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11 giugno 1970
11 giugno 1970
Art. 6. (Visite personali di controllo)
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorche' nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualita' degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignita' e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettivita' o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonche', ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalita' debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorche' nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualita' degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignita' e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettivita' o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonche', ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalita' debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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Indice prodotto Quadro sintetico del CCNL ed elementi rilevanti 1. Premessa 2. Disciplina generale del rapporto 2.1 Assunzione 2.2 Mansioni 2.3 Diritti sindacali 2.4 Ambiente di lavoro e sicurezza 2.5 Retribuzione 2.6 Durata della prestazione 2.7 Luogo della prestazione 2.8 Assenze 2.9 Sanzioni disciplinari 2.10 Estinzione del rapporto 2.11 Assistenza integrativa 2.12 Contrattazione integrativa 3. Particolari tipologie contrattuali 3.1 Apprendistato 3.2 Lavoro a termine 3.3 Contratto di somministrazione 3.4 Lavoro a tempo parziale 4. Previdenza integrativa 4.1 Fondo pensione 4.2 Contributi CCNL Metalmeccanici TESTO DEL CCNL Parti Stipulanti Premessa Sezione prima - SISTEMA DI RELAZIONI …
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Giurisprudenza • 93
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- art. 6 legge n. 300/1970·
- misure di sicurezza·
- indispensabilità delle visite personali·
- tutela del patrimonio aziendale·
- strumenti alternativi di controllo·
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- autorizzazione visite personali di controllo