la ricorrente prevede:
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: * Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
* Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; * Problematiche lavorative di tipo semplice;
* Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti.
Esemplificazione dei profili:
* lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa. * lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello”.
Ciò premesso, alla luce dell'istruttoria espletata, ritiene il Giudicante che l'inquadramento attribuito alla ricorrente risulti inadeguato rispetto alle mansioni effettivamente svolte.
Infatti la ricorrente si è occupata dell'attività di protocollazione attraverso la piattaforma informatica E-Grammata ma, soprattutto, in aggiunta e con continuità (non essendo emersi elementi a confutazione di quanto argomentato) di tutte quelle attività, quali riferite dalla teste
, caratterizzate da “contenuti di tipo ausiliario rispetto a Tes_1 più ampi processi produttivi/amministrativi” e comportanti “relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti”, come riportato dalla declaratoria del livello invocato.
Può dirsi, dunque, accertato che dette mansioni superiori siano state svolte in misura prevalente rispetto ad altre eventualmente disimpegnate dalla lavoratrice o rispetto a quelle connesse al profilo di appartenenza.
Del tutto sottodimensionato appare l'inquadramento nel livello A dove, a titolo esemplificativo, le figure di riferimento sono: custode, bidello.
Acclarato ed incontestato il diritto all'adeguamento della retribuzione il ricorso va pertanto accolto.
La va dunque condannata al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, delle differenze retributive calcolate sul trattamento economico corrispondente al livello B4 del CCNL di categoria relativamente al periodo dal 27.11.2006 al 15.04.2022, da quantificarsi in separato giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al trattamento economico corrispondente all'inquadramento nel livello B4 del CCNL di categoria dal 27.11.2006 al 15.04.2022 e condanna la al pagamento delle differenze tra retribuzione Controparte_1 spettante e retribuzione percepita, da quantificarsi in separata sede.
Condanna la in persona del Presidente p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2200,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Napoli, il 09/03/2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli