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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/10/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 11 settembre 2025, iscritta al n. 2033 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Saragat n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Migliorati che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via I. Garbini C.F._2
n. 138, presso lo studio dell'Avv. Silvia Corbellini, che l rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 13 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28 giugno 2008 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 40).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli , Persona_1
a Viterbo il 14 aprile 2012, e , a Viterbo il 26 luglio 2016; che sono Persona_2
separati per effetto della sentenza n. 54/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 11 gennaio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti alla prole ed ai loro rapporti economici:
“1- I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di serbarsi reciproco rispetto;
2- la casa coniugale sita in Viterbo, Via Alessandro Polidori, n. 35, di proprietà della sig.ra , rimane a quest'ultima assegnata ed ivi continuerà ad abitare Parte_1
unitamente ai figli minor;
Per_1 Per_2
3- i figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori e collocati in via preferenziale presso la mamma in quello che fu l'immobile familiare sito in Viterbo, Via Polidori, n. 35;
4- i genitori concordano acché le decisioni di maggiore interesse per la prole vengano assunte congiuntamente ed in particolare quelle inerenti alla salute,
l'istruzione, l'educazione, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente rispetto all'altro nelle questioni riguardanti l'ordinaria amministrazione;
5- il sig potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità: due Controparte_1
giorni infrasettimanali da concordarsi tra i genitori stessi, nonché a fine settimana
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
alternati dalle ore 9:00 del sabato, alle ore 20:00 della domenica quando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna;
per ciò che concerne le festività natalizie e pasquali e le trascorreranno con entrambi i genitori in Per_1 Per_2
modalità alternata di anno in anno, ossia la Vigilia di Natale con un genitore e
Natale con l'altro, Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro, il giorno di
Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; i minori potranno trascorrere le vacanze estive con il padre per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
i figli resteranno con uno o l'altro genitore nelle date dei compleanni di questi ultimi mentre il giorno del compleanno dei minori, ove possibile, sarà festeggiato congiuntamente con entrambi i genitori ed il fratello/sorella, ovvero assicurando il pranzo o la cena con ciascun genitore;
6- il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli Controparte_1
mediante versamento della somma di € 575,00 (€ 287,50 per ciascun figlio) che corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante Parte_1
bonifico sul c/c bancario ed alle coordinate che la stessa vorrà indicare. Detta somma deve intendersi soggetta alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT come per legge;
7- i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative ai figli minori. Sono da intendersi straordinarie le voci di spesa di cui al
Protocollo del Tribunale di Viterbo in materia, da intendersi quivi trascritto e parte integrante del presente ricorso. A tale proposito, le parti concordano che le spese sportive e mediche sostenute nell'interesse dei figli verranno portate in detrazione dalla sig.r ; Pt_1
8- le parti concordano che tutte le spese per la scuola privata, Istituto Giovanni
Merlini di Viterbo, frequentata sia da che da , verranno sostenute Per_1 Per_2
in modo paritetico tra i genitori fino al completamento del rispettivo ciclo di studi
(scuola primaria per e scuola secondaria di primo grado per ) e Per_2 Per_1
saranno portate in detrazione esclusivamente dalla sig.r ; Pt_1
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
9- le parti concordano che la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico Pt_1
familiare;
10- ciascuna parte provvederà in modo autonomo al proprio sostentamento;
11- i coniugi esprimono il reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
12- le parti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Controparte_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
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Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 11 settembre 2025, iscritta al n. 2033 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Saragat n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Migliorati che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via I. Garbini C.F._2
n. 138, presso lo studio dell'Avv. Silvia Corbellini, che l rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 13 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28 giugno 2008 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 40).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli , Persona_1
a Viterbo il 14 aprile 2012, e , a Viterbo il 26 luglio 2016; che sono Persona_2
separati per effetto della sentenza n. 54/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 11 gennaio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti alla prole ed ai loro rapporti economici:
“1- I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di serbarsi reciproco rispetto;
2- la casa coniugale sita in Viterbo, Via Alessandro Polidori, n. 35, di proprietà della sig.ra , rimane a quest'ultima assegnata ed ivi continuerà ad abitare Parte_1
unitamente ai figli minor;
Per_1 Per_2
3- i figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori e collocati in via preferenziale presso la mamma in quello che fu l'immobile familiare sito in Viterbo, Via Polidori, n. 35;
4- i genitori concordano acché le decisioni di maggiore interesse per la prole vengano assunte congiuntamente ed in particolare quelle inerenti alla salute,
l'istruzione, l'educazione, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente rispetto all'altro nelle questioni riguardanti l'ordinaria amministrazione;
5- il sig potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità: due Controparte_1
giorni infrasettimanali da concordarsi tra i genitori stessi, nonché a fine settimana
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
alternati dalle ore 9:00 del sabato, alle ore 20:00 della domenica quando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna;
per ciò che concerne le festività natalizie e pasquali e le trascorreranno con entrambi i genitori in Per_1 Per_2
modalità alternata di anno in anno, ossia la Vigilia di Natale con un genitore e
Natale con l'altro, Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro, il giorno di
Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; i minori potranno trascorrere le vacanze estive con il padre per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
i figli resteranno con uno o l'altro genitore nelle date dei compleanni di questi ultimi mentre il giorno del compleanno dei minori, ove possibile, sarà festeggiato congiuntamente con entrambi i genitori ed il fratello/sorella, ovvero assicurando il pranzo o la cena con ciascun genitore;
6- il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli Controparte_1
mediante versamento della somma di € 575,00 (€ 287,50 per ciascun figlio) che corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante Parte_1
bonifico sul c/c bancario ed alle coordinate che la stessa vorrà indicare. Detta somma deve intendersi soggetta alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT come per legge;
7- i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative ai figli minori. Sono da intendersi straordinarie le voci di spesa di cui al
Protocollo del Tribunale di Viterbo in materia, da intendersi quivi trascritto e parte integrante del presente ricorso. A tale proposito, le parti concordano che le spese sportive e mediche sostenute nell'interesse dei figli verranno portate in detrazione dalla sig.r ; Pt_1
8- le parti concordano che tutte le spese per la scuola privata, Istituto Giovanni
Merlini di Viterbo, frequentata sia da che da , verranno sostenute Per_1 Per_2
in modo paritetico tra i genitori fino al completamento del rispettivo ciclo di studi
(scuola primaria per e scuola secondaria di primo grado per ) e Per_2 Per_1
saranno portate in detrazione esclusivamente dalla sig.r ; Pt_1
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
9- le parti concordano che la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico Pt_1
familiare;
10- ciascuna parte provvederà in modo autonomo al proprio sostentamento;
11- i coniugi esprimono il reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
12- le parti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Controparte_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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