Cass. civ., sez. I, sentenza 16/09/2024, n. 24795
CASS
Sentenza 16 settembre 2024

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In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.

Commentari3

  • 1Assegno di divorzio con collegamento tra squilibrio economico e apporti dati alla famigliaAccesso limitato
    Francesco De Rosa · https://www.eutekne.info/

  • 2L’assegno divorzile deve essere adeguato al contributo fornito dall’altro coniuge alla vita familiareAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 16 luglio 2025

  • 3assegno
    https://www.osservatoriofamiglia.it/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/09/2024, n. 24795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24795
Data del deposito : 16 settembre 2024

Testo completo